
Come consueto è stato pubblicato in G.U. n. 302 del 30.12.2015 il milleproroghe di fine anno (2015) mediante di cui al d.l. 30.12.2015, n. 201. Il testo è stato convertito con modificazioni in l. 25 febbraio 2016, n. 21 (G.U. n. 47 del 26.2.2016). Ecco le principali proroghe così come risultanti dal testo coordinato di decreto legge e legge di conversione:
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE DELLA P.A.
a) proroga al 31 dicembre 2016 (dal 31 dicembre 2015) per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui (art. 1):
- all'art. 1 d.l. 216/2011 convertito con modificazioni in l. 14/2012;
- nonché ai sensi dell’art. 1, commi 90 e 91 della l. n. 228/2012;
- all’art. 1, commi 2 e 4 del d.l. n. 192/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. 11/2015 (cd. milleproroghe 2014);
- nelle more dell’adozione dei decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici di cui all’art. 11 l. 124/2015 la previsione di cui all’art. 28-bis d.lgs. n. 165/2001 in materia di accesso alla qualifica di dirigente della prima fascia è proroga dal 31.12.2015 al 31.12.2016;
a.1) inoltre, fino al 31.12.2016 nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni;
a.2) si consente alla province di proroga al 31.12.2016 i contratti di lavoro a tempo determinato per le strette necessità connesse alle esigenze di continuità dei servizi e nel rispetto dei vincoli finanziari ai sensi dell'art. 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;
PROROGA DEL TERMINE DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO TELEMATICO
b) proroga al 1° luglio 2016 (dal 1.1.2016) dell’entrata in vigore della previsione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. in forza del quale “Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Viene, tuttavia, introdotto il comma 1-bis all’art. 13 dell’allegato 2 al c.p.a., secondo cui “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalita' attuative della sperimentazione e' demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto” (art. 2);
MODIFICA ALLA LEGGE DELLA PROFESSIONE FORENSE.
b-bis) in materia di accesso al patrocinio alle giurisdizione superiori ai sensi dell'art. 22, comma 4 l. n. 247/2012 possono chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro non più tre ma quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge professionale (art. 2, comma 2-ter);
èproPossono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente leggePossono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Possono altresi' chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
PROROGHE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI
c) proroga al 31.07.2016 (dal 31.12.2015) dell’elevazione del 20% dell’importo contrattuale per i contratti di appalto stipulati ai sensi del Codice dei contratti pubblici secondo la previsione di cui al combinato disposto dell’art. 8, comma 3-bis del d.l. 192/2014 convertito con modificazioni nella l. n. 11/2015 e dell'articolo 26-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni (art. 7, comma 1);
d) in merito ai requisiti di qualificazione delle imprese per l’esecuzione di lavori pubblici sopra i 150.000€ viene proroga al 31 luglio 2016 la previsione dell’art. 253, comma 9-bis d.lgs. n. 163/06, in forza della quale “per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo al decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2016, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione” (7, comma 2, lett. a);
e) per l'affidamento di incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e di collaudo è proroga al 31.12.2016 la previsione dell’art. 253, comma 15-bis del d.lgs. n. 163/06 in forza della quale “per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara” (7, comma 2, lett. b);
e-bis) proroga del termine dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016 della previsione di cui all'art. 253, comma 20-bis d.lgs.n. 163/06 in forza del quale per gli appalti di lavori pubblici d'importo inferiore alla soglia comunitaria è possibile fare applicazione degli artt. 122, comma 9 e 124, comma 8 d.lgs. n. 163/06 in materia di esclusione automatica delle imprese (art. 7, comma 2, lett. b-bis);
f) in merito ai requisiti di ordine speciali per la qualificazione dei contraenti generali la previsione transitoria di cui all’art. 189,comma 5 del Codice dei Contratti in forza della quale “il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali” è proroga al 31 luglio 2016 (art. 7, comma 3);
g) per quanto concerne la documentazione per conseguire l’attestazione SOA in merito ai requisiti di idoneità tecnico organizzativa di cui all’art. 100, comma 1, lett. c.2) d.P.R. n. 207/2010 fino al 31 luglio 2016 i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare ai sensi dell’art. 357, comma 27 d.P.R. n. 207/2010 l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice (art. 7, comma 4);
g-bis) in materia di qualificazione delle imprese da parte delle SOA si prevede che per il regime transitorio dei lavori d'importo superiore a 20.658.000€ (per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando) avrebbe dovuto concludersi il 31 dicembre 2015 è stato proroga al 31 luglio 2016 (art. 7, comma 4-bis);
h) ennesima proroga (al 31 gennaio 2017) delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 1 d.l. 66/2014 convertito con modificazioni in l. 9/2014 in forza del quale sarebbero così sostituiti il comma 7 dell’art. 66 del Codice dei contratti pubblici in forza (art. 7, comma 7) così comportando il persistere dell’obbligo di pubblicazione degli estratti di bando sui quotidiani:
- “7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione” così come quello dell’art. 122, comma 5 “5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione”;
ULTERIORI PROROGHE
i) proroga al 13.12.2016 (rispetto al 31.12.2015) ai sensi dell’art. 43, comma 12 d.lgs. n. 177/2005 per i soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma che, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, hanno conseguito ricavi superiori all'8 per cento di detto valore economico e i soggetti di cui al comma 11 del divieto di acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o di partecipazione alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (art. 3, comma 1);
i-bis) proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico (art. 4-quater);
l) proroga al 31.12.2016 della delimitazione dei distretti turistici di cui all’art. 3 d.l. n. 70/2011 convertito con modificazioni in l. 106/2011 (art. 5);
m) rinvio al 1 gennaio 2017 di remunerazione della filiera del farmaco di cui all’art. 15, comma 2 d.l. 95/2012 convertito in l. n. 135/2012 da un nuovo metodo, definito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di un accordo tra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e l'Agenzia italiana del farmaco per gli aspetti di competenza della medesima Agenzia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo i criteri stabiliti dal comma 6-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 marzo 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In caso di mancato accordo entro i termini di cui al periodo precedente, si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti. Solo con l'entrata in vigore del nuovo metodo di remunerazione, cessano di avere efficacia le vigenti disposizioni che prevedono l'imposizione di sconti e trattenute su quanto dovuto alle farmacie per le erogazioni in regime di Servizio sanitario nazionale. La base di calcolo per definire il nuovo metodo di remunerazione e' riferita ai margini vigenti al 30 giugno 2012. In ogni caso dovra' essere garantita l'invarianza dei saldi di finanza pubblica (art. 6, comma 2);
n) è proroga al 31.12.2016 il termine dell’emanazione delle norme tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia ai sensi dell’art. 2, comma 3 d.l. n. 40/2010 convertito con modificazioni in l. 73/2010. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attivita' di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi (art. 7, comma 5);
o) proroga di termini in materia di edilizia scolastica (art. 7, commi 8, 10 e 11);
p) proroga in materia di SISTRI (art. 8, comma 1);
q) proroga e disposizioni in materia di grandi impianti di combustione (art. 8, comma 2);
r) proroga al 29 febbraio 2016 per il conferimento in discarica dei rifiuti con PCI inferiore a 13.000 Kj/Kg (art. 8, comma 3);
s) proroga da parte dei comuni della possibilità di continuare ad avvalersi di Equitalia al 30 giugno 2016 (art. 9, comma 1);
t) prosecuzione delle disposizioni di limitazione delle spese per le Autorità indipendenti (art. 9, comma 3);
u) proroga al 31.12.2016 della norma in forza della quale la riserva di attivita' in favore di banche ed imprese di investimento di cui all'articolo 18 del d.lg.s n. 58/1998, non pregiudica la possibilita' per i soggetti che, alla data del 31 ottobre 2007, prestano la consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti (art. 9, comma 4);
v) mantenimento fino al 31.12.2016 della previsione di cui all’art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in forza della quale le indennita', i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilita' comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti dal medesimo comma (art. 9, comma 5);
v-bis) disposizioni in materia di IVA relativamente alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici (art. 10, comma 2-ter);
z) proroga al 31.12.2016 del termine a decorrere dal quale e' obbligatorio assicurare la tracciabilita' delle vendite e delle rese nell’ambito rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica (art. 12);
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 49 del 28.2.2015 la legge di conversione 27.02.2015, n. 11 del d.l. 31.12.2014, n. 192 cd. "mille proroghe 2014" (G.U. n. 302 del 31.12.2014 ). Ecco le principali proroghe concernenti l'entrata in vigore di disposizioni normative:
a) proroga di termini in materia di rapporti di lavoro nelle pubbliche amministrazioni (art. 1);
b) proroga al 1° luglio 2015 l'entrata in vigore della previsione di cui al comma 2-bis dell'art. 136 c.p.a., in forza del quale "Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". E’ stata introdotta anche una proroga del termine al 30 luglio 2015 relativamente alla possibilità per gli enti locali di chiedere il ripristino degli uffici del Giudice di pace (art. 2);
c) proroga di ulteriori due anni per il mantenimento dell’attuale modalità di svolgimento dell’esame di avvocato (art. 2-ter);
d) proroga al 1° luglio 2016 l'obbligo per le imprese produttrici di frabbricare televisori con integrazione di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4, mentre slitta al 31 luglio 2017 l'obbligo di vendere ai consumatori l'integrazione al momento di vendita di un televisore di un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2 con codifica MPEG-4 o successive evoluzioni approvate nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (ITU) (art. 3, comma 1);
d) proroga al 31 marzo 2015 delle misure fiscali in favore degli interventi infrastrutturali, per i quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, realizzati sulla rete a banda ultralarga, relativi alla rete di accesso attraverso cui viene fornito il servizio a banda ultralarga all'utente, prevendosi altresì lo slittamento di ulteriori termini correlati (art. 3, comma 2);
e) viene mantenuto al 31 dicembre 2015 il divieto da parte dei soggetti che esercitano l'attivita' televisiva in ambito nazionale su qualunque piattaforma i quali, sulla base dell'ultimo provvedimento di valutazione del valore economico del sistema integrato delle comunicazioni adottato dall'Autorita' ai sensi del presente articolo, abbiano conseguito ricavi superiori all'8% di detto valore economico nonché dei soggetti di cui all'art. 43, comma 11 d.lgs. n. 177/2005 di acquisire partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o partecipare alla costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani, con l'eccezione delle imprese editrici di giornali quotidiani diffusi esclusivamente in modalita' elettronica. Il divieto si applica anche alle imprese controllate, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile (art. 3, comma 3);
f) fino al 31.12.2015 il Fondo di garanzia in favore delle PMI continua ad applicarsi anche per imprese che occupano meno di 499 dipendenti (art. 3-bis);
g) Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e' prorogato al 30 aprile 2015 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni (art. 4, comma 2);
h) sempre in materia di prevenzione incendi gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del d.P.R. l° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'. Fermo restando quanto detto, detti soggetti presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del citato d.P.R. entro il 7 ottobre 2016. Tale proroga si applica agli enti e ai privati interessati che provvedono agli adempimenti previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. n. 151/2011, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fermi restando gli adempimenti previsti dall'articolo 4 del medesimo regolamento (art. 4, comma 2-bis e 2-ter);
i) proroga di termini per EXPO 2015 (art. 4, comma 6 e art. 5, comma 1);
l) proroga al 31 dicembre 2014 di alcuni termini in materia di Testo unico sull’immigrazione di cui all’art. 4-bis e 4-ter dell’art. 17 d.l. n. 5/2012 (art. 4, comma 6-ter);
m) proroga di termini in materia di istruzione (art. 6);
n) proroga di numerosi termini in materia sanitaria con particolare riguardo a Croce Rossa Italiana ed alla modifica dell'attuale sistema di remunerazione della filiera distributiva del farmaco (art. 7);
o) proroghe dei termini in materia di codice della strada (art. 8, commi 5, 5-bis e 6);
p) proroga di termini in materia di opere pubbliche. In particolare:
- viene previsto la proroga al 31 dicembre 2016 della previsione dell’art. 26-ter d.l. 69/2013 in forza della quale per i contratti di appalto relativi a lavori a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione dei detto decreto (3.9.2013), in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10% dell'importo contrattuale. Per i contratti bandi in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto legge (28.2.2015) l’anticipazione è pari al 20% (art. 8, commi 3 e 3-bis);
- la previsione dell’art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06 in forza della quale “I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento” entra in vigore il 1º settembre 2015. Resta inteso ai sensi dell’art. 23-ter, comma 3 d.l. n. 90/2014 che “I comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro” (art. 8, comma 3-ter);
- viene prorogata al 31 dicembre 2015 la previsione di cui all'art. 189, comma 5 d.lgs. n. 163/06 in materia di contraenti generali in forza della quale il possesso dei requisiti di adeguata idoneità tecnica e organizzativa di cui al comma 3 del precitato articolo può essere sostituito dal possesso di attestazioni SOA ai sensi del regolamento, per importo illimitato in non meno di tre categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno di sei categorie, di cui almeno quattro di opere generali per la Classifica II e per la Classifica III, in nove categorie, di cui almeno cinque di opere generali (art. 8 , comma 8);
- viene prorogata al 31 dicembre 2015 la previsione dell'art. 357, comma 27 d.P.R. n. 207/2010 secondo la quale "i soggetti in possesso di attestazioni SOA per classifica illimitata, possono documentare l’esistenza del requisito a mezzo copia conforme delle attestazioni possedute, nei limiti di validità di cui all’articolo 98, comma 1, del presente regolamento, secondo quanto prescritto dall’articolo 189, comma 5, del codice" per quanto concerne il requisito di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa di cui all'art. 100, comma 1, lett. c.2) del precitato decreto in materia di attestazione SOA (art. 8, comma 9);
q) proroga dell’entrata in vigore delle disposizioni in materia di concessioni autostradali (art. 8, comma 10);
r) l'art. 11, comma 3-bis d.l. n. 101/2013 convertito con modificazioni in l. n. 125/2013 in materia di SISTRI viene così ad essere modificato [in grassetto le novità]: "Fino al 31 dicembre 2015 al fine di consentire la tenuta in modalita'elettronica dei registri di carico e scarico e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione delle altre semplificazioni e le opportune modifiche normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9 e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano. Le sanzioni relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dal 1° febbraio 2015. Con il decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della disciplina degli adempimenti citati e delle sanzioni relativi al SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento con l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal comma 1 del presente articolo" (art. 9);
s) proroga di alcuni termini in materia di contenimento della spesa pubblica (art. 10, commi 5, 6, 7 e 10);
t) disposizioni in materia di IVA e posticipazione dell’imposta municipale secondaria (che sostituirà la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, il canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari) sarà introdotta a decorre dal 1 gennaio 2016. Inoltre, si prevede che l'attuale regime dei cd. "superminimi" di cui all'art. 1, commi 96-117 l. n. 244/2007 (tassazione forfetaria al 5%) sia proporogato per tutto il 2015. Tale regime si affiancherà a quella generale dei minimi che è entrato in vigore del 1.1.2015 (tassazione forfetaria al 15%) (art. 10);
u) modifiche alla recentemente introdotta dichiarazione dei redditi precompilata di cui al d.lgs. 21.11.2014, n. 175 (art. 10, comma 12-ter, 12-quater e 12-quinquies);
v) modifica in materia di voluntary disclosure all’art. 5-quater, comma 4 d.l. n. 167/2010, prevedendosi ora che “Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria, per la determinazione dei periodi d'imposta per i quali non sono scaduti i termini di accertamento e i termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, non si applica il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora ricorrano congiuntamente le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4, primo periodo, lettera c), 5 e 7 del presente decreto” (art. 10, comma 12-quaterdecies);
z) in materia di TARI viene stabilito che “In deroga all'articolo 1, comma 169, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2014 sono valide le deliberazioni regolamentari e tariffarie in materia di tassa sui rifiuti (TARI) adottate dai comuni entro il 30 novembre 2014. I comuni che non hanno deliberato i regolamenti e le tariffe della TARI entro il 30 novembre 2014 procedono alla riscossione degli importi dovuti a titolo di TARI sulla base delle tariffe applicate per l'anno 2013. Le eventuali differenze tra il gettito acquisito secondo le previgenti tariffe e il costo del servizio sono recuperate nell'anno successivo” (art. 10, comma 12-quinquiedecies);
aa) aumento del prelievo previdenziale della gestione separata INPS che viene determinata al 27% per gli anni 2014 e 2015, al 28% per l'anno 2016 ed al 29% per l'anno 2017 (art. 10-bis, comma 1)