
E' stata pubblicata in G.U. n. 135 del 13.6.2017 l. 22 maggio 2017, n. 81 recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato". Ecco le principali novità:
a) le disposizioni del d.lgs. n. 231/2002 si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra lavoratori autonomi e imprese, tra lavoratori autonomi e amministrazioni pubbliche(art. 2);
b) si considerano abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscono (art. 3, commi 1 e 2):
b.1) al committente:
- la facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso;
b.2) le clausole mediante le quali le parti concordano termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data del ricevimento da parte del committente della fattura o della richiesta di pagamento;
b.3) il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta
c) trovano applicazione le previsioni dell’art. 9 l. 192/1998 in materia di nullità delle clausole che costituiscano un accordo di dipendenza economica (art. 3, comma 4);
d)i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali e a invenzioni realizzati nell'esecuzione del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo (art. 4);
e)delega al Governo in materia di atti pubblici rimessi alle professioni organizzate in ordini o collegi (art. 5);
f) Deleghe al Governo in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi e di ampliamento delle prestazioni di maternita' e di malattia riconosciute ai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (art. 6);
g) per eventi successivi al 1º luglio 2017 la DIS-COLL e' riconosciuta ai lavoratori autonomi, nonche' agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data (art. 7);
h) a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2017 mentre in linea generale le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta, detti limiti non si applicano più ai lavoratori autonomi se addebitate analiticamente al committente. Inoltre, Tutte le spese relative all'esecuzione di un incarico conferito e sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 8, commi 1 e 2);
i) sempre in ambito fiscale le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno non sono più deducibili nella misura del 50%, bensì sono ora integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonche' le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 5.000 euro, le spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all'auto-imprenditorialita', mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro, erogati dagli organismi accreditati ai sensi della disciplina vigente. Sono altresi' integralmente deducibili gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà (art. 9)
l) a decorrere dalla data di entrata, le lavoratrici ed i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335/1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata di cui all'art. 59, comma 16, l. 449/1997, hanno diritto ad un trattamento economico per congedo parentale per un periodo massimo pari a sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino. I trattamenti economici per congedo parentale, ancorche' fruiti in altra gestione o cassa di previdenza, non possono complessivamente superare tra entrambi i genitori il limite complessivo di sei mesi (art. 8, comma 5). Si veda anche gli artt. 13 e 14;
m) delega al Governo in materia di semplificazione della normativa sulla salute e sicurezza degli studi professionali (art. 11);
n) le amministrazioni pubbliche promuovono, in qualita' di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici per la prestazione di servizi o ai bandi per l'assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo il loro accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. Inoltre, Al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attivita' professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità di costituire reti di professionisti, consorzi stabili e RTI (art. 12);
o) introduzione della nuova forma di lavoro subordinato detto «agile», anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attivita' lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva (artt. 18-24);