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T.A.R. Emilia-Romagna (sezione staccata di Parma), Sez. I, 31 ottobre 2018, n. 279 - Il Collegio ritiene che le ragioni indicate nei provvedimenti impugnati, nella parte in cui hanno respinto le osservazioni del ricorrente, siano effettivamente illogiche e contraddittorie. Invero, la difesa del sig. Riolfo ha dimostrato, da un lato – trattandosi di allegazioni non contestate, le cui circostanze rappresentate devono dunque ritenersi pacifiche – che le schede 49, 50 e 100 (aventi caratteristiche similari all’ambito territoriale in cui è sita la proprietà del ricorrente) hanno ammesso una rilevante edificazione; dall’altro, che la scheda 41, relativa all’area di proprietà della Società Ladesana, è posta in posizione frontale alla piana di Cabriolo. Sono stati dunque sconfessati in fatto gli assunti che il PSC ha recepito, con riferimento al rigetto delle osservazioni presentate dal sig. Riolfo. In altri termini, la classificazione di nuove aree ad uso residenziale nella zona indicata dal ricorrente avrebbe potuto essere, in linea astratta, coerente con le linee strategiche di sviluppo del piano (quanto meno per come poi lo stesso di fatto è stato sviluppato), e la circostanza che l’area fosse prossima alla piana di Cabriolo non era da considerarsi dirimente (in relazione alla scelta operata per altra proprietà in analoga situazione) per respingere le osservazioni formulate dal privato. I provvedimenti impugnati devono dunque essere annullati in parte qua per carenza di motivazione, assorbita ogni altra censura – di oggetto analogo o comunque non comportante maggiore utilità per il ricorrente -, con obbligo per l’amministrazione resistente di riesaminare i presupposti inerenti alle richieste del sig. Riolfo, trattandosi in ogni caso di scelte urbanistiche connotate da ampia discrezionalità.   Potestà pianificatoria Con la decisione 17 agosto 2016, n. 3643 il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha ribadito che la destinazione averde agricolo di un'area stabilita da un PRG non implica che essa soddisfi in modo diretto e immediato gli interessi agricoli potendo giustificarsi con le esigenze di un ordinato governo del territorio come quella di impedire un'ulteriore edificazione o un congestionamento delle aree, al fine di mantenere l'equilibrato rapporto quantitativo tra aree libere ed edificato industriale e realizzare i bisogni colletivi di maggiore vivibilità dello spazio urbano, eventualmente attraverso la contrazione dell'illimitata espansione edilizia. Il che non implica la realizzazione di veri e propri insediamenti agricoli nuovi né puntigliose verifiche sulla effettiva delle aree stesse allo sfruttamento produttivo agricolo.  La destinazione data dal PRG non necessita di apposita motivazione oltre a quella che si può evincere dai criteri generali di ordine tecnico-discrezionale, di impostazione del piano, a ciò bastando il richiamo alla relazione di accompagnamento al progetto. Una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali è dovuta soltanto in caso di lesione dell'affidamento qualificato del privato, derivante da convenzione di lottizzazione. Le osservazioni ai PRG in itinere formulate dai proprietari interessati configurano un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a particolari aspettative: ne segue che il rigetto delle suddette osservazioni non richiede una dettagliata motivazione essendo sufficiente che siano state esaminate e ritenute, in modo serio e ragionevole, in contrasto con gli interessi e le considerazioni generali poste a base della formazione del PRG.

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