
Anche l'AVCP con l'Atto di segnalazione n. 1 del 27 marzo 2012, si arrende davanti al contrasto tra l'art. 32 l. n. 69/2009 ed i commi 15 e 16 dell'art. 1 l. n. 190/2012 e chiede un'intervento chiarificatore al Legislatore in merito al quesito se siano ancora vigenti il disposto dell'art. 66 comma 7 d.lgs. n. 163/06. il quale impone la pubblicazione degli avvisi e dei bandi mediante "per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti", nonché dell'art. 122, comma 5 che per i contratti di lavori pubblici sotto soglia, prevede che l’avviso sui risultati della procedura di affidamento ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro siano pubblicati "per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori".
Si ricorda, infatti, che l'art. 32, comma 5 l. n. 69/2009 ha sancito che "dal 1º gennaio 2013, le pubblicazioni effettuate in forma cartacea non hanno effetto di pubblicità legale, ferma restando la possibilità per le amministrazioni e gli enti pubblici, in via integrativa, di effettuare la pubblicità sui quotidiani a scopo di maggiore diffusione, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio", mentre recentemente la cosiddetta legge «Anticorruzione» ai commi 15 e 16 dell'art. 1, nell'ambito dell'indicazione delle informazioni che i siti internet delle pp.aa. devono riportare, precisa che "restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163".