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E’ stata pubblicata in G.U. n. 224 del 18.9.2021 la legge di conversione con modificazione del decreto-legge  23 luglio 2021, n. 105 recante "Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da COVID-19 e per l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed economiche” (in G.U. n. 175 del 23.7.2021) con il quale – tra l’altro – è prorogato lo stato di emergenza epidemiologica al 31 dicembre 2021 ed adottate le seguenti disposizioni:   PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31 DICEMBRE 2021 (art. 1)   NUOVE DISPOSIZIONI DI CLASSIFICAZIONE CROMATICA DELLE REGIONI PER CONTRASTARE L’EPIDEMIA DA COVID-19 (art. 2) a) 'Zona bianca': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 2) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni: 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   b) 'Zona gialla': le regioni nei cui territori alternativamente: 1) l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a); 2) l'incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella lettera a): 2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento; 2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività;   c) 'Zona arancione': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere a), b) e d);   d) 'Zona rossa': le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento; 2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 per cento comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La comunicazione può essere aggiornata con cadenza mensile sulla base di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli già esistenti e destinati ad altre attività   CERTIFICAZIONI VERDI (art. 3 e 4, comma 1, lett. d) E’ consentito in zona bianca (o nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività di cui al comma 1 siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone) esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19,  l’accesso ai seguenti servizi e attività: a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per il consumo al tavolo, al chiuso, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati; b) spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi; c) musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso; e) sagre e fiere, convegni e congressi; f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attività riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento; g) centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione; g-bis) feste conseguenti alle cerimonie religiose; h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò; i) concorsi pubblici. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui sopra. Le  verifiche  delle  certificazioni  verdi  COVID-19  sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente  del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Nel caso di sagre e fiere locali che si svolgano all’aperto, in spazi privi di varchi di accesso, gli organizzatori informano il pubblico, con apposita segnaletica, dell’obbligo del possesso della certificazione verde COVID-19 per l’accesso all’evento. In caso di controlli a campione, le sanzioni si applicano al solo soggetto privo di certificazione e non anche agli organizzatori che abbiano rispettato gli obblighi informativi   Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esclusi per eta' dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti  sulla base di idonea certificazione medica  rilasciata  secondo  i  criteri definiti con circolare del Ministero della salute.   La certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata altresì contestualmente all’avvenuta somministrazione di una sola dose di un vaccino dopo una precedente infezione da SARS-COV 2 e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione   L’uso della certificazione verde può essere disciplinato e prescritto soltanto dal legge dello Stato.    DISPOSIZIONI PER GLI SPETTACOLI APERTI AL PUBBLICO IN SALE TEATRALI, SALE DA CONCERTO, SALE CINEMATOGRAFICHE, LOCALI DI INTRATTENIMENTO E MUSICA DAL VIVO E IN ALTRI LOCALI O SPAZI ANCHE ALL'APERTO (art. 4, comma 1, lett. c) In zona bianca e in zona gialla sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2. In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 30/50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25/30 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso. In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all'aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.   Le disposizioni di cui sopra si applicano anche per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra.   Nel rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a condizione che siano assicurate idonee misure di protezione individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la possibilità di visita da parte di familiari muniti delle suddette certificazioni verdi COVID-19 con cadenza giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non autosufficiente (art. 4-bis)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCESSO AMMINISTRATIVO (art. 7-bis)  Fino al 31 dicembre 2021, in presenza di situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia di COVID-19, i presidenti titolari delle sezioni del Consiglio di Stato, il presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i presidenti dei tribunali amministrativi regionali e delle relative sezioni staccate possono autorizzare con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause per cui non è possibile la presenza fisica in udienza di singoli difensori o, in casi assolutamente eccezionali, di singoli magistrati. In tali casi la trattazione si svolge con le modalità di cui all’articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 2 al d.lgs. n.104/2010.   PROROGA DEI TERMINI (artt. 6 e seguenti e allegato) Sono prorogati al 31 dicembre 2021: - i termini di cui all’art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di organi collegiali; - alcune previsioni di cui all’art. 85 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 in materia di giustizia contabile; - l’obbligo delle udienze nel processo tributario da remoto ai sensi dell’art. 27 d.l. n. 137/2020 convertito in l. n. 176/2020; - le disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi pubblici di cui all’art. 10, commi 2 e 3 d.l. n. 44/2021 convertito n. 76/2021; - nell’ambito del processo civile continuano ad applicazioni le disposizioni dell’art. 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 10 del d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020; - nell’ambito del processo penale continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 2,  4,  6,  7,  8,  primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, 9, 9-bis, 10, e agli articoli 23-bis, commi  1,  2, 3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137,  convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n.  176, ma vedasi anche le previsioni specifiche di cui all’art. 7, comma 2 per il periodo 1 agosto – 31 settembre 2021. - fino al 31dicembre 2022 è consentito l’esercizio temporaneo, nel territorio nazionale, delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario, in deroga alle norme sul riconoscimento delle predette qualifiche professionali, secondo le procedure di cui all’articolo 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27

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