
TAR LAZIO ROMA, SEZ. II, 08-07-2020 N. 7849
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stata disposta la cancellazione dell’iscrizione del ricorrente dall’elenco degli operatori economici e il decreto direttoriale dell’AAMS del 9 settembre 2011 n.31857. L’amministrazione infatti richiedeva la quietanza che attestasse il pagamento ai sensi del decreto direttoriale della tassa per l’iscrizione all’albo degli operatori economici.
Con il primo motivo viene fatta valere la violazione del principio del tempus regit actum poiché già all’avvio del procedimento di cancellazione dall’elenco, l’istante sarebbe stato in possesso dei requisiti per l’iscrizione atteso che il versamento risultava già incassato.
Con il secondo motivo del ricorso viene denunciata la violazione del principio del giusto contradditorio poiché nella comunicazione di avvio del procedimento non sarebbe stata indicata la violazione dell’Art. 75 D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445.
La questione principale della controversia riguarda la legittimità o meno di esclusione del soggetto in questione dall’elenco degli operatori economici.
Il quadro normativo preso in considerazione per l’analisi della fattispecie si riferisce all’Art. 1 comma comma 533- bis della L. 23 Dicembre 2005 n. 266 e al decreto direttoriale dell’AAMS per gli ulteriori requisiti di iscrizione all’elenco. Vengono ritenute necessarie la Licenza di cui all’art.86 o 88 del TULPS, la comunicazione antimafia e la quietanza che attesti il versamento della somma di euro 150,00 a titolo di iscrizione all’albo.
Alla luce del quadro sopra esposto il primo e secondo motivo del ricorso sono stati ritenuti fondati dalla sentenza ; appurato che il pagamento per l’iscrizione all’albo rientra nella categoria di tributi istantanei da corrispondere in maniera fissa in quanto costituisce adempimento di un’obbligazione tributaria, la disciplina sull’iscrizione nell’elenco non prevedeva un termine finale entro cui realizzarsi l’incasso del tributo in favore dell’erario.
In questo caso il soggetto aveva dimostrato di aver versato il contributo e aveva dichiarato di possedere la quietanza di pagamento in una data diversa rispetto a quella in cui poi si è accertato l’effettivo incasso in favore dell’erario. Il collegio quindi ha ritenuto che la questione andasse risolta tenendo conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
In particolare i vizi dell’atto amministrativo sono la “ violazione della legge” , “ l’incompetenza” e “ l’eccesso di potere”. In seguito ad integrazione dei dell’ordinamento con quello dell’Unione Europea il catalogo dei vizi si è arricchito di una serie di principi di derivazione Euro-unitaria applicabili ad essi operato dall’Art 1 c.p.a. secondo cui la “ giurisdizione amministrativa” è chiamata ad assicurare una tutela effettiva secondo i principi del diritto europeo.
Principi cardine dell’azione amministrativa sono il principio di proporzionalità e adeguatezza . La proporzionalità è volta a sindacare l’individuazione del mezzo giuridico per raggiungere il fine. L’adeguatezza deve sindacare la fase di proporzionalità incentrandosi sul bilanciamento degli interessi che vengono in seguito alla scelta di un mezzo idoneo e necessario.
L’idoneità riguarda il rapporto tra ilo mezzo e l’obiettivo. La necessarietà riguarda il rapporto tra il mezzo ritenuto idoneo e il sacrificio che deriva alla sfera giuridica del destinatario. Individuato lo strumento idoneo e necessario occorre valutare se il sacrificio sia tollerabile dal singolo nel rapporto con gli interessi pubblici e privati.