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MISURE APPLICABILI TRA IL 21 OTTOBRE ED IL 13 NOVEMBRE 2020 E' stato pubblicato in G.U. n. 258 del 18.10.2020 il d.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" il quale introduce alcune limitate modifiche al precedente d.P.C.M. 13.10.2020 in vigore dal 21 ottobre al 13 novembre 2020. Ecco le principali novità: a) puo'  essere  disposta  lachiusuraal pubblico, dopo le ore 21,00, nelle strade o piazze nei  centri  urbani  dove  si  possono  creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di  accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente  aperti  e  alle abitazioni private, quantunque non sia chiaro quale autorità pubblica possa emanare queste restrizione (art. 1, comma 1, lett. a); b) le mascherine di comunità ora sono chiamate "dispositivi diprotezionedelle vie respiratorie" (art. 1, comma 1, lett. b e c); c) sono consentiti soltanto gli eventi  e  le  competizioni  riguardanti  gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale  o regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e  dalle  rispettive  federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da  organismi  sportivi  internazionali; per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di  riempimento  del  15%  rispetto  alla capienza totale e comunque  non  oltre  il  numero  massimo  di  1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi  chiusi,  esclusivamente  negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la  prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati  volumi  e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il  rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente,  con   obbligo   di   misurazione   della   temperatura all'accesso e l'utilizzo della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli  emanati  dalle  rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le  Province autonome, in relazione all'andamento della situazione  epidemiologica nei propri territori, possono stabilire,  d'intesa  con  il  Ministro della  salute,  un  diverso   numero   massimo   di   spettatori   in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi  e degli impianti; con riferimento al numero massimo di  spettatori  per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto,  sono  in  ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate  dalle  Regioni  e  dalle Province autonome, purche' nei limiti  del  15%  della  capienza.  Le sessioni  di  allenamento  degli   atleti,   professionisti   e   non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle  rispettive Federazioni Sportive Nazionali (art. 1, comma 1, lett. d.1); d) lo svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei  limiti  di cui alla precedente lettera precedente. L'attivita' sportiva  dilettantistica di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative agli sport di contatto sono consentite solo in  forma  individuale  e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese  tutte le gare, le competizioni  e  le  attivita'  connesse  agli  sport  di contatto aventi carattere ludico-amatoriale» (art. 1, comma 1, lett. d.2); e) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21 e comunque, come precedentemente disposto, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nelsettore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del d.P.C.M. 13.10.2020 (art. 1, comma 1, lett. d.3); f) sono vietate le sagre e  le  fiere  di  comunita'.  Restano consentite le manifestazioni fieristiche  di  carattere  nazionale  e internazionale, previa adozione di Protocolli validati  dal  Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e  secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori  la  possibilita'  di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;» (art. 1, comma 1, lett. d.4); g) sono sospese  tutte  le  attivita'  convegnistiche  o   congressuali,ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e linee guida vigenti e a condizione che  siano  assicurate  specifiche  misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito  delle pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a distanza (art. 1, comma 1, lett. d.5); h) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  continua  a  svolgersi in presenza, per contrastare la  diffusione  del  contagio, previa comunicazione al  Ministero  dell'istruzione  da  parte  delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni  critiche  e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili  nell'organizzazione  dell'attivita'  didattica  ai  sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla  didattica  digitale integrata, che  rimane  complementare  alla  didattica  in  presenza, modulando ulteriormente la gestione degli  orari  di  ingresso  e  di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo  di  turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso  non  avvenga  in  ogni  caso prima delle 9,00. Allo  scopo  di  garantire  la  proporzionalita'  e l'adeguatezza  delle  misure  adottate  e'  promosso  lo  svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per  la  pianificazione  delle  attivita'  scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del  Sistema  nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd.  "Piano  scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39,  condiviso  e  approvato  da Regioni ed enti locali, con parere reso  dalla  Conferenza  Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma  1,  del decreto legislativo n. 281 del  1997.  Sono  consentiti  i  corsi  di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le  attivita' didattico-formative  degli  Istituti  di  formazione  dei   Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e  delle  finanze  e  della giustizia. I corsi per i medici  in  formazione  specialistica  e  le attivita'  dei  tirocinanti  delle  professioni  sanitarie  e  medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le  prove  teoriche  e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e  dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione  di  trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo  svolti  dalle  stesse  autoscuole  e  da  altri  enti  di formazione, nonche' i corsi di formazione  e  i  corsi  abilitanti  o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture e dei trasporti. In presenza di  un  particolare  aggravamento  della situazione epidemiologica  e  al  fine  di  contenere  la  diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il  Presidente  della  Regione  o delle  Regioni  interessate,   con   decreto   del   Ministro   delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea  sospensione delle prove pratiche  di  guida  di  cui  all'art.  121  del  decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285  da  espletarsi  nel  territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e  122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non  hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al "Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il  rinnovo  degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo modalita' a distanza  nel  rispetto  dei  principi  di  segretezza  e liberta'  nella  partecipazione  alle  elezioni.  Gli  enti   gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in raccordo  con  le  istituzioni   scolastiche,   l'ente   gestore   ad utilizzarne gli  spazi  per  l'organizzazione  e  lo  svolgimento  di attivita' ludiche,  ricreative  ed  educative,  non  scolastiche  ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle  istituzioni scolastiche  medesime.  Le  attivita'  dovranno  essere  svolte   con l'ausilio di personale  qualificato,  e  con  obbligo  a  carico  dei gestori di adottare appositi protocolli di  sicurezza  conformi  alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere  alle  attivita'di pulizia  e  igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime   condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (art. 1, comma 1, lett. d.6); i) le universita',  sentito  il   Comitato   Universitario   Regionale   di riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle attivita' curriculari in presenza e  a  distanza  in  funzione  delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di  sicurezza  sanitaria ed, in ogni caso,  nel  rispetto  delle  linee  guida  del  Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di  cui alla presente lettera si applicano,  per  quanto  compatibili,  anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 1, comma 1, lett. d.7); l) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub,  ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle  ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un  massimo  di  sei  persone  per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo;  resta sempre consentita  la  ristorazione  con  consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che di trasporto, nonche', fino  alle  ore  24,00  la ristorazione con asporto, con divieto di  consumazione  sul  posto  o nelle adiacenze;  le  attivita'  di  cui  al  primo  periodo  restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere  consentite le  attivita'  delle  mense  e  del  catering  continuativo  su  base contrattuale,   che   garantiscono   la   distanza    di    sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e  alle  condizioni  di cui al periodo precedente; e' fatto  obbligo  per  gli  esercenti  di esporre all'ingresso del locale un cartello  che  riporti  il  numero massimo di persone ammesse contemporaneamente  nel  locale  medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 1, lett. d.8); m) l'allegato 8 al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri del  13  ottobre  2020  e'  sostituito  dall'allegato  A  al presente decreto (art. 1, comma 1, lett. e); n) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di  prevenzione  della  azienda  sanitaria locale, accedendo al sistema  centrale  di  Immuni,  di  caricare  il codice chiave in presenza di un caso di positivita' (art. 1, comma 1, lett. e).         E’ stato pubblicato in G.U. n. 253 del 13.10.2020 il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,  convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2020,  n.  74,  recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del COVID-19 per il periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 ed il 13 novembre 2020. Ecco le principali disposizioni:   MASCHERINE   E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:       a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;       b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;       c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.   Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.   ATTIVITA’ CONSENTITE E VIETATErestano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali   e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno unmetro;   gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida applicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi;detti protocolliolineeguidasonoadottatidalleregioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con    i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;   hh)restanogarantiti,nelrispettodellenormeigienico-sanitarie,iservizibancari,finanziari,assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni eservizi   o  i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medicocurante;   o  l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,nonchédelladistanzadisicurezzainterpersonaledialmenounmetro;èconsentitol'accessodeiminori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;   o  è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreativeededucative,anchenonformali,alchiusooall'ariaaperta,conl'ausiliodioperatoricuiaffidarliin custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;   o  è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate eparchipubblici,oveaccessibili,purchécomunquenelrispettodelladistanzadisicurezzainterpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;   o   per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;   o  l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuoattraversol'eserciziofisico,sonoconsentitenelrispettodellenormedidistanziamentosociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazionemedicosportivaitaliana(FMSI),fattisalvigliulterioriindirizzioperativiemanatidalleRegionie dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;   o  lo  svolgimento degli sport di contatto;   o  losvolgimentodellemanifestazionipubblicheèconsentitosoltantoinformastatica,acondizioneche, nelcorsodiesse,sianoosservateledistanzesocialiprescritteelealtremisuredicontenimento,nelrispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;   o  le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivitàconl'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliole lineeguidaapplicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;   o  glispettacoliapertialpubblicoinsaleteatrali,saledaconcerto,salecinematograficheeinaltrispazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicuratoilrispettodelladistanzainterpersonaledialmenounmetrosiaperilpersonale,siaperglispettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;   o  restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;   o  l'accessoailuoghidicultoavvieneconmisureorganizzativetalidaevitareassembramentidipersone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno unmetro;   o  lefunzionireligioseconlapartecipazionedipersonesisvolgononelrispettodeiprotocollisottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a7;   o   ilserviziodiaperturaalpubblicodeimuseiedeglialtriistitutieluoghidellaculturadicuiall'art.101 delcodicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42,èassicurato acondizionechedettiistitutieluoghi,tenendocontodelledimensioniedellecaratteristichedeilocaliaperti alpubblico,nonchédeiflussidivisitatori(piùomenodi100.000l'anno),garantiscanomodalitàdifruizione contingentataocomunquetalidaevitareassembramentidipersoneedaconsentirecheivisitatoripossano rispettareladistanzatralorodialmenounmetro;   o  sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;   o  nelleUniversitàleattivitàdidatticheecurricularisonosvoltenelrispettodellelineeguidadelMinistero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;   o  le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientrantineilivelliessenzialidiassistenzachesonoerogatenelrispettodellavigentenormativa),dicentri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguidasonoadottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonomenelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;   o   è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenzeeaccettazioneedeiprontosoccorso(DEA/PS),salvespecifichediverseindicazionidelpersonale sanitariopreposto;   o  l'accessodiparentievisitatoriastrutturediospitalitàelungodegenza,residenzesanitarieassistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni diinfezione;   o  le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersinelrispettodeicontenutidiprotocolliolineeguidaidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagio nelsettorediriferimentooinambitianaloghi,adottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunquein coerenzaconicriteridicuiall'allegato10.Siraccomandaaltresìl'applicazionedellemisuredicuiall'allegato 11;   o  le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;       ATTIVITA’ PROFESSIONALI   in ordine alle attività professionali si raccomanda che:   a)    esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità adistanza;   b)    siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazionecollettiva;   c)  sianoassuntiprotocollidisicurezzaanti-contagioe,laddovenonfossepossibilerispettareladistanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale;   d)  sianoincentivateleoperazionidisanificazionedeiluoghidilavoro,ancheutilizzandoatalfineforme di ammortizzatorisociali;       STABILIMENTI BALNEARI   Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi.Dettiprotocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispettodiquantostabilitodallapresenteletteraecomunqueincoerenzaconicriteridicuiall'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondoleprescrizioniadottatedalleRegioni,idoneeaprevenireoridurreilrischiodicontagio,tenutoconto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:   1)   l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno deimedesimi;   2)   l'accesso dei fornitoriesterni;   3)   lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;   4)   la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare aibagnanti;   5)   le misure igienico-sanitarie per il personale e per gliutenti;   6)   le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;   7)   lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degliutenti;   8)   le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimentibalneari;   9)   le spiagge di liberoaccesso       ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE   le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioniedelleprovinceautonome,idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagioecomunqueincoerenza conicriteridicuiall'allegato10,tenutocontodellediversetipologiedistrutturericettive.Iprotocolliolinee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:   1)   le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agliospiti;   2)   lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;   3)   le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienticomuni;   4)   l'accesso dei fornitoriesterni;   5)   le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;   6)   lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione deiclienti;   7)   le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione delrischiodaseguireall'internodellestrutturericettiveeneglieventualispaziall'apertodipertinenza.       SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO   Vedi artt. 4 - 8 e allegato 20       In G.U. n. 249 dell'8.10.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 7 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale sono adottate ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia nei riguardi di coloro che entrano in Italia provenendo da determinati Paesi. In particolare, si stabilisce che: a) alle persone che intendono fare ingresso nel territorio  nazionale  e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi,  Regno  Unito  di  Gran  Bretagna  e Irlanda  del  Nord,  Repubblica  Ceca  e  Spagna  ferme  restando  le disposizioni di cui al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.  125,  si  applicano  le  seguenti  misure  di  prevenzione, alternative tra loro:     - obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e  a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione  di essersi  sottoposte,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico,  effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;       - obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o  antigenico,  da effettuarsi  per  mezzo  di  tampone,  al  momento   dell'arrivo   in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero  entro  48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di  riferimento;  in  attesa  di  sottoporsi  al  test  presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono  sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. b) le persone di cui provenienti dai Paesi di cui sopra,  anche  se  asintomatiche,  sono obbligate  a  comunicare  immediatamente  il  proprio  ingresso   nel territorio nazionale  al  Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda sanitaria competente per territorio.       E' stata pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020 la l. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione con modificazioni del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con  la  proroga  della  dichiarazione  dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e  per  lacontinuita' operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (in G.U. n. 248 del 7.10.2020) con il quale sono prorogate al 31 gennaio 2021 le misure previgenti in scadenza al 15 ottobre 2020 Oltre alle misure previgenti il decreto legge stabilisce: -  obbligo di avere sempre con se'  dispositivi  di  protezione delle   vie   respiratorie,   con    possibilita'  diprevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al  chiuso  diversi  dalle abitazioni private e in tutti i luoghi  all'aperto  a  eccezione  dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per  le  circostanze di fatto,  sia  garantita  in  modo  continuativo  la  condizione  di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee  guida  anti-contagio  previsti  per  le attivita' economiche, produttive, amministrative e  sociali,  nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando  esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;3) i soggetti con patologie  o  disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche'  coloro  che  per  interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita' (art. 1, comma 1); - la proroga della validità dei documenti di riconoscimento dal 31.12.2020 al 30.04.2021 (art. 1, comma 4-quater); - slittamento dell'efficacia dei regolamenti e delle delibere comunali per tributi diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alle date del 14 e 28 ottobre slittano al  31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 (art. 1, comma 4-quinquies); - viene posticipata l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, così come l'adeguamento delle imprese sociali (art. 1, commi 4-novies e 4-decies); - dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 non trova applicazione la previsione dell'art. 11, comma 15 d.lgs. n. 175/2016 che prevede l'applicazione agli organi societari delle società in house le previsioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa' in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo  periodo  sono fatti salvi gli atti posti  in  essere  da  tali  organi  e  la  loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non  produce  effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti (art. 1, comma 4-duodecies); - sono sospesi non più fino al 15 ottobre ma al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo fino a quest'ultima data derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 1-bis);   - il differimento della cassa integrazione al 31 ottobre 2020 (art. 3, comma 1); - sono apportate modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare (art. 3, comma 1-bis); - i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza epidemiologica (prima era  il 31 luglio 2020), conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tutti   i   certificati,   attestati,    permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi  comunque  denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di  conversione  del  decreto-legge  7  ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono  validi  e sono soggetti alla medesima disciplina (art. 3-bis, comma 1); - i permessi di soggiorno e i  titoli  di  cui  all'articolo  103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  aprile  2020,  n.  27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020,  conservano la loro validita' fino  alla  cessazione  dello  stato  di  emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il  7  ottobre  2020  e  avente scadenza il 31 gennaio 2021 (art. 3-bis, comma 3); - nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del Consiglio dei  ministri  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque  non  oltre  il  15  ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure  previste  nel  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  7   settembre   2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n.  19  del  2020,  come  introdotta  dal  presente decreto, dell'obbligo di avere  sempre  con  se'  un  dispositivo  di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e  in  tutti  i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le  circostanze  di  fatto,  sia  garantita  in  modo continuativo la condizione  di  isolamento  rispetto  a  persone  non conviventi, e comunque con salvezza  dei  protocolli  e  linee  guida anti-contagio  previsti  per  le  attivita'  economiche,  produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi:    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni;    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i predetti versino nella stessa incompatibilita'(art. 5); - per la tenuta delle assemblee condominiali in videoconferenza non è più necessaria l'unanimità dei condomini ma la semplice maggioranza (art. 5-bis).     Sulla medesima gazzetta ufficiale n. 248 del 7.10.2020 è stata pubblicata anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021     E' stata pubblicata in G.U. n. 240 del 28.9.2020 la l. 25 settembre 2020, n. 124 di conversione con modificazioni del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti  connesse  con  la  scadenza  della  dichiarazione  di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31  gennaio  2020" (in G.U. n. 190 del 30.7.2020). Il provvedimento proroga al 15 ottobre 2020 le seguenti disposizioni:   - per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus (art. 1, comma 1 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020);   -  le misure del d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020 si applicano fino al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini contenuti all’art. 1 (art. 3, comma 1 d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020);   - le misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, nonché quelle per l’accesso al SSN (art. 2-bis, commi 1 e 5 e art. 2-ter, commi 1 e 5 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 2-quinquies d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la proroga dei contratti di potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la disciplina delle aree sanitarie temporanee, inclusa la previsione secondo la quale le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((1° agosto)) 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate (art. 4, commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - l’unita' speciali di continuita' assistenziale (art. 4-bis, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione dei DPI, inclusa la previsione secondo la quale Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanita' (art. 5-bis, commi 1e 3 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 13 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la previsione secondo la quale è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la previsione secondo la quale Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis, commi 1 e 6 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - l’iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari (art. 22-bis d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni in materia di lavoro agile. Tuttavia la seguente previsione è prorogata fino al 14 settembre 2020: “i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” (art. 39 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 e  90, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (art. 72, comma 4-ter d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali (art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (art. 100, comma 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);   - le misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - la previsione secondo la quale per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 102, comma 6 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);   - il prolungamento dell’incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122, comma 4 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);   - la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, comma 4-bis d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (art. 3, comma 1 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le previsioni in materia di conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni (art. 6, comma 4 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);   - le disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, commi 1 e 6 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID (art. 40, commi 1, 3 e 5 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 42, comma 1 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);   - le previsioni in materia del sistema di allerta Covid-19 (art. 6, comma 6 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020);   - le misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 (art. 4, commi 1 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 (art. 81, comma 2 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - l’avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);   - alcune previsioni in materia di edilizia scolastica (art. 232, commi 4 e 5 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020). Inoltre, le  disposizioni  del  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35,  si applicano nei limiti della loro compatibilita' con  quanto  stabilito dal  decreto-legge  16  maggio   2020,   n.   33,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 1-bis).       E' stata pubblicata in G.U. n. 234 del 21.9.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute, 21 settembre 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale s'impongono i seguenti obblighi non soltanto per coloro che provengono da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ma ora altresì dalle regioni della Francia dell'Alvernia-Rodano-Alpi,  della Corsica, della  Hauts-de-France, della Île-de-France, della NuovaAquitania, dell'Occitania, della Provenza-Alpi-Costa azzurra: a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a  chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel  territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora. Inoltre la Serbia viene inserita nell'elenco B dell'allegato 20 del d.P.C.M. 7 agosto mentre la Serbia nell'elenco di cui alla lett. E (soggetti da e per cui è vietato lo spostamento) del citato decreto. Le misure restano in vigore fino al 7 ottobre 2020.     E' stato pubblicato in G.U. n. 222 del 7.9.2020 il d.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che proroga al 7 ottobre 2020 le  misure  di  cui  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020  fatto salvo quanto segue:   A) vegono sostituiti/inseriti rispetto al citato dPCM 7 agosto 2020 gli allegati: - “Allegato 15” - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid 19 in materia di trasporto pubblico". Ivi si stabilisce in particolare per quanto concerne il traffico tramite ferrovia e bus che  "E' consentito,  nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni  apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo; - "Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato"; - "Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero"; - "Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAIDI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA" (nuovo allegato); - "Allegato 22 -  PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE" (nuovo allegato); B) sono apportate le seguenti modifiche al d.P.C.M. 7 agosto 2020: -  la lettera r) dell'art, 1, comma 6 è sostituita dalla seguent e"ferma  restando  la  ripresa   delle attivita' dei servizi  educativi  e  dell'attivita'  didattica  delle scuole di ogni ordine e grado  secondo  i  rispettivi  calendari,  le istituzioni scolastiche continuano a predisporre  ogni  misura  utile all'avvio  nonche'  al  regolare  svolgimento  dell'anno   scolastico 2020/2021, anche  sulla  base  delle  indicazioni  operative  per  la gestione di casi e focolai  di  SARS-COV-2,  elaborate  dall'Istituto Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo  periodo  le parole  «sono  consentiti»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «sono altresi' consentiti»;  al  terzo  periodo  la  parola  «altresi'»  e' sostituita dalla seguente «parimenti»;   - la lettera s) dell'art. 1,  comma  6,  e'  sostituita  dalla seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari sono  svolte  nel  rispetto   delle   linee   guida   del   Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato  18,  nonche' sulla base del protocollo  per  la  gestione  di  casi  confermati  e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee  guida  ed  il protocollo di cui al  precedente  periodo  si  applicano,  in  quanto compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica musicale e coreutica»;   - all'art. 4, comma 1,  dopo  la  lettera  i),  e'  aggiunta  la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale  per  raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle  lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una  comprovata  e stabile relazione affettiva»;   - all'art. 6, comma 6,  dopo  la  lettera  d),  e'  aggiunta  la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili,  inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di  livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero  della  salute  e con obbligo di presentare  al  vettore  all'atto  dell'imbarco,  e  a chiunque sia deputato ad effettuare i  controlli,  l'attestazione  di essersi  sottoposti,  nelle  72  ore  antecedenti  all'ingresso   nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;   -all'art.  6,  comma  7,  alla  lettera  g),  dopo  le  parole «personale militare» sono inserite le  seguenti  «e  personale  della polizia di Stato»     E' stata pubblicata in G.U. n. 204 del 17.8.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 recante "Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con al quale si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni valide nel periodo compreso tra il 17 agosto ed il 7 settembre 2020: a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle  ore  06,00  sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali  aperti  al pubblico  nonche'  negli  spazi  pubblici (piazze,slarghi,vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche  sia  piu'  agevole  il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;   b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita'  del  ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo  e  locali  assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate,  spiagge  libere,  spazi  comuni  delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.   Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo  in  termini piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).    E' stato pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, il d.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020,  n. 19,   recante   misure   urgenti   per    fronteggiare    l'emergenza  epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16  maggio  2020,  n. 33, recante ulteriori misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020. Ecco le principali disposizioni MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA (art. 1) Usare  protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al  pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in  cui non sia possibile garantire continuativamente il  mantenimento  della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al  di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di  disabilita'  non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate  mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili,  anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort  e  respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento  al  di sopra del naso Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro Igiene costante ed accurata delle mani Si  applicano  le  seguenti misure:       a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio, contattando il proprio medico curante;       b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del decreto-legge 16 maggio  2020,  n.  33,  nonche'  della  distanza  di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;       c)  e'  consentito  l'accesso  di  bambini  e  ragazzi  a  luoghi destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di cui all'allegato 8;       d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;       e)  a  decorrere  dal  1°  settembre  2020   e'   consentita   la partecipazione del pubblico  a  singoli  eventi  sportivi  di  minore entita', che non superino il numero massimo di  1000  spettatori  per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori  per  impianti  sportivi  al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei  settori  degli  impianti  sportivi  nei  quali   sia   possibile assicurare la prenotazione e  assegnazione  preventiva  del  posto  a sedere, con adeguati  volumi  e  ricambi  d'aria,  nel  rispetto  del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente,  di almeno  1  metro  con  obbligo  di  misurazione   della   temperatura all'accesso e  utilizzo  della  mascherina  a  protezione  delle  vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi  che  superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi  all'aperto  e  di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il  Presidente  della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo  di sicurezzaallavalidazionepreventivadel    Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;       f) gli eventi  e  le  competizioni  sportive  -  riconosciuti  di interesse nazionale  e  regionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI), dal Comitato  italiano  paralimpico  (CIP)  e  dalle rispettive federazioni,  ovvero  organizzati  da  organismi  sportivi internazionali - sono consentiti a  porte  chiuse  ovvero  all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto  dei  protocolli  emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline  sportive associate ed enti di promozione sportiva,  al  fine  di  prevenire  o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi  partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti  e  non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei  protocolli  di  cui  alla  presente lettera;       g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria  in  genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi,  pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove  si  svolgono  attivita' dirette al benessere dell'individuo  attraverso  l'esercizio  fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale  e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida  emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita  la  Federazione  medico  sportiva italiana  (FMSI),  fatti  salvi  gli  ulteriori  indirizzi  operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai  sensi  dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;       h) e' consentito lo svolgimento anche  degli  sport  di  contatto nelle  Regioni  e  Province  autonome  che  abbiano   preventivamente accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con  l'andamento della  situazione  epidemiologica  nei  rispettivi  territori  e  che individuino i protocolli o  le  linee  guida  idonei  a  prevenire  o ridurre il rischio di  contagio  nel  settore  di  riferimento  o  in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati  dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;       i) al fine di consentire il regolare svolgimento di  competizioni sportive  nazionali  e  internazionali  organizzate  sul   territorio italiano  da  Federazioni  sportive  nazionali,  Discipline  sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI  o  dal CIP,  che  prevedono  la  partecipazione   di   atleti,   tecnici   e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in  Italia e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono  avere  effettuato  il  tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il  cui  esito  deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art.  5,  comma  1,  e verificato dal vettore ai sensi  dell'art.  7.  Tale  test  non  deve essere antecedente a 48  ore  dall'arrivo  in  Italia  e  i  soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso  in  Italia,  devono essere in possesso dell'esito che  ne  certifichi  la  negativita'  e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al  test  per  gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i  singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere  parte  alla competizione sportiva  internazionale  sul  territorio  italiano,  in conformita' con lo specifico protocollo adottato  dall'ente  sportivo organizzatore dell'evento;       l) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;       m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo  sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;       n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale  teatrali,  sale  da concerto, sale cinematografiche e in  altri  spazi  anche  all'aperto sono svolti con  posti  a  sedere  preassegnati  e  distanziati  e  a condizione che sia comunque assicurato  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia  per  gli spettatori che non  siano  abitualmente  conviventi,  con  il  numero massimo di  1000  spettatori  per  spettacoli  all'aperto  e  di  200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui  all'allegato  10.  Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti  in  spazi  chiusi  o all'aperto quando non  e'  possibile  assicurare  il  rispetto  delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese  le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e  discoteche  e  locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi,  previa adozione di Protocolli validati dal Comitato  tecnico-scientifico  di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del  Capo  del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure  organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la  distanza interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delleattivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere  dal  9 agosto 2020  sono  consentite  le  attivita'  di  preparazione  delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di  spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione  all'andamento  della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita', nonche'  un  diverso  numero massimo di spettatori in  considerazione  delle  dimensioni  e  delle caratteristiche dei luoghi;       o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di almeno un metro;       p) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;       q) il servizio di apertura al pubblico dei musei  e  degli  altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101  del  codice  dei beni culturali e del paesaggio, di  cui  al  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti  e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e  delle  caratteristiche  dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori  (piu'  o meno  di  100.000  l'anno),  garantiscano  modalita'   di   fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di  persone  e da consentire che i visitatori possano  rispettare  la  distanza  tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni  o  dalla  Conferenza delle regioni e delle  province  autonome.  Le  amministrazioni  e  i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi  della cultura  possono  individuare  specifiche  misure  organizzative,  di prevenzione e protezione, nonche' di tutela  dei  lavoratori,  tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;       r)  ferma  restando  la  ripresa  delle  attivita'  dei   servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di  ogni  ordine  e grado secondo i  rispettivi  calendari,  le  istituzioni  scolastiche continuano  a  predisporre  ogni  misura  utile  all'avvio  dell'anno scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita'  didattico-formative  degli Istituti di formazione  dei  Ministeri  dell'interno,  della  difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti  delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire  anche in modalita' non  in  presenza.  Sono  altresi'  consentiti  i  corsi abilitanti e le prove teoriche e  pratiche  effettuate  dagli  uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori  e i corsi sul buon funzionamento del  tachigrafo  svolti  dalle  stesse autoscuole e  da  altri  enti  di  formazione,  nonche'  i  corsi  di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati  o  finanziati dal Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  gli  esami  di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i  corsi  di  formazione  da  effettuarsi  in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano  rispettate  le misure di cui al «Documento  tecnico  sulla  possibile  rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine  di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di  aggregazione  alternativa.  Le   riunioni   degli   organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni  ordine e grado possono essere svolte in presenza o  a  distanza  sulla  base della possibilita'  di  garantire  il  distanziamento  fisico  e,  di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli  enti  gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli  adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi  educativi  per l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente proprietario dell'immobile  puo'  autorizzare,  in  raccordo  con  le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi  per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per le attivita' delle istituzioni  scolastiche  medesime.  Le  attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e  con obbligo a carico dei  gestori  di  adottare  appositi  protocolli  di sicurezza conformi alle linee  guida  di  cui  all'allegato  8  e  di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri  sportivi pubblici o privati;       s) nelle universita' le attivita' didattiche e  curriculari  sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero  dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee  guida  di  cui  al precedente periodo si applicano, in quanto  compatibili,  anche  alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;       t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; le universita'  e  le  istituzioni  assicurano,  laddove ritenuto  necessario  e  in  ogni  caso  individuandone  le  relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche' ai fini delle relative valutazioni;       u)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;       v) i periodi di assenza dai  corsi  di  formazione  di  cui  alla lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono  al  raggiungimento  del  limite  di  assenze  il  cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno  o la dimissione dai medesimi corsi;       z) le attivita' di centri benessere,  di  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della  vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  Regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;       aa)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;       bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita' e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice, strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani, autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;       cc) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in condizione di isolamento dagli altri detenuti;       dd)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  Regioni  o  dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel  rispetto  dei principi contenuti nei protocolli o nelle  linee  guida  nazionali  e comunque in coerenza  con  i  criteri  di  cui  all'allegato  10.  Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di  cui  all'allegato 11;       ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione  che le Regioni e le Province autonome abbiano  preventivamente  accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle  suddette  attivita'  con l'andamento della situazione epidemiologica nei  propri  territori  e che individuino i protocolli o le linee guida  applicabili  idonei  a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida  sono  adottati dalle Regioni o dalla  Conferenza  delle  regioni  e  delle  province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli  o  nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui all'allegato 10; continuano a essere consentite  le  attivita'  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro.  Resta  anche  consentita  la  ristorazione  con  consegna   a domicilio  nel  rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia   per l'attivita'  di  confezionamento  che  di   trasporto,   nonche'   la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di  rispettare  la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;       ff) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza  interpersonale di almeno un metro;       gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a  condizione  che  le  Regioni  e  le  Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza con i criteri di cui all'allegato  10;  resta  fermo  lo  svolgimento delle attivita' inerenti ai  servizi  alla  persona  gia'  consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del 26 aprile 2020;       hh)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi;       ii) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo' disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;       ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:         a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a distanza;         b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;         c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di almeno un metro come principale misura di contenimento, con  adozione di strumenti di protezione individuale;         d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;       mm) le attivita' degli stabilimenti balneari  sono  esercitate  a condizione  che  le  Regioni   e   le   Province   autonome   abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di riferimento o in settori analoghi. Detti  protocolli  o  linee  guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e  delle province autonome nel rispetto di  quanto  stabilito  dalla  presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato  10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve  essere  in ogni caso assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento  sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale  di  sicurezza  di  un metro, secondo le  prescrizioni  adottate  dalle  Regioni,  idonee  a prevenire o ridurre  il  rischio  di  contagio,  tenuto  conto  delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:         1) l'accesso  agli  stabilimenti  balneari  e  gli  spostamenti all'interno dei medesimi;         2) l'accesso dei fornitori esterni;         3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         4) la distribuzione e il  distanziamento  delle  postazioni  da assegnare ai bagnanti;         5) le misure igienico-sanitarie per  il  personale  e  per  gli utenti;         6) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione degli utenti;         8) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno degli stabilimenti balneari;         9) le spiagge di libero accesso;       nn) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:         1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli ospiti;         2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;         3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti comuni;         4) l'accesso dei fornitori esterni;         5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e sportive;         6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione dei clienti;         7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi all'aperto di pertinenza.   ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 2) Le  attivita'  produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso  di  regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione  del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro  sottoscritto  il  24  aprile 2020 fra il Governo e  le  parti  sociali  di  cui  all'allegato  12, nonche',  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo condiviso di regolamentazione per il  contenimento  della  diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il  24  aprile  2020  fra  il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di  regolamentazione  per  il  contenimento della diffusione del COVID-19  nel  settore  del  trasporto  e  della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14 SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (ARTT. 4-9). Si stabilisce, in particolare, che a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non  ci siano stati soggiorni o transiti in uno o  piu'  Paesi  di  cui  agli elenchi C e F dell'allegato 20  nei  quattordici  giorni  antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di  cui  all'art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:       a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non  superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di  lavoro,  salute  o  assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto  termine,  di  lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;       b)  a  chiunque  transita,  con  mezzo  privato,  nel  territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con  l'obbligo,  allo scadere di detto termine, di lasciare  immediatamente  il  territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario ;       c) ai cittadini e ai residenti degli Stati  e  territori  di  cui agli elenchi A, B, C e D  dell'allegato  20  che  fanno  ingresso  in Italia per comprovati motivi di lavoro;       d) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;       e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;       f)  al  personale  di  imprese  ed  enti  aventi  sede  legale  o secondaria  in  Italia  per  spostamenti  all'estero  per  comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;       g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati,  dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti  diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari  e  agli  impiegati  consolari,  al   personale   militare nell'esercizio delle loro funzioni;       h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di  un  corso  di studi in uno Stato diverso  da  quello  di  residenza,  abitazione  o dimora, nel quale  ritornano  ogni  giorno  o  almeno  una  volta  la settimana.   ELENCO ALLEGATI d.P.C.M. 7.8.2020: Allegato 1- Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo; Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane; Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane; Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse; Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai); Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche; Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive; Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020; Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali; Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali; Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri; Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica; Allegato 15 - Protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico; Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato; Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologiva da COVID-19 a bordo delle navi da crociera; Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'a.a. 2020/2021; Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie; Allegato 20 - Misure da e per l'estero         Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus

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