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E' stato pubblicato in G.U. n. 115 del 6.5.2020 il primo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 4 maggio 2020 che introduce le seguenti nuove attività consentite (unitamente ai rispettivi codici ATECO) nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020:              +-----------------+---------------------------+              |                 |Noleggio di autocarri e di |              |77.12            |altri veicoli pesanti      |              +-----------------+---------------------------+              |                 |Noleggio di altre macchine,|              |                 |attrezzature e beni        |              |77.3             |materiali                  |              +-----------------+---------------------------+              |                 |Attivita' di conservazione |              |90.03.02         |e restauro di opere d'arte |              +-----------------+---------------------------+           E' stata emanata la Circolare del Ministero dell'Interno del 2 maggio 2020 di interpretazione delle norme di cui al d.P.C.M. 26 aprile 2020 relativo alle misure applicabili di contenimento del COVID-19 nel periodo 4-17 maggio p.v. con particolare riguardo: - alla definizione di "congiunti" e sulle modalità di interazione con gli stessi durante le visite; - ai comportamenti da tenersi nelle aree pubbliche e private; - all'attività motoria e sportiva; - alle cerimonie funebri; - alle attività di commercio al dettaglio; - ai servizi di ristorazione; - alle attività produttive industriali chiarendo che risultano comprese nell'allegato 3 del d.P.C.M. 26 aprile 2020 anche le attività già autorizzate mediante l'invio di comunicazione al Prefetto; - l'obbligo di utilizzo delle protezioni nei luoghi chiusi accessibili al pubblico.     E' stato pubblicato in G.U. n. 112 del 2.5.2020 il d.m. del Ministero della Salute 30 aprile 2020 recante "Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020" con il quale sono adottati i criteri relativi alle  attivita' di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020     E’ stato pubblicato in G.U. n. 108 del 27 aprile 2020 il d.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con il quale vengono emanate le disposizioni limitative per il contenimento del COVID 2019 vigenti nel periodo 4-17 maggio 2020 (ad eccezione delle previsioni di cui all’art. 2, commi 7 e 9 che si applicano a partire dal 27 aprile):   MISURE LIMITATIVE DELLE LIBERTA’ E ATTIVITA’ CONSENTITE (art. 1, allegati 1, 2 e 5) a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; e' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio, abitazione o residenza; b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il proprio medico curante; c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale di un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per ogni altra attivita'; g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti, professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni, in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva; h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri, pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni attivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro; j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine e grado; m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini, attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020, n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle suddette attivita'; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni; p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio, l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi corsi; q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza; per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a livello regionale; s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica o congressuale; t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi; v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della  sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del personale sanitario preposto; x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di misure alternative di detenzione domiciliare; z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta eccezione per le seguenti attivita' di vendita di generi alimentari e di prima necessita'  (allegato  1),  sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attività: - Ipermercati; - Supermercati; - Discount di alimentari; - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati  di  computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici; - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2); - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  in  esercizi Specializzati; -  Commercio  al  dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) - Commercio al  dettaglio  di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico; - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari; - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; - Farmacie; - Commercio  al  dettaglio  in  altri   esercizi   specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica; - Commercio  al  dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati; - Commercio al dettaglio di  articoli  di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale; - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici; - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia; - Commercio al dettaglio di combustibile  per  uso  domestico  e  per Riscaldamento; - Commercio al  dettaglio  di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini; - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via Internet; - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per Televisione; - Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo   di prodotto per corrispondenza, radio, telefono; - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici; - Commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria; - Commercio al dettaglio di libri; - Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati; - Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti; Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro; aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate vicinanze degli stessi; bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad eccezione delle seguenti (allegato 2): - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; - Attivita' delle lavanderie industriali; - Altre lavanderie, tintorie; - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse; dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi; ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e dall'art. 2, comma 2; ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:       a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in modalita' a distanza;       b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;       c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di strumenti di protezione individuale;       d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali; jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia e delle finanze.   ATTIVITA’ PRODUTTIVE CONSENTITE (art. 2 e allegati 3 e 7) Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza. Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020   ATECO   01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI   02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI   03 PESCA E ACQUACOLTURA   05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA)   06 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO E DI GAS NATURALE   07 ESTRAZIONE DI MINERALI METALLIFERI   08 ESTRAZIONE DI ALTRI MINERALI DA CAVE E MINIERE   09 ATTIVITA' DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALL'ESTRAZIONE   10 INDUSTRIE ALIMENTARI   11 INDUSTRIA DELLE BEVANDE   12 INDUSTRIA DEL TABACCO   13 INDUSTRIE TESSILI   14 CONFEZIONE DI ARTICOLI DI ABBIGLIAMENTO; CONFEZIONE DI  ARTICOLI IN PELLE E PELLICCIA   15 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PELLE E SIMILI   16 INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO E SUGHERO (ESCLUSI I MOBILI); FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN PAGLIA E MATERIALI DA INTRECCIO   17 FABBRICAZIONE DI CARTA E DI PRODOTTI DI CARTA   18 STAMPA E RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI   19 FABBRICAZIONE DI COKE E PRODOTTI  DERIVANTI  DALLA  RAFFINAZIONE DEL PETROLIO   20 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI   21 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE  E  DI  PREPARATI FARMACEUTICI   22 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE   23 FABBRICAZIONE DI ALTRI PRODOTTI DELLA  LAVORAZIONE  DI  MINERALI NON METALLIFERI   24 METALLURGIA   25 FABBRICAZIONE DI  PRODOTTI  IN  METALLO  (ESCLUSI  MACCHINARI  E ATTREZZATURE)   26 FABBRICAZIONE DI COMPUTER E PRODOTTI DI  ELETTRONICA  E  OTTICA; APPARECCHI ELETTROMEDICALI, APPARECCHI DI MISURAZIONE E DI OROLOGI   27 FABBRICAZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE  ED  APPARECCHIATURE PER USO DOMESTICO NON ELETTRICHE   28 FABBRICAZIONE DI MACCHINARI ED APPARECCHIATURE NCA   29 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI, RIMORCHI E SEMIRIMORCHI   30 FABBRICAZIONE DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO   31 FABBRICAZIONE DI MOBILI   32 ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE   33  RIPARAZIONE,  MANUTENZIONE  ED  INSTALLAZIONE  DI  MACCHINE  ED APPARECCHIATURE   35 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS, VAPORE E ARIA CONDIZIONATA   36 RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA   37 GESTIONE DELLE RETI FOGNARIE   38 ATTIVITA' DI RACCOLTA, TRATTAMENTO E  SMALTIMENTO  DEI  RIFIUTI; RECUPERO DEI MATERIALI   39 ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI   41 COSTRUZIONE DI EDIFICI   42 INGEGNERIA CIVILE   43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI   45  COMMERCIO  ALL'INGROSSO  E  AL  DETTAGLIO  E   RIPARAZIONE   DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI   46 COMMERCIO ALL'INGROSSO  (ESCLUSO  QUELLO  DI  AUTOVEICOLI  E  DI MOTOCICLI)   49 TRASPORTO TERRESTRE E TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE   50 TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA   51 TRASPORTO AEREO   52 MAGAZZINAGGIO E ATTIVITA' DI SUPPORTO AI TRASPORTI   53 SERVIZI POSTALI E ATTIVITA' DI CORRIERE   551 ALBERGHI E STRUTTURE SIMILI   58 ATTIVITA' EDITORIALI   59  ATTIVITA'  DI  PRODUZIONE,  POST-PRODUZIONE   E   DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI  PROGRAMMI  TELEVISIVI,  REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE   60 ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE   61 TELECOMUNICAZIONI   62 PRODUZIONE  DI  SOFTWARE,  CONSULENZA  INFORMATICA  E  ATTIVITA' CONNESSE   63 ATTIVITA' DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI   64 ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE  ASSICURAZIONI  E  I FONDI PENSIONE)   65 ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI  E  FONDI  PENSIONE  (ESCLUSE  LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)   66 ATTIVITA' AUSILIARIE DEI SERVIZI FINANZIARI  E  DELLE  ATTIVITA' ASSICURATIVE   68 ATTIVITA' IMMOBILIARI   69 ATTIVITA' LEGALI E CONTABILITA'   70 ATTIVITA' DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE   71 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E  D'INGEGNERIA;  COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE   72 RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO   73 PUBBLICITA' E RICERCHE DI MERCATO   74 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE   75 SERVIZI VETERINARI   78 ATTIVITA' DI RICERCA, SELEZIONE, FORNITURA DI PERSONALE   80 SERVIZI DI VIGILANZA E INVESTIGAZIONE   81.2 ATTIVITA' DI PULIZIA E DISINFESTAZIONE   81.3 CURA E MANUTENZIONE DEL PAESAGGIO (INCLUSI PARCHI, GIARDINI  E AIUOLE)   82 ATTIVITA' DI SUPPORTO PER LE FUNZIONI D'UFFICIO E ALTRI  SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE   84  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  E  DIFESA;   ASSICURAZIONE   SOCIALE OBBLIGATORIA   85 ISTRUZIONE   86 ASSISTENZA SANITARIA   87 SERVIZI DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE   88 ASSISTENZA SOCIALE NON RESIDENZIALE   94 ATTIVITA' DI ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE   95 RIPARAZIONE DI COMPUTER E DI BENI PER USO  PERSONALE  E  PER  LA CASA   97 ATTIVITA' DI FAMIGLIE E CONVIVENZE COME  DATORI  DI  LAVORO  PER PERSONALE DOMESTICO   99 ORGANIZZAZIONI ED ORGANISMI EXTRATERRITORIALI   RACCOMANDAZIONI (art. 3, comma 1) - è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;  - nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4;  - i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;  - nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;  - le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata;  - è raccomandata l’applicazione delle seguenti misure di prevenzione igienico sanitaria (allegato 4): 1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a  disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e  altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; 2. evitare il contatto ravvicinato  con  persone  che  soffrono  di infezioni respiratorie acute; 3. evitare abbracci e strette di mano; 4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale  di almeno un metro; 5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o  tossire  in  un fazzoletto  evitando  il  contatto  delle  mani  con  le   secrezioni respiratorie); 6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; 7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; 8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; 9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che  siano prescritti dal medico; 10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; 11.  e'  fortemente  raccomandato  in  tutti  i  contatti  sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come  misura  aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.     OBBLIGO DI UTILIZZO DELLE MASCHERINE (art. 3, commi 2 e 3) E’ fatto obbligo sull'intero territorio nazionale  di  usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi  chiusi  accessibili  al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso. L'utilizzo delle mascherine di comunita' si aggiunge alle  altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani)  che restano invariate e prioritarie.   DISPOSIZIONI PER L’INGRESSO IN ITALIA (art. 4 e 5) Chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:  a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, lettera a), del presente decreto;  b) indirizzo completo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;  c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l’intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.  Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora preventivamente indicata all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. Le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per il luogo in cui si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.  In deroga a quanto previsto sopra, esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore all’atto dell’imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l’indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori, di:  a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in Italia; b) indirizzo completo dell’abitazione, della dimora o del luogo di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verrà utilizzato per raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di più abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per effettuare i trasferimenti;  c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante la permanenza in Italia.  Quanto sopra previsto si applica anche a chi entra nel nostro Paese con un mezzo privato.   NAVI DA CROCIERA (art. 6) Al fine di contrastare il diffondersi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, sono sospesi i servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana.  E’ fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.    MISURE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO DI LINEA (art. 7, allegati 8 e 9) le attivita' di  trasporto  pubblico  di  linea  terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle  acque  interne,  sono espletate, anche  sulla  base  di  quanto  previsto  nel  «Protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di  settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8,  nonche'  delle «Linee  guida  per  l'informazione  agli  utenti   e   le   modalita' organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19»,  di cui all'allegato 9

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