
MISURE APPLICABILI TRA IL 21 OTTOBRE ED IL 13 NOVEMBRE 2020
E' stato pubblicato in G.U. n. 258 del 18.10.2020 il d.P.C.M. 18 ottobre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35,recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" il quale introduce alcune limitate modifiche al precedente d.P.C.M. 13.10.2020 in vigore dal 21 ottobre al 13 novembre 2020. Ecco le principali novità:
a) puo' essere disposta lachiusuraal pubblico, dopo le ore 21,00, nelle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilita' di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, quantunque non sia chiaro quale autorità pubblica possa emanare queste restrizione (art. 1, comma 1, lett. a);
b) le mascherine di comunità ora sono chiamate "dispositivi diprotezionedelle vie respiratorie" (art. 1, comma 1, lett. b e c);
c) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali; per tali eventi e competizioni e' consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi, esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e l'utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, enti organizzatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d'intesa con il Ministro della salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e degli impianti; con riferimento al numero massimo di spettatori per gli eventi e le competizioni sportive non all'aperto, sono in ogni caso fatte salve le ordinanze gia' adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, purche' nei limiti del 15% della capienza. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali (art. 1, comma 1, lett. d.1);
d) lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro dello Sport, e' consentito nei limiti di cui alla precedente lettera precedente. L'attivita' sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attivita' formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non sono consentite gare e competizioni. Sono altresi' sospese tutte le gare, le competizioni e le attivita' connesse agli sport di contatto aventi carattere ludico-amatoriale» (art. 1, comma 1, lett. d.2);
e) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite dalle 8 alle 21 e comunque, come precedentemente disposto, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nelsettore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delleregioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10 del d.P.C.M. 13.10.2020 (art. 1, comma 1, lett. d.3);
f) sono vietate le sagre e le fiere di comunita'. Restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;» (art. 1, comma 1, lett. d.4);
g) sono sospese tutte le attivita' convegnistiche o congressuali,ad eccezione di quelle che si svolgono con modalita' a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e a condizione che siano assicurate specifiche misure idonee a limitare la presenza del pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; e' fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalita' a distanza (art. 1, comma 1, lett. d.5);
h) fermo restando che l'attivita' didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al Ministero dell'istruzione da parte delle autorita' regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferite agli specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attivita' didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza, modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9,00. Allo scopo di garantire la proporzionalita' e l'adeguatezza delle misure adottate e' promosso lo svolgimento periodico delle riunioni di coordinamento regionale e locale previste nel Documento per la pianificazione delle attivita' scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021 (cd. "Piano scuola"), adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, condiviso e approvato da Regioni ed enti locali, con parere reso dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 giugno 2020, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono parimenti consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In presenza di un particolare aggravamento della situazione epidemiologica e al fine di contenere la diffusione dell'infezione da COVID-19, sentito il Presidente della Regione o delle Regioni interessate, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 da espletarsi nel territorio regionale e la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove. Sono altresi' consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche puo' avvenire secondo modalita' a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. L'ente proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita'di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati (art. 1, comma 1, lett. d.6);
i) le universita', sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all'andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attivita' curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria ed, in ogni caso, nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22; le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 1, comma 1, lett. d.7);
l) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18,00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche', fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente; e' fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (art. 1, comma 1, lett. d.8);
m) l'allegato 8 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e' sostituito dall'allegato A al presente decreto (art. 1, comma 1, lett. e);
n) al fine di rendere piu' efficace il contact tracing attraverso l'utilizzo dell'App Immuni, e' fatto obbligo all'operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni, di caricare il codice chiave in presenza di un caso di positivita' (art. 1, comma 1, lett. e).
E’ stato pubblicato in G.U. n. 253 del 13.10.2020 il d.P.C.M. 13 ottobre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale sono state individuate ulteriori misure di contenimento del COVID-19 per il periodo compreso tra il 14 ottobre 2020 ed il 13 novembre 2020. Ecco le principali disposizioni:
MASCHERINE
E’ fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
ATTIVITA’ CONSENTITE E VIETATErestano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno unmetro;
gg) le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida applicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi;detti protocolliolineeguidasonoadottatidalleregioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attività inerenti ai servizi alla persona già consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh)restanogarantiti,nelrispettodellenormeigienico-sanitarie,iservizibancari,finanziari,assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni eservizi
o i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medicocurante;
o l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all' art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33,nonchédelladistanzadisicurezzainterpersonaledialmenounmetro;èconsentitol'accessodeiminori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;
o è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreativeededucative,anchenonformali,alchiusooall'ariaaperta,conl'ausiliodioperatoricuiaffidarliin custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato8;
o è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate eparchipubblici,oveaccessibili,purchécomunquenelrispettodelladistanzadisicurezzainterpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
o per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra ‒ riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ‒ è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi;
o l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuoattraversol'eserciziofisico,sonoconsentitenelrispettodellenormedidistanziamentosociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazionemedicosportivaitaliana(FMSI),fattisalvigliulterioriindirizzioperativiemanatidalleRegionie dalle Province autonome, ai sensi dell' art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
o lo svolgimento degli sport di contatto;
o losvolgimentodellemanifestazionipubblicheèconsentitosoltantoinformastatica,acondizioneche, nelcorsodiesse,sianoosservateledistanzesocialiprescritteelealtremisuredicontenimento,nelrispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
o le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attivitàconl'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliole lineeguidaapplicabiliidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;
o glispettacoliapertialpubblicoinsaleteatrali,saledaconcerto,salecinematograficheeinaltrispazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicuratoilrispettodelladistanzainterpersonaledialmenounmetrosiaperilpersonale,siaperglispettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala;
o restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto. Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di evitare di ricevere persone non conviventi di numero superiore a sei;
o l'accessoailuoghidicultoavvieneconmisureorganizzativetalidaevitareassembramentidipersone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno unmetro;
o lefunzionireligioseconlapartecipazionedipersonesisvolgononelrispettodeiprotocollisottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a7;
o ilserviziodiaperturaalpubblicodeimuseiedeglialtriistitutieluoghidellaculturadicuiall'art.101 delcodicedeibeniculturaliedelpaesaggio,dicuialdecretolegislativo22gennaio2004,n.42,èassicurato acondizionechedettiistitutieluoghi,tenendocontodelledimensioniedellecaratteristichedeilocaliaperti alpubblico,nonchédeiflussidivisitatori(piùomenodi100.000l'anno),garantiscanomodalitàdifruizione contingentataocomunquetalidaevitareassembramentidipersoneedaconsentirecheivisitatoripossano rispettareladistanzatralorodialmenounmetro;
o sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
o nelleUniversitàleattivitàdidatticheecurricularisonosvoltenelrispettodellelineeguidadelMinistero dell'università e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonché sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22;
o le attività di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientrantineilivelliessenzialidiassistenzachesonoerogatenelrispettodellavigentenormativa),dicentri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o lineeguidasonoadottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelleprovinceautonomenelrispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato10;
o è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenzeeaccettazioneedeiprontosoccorso(DEA/PS),salvespecifichediverseindicazionidelpersonale sanitariopreposto;
o l'accessodiparentievisitatoriastrutturediospitalitàelungodegenza,residenzesanitarieassistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni diinfezione;
o le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attività devono svolgersinelrispettodeicontenutidiprotocolliolineeguidaidoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagio nelsettorediriferimentooinambitianaloghi,adottatidalleRegioniodallaConferenzadelleregioniedelle provinceautonomenelrispettodeiprincipicontenutineiprotocollionellelineeguidanazionaliecomunquein coerenzaconicriteridicuiall'allegato10.Siraccomandaaltresìl'applicazionedellemisuredicuiall'allegato 11;
o le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioni di cui al periodo precedente;
ATTIVITA’ PROFESSIONALI
in ordine alle attività professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità adistanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazionecollettiva;
c) sianoassuntiprotocollidisicurezzaanti-contagioe,laddovenonfossepossibilerispettareladistanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezioneindividuale;
d) sianoincentivateleoperazionidisanificazionedeiluoghidilavoro,ancheutilizzandoatalfineforme di ammortizzatorisociali;
STABILIMENTI BALNEARI
Le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamentodellasituazioneepidemiologicaneipropriterritoriecheindividuinoiprotocolliolelineeguida idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagionelsettorediriferimentooinsettorianaloghi.Dettiprotocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispettodiquantostabilitodallapresenteletteraecomunqueincoerenzaconicriteridicuiall'allegato 10. Per tali attività e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondoleprescrizioniadottatedalleRegioni,idoneeaprevenireoridurreilrischiodicontagio,tenutoconto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilità. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno deimedesimi;
2) l'accesso dei fornitoriesterni;
3) lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare aibagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gliutenti;
6) le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degliutenti;
8) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimentibalneari;
9) le spiagge di liberoaccesso
ATTIVITA’ TURISTICO RICETTIVE
le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioniedelleprovinceautonome,idoneiaprevenireoridurreilrischiodicontagioecomunqueincoerenza conicriteridicuiall'allegato10,tenutocontodellediversetipologiedistrutturericettive.Iprotocolliolinee guida delle Regioni riguardano in ognicaso:
1) le modalità di accesso, ricevimento, assistenza agliospiti;
2) lemodalitàdiutilizzodeglispazicomuni,fattesalvelespecificheprescrizioniadottateperleattività di somministrazione di cibi e bevande e diristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienticomuni;
4) l'accesso dei fornitoriesterni;
5) le modalità di svolgimento delle attività ludiche esportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione deiclienti;
7) le modalità di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione delrischiodaseguireall'internodellestrutturericettiveeneglieventualispaziall'apertodipertinenza.
SPOSTAMENTI DA E VERSO L’ESTERO
Vedi artt. 4 - 8 e allegato 20
In G.U. n. 249 dell'8.10.2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 7 ottobre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con il quale sono adottate ulteriori misure restrittive per il contenimento dell'epidemia nei riguardi di coloro che entrano in Italia provenendo da determinati Paesi. In particolare, si stabilisce che:
a) alle persone che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica Ceca e Spagna ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, come prorogato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:
- obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
- obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
b) le persone di cui provenienti dai Paesi di cui sopra, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio.
E' stata pubblicata in G.U. n. 300 del 3.12.2020 la l. 27 novembre 2020, n. 159 di conversione con modificazioni del d.l. 7 ottobre 2020, n. 125 recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per lacontinuita' operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" (in G.U. n. 248 del 7.10.2020) con il quale sono prorogate al 31 gennaio 2021 le misure previgenti in scadenza al 15 ottobre 2020
Oltre alle misure previgenti il decreto legge stabilisce:
- obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilita' diprevederne l'obbligatorieta' dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva;2) i bambini di eta' inferiore ai sei anni;3) i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita' (art. 1, comma 1);
- la proroga della validità dei documenti di riconoscimento dal 31.12.2020 al 30.04.2021 (art. 1, comma 4-quater);
- slittamento dell'efficacia dei regolamenti e delle delibere comunali per tributi diversi dall'imposta disoggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alle date del 14 e 28 ottobre slittano al 31 dicembre 2020 e al 31 gennaio 2021 (art. 1, comma 4-quinquies);
- viene posticipata l'entrata in vigore del Registro unico nazionale del terzo settore dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021, così come l'adeguamento delle imprese sociali (art. 1, commi 4-novies e 4-decies);
- dal 17 marzo al 31 dicembre 2020 non trova applicazione la previsione dell'art. 11, comma 15 d.lgs. n. 175/2016 che prevede l'applicazione agli organi societari delle società in house le previsioni di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Nel suddetto periodo, agli organi delle societa' in house si applicano gli articoli 2385, secondo comma, e 2400, primo comma, ultimo periodo, del codice civile. Nel medesimo periodo sono fatti salvi gli atti posti in essere da tali organi e la loro eventuale cessazione, per scadenza del termine, non produce effetti fino a quando gli stessi non sono stati ricostituiti (art. 1, comma 4-duodecies);
- sono sospesi non più fino al 15 ottobre ma al 31 dicembre 2020 i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo fino a quest'ultima data derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (art. 1-bis);
- il differimento della cassa integrazione al 31 ottobre 2020 (art. 3, comma 1);
- sono apportate modifiche agli artt. 180, 182-bis e 182-ter della legge fallimentare (art. 3, comma 1-bis);
- i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data di dichiarazione di cessazione dell'emergenza epidemiologica (prima era il 31 luglio 2020), conservano la loro validita' per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi e sono soggetti alla medesima disciplina (art. 3-bis, comma 1);
- i permessi di soggiorno e i titoli di cui all'articolo 103, commi 2-quater e 2-quinquies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 dicembre 2020, conservano la loro validita' fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 e avente scadenza il 31 gennaio 2021 (art. 3-bis, comma 3);
- nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre il 15 ottobre 2020, continuano ad applicarsi le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 settembre 2020, n. 222, nonche' le ulteriori misure, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera hh-bis), del decreto-legge n. 19 del 2020, come introdotta dal presente decreto, dell'obbligo di avere sempre con se' un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonche' dell'obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche, produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, ma con esclusione dei predetti obblighi: a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; c) per i soggetti con patologie o disabilita' incompatibili con l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilita'(art. 5);
- per la tenuta delle assemblee condominiali in videoconferenza non è più necessaria l'unanimità dei condomini ma la semplice maggioranza (art. 5-bis).
Sulla medesima gazzetta ufficiale n. 248 del 7.10.2020 è stata pubblicata anche la deliberazione del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza sanitaria al 31 gennaio 2021
E' stata pubblicata in G.U. n. 240 del 28.9.2020 la l. 25 settembre 2020, n. 124 di conversione con modificazioni del d.l. 30 luglio 2020, n. 83 recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" (in G.U. n. 190 del 30.7.2020). Il provvedimento proroga al 15 ottobre 2020 le seguenti disposizioni:
- per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020 15 ottobre 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus (art. 1, comma 1 d.l. n. 19/2020 convertito in l. n. 35/2020);
- le misure del d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020 si applicano fino al 15 ottobre 2020, fatti salvi i diversi termini contenuti all’art. 1 (art. 3, comma 1 d.l. n. 33/2020 convertito in l. n. 74/2020);
- le misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario, nonché quelle per l’accesso al SSN (art. 2-bis, commi 1 e 5 e art. 2-ter, commi 1 e 5 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (art. 2-quinquies d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la proroga dei contratti di potenziamento delle reti di assistenza territoriale (art. 3, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la disciplina delle aree sanitarie temporanee, inclusa la previsione secondo la quale le opere edilizie strettamente necessarie a rendere le strutture idonee all'accoglienza e alla assistenza per le finalita' di cui al comma 1 possono essere eseguite in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi regionali, dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, agli obblighi di cui al decreto del Presidente della Repubblica ((1° agosto)) 2011, n. 151. Il rispetto dei requisiti minimi antincendio si intende assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati contestualmente alla presentazione della istanza o della denunzia di inizio di attivita' presso il comune competente. La presente disposizione si applica anche agli ospedali, ai policlinici universitari, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, alle strutture accreditate ed autorizzate (art. 4, commi 1 e 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- l’unita' speciali di continuita' assistenziale (art. 4-bis, comma 4 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le disposizioni finalizzate a facilitare l’acquisizione dei DPI, inclusa la previsione secondo la quale Fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanita' e in conformita' alle attuali evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE, previa valutazione da parte dell'Istituto superiore di sanita' (art. 5-bis, commi 1e 3 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario (art. 12, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la deroga delle norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione (art. 13 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la previsione secondo la quale è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni (art. 15, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la previsione secondo la quale Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, sull'intero territorio nazionale, per tutti i lavoratori e i volontari, sanitari e non che nello svolgimento della loro attivita' sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso e' disciplinato dall'articolo 5-bis, comma 3, del presente decreto. Le previsioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari. 2. Ai fini del comma 1, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio (art. 16 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale (art. 17-bis, commi 1 e 6 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- l’iniziativa di solidarieta' in favore dei famigliari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari (art. 22-bis d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le disposizioni in materia di lavoro agile. Tuttavia la seguente previsione è prorogata fino al 14 settembre 2020: “i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalita' sia compatibile con le caratteristiche della prestazione” (art. 39 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 e 90, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);
- l'erogazione di sussidi senza promessa di restituzione anche a cittadini non residenti nella circoscrizione consolare (art. 72, comma 4-ter d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le disposizioni di semplificazione in materia di organi collegiali (art. 73 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- la proroga dei mandati dei componenti degli organi statutari degli Enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (art. 100, comma 2 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020);
- le misure urgenti per la continuita' dell'attivita' formativa delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (art. 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7, d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020 e art. 7, comma 1, terzo e quarto periodo d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);
- la previsione secondo la quale per la durata dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, qualora il riconoscimento ai sensi della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, di una qualifica professionale per l'esercizio di una professione sanitaria di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, sia subordinato allo svolgimento di una prova compensativa, la stessa puo' essere svolta con modalita' a distanza e la prova pratica puo' svolgersi con le modalita' di cui al punto 2 della circolare del Ministero della salute e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 30 settembre 2016. E' abrogato l'articolo 29 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (art. 102, comma 6 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);
- il prolungamento dell’incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID -19 (art. 122, comma 4 d.l. 18/2020 convertito in l. 27/2020);
- la possibilità di effettuare in videoconferenza le sedute del Gruppo di lavoro operativo per l'inclusione di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 1, comma 4-bis d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);
- le misure urgenti per la tempestiva adozione dei provvedimenti del Ministero dell'istruzione (art. 3, comma 1 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);
- le previsioni in materia di conseguimento dei requisiti necessari alla partecipazione agli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di alcune professioni (art. 6, comma 4 d.l. 22/2020 convertito in l. 41/2020);
- le disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti (art. 27-bis d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);
- le disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata (art. 38, commi 1 e 6 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);
- le disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID (art. 40, commi 1, 3 e 5 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);
- le disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (art. 42, comma 1 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020);
- le previsioni in materia del sistema di allerta Covid-19 (art. 6, comma 6 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020);
- le misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 (art. 4, commi 1 e 3 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);
- I termini di accertamento e di notifica delle sanzioni di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 (art. 81, comma 2 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);
- l’avvalimento Comando dei Carabinieri per la tutela del Lavoro (art. 100 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020);
- alcune previsioni in materia di edilizia scolastica (art. 232, commi 4 e 5 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020).
Inoltre, le disposizioni del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, si applicano nei limiti della loro compatibilita' con quanto stabilito dal decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 (art. 1-bis).
E' stata pubblicata in G.U. n. 234 del 21.9.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute, 21 settembre 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" con la quale s'impongono i seguenti obblighi non soltanto per coloro che provengono da Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ma ora altresì dalle regioni della Francia dell'Alvernia-Rodano-Alpi, della Corsica, della Hauts-de-France, della Île-de-France, della NuovaAquitania, dell'Occitania, della Provenza-Alpi-Costa azzurra:
a) obbligo di presentazione al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell'attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
b) obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso nel territorio nazionale presso l'azienda sanitaria locale di riferimento; in attesa di sottoporsi al test presso l'azienda sanitaria locale di riferimento le persone sono sottoposte all'isolamento fiduciario presso la propria abitazione o dimora.
Inoltre la Serbia viene inserita nell'elenco B dell'allegato 20 del d.P.C.M. 7 agosto mentre la Serbia nell'elenco di cui alla lett. E (soggetti da e per cui è vietato lo spostamento) del citato decreto.
Le misure restano in vigore fino al 7 ottobre 2020.
E' stato pubblicato in G.U. n. 222 del 7.9.2020 il d.P.C.M. 7 settembre 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che proroga al 7 ottobre 2020 le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020 fatto salvo quanto segue:
A) vegono sostituiti/inseriti rispetto al citato dPCM 7 agosto 2020 gli allegati:
- “Allegato 15” - Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid 19 in materia di trasporto pubblico". Ivi si stabilisce in particolare per quanto concerne il traffico tramite ferrovia e bus che "E' consentito, nel caso in cui le altre misure non siano sufficienti ad assicurare il regolare servizio di trasporto pubblico, anche extraurbano, ed in considerazione delle evidenze scientifiche sull’assunto dei tempi di permanenza medi dei passeggeri indicati dai dati disponibili, un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore all’80% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, prevedendo una maggiore riduzione dei posti in piedi rispetto a quelli seduti.Il ricambio dell'aria deve essere costante, predisponendo in modo stabile l'apertura dei finestrini o di altre prese di aria naturale.Tale coefficiente di riempimento è consentito anche in relazione al ricambio dell’aria interna dei veicoli di superficie e dei treni metropolitani, infatti la maggior parte degli impianti di climatizzazione consente una percentuale di aria prelevata dall’esterno e un ricambio ad ogni apertura delle porte in fermata. Inoltre, per i tram di vecchia generazione è possibile l’apertura permanente dei finestrini.Pertanto, ove possibile, occorre mantenere in esercizio gli impianti di aereazione senza ricircolo;
- "Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato";
- "Allegato 20 - Spostamenti da e per l'estero";
- "Allegato 21 - INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAIDI SARS-CoV-2 NELLE SCUOLE E NEI SERVIZI EDUCATIVI DELL’INFANZIA" (nuovo allegato);
- "Allegato 22 - PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DI CASI CONFERMATI E SOSPETTI DI COVID-19 NELLE AULE UNIVERSITARIE" (nuovo allegato);
B) sono apportate le seguenti modifiche al d.P.C.M. 7 agosto 2020:
- la lettera r) dell'art, 1, comma 6 è sostituita dalla seguent e"ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio nonche' al regolare svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall'Istituto Superiore di Sanita' di cui all'allegato 21»; al secondo periodo le parole «sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti «sono altresi' consentiti»; al terzo periodo la parola «altresi'» e' sostituita dalla seguente «parimenti»;
- la lettera s) dell'art. 1, comma 6, e' sostituita dalla seguente: «s) nelle Universita' le attivita' didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18, nonche' sulla base del protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di COVID-19, di cui all'allegato 22. Le linee guida ed il protocollo di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica»;
- all'art. 4, comma 1, dopo la lettera i), e' aggiunta la seguente: «i-bis) ingresso nel territorio nazionale per raggiungere il domicilio/abitazione/residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva»;
- all'art. 6, comma 6, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente: «d-bis) agli ingressi per ragioni non differibili, inclusa la partecipazione a manifestazioni sportive e fieristiche di livello internazionale, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, l'attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.»;
-all'art. 6, comma 7, alla lettera g), dopo le parole «personale militare» sono inserite le seguenti «e personale della polizia di Stato»
E' stata pubblicata in G.U. n. 204 del 17.8.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", con al quale si stabiliscono le seguenti ulteriori prescrizioni valide nel periodo compreso tra il 17 agosto ed il 7 settembre 2020:
a) e' fatto obbligo dalle ore 18,00 alle ore 06,00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonche' negli spazi pubblici (piazze,slarghi,vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia piu' agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale;
b) sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attivita' del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico.
Le regioni possono introdurre ulteriori misure solo in termini piu' restrittivi rispetto a quelle di cui ai punti a) e b).
E' stato pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, il d.P.C.M. 7 agosto 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" in vigore dal 9 agosto al 7 settembre 2020.
Ecco le principali disposizioni
MISURE GENERALI DI CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA (art. 1)
Usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonche' i soggetti con forme di disabilita' non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunita', ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso
Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro
Igiene costante ed accurata delle mani
Si applicano le seguenti misure:
a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici e' condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'art. 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonche' della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attivita' ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
c) e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformita' alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8;
d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita' motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purche' comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno un metro per ogni altra attivita' salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;
e) a decorrere dal 1° settembre 2020 e' consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entita', che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico e' comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della Regione o Provincia autonoma puo' sottoporre specifico protocollo di sicurezzaallavalidazionepreventivadel Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;
f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;
g) l'attivita' sportiva di base e l'attivita' motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attivita' dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;
h) e' consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilita' delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
i) al fine di consentire il regolare svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici e accompagnatori provenienti da paesi per i quali l'ingresso in Italia e' vietato o per i quali e' prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato il tampone naso-faringeo per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella dichiarazione di cui all'art. 5, comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 7. Tale test non deve essere antecedente a 48 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita' e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i singoli componenti della delegazione sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformita' con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento;
l) lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche e' consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;
m) le attivita' di sale giochi, sale scommesse e sale bingo sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
n) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non e' possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera. Restano comunque sospese le attivita' che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. A decorrere dal 1° settembre 2020 sono consentite le manifestazione fieristiche ed i congressi, previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; e' consentito lo svolgimento delleattivita' propedeutiche alle predette riaperture. A decorrere dal 9 agosto 2020 sono consentite le attivita' di preparazione delle manifestazioni fieristiche che non comportano accesso di spettatori. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire una diversa data di ripresa delle attivita', nonche' un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi;
o) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;
p) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7;
q) il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' assicurato a condizione che detti istituti e luoghi, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, nonche' dei flussi di visitatori (piu' o meno di 100.000 l'anno), garantiscano modalita' di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Il servizio e' organizzato tenendo conto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. Le amministrazioni e i soggetti gestori dei musei e degli altri istituti e dei luoghi della cultura possono individuare specifiche misure organizzative, di prevenzione e protezione, nonche' di tutela dei lavoratori, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi e delle attivita' svolte;
r) ferma restando la ripresa delle attivita' dei servizi educativi e dell'attivita' didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all'avvio dell'anno scolastico 2020/2021. Sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale nonche' le attivita' didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non in presenza. Sono altresi' consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate dagli uffici della motorizzazione civile e dalle autoscuole, i corsi per l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo svolti dalle stesse autoscuole e da altri enti di formazione, nonche' i corsi di formazione e i corsi abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni nonche' i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilita' di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia. Nelle more della ripresa dell'attivita' didattica, l'ente proprietario dell'immobile puo' autorizzare, in raccordo con le istituzioni scolastiche, l'ente gestore ad utilizzarne gli spazi per l'organizzazione e lo svolgimento di attivita' ludiche, ricreative ed educative, non scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno per le attivita' delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno essere svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico dei gestori di adottare appositi protocolli di sicurezza conformi alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle attivita' di pulizia e igienizzazione necessarie. Alle medesime condizioni, possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati;
s) nelle universita' le attivita' didattiche e curriculari sono svolte nel rispetto delle linee guida del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'allegato 18. Le linee guida di cui al precedente periodo si applicano, in quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
t) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attivita' didattiche o curriculari delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le universita' e le istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni;
u) le amministrazioni di appartenenza possono, con decreto direttoriale generale o analogo provvedimento in relazione ai rispettivi ordinamenti, rideterminare le modalita' didattiche ed organizzative dei corsi di formazione e di quelli a carattere universitario del personale delle forze di polizia e delle forze armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai quali siano state applicate le previsioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami a distanza e l'eventuale soppressione di prove non ancora svoltesi, ferma restando la validita' delle prove di esame gia' sostenute ai fini della formazione della graduatoria finale del corso;
v) i periodi di assenza dai corsi di formazione di cui alla lettera u), comunque connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di assenze il cui superamento comporta il rinvio, l'ammissione al recupero dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi;
z) le attivita' di centri benessere, di centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza che sono erogate nel rispetto della vigente normativa), di centri culturali e di centri sociali sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10;
aa) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
bb) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
cc) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti;
dd) le attivita' commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni; le suddette attivita' devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 11;
ee) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano a essere consentite le attivita' delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Resta anche consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto, fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
ff) restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
gg) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; resta fermo lo svolgimento delle attivita' inerenti ai servizi alla persona gia' consentite sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020;
hh) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonche' l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ii) il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. Per le medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della salute, puo' disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori;
ll) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che:
a) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;
b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
mm) le attivita' degli stabilimenti balneari sono esercitate a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilita' dello svolgimento delle suddette attivita' con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto di quanto stabilito dalla presente lettera e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10. Per tali attivita' e nelle spiagge di libero accesso deve essere in ogni caso assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro, secondo le prescrizioni adottate dalle Regioni, idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle infrastrutture e della mobilita'. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) l'accesso agli stabilimenti balneari e gli spostamenti all'interno dei medesimi;
2) l'accesso dei fornitori esterni;
3) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
4) la distribuzione e il distanziamento delle postazioni da assegnare ai bagnanti;
5) le misure igienico-sanitarie per il personale e per gli utenti;
6) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
7) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione degli utenti;
8) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno degli stabilimenti balneari;
9) le spiagge di libero accesso;
nn) le attivita' delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10, tenuto conto delle diverse tipologie di strutture ricettive. I protocolli o linee guida delle Regioni riguardano in ogni caso:
1) le modalita' di accesso, ricevimento, assistenza agli ospiti;
2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve le specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione di cibi e bevande e di ristorazione;
3) le misure igienico-sanitarie per le camere e gli ambienti comuni;
4) l'accesso dei fornitori esterni;
5) le modalita' di svolgimento delle attivita' ludiche e sportive;
6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta a disposizione dei clienti;
7) le modalita' di informazione agli ospiti e agli operatori circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da seguire all'interno delle strutture ricettive e negli eventuali spazi all'aperto di pertinenza.
ATTIVITA' PRODUTTIVE (ART. 2)
Le attivita' produttive industriali e commerciali rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 12, nonche', per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all'allegato 13, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14
SPOSTAMENTI DA E PER L'ESTERO (ARTT. 4-9).
Si stabilisce, in particolare, che a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o piu' Paesi di cui agli elenchi C e F dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'art. 5, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non si applicano:
a) a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
b) a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario ;
c) ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20 che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
d) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
e) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
f) al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
g) ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
h) agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.
ELENCO ALLEGATI d.P.C.M. 7.8.2020:
Allegato 1- Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo;
Allegato 2 - Protocollo con le Comunità ebraiche italiane;
Allegato 3 - Protocollo con le Chiese Protestanti, Evangeliche, Anglicane;
Allegato 4 - Protocollo con le Comunità ortodosse;
Allegato 5 - Protocollo con le Comunità Induista, Buddista (Unione Buddista e Soka Gakkai);
Allegato 6 - Protocollo con le Comunità Islamiche;
Allegato 7 - Protocollo con la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni;
Allegato 8 - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini e adolescenti
Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive;
Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali;
Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica;
Allegato 15 - Protocollo per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico;
Allegato 16 - Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
Allegato 17 - Misure per la gestione dell'emergenza epidemiologiva da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l'a.a. 2020/2021;
Allegato 19 - Misure igienico-sanitarie;
Allegato 20 - Misure da e per l'estero
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus
Per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ((pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020,)) e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus