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In G.U. n. 296 del 28.11.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 27 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale sono state apportate le seguenti modifiche nell'attribuzione degli scenari di rischio epidemiologico nel periodo compreso dal 29/11 al 3/12/2020: - Calabria, Lombardia e Piemonte entrano nello scenario di rischio di tipo 3 (arancione); - Liguria e Sicilia nello scenario di rischio di tipo 2 (giallo).     Con l'ordinanza del Ministero della Salute 13 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 284 dell'14.11.2020) sono apportate introdotte le seguenti regioni negli scenari di rischio 3 e 4: - Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Marte con scenario di rischio di tipo 3 (o detto anche arancione); - Campania e Toscana con scenario di rischio di tipo 4 (o detto anche rosso).   In G.U. n. 280 del 10.11.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 10 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che prevede le seguenti modifiche nella qualificazione degli scenari di rischio relativamente alle seguenti regioni: - Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria con scenario di rischio di tipo 3 (o detto anche arancione); - Provincia autonoma di Bolzano con scenario di rischio di tipo 4 (o detto anche rosso).   E' stata pubblicata in G.U. n. 276 del 5.11.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale in applicazione del d.P.C.M. 3.11.2020 sono individuate: - le regioni Puglia e Sicilia con scenario di rischio di tipo 3 (o dette anche "arancioni"); - le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta con scenraio di tischio di tipo 4 (o dette anche "rosse").     E’ stato pubblicato in G.U. n. 275 (S.O. n. 41) del 4.11.2020 il d.P.C.M. 3 novembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” con il quale sono stabilite le misure di contenimento dell’epidemia per il periodo compreso tra il 6 novembre ed il 3 dicembre   MISURE VALIDE SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SE NON DIVERSAMENTE DEROGATE DA ALTRE AD APPLICAZIONE REGIONALE DI CARATTERE PIE’ RESTRITTIVO   Obbligo di utilizzo delle mascherine e distanza interpersonale   E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le  caratteristiche  dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo  la  condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non  conviventi,  e  comunque  con salvezza  dei  protocolli  e  delle  linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le  attività  economiche, produttive,  amministrative  e  sociali,  nonché  delle  linee  guida  per  il  consumo  di  cibi  e  bevande,  e con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;  b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;  c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.  È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.   Possono  essere  utilizzate  anche  mascherine  di  comunità,  ovvero mascherine  monouso  o  mascherine  lavabili,  anche  auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a fornire  una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano  comfort  e  respirabilità,  forma  e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso   È  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro   Limitazioni alla circolazione e ad altre libertà personali e religiose   Dalle   ore   22.00   alle   ore   5.00 sono   consentiti   esclusivamente   gli spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative,  da  situazioni  di  necessità  ovvero  per motivi di salute.   Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle  conseguenti  alle  cerimonie  civili  e  religiose.   L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone,  tenendo  conto  delle  dimensioni  e  delle  caratteristiche  dei  luoghi,  e  tali  da  garantire  ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.   Le  funzioni  religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si  svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli sottoscritti  dal  Governo  e  dalle  rispettive  confessioni  di  cui  agli  allegati  da  1,  integrato  con  le successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7.   Con  riguardo  alle  abitazioni  private,  è fortemente  raccomandato  di  non  ricevere  persone  diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Sono vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi;    È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.   Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private   I soggetti  con  infezione  respiratoria  caratterizzata  da  febbre  (maggiore  di  37,5°)  devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.   L'accesso  del  pubblico  ai  parchi,  alle  ville  e  ai  giardini  pubblici  è  condizionato  al  rigoroso rispetto  del  divieto  di  assembramento  , nonché  della  distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro;  è  consentito  l'accesso  dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Dipartimento  per  le  politiche  della  famiglia  di  cui all'allegato 8;   Sono  sospese  le  attività  dei  parchi  tematici  e  di  divertimento;  è  consentito  l'accesso  di bambini  e  ragazzi  a  luoghi  destinati  allo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed  educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo  di  adottare  appositi  protocolli  di  sicurezza  predisposti  in  conformità  alle  linee  guida  del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;    E  consentito  svolgere  attività  sportiva  o  attività  motoria  all'aperto,  anche  presso  aree attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove  accessibili,  purché  comunque  nel  rispetto  della  distanza  di sicurezza  interpersonale  di  almeno  due  metri  per  l'attività  sportiva  e  di  almeno  un  metro  per  ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;    Sono  consentiti  soltanto  gli  eventi  e  le  competizioni  ‒  riconosciuti  di  interesse  nazionale con  provvedimento  del  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  del  Comitato  italiano paralimpico  (CIP)  ‒  riguardanti  gli  sport  individuali  e  di  squadra  organizzati  dalle  rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da  organismi  sportivi  internazionali,  all’interno  di  impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse ovvero  all’aperto  senza  la  presenza  di  pubblico.  Le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti  e  non  professionisti,  degli  sport  individuali  e  di  squadra,  partecipanti  alle competizioni  di  cui  alla  presente  lettera,  sono  consentite  a  porte  chiuse,  nel  rispetto  dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;   Sono  sospese  le  attività  di  palestre,  piscine,  centri  natatori,  centri  benessere,  centri  termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma restando  la  sospensione  delle  attività  di  piscine  e  palestre,  l'attività  sportiva  di  base  e  l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le  linee  guida  emanate  dall'Ufficio  per  lo  sport,  sentita  la  Federazione  medico  sportiva  italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le  attività  dei  centri  di  riabilitazione,  nonché  quelle  dei  centri  di  addestramento  e  delle  strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell’efficienza  operativa  in  uso  al  Comparto  Difesa, Sicurezza  e  Soccorso  pubblico,  che  si  svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida vigenti; g)  fatto salvo quanto previsto alla lettera e)in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro  per  le  politiche  giovanili  e  lo  sport,  è  sospeso;  sono  altresì  sospese  l’attività  sportiva dilettantistica  di  base,  le  scuole  e  l’attività  formativa  di  avviamento  relative  agli  sport  di  contatto nonché  tutte  le  gare,  le  competizioni  e  le  attività  connesse  agli  sport  di  contatto,  anche  se  aventi carattere ludico-amatoriale;   Al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che  prevedono  la  partecipazione  di  atleti,  tecnici,  giudici  e  commissari  di  gara,  e  accompagnatori provenienti  da  Paesi  per  i  quali  l'ingresso  in  Italia  è  vietato  o  per  i  quali  è  prevista  la  quarantena, questi  ultimi,  prima  dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test  molecolare  o  antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'articolo 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'articolo 7. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere  in  possesso  dell'esito  che  ne  certifichi  la  negatività  e  riporti  i  dati  anagrafici  della  persona sottoposta  al  test  per  gli  eventuali  controlli.  In  caso  di  esito  negativo  del  tampone  i  soggetti interessati  sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione  sportiva  internazionale  sul  territorio italiano,   in   conformità   con   lo   specifico   protocollo   adottato   dall'ente   sportivo   organizzatore dell'evento;    Lo  svolgimento  delle  manifestazioni  pubbliche  è  consentito  soltanto  in  forma  statica,  a condizione  che,  nel  corso  di  esse,  siano  osservate  le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;        Misure adottate per le attività economiche   Sono  sospese  le  attività  di  sale  giochi,  sale  scommesse,  sale  bingo  e  casinò,  anche  se  svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;   Sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale  teatrali,  sale  da  concerto,  sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;    restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.   Sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida  vigenti  e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle  pubbliche  amministrazioni  le  riunioni  si svolgono   in   modalità   a   distanza,   salvo   la   sussistenza   di   motivate   ragioni;   è   fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.   Sono  sospesi  le  mostre  e  i  servizi  di  apertura  al  pubblico  dei  musei  e  degli  altri  istituti  e luoghi  della  cultura  di  cui  all'articolo  101  del  codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.   Le  attività  commerciali  al  dettaglio  si  svolgono  a  condizione  che  sia  assicurato,  oltre  alla distanza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  che  gli  ingressi  avvengano  in  modo  dilazionato  e  che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei  locali  più  del  tempo  necessario  all'acquisto  dei  beni;  le suddette  attività  devono  svolgersi  nel  rispetto  dei  contenuti  di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida  nazionali  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui all'allegato 10. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11; nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei  mercati,  a  eccezione  delle  farmacie,  parafarmacie,  presidi  sanitari,  punti  vendita  di  generi alimentari, tabacchi ed edicole;    Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5.00  fino  alle  ore  18.00;  il  consumo  al  tavolo  è  consentito  per  un  massimo  di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di  cibi  e  bevande  nei  luoghi  pubblici  e  aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza  limiti  di  orario  la ristorazione  negli  alberghi  e  in  altre  strutture  ricettive  limitatamente  ai  propri  clienti,  che  siano  ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al  primo  periodo  restano  consentite  a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province  autonome  abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della  situazione  epidemiologica  nei  propri  territori  e  che  individuino  i  protocolli  o  le  linee  guida applicabili  idonei  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in  settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi  contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di  cui  al  periodo precedente.   Restano  comunque  aperti  gli  esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante  situate  lungo  le  autostrade,  negli  ospedali  e  negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro-     Le  attività  inerenti  ai  servizi  alla  persona  sono  consentite  a  condizione  che  le  Regioni  e  le Province  autonome  abbiano  preventivamente  accertato  la  compatibilità  dello  svolgimento  delle suddette   attività   con   l'andamento   della   situazione   epidemiologica   nei   propri   territori   e   che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel  settore  di  riferimento  o  in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o  linee  guida  sono  adottati  dalle regioni  o  dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province  autonome  nel  rispetto  dei  principi contenuti  nei  protocolli  o  nelle  linee  guida  nazionali  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui all'allegato 10;    Restano  garantiti,  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari, assicurativi  nonché  l'attività  del  settore  agricolo,  zootecnico  di  trasformazione  agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.   Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal  Comitato  Italiano  Paralimpico  (CIP)  e/o  dalle  rispettive federazioni  per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di  competizioni  sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali  solo  subordinatamente  all'adozione  di  apposite  linee  guida  da  parte  della  Conferenza delle  Regioni  e  delle  Province  autonome  e  validate  dal  Comitato  tecnico-scientifico,  rivolte  a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.   Le  attività  delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a  condizione  che  sia  assicurato  il mantenimento  del  distanziamento  sociale,  garantendo  comunque  la  distanza  interpersonale  di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio  di  contagio  e  comunque  in  coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10,  tenuto  conto  delle diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I  protocolli  o  linee  guida  delle  Regioni  riguardano  in  ogni caso:  1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;  2)  le  modalità  di  utilizzo  degli  spazi  comuni,  fatte  salve  le  specifiche  prescrizioni  adottate per le attività di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;  3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;  4) l'accesso dei fornitori esterni;  5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche e sportive;  6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;  7)  le  modalità  di  informazione  agli  ospiti  e  agli  operatori  circa  le  misure  di  sicurezza  e  di prevenzione  del  rischio  da  seguire  all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali  spazi all'aperto di pertinenza       Limitazioni allo svolgimento delle attività didattiche   Le   istituzioni   scolastiche   secondarie   di   secondo   grado   adottano   forme   flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica  8  marzo  1999,  n.  275,  in  modo  che  il  100  per  cento  delle  attività  sia  svolta  tramite  il ricorso  alla  didattica  digitale  integrata.  Resta  salva  la  possibilità  di  svolgere  attività  in  presenza qualora  sia  necessario  l’uso  di  laboratori  o  in  ragione  di  mantenere  una  relazione  educativa  che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo  quanto  previsto  dal  decreto  del  Ministro  dell’istruzione  n.  89  del  7  agosto  2020,  e dall’ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione  n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il collegamento  on  line  con  gli  alunni  della  classe  che  sono  in  didattica  digitale  integrata.  L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per  l’infanzia  continua  a  svolgersi  in  presenza,  con  uso  obbligatorio  di  dispositivi  di  protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o  disabilità  incompatibili  con  l'uso  della  mascherina.  I  corsi  di  formazione  pubblici  e  privati possono  svolgersi  solo  con  modalità  a  distanza.    Sono  consentiti  in  presenza  i  corsi  di  formazione specifica in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri  dell'interno,  della  difesa,  dell'economia  e  delle  finanze  e  della  giustizia,  nonché  del Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica.  I  corsi  per  i  medici  in  formazione specialistica  e  le  attività  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica  possono  in  ogni  caso proseguire anche in modalità non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli  uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole,  i  corsi  per l'accesso  alla  professione  di  trasportatore  su  strada  di  merci  e  viaggiatori  e  i  corsi  sul  buon funzionamento  del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di  formazione,  nonché  i corsi  di  formazione  e  i  corsi  abilitanti  o  comunque  autorizzati  o  finanziati  dal  Ministero  delle infrastrutture   e   dei   trasporti.   In   presenza   di   un   particolare   aggravamento   della   situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente  della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'articolo 121 del decreto legislativo  30  aprile  1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio  regionale  e  la  proroga  dei  termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  dette  prove.  Sono  altresì  consentiti  gli  esami  di  qualifica  dei  percorsi  di  IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, nonché i corsi di formazione da effettuarsi in materia  di  salute  e  sicurezza,  a  condizione  che  siano  rispettate  le  misure  di  cui  al  «Documento tecnico  sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di  contenimento  del  contagio  da  SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di  prevenzione»  pubblicato  dall'INAIL.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli  organi  collegiali  delle  istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine  e  grado  possono essere  svolte  solo  con  modalità  a  distanza.     Il  rinnovo  degli  organi  collegiali  delle  istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti  amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia.  L'ente proprietario  dell'immobile  può  autorizzare,  in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente  gestore ad  utilizzarne  gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di  attività  ludiche,  ricreative  ed educative,  non  scolastiche  né  formali,  senza  pregiudizio  alcuno  per  le  attività  delle  istituzioni scolastiche medesime. Le attività dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui  all'allegato  8  e  di  procedere  alle  attività  di  pulizia  e  igienizzazione  necessarie. Alle  medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati.   Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,  fatte  salve  le  attività  inerenti  i  percorsi  per  le  competenze  trasversali  e  per  l'orientamento, nonché  le  attività  di  tirocinio  di  cui  al  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'università  e  della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.   Le  Università,  sentito  il  Comitato  Universitario  Regionale  di  riferimento,  predispongono,  in base  all'andamento  del  quadro  epidemiologico,  piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attività  curriculari  che  tengono  conto  delle  esigenze  formative  e  dell'evoluzione  del  quadro pandemico  territoriale  e  delle  corrispondenti  esigenze  di  sicurezza  sanitaria;  le  attività  formative  e curricolari  si  svolgono  a  distanza;  possono  svolgersi  in  presenza  le  sole  attività  formative  e curricolari degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio nonché quelle dei laboratori, nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero    dell’università  e  della  ricerca,  di  cui    all'allegato    18,  nonché  sulla  base  del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato  22;  le  disposizioni  di  cui  alla  presente  lettera  si  applicano,  per  quanto    compatibili,  anche  alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;    A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari delle  università  e  delle  istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,  tali  attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime università e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le università e  le  istituzioni  assicurano,  laddove  ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o  verifica,  anche  intermedia,  che  risultino  funzionali  al  completamento  del  percorso  didattico;  le assenze  maturate  dagli  studenti  di  cui  alla  presente  lettera  non  sono  computate  ai  fini  della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;       Misure relative a concorsi pubblici e privati   E’ sospeso  lo  svolgimento  delle  prove  preselettive  e  scritte  delle  procedure  concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica,  nonché  ad  esclusione  dei  concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario  nazionale,  ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo  e  di  quelli  per  il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando  l’osservanza  delle disposizioni  di  cui  alla  direttiva  del  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  n.  1  del  25  febbraio 2020 e degli ulteriori aggiornamenti. Resta ferma la possibilità per le commissioni di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto.   Le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto  direttoriale  generale  o  analogo provvedimento  in  relazione  ai  rispettivi  ordinamenti,  rideterminare  le  modalità  didattiche  ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle Forze di polizia,  delle  Forze  armate,  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza  della  Repubblica  e  del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, prevedendo anche il ricorso ad attività didattiche ed esami a distanza  e  l'eventuale  soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando  la  validità  delle prove di esame già sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso. Per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, fino al permanere di misure restrittive e/o di contenimento dello stesso, per lo svolgimento delle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli e  alle  qualifiche  delle  Forze  armate,  delle  Forze  di  polizia,  del  Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire possibili fenomeni  di  diffusione  del  contagio  da  COVID-19,  si  applica  quanto  previsto  dagli  articoli  259  e 260  del  decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  17  luglio 2020, n. 77.   I  periodi  di  assenza  dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla  lettera w),  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione  al  recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai medesimi corsi;    Misure concernenti le strutture sanitarie   E’ fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti  di  permanere  nelle  sale  di  attesa  dei dipartimenti  emergenze  e  accettazione  e  dei  pronto  soccorso  (DEA/PS),  salve  specifiche  diverse indicazioni del personale sanitario preposto.   L'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite  (RSA),  hospice,  strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali  per  anziani,  autosufficienti  e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;        Mezzi di trasporto   A  bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del  trasporto  ferroviario  regionale,  con esclusione  del  trasporto  scolastico  dedicato,  è  consentito  un  coefficiente  di  riempimento  non superiore  al  50  per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli  diversi  previsti  nei  protocolli  e  linee guida  vigenti;  il  Presidente  della  Regione  dispone  la  programmazione  del  servizio  erogato  dalle aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche  non  di  linea,  finalizzata  alla  riduzione  e  alla soppressione  dei  servizi  in  relazione  agli  interventi  sanitari  necessari  per  contenere  l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per  le  medesime  finalità  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con  decreto  adottato  di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  può  disporre,  al  fine  di  contenere  l'emergenza  sanitaria  da COVID-19,  riduzioni,  sospensioni  o  limitazioni  nei  servizi  di  trasporto,  anche  internazionale, automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e  nelle  acque  interne,  anche  imponendo  specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori e agli armatori.   In particolare per il trasporto pubblico di linea tali attività sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della  logistica»  di  settore sottoscritto  il  20  marzo  2020,  di  cui  all'allegato  14,  nonché  delle  «Linee  guida  per  l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15. 2.  In  relazione  alle  nuove  esigenze  organizzative  o  funzionali,  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti  con  proprio  decreto,  da  adottarsi  di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  può  integrare  o modificare  le  «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti  e  le  modalità  organizzative  per  il contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  in  materia  di  trasporto  pubblico»,  di  cui  all'allegato 15,  nonché,  previo  accordo  con  i  soggetti  firmatari,  il  «Protocollo  condiviso  di  regolamentazione per  il  contenimento  della  diffusione  del  COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della  logistica»  di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.   Attività professionali   In ordine alle attività professionali si raccomanda che:1)  esse  siano  attuate  anche  mediante  modalità  di  lavoro  agile,  ove  possano  essere  svolte  al proprio domicilio o in modalità a distanza;  2)  siano  incentivate  le  ferie  e  i  congedi  retribuiti  per  i  dipendenti  nonché  gli  altri  strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;  3)  siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio,  fermo  restando  l’obbligo  di  utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;   PROVVEDIMENTI AD EFFICACIA REGIONALE   Il Ministero della Salute con ordinanza adottata sentiti  i  Presidenti  delle  Regioni  interessate,  sulla  base  del monitoraggio   dei   dati   epidemiologici   secondo   quanto   stabilito   nel   documento   di “Prevenzione  e  risposta  a  COVID-19:  evoluzione  della  strategia  e  pianificazione  nella  fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al  decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico  scientifico  sui  dati  monitorati,  sono  individuate  le  Regioni  che  si  collocano  in  uno “scenario  di  tipo  3”  e  con  un  livello  di  rischio  “alto”  di  cui  al  citato  documento  di Prevenzione.   Il Ministro della salute, con frequenza almeno settimanale  verifica  il  permanere  dei  presupposti  di  rischio e  provvede  con ordinanza  all’aggiornamento  del  relativo  elenco,  fermo  restando  che  la  permanenza  per  14 giorni  in  un  livello  di  rischio  o  scenario  inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure restrittive comporta la nuova classificazione. Le ordinanze di cui ai commi precedenti sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di  15  giorni  e  comunque  non  oltre  la  data  di  efficacia  del presente decreto   REGIONI CON SCENARIO DI TIPO 3   E’ vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze  lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  per motivi  di  salute.    Sono  comunque  consentiti  gli  spostamenti  strettamente  necessari  ad  assicurare  lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.   È consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o  residenza.    Il  transito  sui  territori  è consentito  qualora  necessario  a  raggiungere  ulteriori  territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto.   E’ vietato  ogni  spostamento  con  mezzi  di  trasporto  pubblici  o  privati,  in  un  comune  diverso da  quello  di  residenza,  domicilio  o  abitazione,  salvo  che  per  comprovate  esigenze  lavorative,  di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.   Sono  sospese  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita  la  sola  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,  con  divieto  di  consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.    Restano  comunque  aperti  gli esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro   REGIONI AD ALTO RISCHIO – SCENARIO DI TIPO 4   E’  vietato  ogni  spostamento  in  entrata  e  in  uscita  dai  territori,  nonché all’interno  dei  medesimi  territori,  salvo  che  per  gli  spostamenti  motivati  da  comprovate  esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità  ovvero  per  motivi  di  salute.    Sono  comunque  consentiti  gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti  in  cui  la  stessa  è  consentita.    È  consentito  il  rientro  presso  il  proprio  domicilio,  abitazione  o residenza.    Il  transito  è  consentito  qualora  necessario  a  raggiungere ulteriori  territori  non  soggetti  a  restrizioni  negli  spostamenti  o  nei  casi  in  cui  gli  spostamenti  sono consentiti ai sensi del presente decreto; b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle  medie  e  grandi  strutture  di  vendita,  anche  ricompresi  nei  centri  commerciali,  purché  sia consentito  l'accesso  alle  sole  predette  attività  e  ferme  restando  le  chiusure  nei  giorni  festivi  e prefestivi.   Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.   Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.   Sono  sospese  le  attività  dei  servizi  di  ristorazione  (fra  cui  bar,  pub,  ristoranti,  gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita  la  sola  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico  sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto,  con  divieto  di  consumazione  sul  posto  o  nelle  adiacenze.  Restano  comunque  aperti  gli esercizi  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.   Tutte  le  attività  anche  svolte  nei  centri sportivi  all’aperto,  sono  sospese;  sono  altresì  sospesi  tutti  gli  eventi  e  le  competizioni  organizzati dagli enti di promozione sportiva.   E’ consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di  utilizzo  di  dispositivi  di  protezione  delle  vie  respiratorie;  è  altresì  consentito  lo  svolgimento  di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale.   Fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del  primo  anno  di  frequenza  della  scuola  secondaria  di  primo  grado,  le  attività  scolastiche  e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività  in  presenza  qualora  sia  necessario  l’uso  di  laboratori     o  in  ragione  di  mantenere  una relazione  educativa  che  realizzi  l’effettiva  inclusione  scolastica  degli  alunni  con  disabilità  e  con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell’istruzione 7 agosto  2020,  e  dall’ordinanza  del  Ministro  dell’istruzione    n.  134  del  9  ottobre  2020,  garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.   E’ sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a  distanza.  I  corsi  per  i  medici  in  formazione  specialistica,  i  corsi  di  formazione  specifica  in  medicina  generale,  nonché  le  attività  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  le  altre  attività, didattiche   o   curriculari,   eventualmente   individuate   dalle   Università,   sentito   il   Comitato Universitario  Regionale  di  riferimento,  possono  proseguire,  laddove  necessario,  anche  in  modalità in  presenza.  Resta  in  ogni  caso  fermo  il  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero  dell’università  e della  ricerca,  di  cui  all'allegato  18,  nonché  sulla  base  del  protocollo  per  la  gestione  di  casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e coreutica.   Sono   sospese   le   attività   inerenti   servizi   alla   persona,   diverse   da   quelle   individuate nell’allegato 24.   I datori  di  lavoro  pubblici  limitano  la  presenza  del  personale  nei  luoghi  di  lavoro  per assicurare  esclusivamente  le  attività  che  ritengono  indifferibili  e  che  richiedono  necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile.   MISURE DA E PER L’ESTERO   Vedasi artt. 4-8

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