
E' stato pubblicato in G.U.U.E. 20.10.2020 serie L347/1il regolamento 2020/1503 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Il termine di recepimento è fissato al 10 novembre 2021.
In G.U. n. 294 del 19.12.2018 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca D'Italia 5 dicembre 2018 recante modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra gli intermediari ed i clienti.
Con G.U. n. 10 del 13.01.2018 è stato pubblicato il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 178 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, nonche' adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta”. Ecco le principali novità:
a) viene ridefinita la “succursale” (lett. e TUB )e vengono introdotte le nuove definizione di “servizi di pagamento” (lett. h-septies.1) e di “punto di contatto centrale” (lett. h-novies) ossia “il soggetto o la struttura designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o dagli istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio della Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale, tramite gli agenti di cui all'articolo 128-quater” (art. 1, comma 1);
b) viene introdotto l’art. 114-bis.1 al TUB riguardante la distribuzione della moneta elettronica, statuendosi che le banche e gli istituti di moneta elettronica possono avvalersi di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. Inoltre, le banche aventi sede legale in uno Stato terzo possono avvalersi di soggetti convenzionati per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica in Italia, a condizione che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia (art. 1, comma 2);
c) a questo riguardo all’art. 128-decies TUB, con l’introduzione del comma 2-bis, si prevede ora che le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di diritto di stabilimento senza succursale, servizi di pagamento nel territorio della Repubblica per il tramite degli agenti di cui all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto di contatto centrale nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle norme tecniche di regolamentazione emanate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE, secondo le disposizioni dettate dalla Banca d'Italia (art. 1, comma 21);
d) sempre in merito agli istituti di moneta elettronica si stabilisce che gli istituti di moneta elettronica con sede legale in uno Stato terzo possono operare nel territorio della Repubblica a condizione che stabiliscano una succursale in Italia autorizzata dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita' (art. 1, comma 4);
e) la Banca d'Italia iscrive in un apposito albo, consultabile pubblicamente, accessibile sul sito internet ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento autorizzati in Italia, con indicazione della tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in uno Stato comunitario diverso dall'Italia. Per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento, l'albo riporta anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia (art. 1, comma 6);
f) viene introdotta la figura dei prestatori del servizio di informazione sui conti all’art. 114-septiesdecies TUB (art. 1, comma 13). Si veda anche ora la lett. b-ter), comma 1 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11;
g) viene introdotto anche l’art. 114-octiesdecies TUB nel quale si stabilisce che le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso di contrasto con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza individuati ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tal caso le banche notificano immediatamente alla Banca d'Italia il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la sua revoca. La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto di pagamento (art. 1, comma 13);
h) viene modificato l’art. 127-bis TUB in materia di spese addebitabili agli utenti, stabilendosi che “Non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni previste ai sensi di legge se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o allo stesso fornite su supporto durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge relative a servizi di pagamento non possono essere addebitate al cliente spese, comunque denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato. Le informazioni precontrattuali e le comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono sempre gratuite qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di supporto utilizzato”;
i) sono apportate rilevanti modifiche al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”. In particolare viene inserito gli artt. 34-bis e 34-ter al fine di disciplinare il limite alle commissioni interbancarie applicate alle operazioni di pagamento nazionali effettuate rispettivamente con carta di debito e di credito ad uso dei consumatori (artt. 2 e 3);
l) sono aggiornate le sanzioni previste dal d.lgs. 2015, n. 135 recante “Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'” (art. 4);
m) nella l. 15 dicembre 1990, n. 386 recante “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” è ora inserito l’art. 10-ter che disciplina il preavviso di revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di carte di pagamento e annotazione dell'avvenuto pagamento delle ragioni di debito (art. 6)
Pubblichiamo la chiarissima Relazione illustrativa del Senato della Repubblica sui piani finanziari di risparmio a lungo termine (P.I.R.) disciplinati dai commi 100-114 dell'art. 1 l. n. 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).
Pubblicato in G.U. n. 247 del 21.10.2016 il provvedimento della Banca D'Italia 30.09.2016 recante "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".
Si pubblica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.4.2016, prot. n. 49121 che definisce per le imprese bancarie non residenti i metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all'art. 152, comma 2, secondo periodo del T.U.I.R. il quale ricordiamo stabilisce che "1. Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", di cui al d.lgs. n. 58/98.
"2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati".
E' stato convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33 (in G.U. 25.3.2015, n. 70) il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti". Ecco le principali novità:
a) introdotte molte modifiche alla disciplina delle banche popolari (art. 1);
b) prevista la portabilità dei conti correnti senza "senza oneri e spese di portabilita' a carico del cliente" anche in caso che al conto corrente ineriscano strumenti finanziari, ordini di pagamento ed ulteriori servizi o strumenti ad esso associati. L'articolo è stato completamente riscritto dalla legge di conversione, stabilendosi il termine di dodici giorni lavorativi da parte dell'istituto di credito per eseguire il trasferimento. Nel caso in cui il consumatore nel'ambito del servizio di portabilità chiuda il conto corrente trasferito trova applicazione l'art. 126-septies del d.lgs. n. 385/1993, talché per l'operazione di chiusura non potranno essere addebitate penalità o spese di chiusura. Per quanto concerne il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli di origine, così come per la previsione di indennizzi per ritardi nell'esecuzione del presente articolo, occorrerà tuttavia attendere i decreti attuativi del MEF di cui al comma 18(art. 2);
c) sono introdotte disposizione specifiche a tutela del consumatore che intenda trasferire il proprio conto corrente in un Paese dell'Unione (art. 2-bis);
d) la SACE può essere autorizzata dalla Banca d'Italia ad esercitare il credito diretto (art. 3);
e) viene definita la "piccola e media impresa innovativa" prevedendosi presso le CCIIA l'istituzione di un'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c. Ad esse si applicano molte delle disposizione previste in materia di start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012 (art. 4);
f) sono compiute modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, mentre viene notevolmente ridimensionato il ruolo della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, in relazione al quale viene ora stabilito che possa ostituire ovvero partecipare a start-up innovative [...] e altre societa', anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero"
g) viene prevista l'istituzione di una Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei squilibri patrimoniali o finanziari, siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino di ridefinizione della struttura finanziaria o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione, di sostegno e riequilibrio della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese, favorendo, tra l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Societa' puo' investire capitale raccolto in proprio, compiere operazioni di finanziamento, acquisire o succedere in rapporti esistenti anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto o la gestione di aziende, rami di aziende o siti produttivi (art. 7);
h) vengono ulteriormente rafforzate le misure in favore delle imprese in amministrazione straordinaria (artt. 7-bis e 8-ter).
Interessante provvedimento del Governo in G.U. n. 279 del 1.12.2014 che con d.m. 17 ottobre 2014, n. 176, dando attuazione dell'art. 111, comma 5 del T.U.B. introduce la disciplina del microcredito finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività:
- di lavoro autonomo (purché non possesso di partita IVA da più di 5 anni o comunque non aventi più di 5 dipendenti;
- di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa (purché non aventi più di 10 dipendenti o comunque con un indebitamento superiore a 100.000€);
- ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.
Il finanziamento è rivolto:
- all'acquisto di beni per l'attività;
- al pagamento delle retribuzioni;
- al pagamento di corsi di formazione.
I finanziamenti generalmente non possono superare i 25.000€.
L'attività di erogazione del credito può essere svolta anche da soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, comma 1 T.U.B., purché abbiano forma di:
a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica;b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decretolegislativo 4 dicembre 1997 n. 460;e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381.
In tal caso, a differenza dei soggetti iscritti, il TAEG, comprensivo degli interessi, deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il TAEG medio rilevato per la categoria di operazionirisultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4 (mentre per i soggetti iscritti nell'elenco il finanziamento può essere remunerativo ed il coefficiente può arrivare allo 0,8).