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E' stato pubblicato in G.U. n. 157 del 7.7.2022 il d.l. 7 luglio 2022, n. 85 recante "Disposizioni urgenti  in  materia  di  concessioni  e  infrastrutture autostradali  e  per  l'accelerazione  dei   giudizi   amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza". Ecco le principali novità: a) sono introdotte disposizioni specifiche in caso di estinzione (s'intenderà per revoca / risoluzione?) di concessioni autostradali (art. 1); b) viene risolta per grave inadempimento la Convenzione unica del 18 novembre 2009 sottoscritta tra ANAS s.p.a. e Strada dei Parchi s.p.a. per la gestione in concessione della rete autostradale costituita dalle autostrade A24 e A25 e la gestione del tratto autostradale è temporaneamente assegnata a ANAS S.p.A. (art. 2); c) viene istituito un rito processuale speciale per i ricorsi che abbiano ad oggetto una procedura amministrativa concernente interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR (art. 3): - in caso di accoglimento della istanza cautelare, il tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza, fissa la data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito dell'ordinanza, disponendo altresi' il deposito dei documenti necessari e l'acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti. In caso di rigetto dell'istanza cautelare da parte del tribunale amministrativo regionale, ove il Consiglio di Stato riformi l'ordinanza di primo grado, la pronuncia di appello e' trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la fissazione dell'udienza di merito. In tale ipotesi, si applica il primo periodo del presente comma e il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricevimento dell'ordinanza da parte della segreteria del tribunale amministrativo regionale, che ne da' avviso alle parti. Nel caso in cui l'udienza di merito non si svolga entro i termini previsti dal presente comma, la misura cautelare perde efficacia, anche qualora sia diretta a determinare un nuovo esercizio del potere da parte della pubblica amministrazione.- nella decisione cautelare e nel provvedimento di fissazione dell'udienza di merito, il giudice motiva espressamente sulla compatibilita' della misura e della data dell'udienza con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;- le pubbliche amministrazioni sono tenute a rappresentare che il ricorso ha ad oggetto una procedura amministrativa che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR;- sono parti necessarie dei giudizi disciplinati dal presente articolo le amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti nel PNRR ovverosia quelle di cui all'art.1, comma 1, lett. l) d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 109/2021 "«amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell'attuazione delle riforme e degliinvestimenti previsti nel PNRR". Trova applicazione l'art. 49 c.p.a. in materia di integrazione del contraddittorio; - ai procedimenti disciplinati dal presente articolo si applicano, in ogni caso, gli articoli 119, secondo comma (dimezzamento dei termini processuali salvo che per gli atti introduttivi, e 120, nono comma ("Il giudice deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro quindici giorni dall'udienza di discussione [...]"), cpa; - le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei giudizi di appello, revocazione e opposizione di terzo; - viene modificato l'art. 48, comma 4 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 109/2021 il quale stabilisce che per gli appalti per i quali le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui all'art. 63 d.lgs. n. 50/2016 per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea trova applicazione l'art. 125 cpa viene ora estesa anche ai giudizi che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione delle opere finanziate in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e relative attivita' di espropriazione, occupazione e di asservimento, nonche' in qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR. Inoltre in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si tiene conto della coerenza della misura adottata con la realizzazione degli obiettivi e il rispetto dei tempi di attuazionedel PNRR; - nelle ipotesi in cui, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, la misura cautelare sia gia' stata concessa, qualora il ricorso abbia ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi opere o interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, l'udienza per la discussione del merito e' anticipata d'ufficio entro sopra stabilito. In tale ipotesi si applicano le ulteriori disposizioni contenute nel presente articolo.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 150 del 29.6.2022  la legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione con modificazioni del d.l. 30 aprile 2022, n. 36 recante "Ulteriori misure urgenti per  l'attuazione  del  Piano  nazionale  di ripresa e resilienza (PNRR)" (G.U. n. 100 del 30.4.2022). Ecco le principali novità.   PUBBLICO IMPIEGO (art. 1-8)   E' introdotta una importantissima modifica al settore del pubblico impiego per quanto concerne le assunzioni. Infatti, viene stabilito che le assunzioni a tempo determinato e  indeterminato nellePP.AA. e nelle autorita' amministrative  indipendenti,avviene mediante concorsi pubblici ai qualisi accede mediante registrazione nel Portale unico del reclutamento. All'atto della registrazione al Portale l'interessato compila il proprio curriculum  vitae,  completo di tutte le generalita' anagrafiche ivi richieste, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, indicando un indirizzo PEC a lui intestato al quale intende ricevere ogni comunicazione relativa alla procedura cui intende partecipare, ivi inclusa  quella  relativa all'eventuale assunzione  in  servizio,  unitamente  ad  un  recapito telefonico.   A decorrere dall’anno 2023 la pubblicazione delle procedure di reclutamento nei siti istituzionali e sul Portale unico del reclutamento esonera le amministrazioni pubbliche, inclusi gli enti locali, dall’obbligo di pubblicazione delle selezioni pubbliche nella Gazzetta Ufficiale,.   L’utilizzo del Portale e' esteso a Regioni ed enti locali per le  rispettive selezioni di personale. Le modalita' di utilizzo da parte diRegioni ed enti locali sono definite, entro il 31 ottobre 2022,condecreto del Ministro della pubblica amministrazione.       I bandi per il reclutamento e per  la  mobilita'  del  personale pubblico sono pubblicati sul Portale secondo lo schema predisposto dal Dipartimento  della  funzione  pubblica.   A decorrere dal 1° novembre 2022 i componenti delle  commissioni esaminatrici  dei  concorsi  pubblici  sono individuati nel rispetto  dei principi della parita' di genere, attraverso il  Portale, prevedendo altresì la partecipazione di soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalità ed esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane, mentre fino a quella data sono scelti sulla base di elenchi di nominativi scelti tra soggetti in possesso di requisiti di comprovata professionalita' e competenza, sulla base di elenchi di nominativi scelti mediante sorteggio. Gli elenchi sono formati dalle amministrazioni destinatarie delle predette procedure concorsuali che assicurano il rispetto del principio di trasparenza e imparzialita' dell'azione amministrativa. Per le finalita' di cui sopra, i termini di cui all'articolo 53,  comma  10,  del decreto   legislativo   30   marzo    2001,    n.    165,    relativi all'autorizzazione  a  rivestire  l'incarico  di  commissario   nelle procedure   concorsuali   di   cui   al   presente   articolo,   sono rideterminati,  rispettivamente,  in   dieci   e   quindici   giorni.   I concorsi per personale non dirigenziale prevedono:   a) l’espletamento di almeno una prova scritta, anche a contenuto teorico-pratico, e di una prova orale, comprendente l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera. Le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68. Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini . Il numero delle prove d’esame e le relative modalità di svolgimento e correzione devono contemperare l’ampiezza e la profondità della valutazione delle competenze definite nel bando con l’esigenza di assicurare tempi rapidi e certi di svolgimento del concorso;   b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in  videoconferenza  della  prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni  tecniche  che  ne assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente;   c) che le prove di esame possano essere  precedute  da  forme  di preselezione  con  test  predisposti  anche  da  imprese  e  soggetti specializzati in selezione di personale,  nei  limiti  delle  risorse disponibili   a   legislazione   vigente,   e   possono riguardare l'accertamento delle conoscenze o il possesso delle competenze di cui alla lettera a, indicate nel bando;   d) che i contenuti di ciascuna  prova  siano  disciplinati  dalle singole  amministrazioni   responsabili   dello   svolgimento   delle procedure di cui al presente articolo, le quali adottano la tipologia selettiva  piu'  conferente  con  la  tipologia  dei  posti  messi  a concorso, prevedendo che per l'assunzione di  profili  specializzati, oltre  alle  competenze,  siano  valutate  le  esperienze  lavorative pregresse e pertinenti. Le predette amministrazioni possono prevedere che nella predisposizione delle prove le commissioni siano integrate da esperti in valutazione delle competenze e selezione del personale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;   e) per i profili qualificati dalle amministrazioni,  in  sede  di bando, ad elevata specializzazione tecnica, una fase divalutazione dei titoli legalmente  riconosciuti  e  strettamente  correlati  alla natura e  alle  caratteristiche  delle  posizioni  bandite,  ai  fini dell'ammissione a successive fasi concorsuali;   f) che i titoli e l'eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possano concorrere, in misura non superiore a  un terzo, alla formazione del punteggio finale.   Viene prevista anche l'emanazione di un regolamento che aggiorni il d.P.R. n. 487/1994 e l'aggiornamento del codice di comportamento dei pubblici dipendenti.   Pure per quanto concerne la mobilità orizzontale di prevede l'inserimento delle richieste nel Portale unico del reclutamento.   Viene costituito il Dipartimento il Nucleo di valutazione dell’impatto della regolamentazione (NUVIR) per assicurare il supporto tecnico alle funzioni di coordinamento delle attività di analisi e verifica di impatto della regolamentazione di cui all’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché per la valutazione degli impatti economici e sociali di iniziative normative, sostituendosi al gruppo di lavoro sull’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).     DEROGHE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI PER IL PNRR (art. 10).   Fino  al  31  dicembre  2026,  le  amministrazioni  titolari  di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza,  ivi incluse le regioni e  gli  enti  locali,  in  deroga  al  divieto  di attribuire incarichi retribuiti a lavoratori collocati in  quiescenza ai sensi dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6  luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n. 135, possono conferire ai soggetti collocati in quiescenza daalmeno due anni incarichi ai sensi dell'articolo 7,  comma  6,  del  decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.   Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 7-ter d.l. n. 80/2021 convertito in l. n. 113/2021 al  fine  di  incentivare  il  reclutamento  delle  migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i  professionisti  assunti  a  tempo determinato con le modalita' di cui ai commi 4 e 5, lettera  b),  non e'  richiesta  la  cancellazione   dall'albo,   collegio   o   ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non  determina in  nessun  caso  la  cancellazione  d'ufficio, tuttavia, Le amministrazioni, qualora ravvisino potenziali conflitti di interessi nell’esercizio dell’attività del professionista, inseriscono nel contratto di assunzione la sospensione dall’albo di appartenenza e dall’esercizio dell’attività professionale per tutta la durata del rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica. Nel contratto di assunzione è espressamente dichiarata l’insussistenza del conflitto di interessi fra le mansioni attribuite dalla pubblica amministrazione e l’esercizio dell’attività professionale. Quest’ultima disposizione (introdotta dalla legge di conversione), tuttavia, non trova applicazione per i contratti già stipulati.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA (art. 14)   Tra l’altro sono introdotte modifiche alla legge «Gelmini» (l. n. 240/2010) per quanto concerne:   -          gruppi e settori scientifico-disciplinari;   -          contratti di ricerca;   -          tecnologi a tempo indeterminato   PAGAMENTI ELETTRONICI (art. 18, commi 1 e 2)   L'obbligo di accettazione come mezzo di pagamento dei sistemi di pagamento elettronico per i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, è anticipato al 30 giugno 2022. Si ricorda in caso di violazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.   FATTURAZIONE ELETTRONICA (art. 18 comma 3)   Viene previsto l'obbligo di fatturazione elettronica:   - per i soggetti passivi che rientrano nel cosiddetto "regime di vantaggio" di cui all'articolo 27, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfettario di cui all'articolo 1,commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;   - per i soggetti passivi che hanno esercitato l'opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attivita' commerciali proventi per un importo non superiore a euro 65.000.   Queste disposizioni si applicano a  partire  dal  1° luglio  2022  per  i  soggetti  che  nell'annoprecedenteabbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi,ragguagliatiadanno,superiori a euro 25.000, e a  partire  dal  1°  gennaio  2024  per  i restanti soggetti.     LOTTERIA DEGLI SCONTRINI (art. 18, comma 4-bis)    PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO OBBLIGO DI PARERE PREVENTIVO DEL DIPE PER IMPORTI SOPRA DI 10 MILIONI DI EURO  (art. 18-bis) Le amministrazioni aggiudicatrici interessate a sviluppare i progetti secondo la formula del partenariato pubblico privato ai sensi degli articoli 180 e seguenti del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di importo superiore a 10 milioni di euro, da calcolare ai sensi del medesimo codice, sono tenute a richiedere un parere preventivo al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al fine della preliminare valutazione della corretta impostazione di tali progetti, in particolare rispetto all'allocazione dei rischi e alla contabilizzazione. Il parere, emesso dal DIPE di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro i successivi quarantacinque giorni, non assume carattere vincolante per le amministrazioni richiedenti. E' facolta' dell'amministrazione aggiudicatrice discostarsi dal parere mediante provvedimento motivato che dia conto delle ragioni della scelta, nonche' dell'interesse pubblico soddisfatto. La richiesta del parere e' preliminare alla dichiarazione di fattibilita' della relativa proposta di partenariato pubblico privato da parte dell'amministrazione aggiudicatrice. La richiesta del parere da parte dell'amministrazione aggiudicatrice interessata e' sottoscritta dall'organo di vertice della stessa ed e' inviata al DIPE e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, allegando il progetto di fattibilita' tecnico-economica della proposta, la bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato con formule visibili, la matrice dei rischi e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonche' ogni ulteriore documentazione ritenuta utile alla formulazione di un parere. A tale fine e' istituito, mediante protocollo d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, presso il DIPE, un apposito comitato di coordinamento, composto da sei membri, di cui tre designati dal DIPE e tre dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Ai componenti del comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. APPARECCHI DA GIOCO (art. 18-ter)   All’art. 110 TULPS dopo il comma 7 viene inserito il seguente “Con provvedimento del direttore generale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, da adottare entro il 15 novembre di ogni anno, sono individuati gli apparecchi meccanici ed elettromeccanici di cui alla lettera c -bis ) del comma 7 che non distribuiscono tagliandi e di cui alla lettera c -ter ) dello stesso comma, basati sulla sola abilità, fisica, mentale o strategica, o che riproducono esclusivamente audio e video o siano privi di interazione con il giocatore, ai quali non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 38, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per tali apparecchi resta fermo, comunque, l’obbligo di versamento dell’imposta sugli intrattenimenti di cui all’articolo 14 -bis , comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. A tal fine, con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 7 -ter , sono previsti specifici obblighi dichiarativi”   CONTRIBUTO A FAVORE DI IMPIANTI SPORTIVI E PISCINE (art. 24)       COSTITUZIONE E DISCIPLINA DELLA SOCIETA' 3-I S.P.A. PER LO  SVILUPPO, LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SOLUZIONI SOFTWARE  E  DI  SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DEGLI ENTI  PREVIDENZIALI  E  DELLE  PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI CENTRALI(art. 28)       MODIFICHE AL TITOLO V -BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, RECANTE ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D’IDENTITÀ (art. 32-bis)       APPALTI PUBBLICI (art. 34)   La riduzione della garanzia del 50% per la partecipazione agli appalti pubblici ai sensi dell'art. 93, comma 7 cdcp è estesa anche al possesso di certificazione della parita' di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11  aprile  2006,  n. 198. Inoltre il possesso di tale certificazione può essere individuato dalle stazioni appaltanti quale requisito premiale ai sensi dell'art. 95, comma 13 cdcp.    DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ZES E ZLS (art. 37)       MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI CONTRATTO DI APPALTO (art. 37-bis)   Viene introdotto l’art. 1677-bis al codice civile che così recita “Se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”       CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA (art. 42)   L'entrata in vigore slitta nuovamente dal 16 maggio al 15 luglio 2022, ma viene meno la previsione del comma 1-bis del d.lgs. n. 14/2019 secondo la quale il titolo II della Parte prima sarebbe entrato in vigore il 31dicembre 2023.       DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DOCENTE (artt. 44-47)           E' stata pubblicata in G.U. n. 310 del 31.12.2021 la l. 31 dicembre 2021, n. 233 di conversione con modificazione del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 recante “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” (in G.U. n. 265 del 6.11.2021) sono state emanate importanti disposizioni per agevolare la ripresa economica del nostro Paese. Ecco le principali novità   CONTRIBUTI E CREDITI D’IMPOSTA PER  LE IMPRESE TURISTICHE (art. 1)   Si prevede che le riconosciuti  le imprese  alberghiere,  le   strutture  che  svolgono attivita' agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n.  96,  e pertinenti norme regionali, le strutture  ricettive  all'aria aperta, nonche' le  imprese  del  comparto  turistico,  ricreativo, fieristico e congressuale, ivi compresi gli stabilimenti balneari,  i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici possono fruire un contributo, sotto forma di credito  di  imposta,  fino all'80 per cento delle spese sostenute per i seguenti interventi:       a) interventi  di  incremento  dell'efficienza  energetica  delle strutture e di riqualificazione antisismica;       b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche,  in conformita' alla legge 9 gennaio  1989,  n.  13,  e  al  decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;       c) interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c), d) ed e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6  giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi  di  cui alle lettere a) e b);       d)  realizzazione  di   piscine   termali   e   acquisizione   di attrezzature e apparecchiature per  lo  svolgimento  delle  attivita' termali, relativi alle strutture di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;       e) spese per la digitalizzazione previste dall'articolo 9,  comma 2,  del  decreto-legge  31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.   Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione  dei  limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge  23  dicembre  2000,  n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244.   Le disposizioni si  applicano  anche  in relazione ad interventi avviati dopo il 1° febbraio 2020 e non ancora conclusi, alla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  a condizione che le relative spese siano sostenute  a  decorrere  dalla data di entrata in vigore del presente decreto.   Inoltre, e'  riconosciuto  un contributo a fondo perduto non superiore al 50 per cento delle  spese sostenute per gli interventi di cui al comma 5 realizzati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  al  31 dicembre 2024, comunque non superiore al limite  massimo  di  100.000 euro. Il contributo a fondo perduto e' riconosciuto  per  un  importo massimo  pari  a  40.000  euro  che  puo'  essere   aumentato   anche cumulativamente:       a) fino ad ulteriori 30.000 euro,  qualora  l'intervento  preveda una quota di spese per  la  digitalizzazione  e  l'innovazione  delle strutture in chiave tecnologica ed energetica di  almeno  il  15  per cento dell'importo totale dell'intervento;       b) fino ad ulteriori 20.000 euro, qualora l'impresa o la societa' abbia i requisiti previsti dall'articolo 53 del  decreto  legislativo 11 aprile  2006,  n.  198,  per  l'imprenditoria  femminile,  per  le societa' cooperative e le societa' di persone, costituite  in  misura non inferiore al 60 per cento da giovani, le societa' di capitali  le cui quote di partecipazione sono possedute in misura non inferiore ai due  terzi  da  giovani  e  i  cui  organi  di  amministrazione  sono costituiti  per  almeno  i  due  terzi  da  giovani,  e  le   imprese individuali gestite da giovani, che operano nel settore del  turismo. Ai fini della presente lettera, per giovani si intendono  le  persone con eta' compresa tra i 18 anni e 35 anni non compiuti alla  data  di presentazione della domanda;       c) fino ad ulteriori 10.000 euro, per  le  imprese  la  cui  sede operativa e' ubicata nei territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.   Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministero del turismo, pubblica un  avviso  contenente  le modalita' applicative per l'erogazione degli incentivi  previsti ivi inclusa  l'individuazione  delle  spese  considerate eleggibili ai fini della determinazione dei predetti incentivi.   FINANZIAMENTI AGEVOLATI PER LE ATTIVITA’ TURISTICHE (artt. 2 e 3)   E’ previsto anche uno speciale finanziamento in ambito delle attività turistiche che ha le seguenti caratteristiche:       a) la garanzia e' concessa a titolo gratuito;       b) l'importo massimo garantito per singola impresa e' elevato a 5 milioni di euro;       c) sono ammesse  alla  garanzia  le  imprese  con  un  numero  di dipendenti non superiore a 499;       d)  la  percentuale  di  copertura  della  garanzia  diretta   e' determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  23, convertito, con modificazioni, dalla legge  5  giugno  2020,  n.  40. Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la percentuale di copertura della garanzia diretta  e'  stabilita  nella misura massima del 70 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria;  tale  copertura  puo'  essere  incrementata,   mediante l'utilizzo dei contributi al Fondo, previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  all'80  per  cento dell'importo dell'operazione finanziaria;       e)  la  percentuale  di  copertura   della   riassicurazione   e' determinata  ai  sensi   della   disciplina   emergenziale   prevista dall'articolo 13, comma 1, del citato decreto-legge n. 23  del  2020. Successivamente  alla  scadenza   della   predetta   disciplina,   la percentuale di copertura della  riassicurazione  e'  stabilita  nella misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito dai confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le  garanzie  da  questi rilasciate non superino la percentuale massima di  copertura  dell'80 per  cento;  tale  copertura  puo'  essere   incrementata,   mediante l'utilizzo  dei  contributi  al  Fondo,  previsti  dal  del  Ministro dell'economia e delle finanze del 26 gennaio 2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 24 aprile 2012, fino  al  90  per  cento dell'importo garantito dai confidi o altro fondo di garanzia  per  la riassicurazione;       f) sono ammissibili alla garanzia del  Fondo  i  finanziamenti  a fronte di  operazioni  di  rinegoziazione  del  debito  del  soggetto beneficiario, purche' il nuovo finanziamento preveda l'erogazione  al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in  misura  pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione e  a  condizione  che  il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo o una maggior  durata  del  finanziamento  rispetto  a  quello  oggetto  di rinegoziazione;       g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6,  comma  2,  del decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico  6   marzo   2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157  del  7  luglio  2017,  la garanzia e' concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni  di  ammissibilita'  e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019;       h) la garanzia e' concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei   confronti   del   soggetto   finanziatore   classificate   come inadempienze probabili  o  come  esposizioni  scadute  o  sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle  avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272  del  30  luglio 2008, purche' la predetta classificazione non  sia  stata  effettuata prima del 31 gennaio 2020;       i) non e' dovuta la commissione per  il  mancato  perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo  10,  comma  2,  del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;       l) per operazioni di investimento  immobiliare  la  garanzia  del Fondo puo' essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite  sui finanziamenti;       m)  la  garanzia  del  Fondo  puo'  essere  richiesta  anche   su operazioni finanziarie gia' perfezionate con  l'erogazione  da  parte del soggetto finanziatore da non oltre tre mesi.  In  tali  casi,  il soggetto finanziatore deve  trasmettere  al  gestore  del  Fondo  una dichiarazione  attestante  la  riduzione  del  tasso   di   interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario  per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.   CREDITI D’IMPOSTA PER LA DIGITALIZZAZIONE DI AGENZIA DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR (art. 4)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE (artt. 5-6-quater) In particolare si prevede che: - i bandi per l’assegnazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza o del Piano nazionale per gli investimenti complementari destinate alla realizzazione di opere pubbliche, le procedure di affidamento dell’attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsionenei documenti di programmazione di cui all’articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; - l'art. 48, comma 3 d.l. n. 77/2021 convertito in l. n. 108/2021 viene modificato come segue "3. Le stazioni appaltanti possono altresi' ricorrere alla procedura di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella misura strettamente necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere la realizzazione degli obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea. Al solo scopo di assicurare la trasparenza, le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui al presente comma mediante i rispettivi siti internet istituzionali. La pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico puo' presentare un'offerta. Ferma restando la possibilità, per gli operatori economici, di manifestare interesse a essere invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando di gara a seguito del quale qualsiasi operatore economico può presentare un’offerta" - la nuova determinazione dei compensi dei componenti del comitato tecnico consultivo;   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA SOCIETA’ DIFESA SERVIZI S.P.A. (art. 7)   DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 11)   DISPOSIZIONI SU UNIVERSITA’ E RICERCA SCIENTIFICA (artt. 12-15 e 26)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA A CLIENTI VULNERABILI (art. 16-ter)   PAGAMENTI CON CARTE DI CREDITO E DI DEBITO (art. 19-ter) In particolare si prevede che decorrere dal 1° gennaio 2023, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento da parte di un soggetto obbligato si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento. Per le sanzioni relative alle violazioni di cui al presente comma si applicano le procedure e i termini previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, a eccezione dell’articolo 16 in materia di pagamento in misura ridotta. L’autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’articolo 17 della medesima legge n. 689 del 1981 è il prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione. All’accertamento si provvede ai sensi dell’articolo 13, commi primo e quarto, della citata legge n. 689 del 1981   ASSUNZIONE PROFESSIONISTI A TEMPO DETERMINATO PER ATTUAZIONE DEL PNRR (art. 31) Al fine di incentivare il reclutamento delle migliori professionalita' per l'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per i professionisti assunti a tempo determinato, non e' richiesta la cancellazione dall'albo, collegio o ordine professionale di appartenenza e l'eventuale assunzione non determina in nessun caso la cancellazione d'ufficio. I professionisti assunti dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 7-bis.1, possono mantenere l'iscrizione, ove presente, ai regimi previdenziali obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. E' in ogni caso escluso qualsiasi onere a carico del professionista per la ricongiunzione dei periodi di lavoro prestati ai sensi dei commi 4 e 5, lettera b), nel caso in cui lo stesso non opti per il mantenimento all'iscrizione della cassa previdenziale di appartenenza    VIENE SANCITO IL PRINCIPIO DEL CONTRADDITTORIO NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO DI EMANAZIONE DELL’INTERDITTIVA ANTIMAFIA E NUOVE MISURE PER L’AGEVOLAZIONE OCCASIONALE (artt. 48-49-bis)   Il prefetto, nel caso in cui, sulla base degli  esiti delle verifiche disposte, ritenga sussistenti  i presupposti per l'adozione dell'informazione  antimafia  interdittiva ovvero  per  procedere   all'applicazione   delle   misure   di   cui all'articolo  94-bis,  e  non  ricorrano  particolari   esigenze   di celerita'  del  procedimento,  ne  da'  tempestiva  comunicazione  al soggetto  interessato,  indicando  gli   elementi   sintomatici   dei tentativi  di  infiltrazione  mafiosa.  Con  tale  comunicazione   e' assegnato un termine non superiore  a  venti  giorni  per  presentare osservazioni scritte, eventualmente corredate da  documenti,  nonche' per  richiedere  l'audizione,  da  effettuare  secondo  le  modalita' previste dall'articolo 93, commi 7, 8 e 9. In ogni caso, non  possono formare oggetto della comunicazione di cui al presente comma elementi informativi  il  cui   disvelamento   sia   idoneo   a   pregiudicare procedimenti amministrativi o attivita' processuali in corso,  ovvero l'esito di altri  accertamenti  finalizzati  alla  prevenzione  delle infiltrazioni  mafiose.  La  predetta  comunicazione  sospende,   con decorrenza  dalla  relativa  data  di  invio,  il  termine   di   cui all'articolo  92,  comma  2.  La  procedura  del  contraddittorio  si conclude entro sessanta giorni dalla data di ricezione della predetta comunicazione.   Al termine della procedura in contraddittorio ,  il  prefetto,  ove   non   proceda   al   rilascio dell'informazione antimafia liberatoria:             a) dispone l'applicazione delle misure di cui  all'articolo 94-bis, dandone comunicazione, entro cinque  giorni,  all'interessato secondo le modalita' stabilite dall'articolo 76, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora gli  elementi  sintomatici dei  tentativi  di  infiltrazione  mafiosa  siano   riconducibili   a situazioni di agevolazione occasionale;             b) adotta l'informazione antimafia interdittiva, procedendo alla  comunicazione  all'interessato  entro  il  termine  e  con   le modalita' di  cui  alla  lettera  a),  nel  caso  di  sussistenza  di tentativi   di   infiltrazione   mafiosa.   Il   prefetto,   adottata l'informazione  antimafia  interdittiva  ai  sensi   della   presente lettera,  verifica  altresi'  la  sussistenza  dei  presupposti   per l'applicazione delle misure di cui all'articolo  32,  comma  10,  del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, in caso  positivo,  ne  informa tempestivamente    il     Presidente     dell'Autorita'     nazionale anticorruzione.         Nel periodo tra la ricezione della comunicazione e   la   conclusione   della   procedura   in contraddittorio, il cambiamento  di  sede,  di  denominazione,  della  ragione o dell'oggetto sociale, della composizione  degli  organi  di amministrazione, direzione e vigilanza, la sostituzione degli  organi sociali, della rappresentanza legale  della  societa'  nonche'  della  titolarita' delle imprese individuali ovvero delle quote  societarie, il compimento di fusioni o altre trasformazioni o comunque  qualsiasi variazione  dell'assetto   sociale,   organizzativo,   gestionale   e patrimoniale delle societa' e imprese interessate  dai  tentativi  di infiltrazione mafiosa, possono essere oggetto di valutazione ai  fini dell'adozione dell'informazione interdittiva antimafia.             Sono stati pubblicate sul sito del Ministero del Turismo (https://www.ministeroturismo.gov.it/) le disposizioni attuative del disposizioni attuative agli incentivi fiscali disposti dal d.l. n. 152/2021 e più precisamente: - decreto interministeriale emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione ed erogazione degli incentivi diretti al sostegno degli investimenti per il settore del turismo coerenti con le finalità di cui alla misura M1C3-25, intervento 4.2.5 del PNRR e, in particolare, degli interventi di riqualificazione energetica, sostenibilità ambientale e innovazione digitale, secondo quanto previsto all’articolo 3 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, nonché quelli stabiliti nella misura M1C3-33 del PNRR (art. 3 d.l. n. 152/2021); - decreto interministeriale per cui è in corso di acquisizione la firma del Ministro dell’Economia e delle finanze On. Daniele Franco, emanato dal Ministro del Turismo di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, recante le modalità applicative per la fruizione del credito di imposta di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152; - l’avviso recante le modalità applicative per l’erogazione di contributi e crediti d’imposta a favore delle imprese turistiche (art. 1, comma 9 d.l. n. n.152/2021).     E' stato pubblicato in G.U. n. 268 del 10.11.2021 il d.P.C.M. 14 ottobre 2021 recante "Modalita' per l'istituzione degli elenchi deiprofessionisti e del personale in possesso di un'alta specializzazione per il PNRR". Si precisano, tra l'altro, i requisiti occorrenti per l'iscrizione:   a) cittadinanza UE ai sensi dell'art. 38 del decreto  legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,l imitatamente alle assunzioni a tempo determinato;   b) godimento dei diritti civili e politici;   c) non essere in quiescenza;   d) per  i  professionisti  e'  richiesta,  inoltre,  l'iscrizione all'albo, collegio o ordine professionale  comunque  denominato,ove previsto, ovvero il possesso delle attestazioni o  certificazioni  di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4;   e) per gli esperti e' richiesta la comprovataesperienza  almeno quinquennale;   f) per il personaledialtaspecializzazionesono  richiesti, inoltre, il possesso della  laurea  magistraleospecialistica,il possesso del  dottorato  di  ricerca  o  un'esperienza  professionale continuativaalmenotriennale,maturatapressoentipubblici nazionali  ovvero  presso  organismi  internazionaliodell'Unione europea;   g)posizioneregolareneiriguardidegliobblighimilitari laddove previsti per legge.   L'iscrizione all'elenco avviene  attraverso la previa registrazione al Portale.   Il portale elabora gli elenchi attingendo  esclusivamente  dagli iscritticheabbianoindicatol'ambitoterritorialeprevisto nell'avviso e, tra  questi,  individua  tutti  quelli  che  risultano essere in possesso della professionalita'  o  dei  titoli  di  studio richiesti. Gli elenchi, per ciascun iscritto, indicano  gliannidi documentata  esperienza  maturata,  i  titoli   di   specializzazione ulteriori  rispetto   a   quelli   abilitanti   all'esercizio   della professione o  a  quelli  richiesti  dall'avviso,purche'aquesti strettamente conferenti   Le  amministrazioni,  entro  dieci  giorni  dalla  scadenza  del termine, sulla base dell'elenco invitano al colloquio selettivo un  numero  di  candidati per il conferimento dell'incarico pari ad  almeno  quattro  volte  il numero di  professionalita'  richieste,  al  fine  di  assicurare  il rispetto della parita' di genere, un numero superiore di candidati  e li sottopongono ad un colloquio selettivo per il  conferimento  degli incarichi.   In  esito  al  colloquio  selettivo  di  cui  al  comma  6,  le amministrazioni individuano, con provvedimento motivato,  i  soggetti ai  quali  conferire  l'incarico  e   registrano   nel   Portale   il conferimento dello stesso e la sua durata.     E’ stata pubblicata in G.U. n. 188 del 7.8.2021 la l. 6 agosto 2021, n. 113 di conversione con modificazioni del d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della giustizia” (G.U. n. 136 del 9.6.2021. Ecco le principali disposizioni:   ASSUNZIONI NELLA P.A. (artt. 1 e 1-bis) Per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR le PP.AA. possono porre a  carico  del PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la diretta titolarita' di attuazione. Possono essere stipulati contratti di collaborazione professionale con soggetti dotati di partita IVA e contratti di lavoro entrambi di durata non superiore a 36 mesi e comunque non eccedente quella dell’attuazione del progetto. La durata massima comunque non può andare oltre il 2026. I contratti sono rinnovabili non più di una volta, mentre “Il  mancato  conseguimento  dei traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”. I bandi prevedono una riserva di posti del 40% in favore del personale che abbia svolto almeno 36 mesi di lavoro. Il reclutamento può essere effettuato anche soltanto mediante valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta. Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è prevista, inoltre, l’istituzione di due elenchi con modalità che devono essere fissate con decreto ministeriale da emanarsi entro i successivi 60 giorni:     a) professionisti (ivi compresi i professionisti come definiti ai sensi dell’art. 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, in possesso dell’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi ai sensi dell’art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, rilasciato da un’associazione professionale inserita nell’elenco del Ministero dello sviluppo economico, o in possesso di certificazione in onformità alla norma tecnica UNI ai sensi dell’art. 9 della legge 14 gennaio 2013, n. 4) ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;     b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. Un decreto ministeriale dovrà comunque stabilire i seguenti requisiti minimi per l’inserimento nell’elenco di cui alla precedente lettera a): - almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato; - essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine professionale comunque denominato; - non essere in quiescenza.   Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli incarichi di collaborazione. Mentre l’iscrizione nell’elenco di cui alla succitata lett. b) avviene previo svolgimento di procedure idoneative  con  previsione della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai fini della stipula dei contratti. Per   alta specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati all'attuazione dei progetti:  dottorato di ricerca oppure documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea. Più in generale le amministrazioni che attuano progetti del PNRR possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso modo possono  derogare,   fino   a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli interventi del Piano. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.   APPRENDISTATO NELLA P.A. (art. 2)   PROGRESSIONI DI CARRIERA, ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PASSAGGI TRA AMMINISTRAZIONI (art. 3) Viene modificato l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 introducendo al comma 1-bis con la previsione della divisione dei dipendenti pubblici in almeno tre aree funzionali oltre a una per il personale di elevata qualificazione lasciata alla contrattazione collettiva con l’esclusione dei dirigenti e del personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e istituti assimilati.   Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli incarichi rivestiti.   Sono anche modificati gli artt. 28 e 28-bis del d.lgs. n. 165/01 riguardanti rispettivamente l’accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di prima fascia (queste ultime entreranno in vigore anticipatamente ovverosia a partire dal 31 agosto 2021), nonché gli artt. 19 e 35.   Viene inoltre integrato anche l’art. 30 in materia di passaggi di personale tra PP.AA. e all’art. 35 in materia di reclutamento del personale.   DISPOSIZIONI RIGUARDANO ALL'ASSUNZIONE NEGLI ENTI LOCALI (artt. 3-bis - 3-quater)   FORMEZ E SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE (artt. 4 e 5)   ISTITUZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI DURATA TRIENNALE (art. 6)   ULTERIORI ASSUNZIONI DI PERSONALE E INCARICHI PROFESSIONALI (artt. 7-15)   MISURE PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO GIUDIZIARIO (art. 17)   Sono apportate le seguenti modifiche al codice del processo amministrativo - inserimento del seguente articolo "Art. 72 -bis . - (Decisione dei ricorsi suscettibili di immediata definizione) – 1. Il presidente, quando i ricorsi siano suscettibili di immediata definizione, anche a seguito della segnalazione dell’ufficio per il processo, fissa la trattazione alla prima camera di consiglio successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio. Salvi eccezionali motivi, non è possibile chiedere il rinvio della trattazione della causa. Se è concesso il rinvio, la trattazione del ricorso è fissata alla prima camera di consiglio utile successiva. 2. Se è possibile definire la causa in rito, in mancanza di eccezioni delle parti, il collegio sottopone la relativa questione alle parti presenti. Nei casi di particolare complessità della questione sollevata, il collegio, con ordinanza, assegna un termine non superiore a venti giorni per il deposito di memorie. La causa è decisa alla scadenza del termine, senza che sia necessario convocare un’ulteriore camera di consiglio. Se la causa non è definibile in rito, il collegio con ordinanza fissa la data dell’udienza pubblica. In ogni caso la decisione è adottata con sentenza in forma semplificata" - introduzione del seguente comma all'art. 73 cpa "Non è possibile disporre, d’ufficio o su istanza di parte, la cancellazione della causa dal ruolo. Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza, ovvero, se il rinvio è disposto fuori udienza, nel decreto presidenziale che dispone il rinvio" - introduzione del seguente periodo al comma 2 dell'art. 79 cpa "L’interruzione del processo è immediatamente dichiarata dal presidente con decreto; il decreto è comunicato alle parti costituite a cura della segreteria"; - dopo il comma 3 all'art. 80 cpa viene inserito il seguente comma "3-bis. In tutti i casi di sospensione e interruzione del giudizio il presidente può disporre istruttoria per accertare la persistenza delle ragioni che le hanno determinate e l’udienza è fissata d’ufficio trascorsi tre mesi dalla cessazione di tali ragioni"; - il termine per la presentazione dell'istanza di fissazione d'udienza per scongiurare la perenzione ultraquinquennale ex art. 82 cpa passa da 180 a 120 giorni; - dopo il comma 4 dell'art. 87 viene introdotto il seguente comma "4-bis. Le udienze straordinarie dedicate allo smaltimento dell’arretrato sono svolte in camera di consiglio da remoto. Non si applica il comma 3, fatta eccezione per l’ultimo periodo" - viene modificato il primo periodo, comma 1 dell'art. 13 della disposizioni attuative al CPA stabilendo che con dPCM possono prevedersi disposizioni per lo svolgimento da remoto di udienze, camere di consiglio e adunanze; - viene introdotto 13-quater sempre nelle disposizioni attuative del CPA il quale prevede che "Art. 13-quater . - (Trattazione da remoto) – 1. Fermo quanto previsto dall’art. 87, comma 4-bis , del codice, in tutti i casi di trattazione di cause da remoto la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto nel verbale dell’udienza delle modalità con cui si accerta l’identità dei soggetti partecipanti e della libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio si considerano, rispettivamente, formati ed assunte nel comune sede dell’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati, le parti che si difendano personalmente e il personale addetto è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla partecipazione alla discussione da remoto, il difensore può chiedere il passaggio della causa in decisione fino alle ore 12 del terzo giorno antecedente a quello dell’udienza stessa; il difensore che deposita tale richiesta è considerato presente a ogni effetto. Ai magistrati che partecipano alla trattazionedi cause da remoto non spetta alcun trattamento di missione né alcun rimborso di spese"   DISPOSIZIONI CONCERNENTI I GIUDICI DI PACE (art. 17-ter)   ENUNCIAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI GENERE (art. 17-quater) Il piano di reclutamento di personale a tempo determinato, il conferimento di incarichi di collaborazione da parte delle amministrazioni pubbliche, le assunzioni, mediante contratto di apprendistato, le mobilità e le progressioni di carriera, nonché tutte le altre modalità di assunzione, escluse quelle per concorso, di cui al presente decreto sono attuati assicurando criteri orientati alraggiungimento di un’effettiva parità di genere, secondo quanto disposto dal PNRR   ULTERIORI DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA (art. 17-quinquies - 17-novies)   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REGIME TRANSITORIO LA VIA (art. 17-undecies)   ENTRATA IN VIGORE (art. 19) Si presume che sarà rettificata "Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge"         E’ stata pubblica in G.U. n. 181 del 30.7.2021 la legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione con modificazioni del d.l. 31 maggio 2021, n. 77 (G.U. n. 129 S.O. 31.5.2021) recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (detto anche “Decreto Governance e Semplificazioni”). Ecco le principali novità:   MISURE CONCERNENTI IL SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, ATTUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) DEL PIANO COMPLEMENTARE EX ART. 1 D.L. N. 59/2021 (artt. 1-18, 20, 29, 45-49, 51, 54 commi 1-4, 56, 57 e 64)   Si segnala che le Amministrazioni “possono avvalersi del supporto tecnico-operativo assicurato per il PNRR da società a prevalente partecipazione pubblica, rispettivamente, statale, regionale e locale e da enti vigilati” (art. 9, comma 2).   In particolare, le amministrazioni centrali“ interessate mediante apposite convenzioni possono avvalersi del supporto tecnico-operativo di società in house qualificate ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che “copre anche le fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi e comprende azioni di rafforzamento della capacità amministrativa, anche attraverso la messa a disposizione di esperti particolarmente qualificati” (art. 10, commi 1 e 2). Inoltre “Ai fini dell’articolo 192, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 50 del 2016, la valutazione della congruità economica dell’offerta ha riguardo all’oggetto e al valore della prestazione e la motivazione del provvedimento di affidamento dà conto dei vantaggi, rispetto al ricorso al mercato, derivanti dal risparmio di tempo e di risorse economiche, mediante comparazione degli standard di riferimento della Consip S.p.A e delle centrali di committenza regionali” (art. 10, comma 3).   Viene, altresì, stabilito che “Per aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'attività di approvvigionamento e garantire una rapida attuazione delle progettualità del PNRR e degli altri interventi ad esso collegati, ivi compresi i programmi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo 2021/2027, Consip S.p.A. mette a disposizione delle pubbliche amministrazioni specifici contratti, accordi quadro e servizi di supporto tecnico” (art. 11, comma 1), così analogamente per Sogei S.p.A.   Viene poi stabilita una disciplina speciale in materia di appalti pubblici per quanto concerne la realizzazione delle opere di cui all’allegato al decreto (artt. 45-49 e 51).   In particolare, si prevede che “in deroga a quanto previsto dall’articolo 59, commi 1, 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, è ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Sul progetto di fattibilità tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi di cui all’articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241. L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo. In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l’esecuzione  dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi. A tal fine, entro cinque giorni dall’aggiudicazione ovvero dalla presentazione del progetto definitivo da parte dell’affidatario, qualora lo stesso non sia stato acquisito in sede di gara, il responsabile unico del procedimento avvia le procedure per l’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto” (art. 49, comma 5).   Inoltre, la stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che, qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme per imprevisti indicate nel quadro economico dell’intervento, nei limiti delle relative disponibilità, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all’articolo 113-bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale (art. 51, comma 4).   Per quanto concerne le società pubbliche si stabilisce che l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 10, comma 6-bis)   CODICE DELL’AMBIENTE   Sono apportate modifiche: - al  procedimento di assoggettabilita’ a VIA (artt. 19, 21, 25 e 26); - provvedimento unico ambientale (art. 22); - provvedimento autorizzatorio unico regionale (artt. 23-24); - alla VAS (art. 28); - alle procedure di bonifica dei siti industriali (art. 38).   Viene introdotto l’interpello ambientale (art. 27) nonché semplificazioni all’art. 184-ter del Codice dell’ambiente il procedimento di cessazione della qualifica di rifiuto (art. 35) e in materia di economia circolare (art. 36).   SEMPLIFICAZIONI PER LE ATTIVITA’ DI MANUTENZIONE RIPRISTINO DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E FORESTARE (art. 37)   Le attività di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, sono esenti dall’autorizzazione idraulica di cui al regio decreto 25 luglio 1904 n. 523, recante “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”, e dall’autorizzazione per il vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante “Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”, e successive norme regionali di recepimento.   Nei boschi e nelle foreste indicati dall’articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulica forestale in aree montane e collinari ad alto rischio idrogeologico e di frana, secondo i criteri e le metodologie dell’ingegneria naturalistica.   Sono soggetti al procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche se interessano aree vincolate ai sensi dell’articolo 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e nel rispetto di quanto previsto dal Piano Forestale di Indirizzo territoriale e dai Piani di Gestione Forestale o strumenti equivalenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 2018 n. 34, ove adottati, i seguenti interventi ed opere di lieve entità: a) interventi selvicolturali di prevenzione dei rischi secondo un piano di tagli dettagliato; b) ricostituzione e restauro di aree forestali degradate o colpite da eventi climatici estremi attraverso interventi di riforestazione e sistemazione idraulica; c) interventi di miglioramento delle caratteristiche di resistenza e resilienza ai cambiamenti climatici dei boschi   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPIANTI SOLARI E FONTI RINNOVABILI IN GENERALE (artt. 30-33)   EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (artt. 33-bis e 34) Con riguardo alle attività di cui all’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 si precisa che “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”   Inoltre le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.   Il bonus del 110% viene esteso anche agli interventi “finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità”, purché in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo dell’art. 119 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della disposizione medesima.   Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a), della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita    Il termine per l’effettuazione dei lavori di cui all’art. 16, comma 1-septies d.l. n. 63/2013 convertito in l. n. 90/2013 (demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica) passa da 18 a 30 mesi.   In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (art. 119, inserito comma 13-quinquies).   E’, altresì, introdotto un limite di spesa per gli enti del terzo settore.   Viene, inoltre, stabilito che “Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:   a) mancata presentazione della CILA;   b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;   c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;   d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento”.   SONO APPORTATE MODIFICA ALLA PIATTAFORMA PER LA NOTIFICAZIONE DIGITALE DEGLI ATTI DELLA P.A. (art. 39)   AUTOCERTIFICAZIONE (art. 40) Sono apportate un paio di modifiche al d.P.R. n. 445/2020 e viene soppresso l’art. 264 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 che si occupava di semplificare i procedimenti amministrativi a causa dell’emergenza COVID   SEMPLIFICAZIONI DEL PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PER L’INSTALLAZIONE DI INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E AGEVOLAZIONE PER L’INFRASTRUTTURAZIONE DIGITALE DEGLI EDIFICI E DELLE UNITÀ IMMOBILIARI (art. 41)   CONFERIMENTO ALL’AGID DI POTERI SANZIONATORI PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRANSIZIONE DIGITALE (art. 42)   IMPLEMENTAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI EMISSIONE E VERIFICA DEI CERTIFICATI VERDI PER IL COVID (art. 43)   DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONI PER OPERE PUBBLICHE DI RILEVANTE COMPLESSITA’ (art. 44)   MODIFICHE GENERALI AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (artt. 47, 47-ter 50, 52, 53 e 54 commi 5 e seguenti)   PER GLI APPALTI FINANZIATI in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC   Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell’offerta, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, l’inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e donne. Il contenuto delle clausole è determinato tenendo, tra l’altro, conto dei princìpi di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, nonché dell’oggetto del contratto, della tipologia e della natura del singolo progetto in relazione ai profili occupazionali richiesti, dei  princìpi dell’Unione europea, degli indicatori degli obiettivi attesi in termini di occupazione femminile e giovanile e di tasso di occupazione delle persone disabili al 2026, anche in considerazione dei corrispondenti valori medi nonché dei corrispondenti indicatori medi settoriali europei in cui vengono svolti i progetti. Fermo restando quanto previsto al comma 7, è requisito necessario dell’offerta l’aver assolto, al momento della presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile   I contratti di appalto prevedono l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui al comma 3, al comma 3-bis ovvero al comma 4 dell’art. 47, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto, nel rispetto dell’importo complessivo previsto dall’articolo 51 del presente decreto. La violazione dell’obbligo di cui al comma 3 determina, altresì, l’impossibilità per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse    Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e so cialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche   Aspetti processuali (art. 48, comma 4)   In materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC trova applicazione l’art. 125 cpa (ossia norma eccezionale delle infrastrutture strategiche)   Concessioni pubbliche (art. 47-ter)   Slitta dal 31.12.2021 al 31.12.2020 per l’adeguamento delle concessioni ex art. 177 d.lgs. n. 50/2016   In materia di subappalto:   -          fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto non può superare la quota del 50% dell’importo complessivo del  contratto di lavori, servizi o forniture. Inoltre, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;   -        dal 1° novembre 2021 le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89, comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da  effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 del medesimo articolo 1 ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 2. Viene meno il limite massimo di percentuale di attività subappaltabile;   - viene precisato che la dichiarazione del subappaltato di cui all’art. 105, comma 7 d.lgs. n. 508/2016 deve attestare l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il   possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante  verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81       Le disposizioni speciali introdotte dall’art. 1 d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2021. Sono, inoltre, introdotte le seguenti modifiche:   -          a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione;   -          b)  procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 75.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno quindici operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati;   Inoltre è prevista l’approvazione delle Linee guida volte a definire, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo, i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio consultivo tecnico, i criteri preferenziali per la loro scelta, i parametri per la determinazione dei compensi rapportati al valore e alla complessità dell’opera, nonché all’entità e alla durata dell’impegno richiesto ed al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, le modalità di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con gli altri istituti consultivi, deflattivi e contenziosi esistenti.   Non è oggetto di proroga la seguente disposizione “Per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente. Nel caso in cui sia richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare è dimezzato rispetto a quello previsto dal medesimo articolo 93”.   Le disposizioni di deroga al codice dei contratti pubblici di cui all’art. 1 d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019 sono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.   Si prevede che “Tutte le informazioni inerenti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione, alla scelta del contraente, all’aggiudicazione e all’esecuzione di lavori, servizi e forniture relativi all’affidamento, inclusi i concorsi di progettazione e i concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli di cui all'articolo 5, sono gestite e trasmesse tempestivamente alla Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici dell’ANAC attraverso le piattaforme telematiche ad essa interconnesse secondo le modalità indicate all’articolo 213, comma 9. L’ANAC garantisce, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, la pubblicazione dei dati ricevuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53 e ad eccezione di quelli che riguardano contratti secretati ai sensi dell’articolo 162, la trasmissione dei dati all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 73. Gli effetti degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del presente comma decorrono dalla data di pubblicazione dei relativi dati nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici”   DISPOSIZIONI IN MATERIA EDILIZIA (art. 51)   In deroga alle disposizioni del decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:   a) l’altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;   b) per ciascun locale adibito ad abitazione, l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non deve  essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;   c) ai fini della presentazione e del rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro agibilità,  si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione d’uso   SONO INTRODOTTE MODIFICHE ALLE ZONE ECONOMICHE SPECIALI (art. 58)   SONO INTRODOTTE MODIFICHE ALLA L. N. 241/90 (artt. 61 - 63)    In particolare, per quanto concerne il potere sostitutivo in caso di inerzia si stabilisce che “L' organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia”.    Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l’unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d’ufficio o su richiesta dell’interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.    In materia di provvedimenti silenziosi di assenso si prevede che “Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale a provvedimento di accoglimento ai sensi del comma 1, fermi restando gli effetti comunque intervenuti del silenzio assenso, l’amministrazione è tenuta, su richiesta del privato, a rilasciare, in via telematica, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento e pertanto dell’intervenuto accoglimento della domanda ai sensi del presente articolo. Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, l’attestazione è sostituita da una dichiarazione del privato ai sensi dell’art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.   In materia di annullamento di ufficio ex art. 21-nonies il termine viene ridotto da 18 a 12 mesi.   SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI INCASSO DEGLI ASSEGNI (ART. 55-TER)    Il girante per l’incasso può attestare la conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.   La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo.   Il girante per l’incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno certezza del momento dell’invio e della ricezione del titolo   INTRODUZIONE NEL CODICE DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE  DELLA LICENZA OBBLIGATORIA IN CASO DI EMERGENZA NAZIONALE SANITARIA (art. 56-quater)   MODIFICHE ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE EX ART. 35 L. N. 865/1971 ED EX ART. 31 L. N. 448/1998 (art. 22-bis).   Si stabilisce andando a sostituirsi i commi 47, 48 e 49-bis di quest’ultimo articolo che   47 La trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta da parte del comune e di accettazione da parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di propria  iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà avviene, dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma 48.   48 ll corrispettivo delle aree cedute in proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione, accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree. Comunque il costo dell’area così determinato non può  essere maggiore di quello stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in  proprietà al momento della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari.   49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma 48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta giorni dalla data di ricezione dell’istanza. La percentuale di cui al primo periodo del presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà, le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati   AUTORIZZAZIONE UNICA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI RILEVANTI NELLE STRUTTURE TURISTICHE (art. 24-bis)   La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture indispensabili all’attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma competente,  nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma.   L’autorizzazione unica è rilasciata all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei princìpi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria, ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990. Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto di assenso comunque denominato.   DISPOSIZIONI IN MATERIA DI START UP INNOVATIVE (art. 39-septies)   Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.   Fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.   Il compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140.     DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DI USO CIVICO E PERMUTE AVENTI A OGGETTO TERRENI A USO CIVICO (art. 63-bis)   GIUSTIZIA CIVILE (ART. 66-bis, comma 12)   E’ abrogata la disposizione dell’art. 83, comma 20-ter d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 secondo la quale “Fino alla cessazione delle misure di distanziamento previste dalla legislazione emergenziale in materia di prevenzione del contagio da COVID-19, nei procedimenti civili la sottoscrizione della procura alle liti può essere apposta dalla parte anche su un documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. In tal caso, l'avvocato certifica l'autografia mediante la sola apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura. La procura si considera apposta in calce, ai sensi dell'articolo 83 del codice di procedura civile, se è congiunta all'atto cui si riferisce mediante gli strumenti informatici individuati con decreto del Ministero della giustizia”   E’ stato pubblicato in G.U. n. 136 del 9.6.2021 il d.l. 9 giugno 2021, n. 80 recante “Misure urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione  del  Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della giustizia”. Ecco le principali disposizioni:   ASSUNZIONI NELLA P.A. (art. 1)   Per la realizzazione degli interventi previsti nel PNRR le PP.AA. possono porre a  carico  del PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la diretta titolarita' di attuazione.   Possono essere stipulati contratti di collaborazione professionale con soggetti dotati di partita IVA e contratti di lavoro entrambi di durata non superiore a 36 mesi e comunque non eccedente quella dell’attuazione del progetto. La durata massima comunque non può andare oltre il 2026.   I contratti sono rinnovabili non più di una volta, mentre “Il  mancato  conseguimento  dei traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile”.   I bandi prevedono una riserva di posti del 40% in favore del personale che abbia svolto almeno 36 mesi di lavoro.   Il reclutamento può essere effettuato anche soltanto mediante valutazione dei titoli e l’espletamento di una sola prova scritta.   Presso il Dipartimento della Funzione Pubblica è prevista, inoltre, l’istituzione di due elenchi con modalità che devono essere fissate con decreto ministeriale da emanarsi entro i successivi 60 giorni:       a) professionisti ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;       b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.   Il decreto ministeriale dovrà comunque stabilire i seguenti requisiti minimi per l’inserimento nell’elenco di cui alla precedente lettera a):   - almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o ordine professionale comunque denominato;   - essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine professionale comunque denominato;   - non essere in quiescenza.   Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto, dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego.   Le amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli incarichi di collaborazione.   Mentre l’iscrizione nell’elenco di cui alla succitata lett. b) avviene previo svolgimento di procedure idoneative  con  previsione della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai fini della stipula dei contratti.   Per   alta specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati all'attuazione dei progetti:  dottorato di ricerca oppure documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali ovvero presso organismi dell'Unione Europea.   Più in generale le amministrazioni che attuano progetti del PNRR possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Allo stesso modo possono  derogare,   fino   a raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli interventi del Piano. In alternativa, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n. 77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.   APPRENDISTATO NELLA P.A. (art. 2)   PROGRESSIONI DI CARRIERA, ACCESSO ALLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI E PASSAGGI TRA AMMINISTRAZIONI (art. 3)   Viene modificato l’art. 52 d.lgs. n. 165/2001 introducendo al comma 1-bis la divisione dei dipendenti pubblici in almeno tre aree funzionali oltre a uno per il personale di elevata qualificazione lasciata alla contrattazione collettiva con l’esclusione dei dirigenti e del personale docente  della  scuola,  delle  accademie,  conservatori  e istituti assimilati.   Le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di  selettivita',   in   funzione   delle   capacita'   culturali   e professionali, della qualita' dell'attivita' svolta e  dei  risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per  cento  delle  posizioni  disponibili destinata all'accesso  dall'esterno,  le  progressioni  fra  le  aree avvengono tramite  procedura  comparativa  basata  sulla  valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul  possesso  di  titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a  quelli  previsti  per l'accesso all'area,  nonche'  sul  numero  e  sulla  tipologia  degli incarichi rivestiti.   Sono anche modificati gli artt. 28 e 28-bis riguardanti rispettivamente l’accesso alla qualifica dirigenziale di seconda fascia e di prima fascia (queste ultime entreranno in vigore anticipatamente ovverosia a partire dal 31 agosto 2021).   Viene inoltre integrato anche l’art. 30 in materia di passaggi di personale tra PP.AA. e all’art. 35 in materia di reclutamento del personale.   ISTITUZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA’ E ORGANIZZAZIONE (PIAO) DI DURATA TRIENNALE (art. 6)   ULTERIORI ASSUNZIONI DI PERSONALE (artt. 7-15)   MISURE PER LO SMALTIMENTO DELL’ARRETRATO GIUDIZIARIO (art. 17)   In particolare, per quanto concerne la giustizia amministrativa si prevede che “Le  udienze   straordinarie   dedicate   allo smaltimento dell'arretrato sono svolte da remoto”.

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