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Ricordiamo che ai sensi dell'art. 13, comma 1 dell'Allegato 2 al Codice del Processo Amministrativo, nel testo da ultimo modificato dall'art. 7, comma 1, lettera b), legge n. 197 del 2016, si prescrive che "Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload". Con decreto del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa del 22.12.2016 recante "Disciplina dei criteri redazionali e dei limiti dimensionali dei ricorsi e degli altri atti difensivi nel processo amministrativo" in G.U. n. 2 del 3.1.2017 in realtà più che fissare i limiti dimensionali dei files (che troviamo infatti limiti di peso dei files in kb) il Segretariato Generale ha provveduto a stabilire dei criteri di redazione formale degli atti processuali di parte nel processo amministrativo, peraltro suddividendoli a seconda della tipologia di rito e correlando tali prescrizioni ai principi di sinteticità e chiarezza di cui all'art. 3, comma 2 c.p.a. Gli atti, pertanto, ora dovranno osservare i criteri redazionali di cui all'art. 2 ed essere preferibilmente redatti in carattere 14, interlinea 1,5 e margini 2,5 cm, senza la possibilità di inserire note a piè di pagina (art. 8). I caratteri utilizzabili (spazi esclusi oltre all'epigrafe, l'atto impugnato, il riassunto preliminare che a sua volta non può superare i 4.000 caratteri, l'ndice dei motivi e delle quoestione, le conclusioni, le dichiarazioni sul contributo unificato, data, luogo, sottoscrizioni, firm, procedure e relazioni di notificazione) sono: - 30.000 (10.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per i riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo ed elettorale di cui all'art. 129 c.p.a.; - 70.000 (20.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per gli altri riti. E' possibile formulare motivata istanza di superamento dei precitati limiti dimensionali ai sensi dell'art. 6, comma 1 con autorizzazione possibile ad arrivare rispettivamente a: - 50.000 (16.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per i riti dell'accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo ed elettorale di cui all'art. 129 c.p.a.; - 100.000 (30.000 per le domande cautelari autonomamente proposte e le memorie di replica) per gli altri riti. L'autorizzazione in caso di straordinario rilievo, può consentire altresì il superamento del numero di carattere sopra (art. 6, comma 2). I successivi atti difensivi seguiranno, nel relativo giudizio, il medesimo regime dimensionale (art. 7, comma 5). E' possibile richiedere il superamento dei limiti dimensionali anche successivamente all'atto introduttivo, per gli atti successivi. Il decreto entrerà in vigore il 1 febbraio 2017.   Pubblicato in G.U. n. 217 del 16.9.2016 il decreto della Segreteria della Giustizia Amministrativa del 12 settembre 2016 con il quale si avvia la fase di sperimentazione del processo amministrativo telematico a far data dal 10 ottobre 2016 fino al 30 novembre 2016, stabilendo che: - in questa fase tutti i  depositi  delle  parti  del giudizio e tutta la conseguente attivita' delle Segreterie, relativi ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 10  ottobre  2016,  dovranno obbligatoriamente essere effettuati anche in via telematica; - le specifiche  tecniche  alle  regole  che saranno pubblicate il 26 settembre 2016 nella Sezione «Processo amministrativo telematico» del  sito  istituzionale  della  Giustizia amministrativa.   Per il testo del decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito  con modificazioni in legge 12 agosto 2016, n. 161,  che  ha  disposto  la proroga dell'entrata in vigore del Processo amministrativo telematico (PAT) al 1° gennaio 2017, si rinvia alla pagina generale del processo amministrativo. Finalmente pubblicato in G.U. n. 67 del 21.3.2016 il d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 recante "Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo amministrativo telematico" con il quale viene disciplinato il processo amministrativo digitale che sarà applicato a partire dal 1° luglio 2016. Ecco alcuni aspetti di particolare rilevanza: -  la procura alle liti e' autenticata dal difensore, nei  casi  in cui e' il medesimo a provvedervi, mediante  apposizione  della  firma digitale (art. 8, comma 1); - nei casi in cui la procura e' conferita su supporto cartaceo, il difensore procede al deposito telematico della copia per immagine  su supporto    informatico,    compiendo    l'asseverazione     prevista dall'articolo 22, comma 2, del CAD con l'inserimento  della  relativa dichiarazione nel medesimo o in un  distinto  documento  sottoscritto con firma digitale (art. 8, comma 2); - il ricorso  introduttivo,  le memorie, il ricorso incidentale, i motivi aggiunti e qualsiasi  altro atto del processo, anche proveniente  dagli  ausiliari  del  giudice, sono redatti in formato di  documento  informatico  sottoscritto  con firma digitale conforme ai requisiti di cui all'articolo 24 del CAD (art. 9, comma 1); - il  deposito  degli  atti processuali e dei documenti allegati avviene esclusivamente  per  via telematica (art. 9, comma 2); - il deposito, effettuato mediante  PEC, e'  tempestivo quando entro le ore 24 del giorno di scadenza e' generata la ricevuta di  avvenuta   accettazione,  ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine (art. 9, comma 3); - nel caso in cui, per  ragioni  tecniche  o  per  la  particolare dimensione del documento, il deposito non puo' avvenire mediante  PEC ad  esso  puo'  procedersi  mediante  upload   attraverso   il   sito istituzionale (art. 9, comma 6); -  i difensori possono eseguire la  notificazione  a  mezzo  PEC  a norma dell'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53 (art. 14, comma 1); - ai fini della prova in giudizio della notificazione a mezzo PEC, le ricevute di avvenuta consegna contengono anche la  copia  completa del messaggio di posta elettronica  certificata  consegnato,  secondo quanto previsto nell'articolo 6, comma 4, del decreto del  Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (art. 14, comma 3); -  le ricevute di cui all'articolo 3-bis, comma 3, della  legge  21 gennaio 1994, n. 53, la relazione di notificazione di cui al comma  5 dello stesso  articolo  e  la  procura  alle  liti  sono  depositate, unitamente al ricorso,  agli  altri  atti  e  documenti  processuali, esclusivamente sotto forma di documenti informatici, con le modalita' telematiche stabilite dalle specifiche tecniche di  cui  all'articolo 1 (art. 14, comma 4); - qualora  la  notificazione  non  sia  eseguita  con   modalita' telematiche,  la  copia  informatica   degli   atti   relativi   alla notificazione  deve  essere  depositata  nel  fascicolo   informatico secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all'articolo 19. In tale caso l'asseverazione prevista dall'articolo 22, comma  2, del CAD e' operata con inserimento della dichiarazione di conformita' all'originale nel medesimo o in un documento informatico separato (art. 14, comma 5); - il deposito del ricorso introduttivo e  dei  relativi  allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  e'  effettuato  utilizzando  il modulo  denominato  ModuloDepositoRicorso,   scaricabile   dal   Sito Istituzionale,  da  compilare  secondo  le   indicazioni   ivi   rese disponibili (All. A, art. 6, comma 1); - il deposito degli atti successivi al ricorso introduttivo e  dei relativi allegati, nei formati di cui all'articolo  12,  si  effettua utilizzando   l'apposito   modulo,   denominato   ModuloDepositoAtto, scaricabile dal Sito Istituzionale, in cui deve  essere  indicato  il numero di ricorso generale attribuito dal  S.I.G.A.  al  momento  del deposito del ricorso introduttivo (All. A, art. 6, comma 2); - il ModuloDepositoRicorso e il ModuloDepositoAtto sono in formato PDF, sottoscritti con firma digitale PAdES (All. A, art. 6, comma 4); -  i documenti digitali da allegare ai moduli di cui ai commi  1  e 2, compreso il ricorso, sono inseriti in  un  unico  contenitore.  La firma digitale PAdES, di cui al comma 4, si intende estesa a tutti  i documenti in essi contenuti (All. A, art. 6, comma 5); - il deposito dell'atto  introduttivo,  dei  relativi  allegati  e degli altri atti di parte si effettua  tramite  PEC (All. A, art. 6, comma 7); - l'avvocato che utilizza  la  PEC  deve  abilitare  l'opzione  di «ricevuta completa» sulla propria casella PEC  prima  di  inviare  il ModuloDepositoRicorso o il ModuloDepositoAtto (All. A, art. 7, comma 2); - l'avvocato riceve automaticamente: a) dal proprio gestore, un messaggio PEC di avvenuta accettazione della PEC di deposito, con  indicazione  della  data  e  dell'ora  di accettazione;  b) successivamente, dal gestore dell'Amministrazione un messaggio di avvenuta consegna della PEC di deposito. Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta ricevuto il messaggio di cui al comma 4, il deposito si  considera  effettuato nel momento in cui e' stata  generata  la  ricevuta  di  accettazione della PEC, di cui alla lettera a) (All. A, art. 7, commi 3 e 5) Inoltre, l'Allegato A art. 12, commi 1 e 2): "L'atto del processo  in  forma  di  documento  informatico  puo' essere depositato esclusivamente nei seguenti formati:      a) PDF  -  PDF/A  ottenuto  da  trasformazione  di  un  documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di  selezione  e  copia parti. Non e' ammessa la  scansione  di  copia  per  immagine,  fatta eccezione per gli atti di cui ai successivi commi 3 e 4;      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);      c) testo formattato (estensione RTF);      d)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere precedenti.    2. I formati indicati non  devono  contenere  restrizioni  al  loro utilizzo per selezione e copia integrale o parziale.    3. I documenti allegati e  la  procura  alle  liti  possono  essere depositati esclusivamente nei seguenti formati:      a) PDF ottenuto da trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia parti;      b) testo piano senza formattazione (estensione TXT);      c) Extended Markup Language (estensione xml);      d) Immagini (estensioni: jpg, jpeg, gif, tiff, tif);      e) messaggi di posta (estensioni: eml, msg),  purche'  contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti;      f)  archivio  compresso  WinZip   (estensione   zip)   o   WinRAR (estensione rar), nei formati di cui alle lettere  da  a)  a  f)  del presente comma".  Inoltre, ai sensi dell'Allegato A, art. 14, comma 6 "Qualora l'atto di  parte  sia  stato  notificato  con  modalita' cartacea, il relativo  deposito  in  giudizio  deve  essere  comunque effettuato con modalita' telematiche".     Interessante pronunciamento dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che con ordinanza 10.12.2014, n. 33 chiarisce i seguenti aspetti di diritto che saranno sempre più di attualità a seguito del sempre più pervasivo ingresso dell'informatica nel processo amministrativo: - "Con l’entrata in vigore del c.p.a. (e, poi, con la correzione operata all’art.136 dal d.lgs. n.195 del 2011) la trasmissione degli avvisi tramite PEC è stata introdotta come modalità ordinaria delle comunicazioni processuali, tanto che l’art. 2, comma 6, dell’Allegato 2 al c.p.a. prescrive alle segreterie di effettuare le comunicazioni ai sensi dell’art.136, o (solo) altrimenti, nelle forme di cui all’art.45 delle disposizioni di attuazione del c.p.c."; - "che le comunicazioni processuali via PEC possono essere effettuate anche a prescindere dall’indicazione dell’indirizzo PEC del difensore nel singolo processo di riferimento e tramite l’accesso diretto delle segreterie e delle cancellerie all’elenco pubblico formato dagli ordini professionali"; - "A fronte delle garanzie tecniche di sicurezza della PEC e della richiamata disciplina dell’efficacia giuridica delle relative comunicazioni, occorre rilevare che al destinatario che intenda contestarne, in concreto, la valenza e l’idoneità alla trasmissione della conoscenza dell’atto processuale non resta che dedurre il difetto di funzionamento del sistema o una causa di forza maggiore, come tale non imputabile al destinatario, che gli abbia impedito la ricezione del messaggio. Al di fuori di queste circoscritte ed eccezionali evenienze, il sistema resta presidiato da fattori tecnologici di affidabilità tali da escludere la deducibilità di contestazioni afferenti a cause genericamente impeditive della tempestiva conoscenza del documento processuale trasmesso via PEC" e quindi non sussistono i presupposti per domandare la rimessione in termini.

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