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E' stato pubblicato in G.U.U.E. 20.10.2020 serie L347/1il regolamento 2020/1503 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 7 ottobre 2020 relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937. Il termine di recepimento è fissato al 10 novembre 2021.     In G.U. n. 294 del 19.12.2018 è stato pubblicato il Provvedimento della Banca D'Italia 5 dicembre 2018 recante modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra gli intermediari ed i clienti.     Con G.U. n. 10 del 13.01.2018 è stato pubblicato il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 178 recante “Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366  relativa  ai  servizi  di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive  2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la  direttiva  2007/64/CE,  nonche'  adeguamento  delle  disposizioni interne al regolamento (UE) n.  751/2015  relativo  alle  commissioni interbancarie  sulle  operazioni  di  pagamento  basate   su   carta”. Ecco le principali novità: a) viene ridefinita la “succursale” (lett. e TUB )e vengono introdotte le nuove definizione di “servizi di pagamento” (lett. h-septies.1) e di “punto di contatto centrale” (lett. h-novies) ossia “il soggetto o  la  struttura  designato dalle banche, dagli istituti di moneta elettronica o  dagli  istituti di pagamento comunitari che operano sul territorio  della  Repubblica in regime di diritto di stabilimento, senza succursale,  tramite  gli agenti di cui all'articolo 128-quater” (art. 1, comma 1); b) viene introdotto l’art. 114-bis.1 al TUB riguardante la distribuzione della moneta elettronica, statuendosi che le banche e gli istituti di  moneta  elettronica  possono  avvalersi  di soggetti convenzionati che agiscano in loro nome per la distribuzione e il rimborso della moneta elettronica. Inoltre, le  banche  aventi  sede  legale  in  uno  Stato  terzo  possono avvalersi  di  soggetti  convenzionati  per  la  distribuzione  e  il rimborso  della  moneta  elettronica  in  Italia,  a  condizione  che stabiliscano una succursale, autorizzata dalla Banca d'Italia (art. 1, comma 2); c) a questo riguardo all’art. 128-decies TUB, con l’introduzione del comma 2-bis, si prevede ora che le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica comunitari che prestano, in regime di  diritto  di stabilimento senza succursale, servizi di  pagamento  nel  territorio della Repubblica per il tramite  degli  agenti  di  cui  all'articolo 128-quater, designano in Italia un punto  di  contatto  centrale  nei casi e per l'esercizio delle funzioni previsti dalle  norme  tecniche di  regolamentazione  emanate  dalla  Commissione  europea  ai  sensi dell'articolo 29, paragrafo 7, della direttiva 2366/2015/UE,  secondo le disposizioni  dettate  dalla  Banca  d'Italia (art. 1, comma 21); d) sempre in merito agli istituti di moneta elettronica si stabilisce che gli istituti di moneta elettronica con sede legale in  uno Stato  terzo  possono  operare  nel  territorio  della  Repubblica  a condizione che stabiliscano  una  succursale  in  Italia  autorizzata dalla Banca d'Italia. L'autorizzazione e' rilasciata, sentito il Ministero degli affari esteri, tenendo anche conto della condizione di reciprocita' (art. 1, comma 4); e) la  Banca  d'Italia  iscrive  in   un   apposito   albo, consultabile  pubblicamente,  accessibile  sul   sito   internet   ed aggiornato periodicamente, gli istituti di pagamento  autorizzati  in Italia,  con  indicazione  della  tipologia  di  servizi   che   sono autorizzati a prestare e i relativi agenti; sono iscritte altresi' le succursali di istituti di pagamento italiani stabilite in  uno  Stato comunitario diverso dall'Italia. Per  i  prestatori  dei  servizi  di disposizione di ordini di pagamento,  l'albo  riporta  anche  i  dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia (art. 1, comma 6); f) viene introdotta la figura dei prestatori del servizio di informazione sui conti all’art. 114-septiesdecies TUB (art. 1, comma 13). Si veda anche ora la lett. b-ter), comma 1 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11; g) viene introdotto anche l’art. 114-octiesdecies TUB nel quale si stabilisce che le banche possono negare o revocare l'apertura di conti di pagamento in caso  di  contrasto  con obiettivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza  individuati  ai sensi dell'articolo 126 o qualora ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base  alle  disposizioni  in  materia  di  contrasto  del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. In tal caso le banche  notificano  immediatamente  alla  Banca  d'Italia  il rifiuto dell'apertura di un conto di pagamento o la  sua  revoca.  La notifica contiene tutte le necessarie e adeguate motivazioni relative alla chiusura o revoca del conto  di  pagamento (art. 1, comma 13); h) viene modificato l’art. 127-bis TUB in materia di spese addebitabili agli utenti, stabilendosi che “Non possono essere addebitate al cliente  spese,  comunque denominate, inerenti alle informazioni e alle comunicazioni  previste ai  sensi  di  legge  se  trasmesse  al  cliente  con  strumenti   di comunicazione telematica o allo stesso fornite su  supporto  durevole diverso da quello cartaceo. Per le informazioni  e  le  comunicazioni previste ai sensi di  legge  relative  a  servizi  di  pagamento  non possono essere addebitate  al  cliente  spese,  comunque  denominate, qualunque sia lo strumento di comunicazione o  il  tipo  di  supporto utilizzato.  Le  informazioni  precontrattuali  e  le   comunicazioni previste ai sensi dell'articolo 118 sono  sempre  gratuite  qualunque sia lo strumento di comunicazione o il tipo di  supporto  utilizzato”; i) sono apportate rilevanti modifiche al d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 11 recante “Attuazione della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, e che abroga la direttiva 97/5/CE”. In particolare viene inserito gli artt. 34-bis e 34-ter al fine di disciplinare il limite alle commissioni interbancarie  applicate  alle operazioni di pagamento nazionali effettuate rispettivamente con carta di  debito  e di credito ad uso dei consumatori (artt. 2 e 3); l) sono aggiornate le sanzioni previste dal d.lgs. 2015, n. 135 recante “Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14 marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunita'” (art. 4); m) nella l. 15 dicembre 1990, n. 386 recante “Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari” è ora inserito l’art. 10-ter che disciplina il preavviso di revoca dell'autorizzazione  all'utilizzo di carte di pagamento e  annotazione  dell'avvenuto  pagamento  delle ragioni di debito (art. 6)         Pubblichiamo la chiarissima Relazione illustrativa del Senato della Repubblica sui piani finanziari di risparmio a lungo termine (P.I.R.) disciplinati dai commi 100-114 dell'art. 1 l. n. 11.12.2016, n. 232 (Legge di stabilità 2017).    Pubblicato in G.U. n. 247 del 21.10.2016 il provvedimento della Banca D'Italia 30.09.2016 recante "Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".   Si pubblica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 5.4.2016, prot. n. 49121 che definisce per le imprese bancarie non residenti i metodi di calcolo del fondo di dotazione di cui all'art. 152, comma 2, secondo periodo del T.U.I.R. il quale ricordiamo stabilisce che "1.  Per le società e gli enti commerciali con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili, e secondo le disposizioni della Sezione I, del Capo II, del Titolo II, sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche, salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell'Unione europea ovvero diffusi tra il pubblico di cui all'articolo 116 testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", di cui al d.lgs. n. 58/98. "2. Ai fini del comma 1, la stabile organizzazione si considera entità separata e indipendente, svolgente le medesime o analoghe attività, in condizioni identiche o similari, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati. Il fondo di dotazione alla stessa riferibile è determinato in piena conformità ai criteri definiti in sede OCSE, tenendo conto delle funzioni svolte, dei rischi assunti e dei beni utilizzati".     E' stato convertito con modificazioni in l. 24 marzo 2015, n. 33 (in G.U. 25.3.2015, n. 70) il d.l. 24 gennaio 2015, n. 3 recante "Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti". Ecco le principali novità: a) introdotte molte modifiche alla disciplina delle banche popolari (art. 1); b) prevista la portabilità dei conti correnti senza "senza  oneri  e  spese  di portabilita' a carico del cliente" anche in caso che al conto corrente ineriscano strumenti  finanziari, ordini di pagamento ed ulteriori servizi  o strumenti  ad  esso associati. L'articolo è stato completamente riscritto dalla legge di conversione, stabilendosi il termine di dodici giorni lavorativi da parte dell'istituto di credito per eseguire il trasferimento. Nel caso in cui il consumatore nel'ambito del servizio di portabilità chiuda il conto corrente trasferito trova applicazione l'art. 126-septies del d.lgs. n. 385/1993, talché per l'operazione di chiusura non potranno essere addebitate penalità o spese di chiusura. Per quanto concerne il trasferimento, su richiesta del consumatore, di strumenti finanziari da un conto di deposito titoli ad un altro, con o senza la chiusura del conto di deposito titoli  di origine, così come per la previsione di indennizzi per ritardi nell'esecuzione del presente articolo, occorrerà tuttavia attendere i decreti attuativi del MEF di cui al comma 18(art. 2); c) sono introdotte disposizione specifiche a tutela del consumatore che intenda trasferire il proprio conto corrente in un Paese dell'Unione (art. 2-bis); d) la SACE può essere autorizzata dalla Banca d'Italia ad esercitare il credito diretto (art. 3); e) viene definita la "piccola e media impresa innovativa" prevedendosi presso le CCIIA l'istituzione di un'apposita sezione speciale  del  registro delle imprese di cui all'articolo 2188 c.c. Ad esse si applicano molte delle disposizione previste in materia di start-up innovative di cui al d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni in l. n. 221/2012 (art. 4); f) sono compiute modifiche alla tassazione dei redditi derivanti dallo sfruttamento dei beni immateriali, mentre viene notevolmente ridimensionato il ruolo della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia, in relazione al quale viene ora stabilito che possa ostituire ovvero partecipare  a start-up innovative [...] e altre  societa', anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento  del  proprio  scopo,  anche rivolte  alla  realizzazione  di  progetti  in  settori   tecnologici altamente   strategici,   previa   autorizzazione    del    Ministero" g) viene prevista l'istituzione di una Societa' di servizio per la patrimonializzazione e la ristrutturazione delle imprese. La Società intraprende iniziative per il rilancio di imprese industriali o gruppi di imprese con sede in Italia che, nonostante temporanei  squilibri  patrimoniali  o  finanziari,  siano caratterizzate da adeguate prospettive industriali e di mercato, ma necessitino  di  ridefinizione  della  struttura  finanziaria  o di adeguata patrimonializzazione o comunque di interventi di ristrutturazione. La Societa' ha lo scopo di promuovere e realizzare operazioni di ristrutturazione,  di  sostegno  e   riequilibrio   della   struttura finanziaria e patrimoniale delle  imprese,  favorendo,  tra  l'altro, processi di consolidamento industriale. A tal fine, la Societa'  puo' investire  capitale  raccolto  in  proprio,  compiere  operazioni di finanziamento, acquisire o  succedere  in  rapporti  esistenti  anche ridefinendone le condizioni e i termini, al servizio  dello  sviluppo operativo e dei piani di medio-termine all'uopo predisposti, compreso l'affitto  o  la  gestione  di  aziende,  rami  di  aziende  o   siti produttivi (art. 7); h) vengono ulteriormente rafforzate le misure in favore delle imprese in amministrazione straordinaria (artt. 7-bis e 8-ter).   Interessante provvedimento del Governo in G.U. n. 279 del 1.12.2014 che con d.m. 17 ottobre 2014, n. 176, dando attuazione dell'art. 111, comma 5 del T.U.B. introduce la disciplina del microcredito finalizzata a sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività: - di lavoro autonomo (purché non possesso di partita IVA da più di 5 anni o comunque non aventi più di 5 dipendenti; - di microimpresa, organizzata in forma individuale, di associazione, di societa' di persone, di societa' a responsabilita' limitata semplificata o di societa' cooperativa (purché non aventi più di 10 dipendenti o comunque con un indebitamento superiore a 100.000€); - ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro. Il finanziamento è rivolto: - all'acquisto di beni per l'attività; - al pagamento delle retribuzioni; - al pagamento di corsi di formazione. I finanziamenti generalmente non possono superare i 25.000€. L'attività di erogazione del credito può essere svolta anche da soggetti non iscritti nell'elenco di cui all'art. 111, comma 1 T.U.B., purché abbiano forma di: a) associazioni e fondazioni aventi personalita' giuridica;b) societa' di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;c) aziende pubbliche di servizi alla persona derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni di assistenza e beneficenza;d) cooperative riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilita' sociale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del decretolegislativo 4 dicembre 1997 n. 460;e) cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381. In tal caso, a differenza dei soggetti iscritti, il TAEG, comprensivo degli interessi, deve essere non remunerativo e adeguato a consentire il mero recupero delle spese sostenute; non puo' in ogni caso superare il TAEG medio rilevato per la categoria di operazionirisultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4 (mentre per i soggetti iscritti nell'elenco il finanziamento può essere remunerativo ed il coefficiente può arrivare allo 0,8).

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