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E' stata pubblicata in G.U. n. 135 del 13.6.2017 l. 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi  e  nei  luoghi del lavoro subordinato". Ecco le principali novità: a) le disposizioni del d.lgs. n.  231/2002 si  applicano,  in  quanto  compatibili,   anche   alle   transazioni commerciali  tra  lavoratori  autonomi  e  imprese,  tra   lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche(art. 2); b) si considerano abusive  e  prive  di  effetto  le  clausole  che attribuiscono (art. 3, commi 1 e 2): b.1) al committente: - la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; - nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere  da  esso senza congruo preavviso; b.2) le  clausole  mediante  le  quali le parti concordano termini di pagamento  superiori  a  sessanta  giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della  fattura  o della richiesta di pagamento; b.3) il rifiuto del committente di stipulare  il contratto in forma scritta c) trovano applicazione le previsioni dell’art. 9 l. 192/1998 in materia di nullità delle clausole che costituiscano un accordo di dipendenza economica (art. 3, comma 4); d)i  diritti di  utilizzazione  economica  relativi  ad  apporti  originali  e   a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto  stesso  spettano al lavoratore autonomo (art. 4);   e)delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (art. 5); f) Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei   professionisti iscritti a ordini o collegi e di  ampliamento delle prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai  lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (art. 6); g) per eventi successivi al 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai lavoratori autonomi, nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di  ricerca  con  borsa  di  studio  in  relazione  agli  eventi   di disoccupazione  verificatisi  a  decorrere  dalla  stessa  data (art. 7); h) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 mentre in linea generale le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, detti limiti non si applicano più ai lavoratori autonomi se addebitate analiticamente al committente. Inoltre, Tutte le spese relative all'esecuzione  di  un  incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non  costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 8, commi 1 e 2); i) sempre in ambito fiscale le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a  corsi  di aggiornamento professionale, incluse quelle di  viaggio  e  soggiorno non sono più deducibili nella misura del 50%, bensì  sono ora integralmente  deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le  spese  per  l'iscrizione  a master e a corsi  di  formazione  o  di  aggiornamento  professionale nonche' le spese di  iscrizione  a  convegni  e  congressi,  comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente  deducibili,  entro il limite annuo di 5.000 euro,  le  spese  sostenute  per  i  servizi personalizzati  di  certificazione  delle  competenze,  orientamento, ricerca e  sostegno  all'auto-imprenditorialita',  mirate  a  sbocchi occupazionali effettivamente esistenti  e  appropriati  in  relazione alle condizioni del  mercato  del  lavoro,  erogati  dagli  organismi accreditati  ai  sensi  della  disciplina  vigente.   Sono   altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la  garanzia  contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita  da forme  assicurative o di solidarietà (art. 9) l) a decorrere dalla data  di  entrata, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335/1995,  n.  335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme  previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata  di cui all'art. 59, comma 16, l. 449/1997, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo  parentale  per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici  per  congedo  parentale,  ancorche' fruiti  in  altra  gestione  o  cassa  di  previdenza,  non   possono complessivamente  superare  tra  entrambi  i   genitori   il   limite complessivo di sei mesi (art. 8, comma 5). Si veda anche gli artt. 13 e 14; m) delega al Governo in materia di semplificazione  della normativa sulla salute e sicurezza                        degli studi professionali (art. 11); n) le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori  autonomi  agli  appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per  l'assegnazione di incarichi  personali  di  consulenza  o  ricerca,  in  particolare favorendo il  loro  accesso  alle  informazioni  relative  alle  gare pubbliche. Inoltre, Al fine di consentire la partecipazione ai  bandi  e  concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è  riconosciuta  ai soggetti che svolgono attivita' professionale,  a  prescindere  dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di professionisti, consorzi stabili e RTI (art. 12); o) introduzione della nuova forma di lavoro subordinato detto «agile», anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e  obiettivi e senza precisi vincoli di orario  o  di  luogo  di  lavoro,  con  il possibile  utilizzo  di  strumenti  tecnologici  per  lo  svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene  eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una  postazione  fissa,  entro  i  soli  limiti  di  durata   massima dell'orario di lavoro  giornaliero  e  settimanale,  derivanti  dalla legge e dalla contrattazione collettiva (artt. 18-24);

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