
Si segnala l’art. 4 del d.l. 29 dicembre 2016, n. 243 recante «Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno» (G.U. n.304 del 30.12.2016) convertita con modificazioni in l. 27 febbraio 2017, n. 243 (G.U. n. 49 del 28.2.2017) che istituisce l’Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale (transhipment)
Ecco il testo dell’articolo 4
1. Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi
di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di
evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali,
nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di
merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni
in modalita' transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di
crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, in via
eccezionale e temporanea, per un periodo massimo non superiore a
trentasei mesi, a decorrere dal 1° gennaio 2017 e' istituita dalla
Autorita' di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione
o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue
funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e
per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i
lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi
dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, autorizzate alla
movimentazione dei container che, alla data del 27 luglio 2016,
usufruivano di regimi di sostegno al reddito nelle forme degli
ammortizzatori sociali.
2. L'Agenzia e' promossa e partecipata, nel periodo di cui al comma
1, dall'Autorita' di Sistema portuale competente, in deroga
all'articolo 6, comma 11, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e
secondo le norme recate nel testo unico in materia di societa' a
partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016,
n. 175. Le attivita' delle Agenzie di cui al comma 1 sono svolte
avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle rispettive
Autorita' di Sistema portuale.
3. L'Agenzia di cui al comma 1, sentite le organizzazioni sindacali
dei lavoratori, svolge attivita' di supporto alla collocazione
professionale dei lavoratori iscritti nei propri elenchi anche
attraverso la loro formazione professionale in relazione alle
iniziative economiche ed agli sviluppi industriali dell'area di
competenza della Autorita' di Sistema portuale. Le Regioni possono
cofinanziare i piani di formazione o di riqualificazione del
personale che dovessero rendersi necessari, avvalendosi delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. La somministrazione di lavoro puo' essere richiesta da qualsiasi
impresa abilitata a svolgere attivita' nell'ambito portuale di
competenza della Autorita' di Sistema portuale di cui al comma 1, al
fine di integrare il proprio organico. Nei porti in cui sia gia'
presente un soggetto autorizzato ai sensi dell'articolo 17 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, la richiesta di manodopera per lo
svolgimento delle operazioni portuali dovra' transitare attraverso
tale soggetto e quest'ultimo, qualora non abbia personale sufficiente
per far fronte alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, dovra'
rivolgersi alla predetta Agenzia.
5. In caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che
dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o
concessionarie devono fare ricorso per le assunzioni a tempo
determinato ed indeterminato, laddove vi sia coerenza tra profili
professionali richiesti e offerti, ai lavoratori dell'Agenzia secondo
percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo; lo stesso
obbligo grava, in caso di previsioni di nuove assunzioni, sulle
aziende gia' concessionarie ai sensi dell'articolo 18 della legge 28
gennaio 1994, n. 84. I lavoratori individuati devono accettare
l'impiego proposto, pena la cancellazione dagli elenchi detenuti
dalla Agenzia.
6. All'Agenzia di somministrazione di cui al comma 1, ad eccezione
delle modalita' istitutive e di finanziamento, si applicano le norme
che disciplinano le agenzie di somministrazione di cui ai decreti
legislativi 10 settembre 2003, n. 276, e 15 giugno 2015, n. 81, ove
compatibili.
7. Al personale di cui al comma 1, per le giornate di mancato
avviamento al lavoro, si applicano le disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 nel limite delle
risorse aggiuntive pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017, 14.112.000
euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per l'anno 2019.
8. Alla scadenza dei trentasei mesi, ove restassero in forza
all'Agenzia di cui al comma 1, lavoratori non reimpiegati, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti puo' autorizzare la
trasformazione di tale Agenzia, su istanza dell'Autorita' di Sistema
portuale competente e laddove sussistano i presupposti, in un'Agenzia
ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
9. Agli oneri derivanti dal comma 7, pari a 18.144.000 euro per
l'anno 2017, 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per
l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18.144.000 euro per l'anno 2017, mediante versamento
all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di
quota di corrispondente importo delle disponibilita' in conto residui
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 14.112.000 euro per l'anno 2018 e 8.064.000 euro per
l'anno 2019 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2.
10. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui al comma 9 pari a 18.144.000 euro per l'anno 2017
si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.
189.