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T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. II, 4 settembre 2014, n. 1399 - Premesso che la società ricorrente contesta la determinazione assunta dal comune di Vibo Valentia, di liquidare gli oneri concessori afferenti ad un intervento edilizio da realizzarsi, computando pure i volumi destinati a parcheggi obbligatori;   Ritenuto che i volumi destinati a parcheggi obbligatori ad uso privato di cui all’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150, legati all’immobile principale da un nesso di inscindibilità in forza del quale di essi non possa disporsi separatamente, non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione (cfr. Cons. Stato, 28 novembre 2012 n. 6033);   Considerato che il rapporto tra superficie delle aree destinate a parcheggio e volumetria del fabbricato, così come richiesto dal citato art. 41 sexies, è verificato dalla P.A. e costituisce condizione essenziale per il rilascio del titolo edilizio, di modo che la rimozione del vincolo pertinenziale non può avvenire a piacimento del proprietario, ma soltanto attraverso una concessione in variante che lo trasferisca su altre zone riconosciute idonee (cfr. Cass. civ., Sez. II, 14 novembre 2000 n. 14731);   Precisato, tuttavia, che il vincolo così costituito dev’essere poi effettivamente trascritto nelle forme dovute (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 2 dicembre 2002 n. 11019);   Ritenuto, pertanto, alla stregua di quanto sopra, che le aree gravate da vincolo di destinazione a parcheggio ai sensi dell’art. 41 sexies L. 17 agosto 1942 n. 1150 sulla base del titolo edificatorio non sono assoggettabili al contributo commisurato al costo di costruzione e che, comunque, la P.A. ha titolo per pretendere, in relazione ad esse, la trascrizione del vincolo nelle forme di legge, anche in danno del privato resosi inadempiente;   Rilevato che, vertendosi in materia di diritti soggettivi sottoposti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali provvedimenti amministrativi presupposti di segno contrario devono essere disapplicati.     T.A.R. Liguria, Sez. I, 21 luglio 2014, n. 1165 - E’ pacifico che oggetto dell’intervento in questione è il ripristino della situazione esistente fino al 2006, con la chiusura del varco aperto fra le due unità immobiliari, già esistenti e distinte fino a quella data. Sulla scorta di tale premessa appare errata la qualificazione propugnata dalla difesa comunale, laddove continua a ragionare in termini di nascita di due nuove unità immobiliari. Conseguentemente, pare poter trovare pacifica applicazione la disciplina pianificatoria invocata da parte ricorrente, avente natura speciale in tema di parcheggi e carattere derogatorio proprio rispetto alle opere di ripristino. In particolare, a mente dell’art. 16.2 del puc adottato, “le operazioni di ripristino della funzione esistente alla data di approvazione del P.U.C. 2000, quando ammessa, sono esentate dall’obbligo di reperimento dei parcheggi”. Peraltro, la norma predetta non fa che riprendere la disposizione già inserita nel puc del 2000 (con ciò superando in toto nella specie l’ulteriore eventuale questione circa il piano applicabile), a mente della quale (art. 51 comma 1 ter) in tema di parcheggi pertinenziali “le operazioni di ripristino di funzione esistente alla data di adozione del puc…esclusivamente ai fini dell’obbligatorietà dei parcheggi pertinenziali, sono esentate dall’obbligo di reperimento di parcheggi pertinenziali”. Invero, la disciplina appare correttamente invocata, in specie a fronte della relativa natura speciale in tema di operazioni di ripristino, nonché della ragionevolezza della regola così intesa rispetto ad interventi che, temporalmente oltre che funzionalmente, sono qualificabili in termini di ripristino di situazioni esistenti sino ad una data non certo lontana nel tempo. Né appare sostenibile un’interpretazione riduttiva, così come proposta dalla difesa comunale, basata sul mero concetto di funzione; infatti, se per un verso occorre prediligere opzioni ermeneutiche tali da garantire una chiara applicazione da parte degli operatori – pubblici e privati - coinvolti da norme incisive quale quelle di piano, nel caso de quo non muta l’uso abitativo e la relativa funzione degli immobili, i quali riassumono i caratteri della rispettiva unità già esistenti alla data indicata dalla stessa norma di piano.   T.A.R. Liguria, Sez. I, 28 maggio 2014, n. 807 - Il problema è quello del computo delle aree destinate a parcheggio se cioè le stesse debbano essere comprensive degli spazi di accesso e di manovra o meno. A tal riguardo occorre considerare l'art. 19 l.r. 16/08 che prevede al primo comma "Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad uffici è prescritta ai sensi dell'articolo 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq. ogni 100 mq. di superficie agibile (SA) come definita dall'articolo 67 e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare". La norma non precisa se in tale superficie debba essere computata anche quella destinata a spazio di manovra e accesso. Va, tuttavia, subito evidenziato come l'imposizione del limite di un posto auto per unità immobiliare consente di inferire, in prima approssimazione, che nell'area destinata a parcheggio debba essere computato anche lo spazio destinato ad accesso e manovra, purchè sia rispettato il predetto limite di un posto auto per ogni unità immobiliare. Tale conclusione viene confermata dall'analisi del terzo comma dell'art. 19 l.r. 16/08 che stabilisce: "Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della L. 122/89 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione". La norma, in sostanza, stabilisce un limite massimo per i parcheggi pertinenziali al superamento del quale viene meno l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione. Nel computo di tale limite massimo deve essere scluso lo spazio destinato all'accesso e alla manovra. Dall'esame congiunto delle due norme, dalla considerazione della differente ratio legis sottesa alle stesse (la prima stabilire un limite minimo, la seconda fissare un limite massimo) e mediante l'impiego del ragionamento a contrario si può sostenere che, secondo l'art. 19 l.r. 16/08, nel computo della superficie minima da destinare a parcheggio debbono essere incluse anche le aree destinate alla manovra e all'accesso al parcheggio stesso. Infatti se il criterio di computo di cui al terzo comma fosse stato da applicarsi ad entrambe le fattispecie il legislatore non l'avrebbe introdotto al terzo comma ma al primo comma della disposizione. Al contrario proprio la presenza di una norma esplicita relativa al computo della superficie massima induce a ritenere che per il computo della superficie minima valga l'opposto. Probabilmente, infatti, il legislatore, nel prevedere la norma sul computo della superficie massima aveva presente il criterio di calcolo di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici L.P. 3210 del 1967 che costituiva in allora l'unico riferimento interpretativo in subiecta materia. Onde l'esigenza di precisare un differente criterio di computo. Peraltro nessun inconveniente deriva dall'adozione di tale criterio di calcolo posto che comunque la norma impone la presenza di un posto auto per ogni unità immobiliare. Il che esclude la possibilità di frustrazione della norma.

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