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E’ stata pubblicata in G.U. n. 51 S.O. del 29.2.2020 la l. 28 febbraio 2020, n. 8 di conversione con numerose modificazioni del d.l. 30.12.2019, n. 162 recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica” cosiddetto «milleproroghe 2020» (G.U. n. 305 del 31.12.2019). Ecco le principali proroghe: PUBBLICA AMMINISTRAZIONE a) viene prorogato fino al 31.12.2021 la possibilità da parte delle PP.AA., al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, la facoltà, prima prevista limitatamente al triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga tutti i seguenti requisiti: a)  risulti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione o, in caso di amministrazioni comunali che esercitino funzioni in forma associata, anche presso le amministrazioni con servizi associati; b)  sia stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; C)  abbia maturato, al 31 dicembre 2020 (non più 2017), alle dipendenze dell'amministrazione di cui alla lettera a) che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni (art. 1, commi 1 e 1-bis); b) il triennio 2018-2020 entro il quale ai sensi dell’art. 22, comma 15 d.lgs. n. 75/2017 le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, viene sostituito da quello 2020-2022. Inoltre il numero di posti per tali procedure selettive riservate che non può essere superato passa dal 20% al 30% (art. 1, comma 1-ter) c) sono anche prorogati al 31.12.2020 i termini per le assunzioni di cui (art. 1, commi 2-6): - all’art. 1 d.l. n. 211/2016 convertito con modificazioni in l. n. 14/2012; - all’art. 1, comma 5 d.l. n. 150/2013 convertito in l. n. 15/2014; - all’art. 1, commi 2 e 4 d.l. n. 192/2014 convertito in l. n. 11/2015 - all’art. 1, comma 1148, lett. e) l. n. 205/2017; - all’art. 1, comma 446, lett. h) l. n. 145/2018; - all’art. 6, comma 5-sexies della legge di conversione in materia si assunzioni straordinarie di ricercatori; - inoltre, la percentuale del 30% di cui al comma 6-quater del citato articolo 19 del d.lgs. n. 165 del 2001 (incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale per gli enti di ricerca)  può essere elevata al 38 per cento, a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuno degli enti di ricerca indicati (art. 1, comma 5); - all’art. 6-bis, comma 1 d.l. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 per quanto concerne le assunzioni di personale presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 4, comma 1); - tuttavia la proroga delle graduatorie già precedentemente disposto dall’art. 1, comma 147 l. n. 160/2019 non trova applicazione “alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica nonché del personale delle scuole e degli asili comunali” (art. 1, comma 10-undecies); d) ulteriori previsioni in materia di personale delle PP.AA. sono contenuti all’art. 5 (personale sanitario), 17 (Province), 18 (Polizia), 21 (giustizia amministrativa) e 22 (Corte dei Conti) e) fino al 31 dicembre 2020, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale  23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma  1-bis d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (ossia i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e per i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano le misure di cui agli articoli 46 (Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico) e 47 (Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici) ossia del medesimo d.lgs. n. 33 del 2013. Resta inteso quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all’articolo 14 del citato d.lgs. n. 33 del 2013 Viene confermato, inoltre, l’obbligo per tutti i titolari di incarichi dirigenziali di comunicazione dei dati patrimoniali e reddituali di cui all’articolo 13, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62. Non è comunque consentita l’indicizzazione dei dati delle informazioni oggetto del regolamento di cui al comma 7 (art. 1, comma 7 e 7-ter); f) l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2020 (e non più dal 31.12.2019). Inoltre, si stabilisce che entro il 30.06.2020 gli enti pubblici sono tenuti ad adeguare i loro sistemi di incasso con la precitata piattaforma e che il mancato rispetto di tale obbligo comporta responsabilità disciplinare e dirigenziale (art. 1, comma 9); g) a decorrere dal 1° marzo 2020, le amministrazioni pubblicano i bandi di mobilità di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel portale internet del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinate le modalità di pubblicazione nel portale, di cui al predetto articolo 30, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, degli avvisi di mobilità adottati dalle pubbliche amministrazioni, dei bandi di concorso per l’accesso al pubblico impiego, delle relative graduatorie di merito e delle graduatorie degli idonei non vincitori ai quali le amministrazioni possono attingere (art. 1, comma 10-octies); h)           I medici e i medici veterinari iscritti all'ultimo anno del corso di formazione specialistica nonché, qualora questo abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso A partire dal terzo anno del corso di formazione specialistica, i medici e i medici veterinari regolarmente iscrittisono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata. Inoltre, al fine di garantire l’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e di fronteggiare la carenza di medici specialisti, fino al 31 dicembre 2022, in deroga al comma 1 dell’articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, i dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale possono presentare domanda di autorizzazione per il trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo, comunque non oltre il settantesimo anno di età. L’amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei criteri organizzativi predeterminati con apposito atto aziendale, può autorizzare la prosecuzione del rapporto di servizio fino all’assunzione di nuovi dirigenti medici specialisti. Le relative procedure di reclutamento sono indette senza ritardo e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di adozione del provvedimento di trattenimento in servizio (art. 5-bis); i) per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere allo scorrimento delle graduatorie ancora valide per la copertura dei posti previsti nel medesimo piano, anche in deroga a quanto stabilito dal comma 4 dell’articolo 91 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (art. 17, comma 1-bis) CARTOLARIZZAZIONI l) all’art. 7, comma 2-octies l. n. 130/1999 sono introdotte modifiche in merito al soggetto finanziato titolare dei crediti oggetto di operazioni di cartolarizzazione (art. 36) CLASS ACTION m) l’entrata in vigore della l. 12.4.2019, n. 31 recante “Disposizioni in materia di azione di classe” slitta dal 18.4.2020 al 18.10.2020 (art. 8, comma 6) CONTRATTI PUBBLICI DI CONCESSIONE n) L’adeguamento della previsione di cui all’art. 177, comma 1 d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento” è posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, mentre le concessioni di cui al comma 1, terzo periodo, già in essere si adeguano alle predette disposizioni entro il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 9-bis) CONTRIBUTI DIRETTI ALLE IMPRESE EDITRICI DI QUOTIDIANI E PERIODICI o) la previsione di cui all’art. 1, comma 394 secondo la quale in merito ai termini di soppressione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodi dei cui all’art. 1, comma 810 l. n. 145/2018 già differiti di 12 mesi, sono ulteriormente differiti di 12 mesi. Inoltre, nelle more della revisione organica della normativa di cui al citato l’art. 1, comma 810, l’articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70, si interpreta nel senso che non possono accedere ai contributi all’editoria le imprese editrici di quotidiani e periodici partecipate, con quote maggioritarie, da gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in mercati regolamentati (art. 1, commi 10-quaterdecies e 10-quinquiesdecies) CODICE DELLA CRISI DELL’IMPRESA E DELL’INSOLVENZA p) il termine di entrata in funzione dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza è posticipato dal 1.3.2020 al 30.06.2020 (art. 8, comma 5); q) per quanto concerne la nomina degli organi di controllo di cui all’art. 379 del codice della crisi d’impresa e  dell’insolvenza le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominarli e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma non più entro nove mesi dalla predetta data, bensì entro “la data di approvazione dei bilanci relativi al-l’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile”. Sono poi posticipate una serie di termini previsti dall’art. 10 del medesimo Codice (art. 8, commi 6-sexies e 6-septies); CONCESSIONI AUTOSTRADALI r) in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di  concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle sottoposte a  pedaggio, nelle  more  dello  svolgimento   delle   procedure   di   gara   per l'affidamento a  nuovo  concessionario,  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  sua  individuazione,  ANAS  S.p.a.,  in  attuazione dell'articolo 36, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111, puo'  assumere  la  gestione  delle  medesime,  nonche'  svolgere  le attivita' di manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  e  quelle  di investimento finalizzate alla loro  riqualificazione  o  adeguamento (art. 35) CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME s) al fine di sostenere  il  settore  turistico-balneare  e  quello della nautica da diporto, e' sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020  il  pagamento  dei  canoni  dovuti  riferiti  alle  concessioni relative   a   pertinenze   demaniali   marittime    con    finalita' turistico-ricreative e alle concessioni demaniali  marittime  per  la realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,  n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n. 494 (art. 34) CONTABILITA’ PUBBLICA t) è prorogato dal 31.12.2019 al 30.06.2020 l’obbligo di presentazione agli uffici di controllo della rendicontazione dettagliata dei pagamenti di cui all’art. 11, comma 3-ter, d.lgs. n. 123/2011 da parte delle Amministrazioni dello Stato (art. 4, comma 3) DISPOSIZIONI VARIE DI NATURA TRIBUTARIA u)con riferimento ai periodi tributari in scadenza nel primo se-mestre dell’anno 2020, per i veicoli concessi in locazione a lungo ter-mine senza conducente le somme dovute a titolo di tassa automobilistica sono versate entro il 31 luglio 2020 senza l’applicazione di sanzioni e interessi (art. 1, comma 8-bis); v) per l’anno corrente vengono mantenute in vigore l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni nonché la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 altrimenti abrogata dall’art. 1, comma 847 l. n. 160/2019 (art. 3, comma 3-quater); z) l’aliquota agevolata (10%) della cedolare secca si applica anche ai contratti di locazione (art. 3, comma 3-novies): - stipulati nei comuni per i quali sia stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo stato di emergenza a seguito del verificarsi degli eventi calamitosi previsti dall’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Per l’anno 2020 l’agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni di cui al periodo precedente con popolazione fino a 10.000 abitanti; - stipulati nei comuni di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in cui sia stata individuata da un’ordinanza sindacale una ‘zona rossa’; GIUSTIZIA bb) le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 del d.lgs. n. 216/2017 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 30.06.2020 (e non più dal 31 dicembre 2019), mentre la disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), acquista efficacia a decorrere dal 1° luglio gennaio 2020 (e non più dal 1.1.2020) (art. 8, comma 1); cc) l’entrata in vigore della l. 12.4.2019, n. 31 sulle azioni di classe slitta di un ulteriore mese (art. 8, comma 5); dd) viene modificata la previsione dell’art. 22, comma 4 della Legge Forense per cui possono iscriversi all’Albo speciale per il patrocinio delle giurisdizioni superiori gli avvocati che abbiano maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro non più sette ma ora otto anni dalla data di entrata in vigore della Legge Professionale, mentre il mantenimento dell’attuale esame di stato viene prorogato di ulteriori due anni (art. 8, commi 6-quater  e 6-quinquies); IMMOBILI PUBBLICI ee) proroga a tutto il 2020 della sospensione dell’aumento ISTAT per le locazioni passive della PP.AA. (art. 4, comma 2) INNOVAZIONE TECNOLOGICA ff) la circolazione mediante segway, hoverboard e monowheel, ovvero ana-loghi dispositivi di mobilità personale, è consentita, solo se sono a pro-pulsione prevalentemente elettrica, nell’ambito della sperimentazione di-sciplinata dal citato decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019 e nel rispetto delle caratteristiche tecniche e costruttive e delle condizioni di circolazione da esso definite. Nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, sono considerati velocipedi, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche al di fuori degli ambiti territoriali della sperimentazione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica non dotati di posti a sedere, aventi motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW, rispondenti agli altri requisiti tecnici e costruttivi indicati nel decreto del Ministro delle infra-strutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, e caratterizzati dai componenti elencati nell’allegato 1 al medesimo decreto.  Chiunque circola con un monopattino a motore avente carat-teristiche tecniche diverse da quelle indicate dal comma 75 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. Alla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del monopattino, ai sensi delle disposizioni del titolo VI, capo I, sezione II, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando il monopattino ha un motore termico o un motore elettrico avente potenza nominale continua superiore a 2 kW. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e possono circolare esclusiva-mente sulle strade urbane con limite di velocità di 50 km/h, ove è con-sentita la circolazione dei velocipedi, nonché sulle strade extraurbane, se è presente una pista ciclabile, esclusivamente all’interno della medesima. I monopattini non possono superare la velocità di 25 km/h quando circolano sulla carreggiata e di 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità e di giorno, qualora le condizioni atmosferiche richiedano l’illumina-zione, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sprovvisti o mancanti di luce anteriore bianca o gialla fissa e posteriormente di catadiottri rossi e di luce rossa fissa, utili alla segnalazione visiva, non possono essere utilizzati e possono essere solo condotti o trasportati a mano. Chiunque circola con un monopattino a propulsione prevalentemente elettrica in violazione delle disposizioni del presente comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400. I servizi di noleggio dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75, anche in modalità free-floating, possono essere attivati solo con apposita delibera della Giunta comunale (art. 33-bis) gg) al fine di favorire l’innovazione le imprese che operano nel settore della new economy possono presentare progetti innovativi chiedendo di poter fruire di una deroga temporanea di norme statali art. 31); hh) previsione della creazione di una piattaforma per la notifica degli atti digitali da parte delle PP.AA. tramite la costituzione di una società per azioni interamente di proprietà statale (art. 34); ii) al fine di favorire la riduzione dell’inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche (cold ironing), entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente adotta uno o più provvedimenti volti a introdurre una specifica tariffa per la fornitura di energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi ormeggiate in porto dotate di impianti elettrici con potenza installata nominale superiore a 35 kW (art. 34-bis) ll) viene sostituito l’art. 64 del CAD per quanto concerne il Sistema Pubblico per la gestione delle Identità Digitali (SPID) (art. 35); mm) elle more del completo recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, in attuazione delle disposizioni de-gli articoli 21 e 22 della medesima direttiva, è consentito attivare l’auto-consumo collettivo da fonti rinnovabili ovvero realizzare comunità energetiche rinnovabili secondo le modalità e alle condizioni stabilite dal presente articolo. Il monitoraggio di tali realizzazioni è funzionale all’acquisizione di elementi utili all’attuazione delle disposizioni in materia di autoconsumo di cui alla citata direttiva (UE) 2018/2001 e alla direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE. Per le finalità di cui al comma 1, i consumatori di energia elettrica possono associarsi per divenire autoconsumatori di energia rinnova-bile che agiscono collettivamente ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero possono realizzare comunità energetiche rinnovabili ai sensi dell’articolo 22 della medesima direttiva, alle condizioni di cui ai commi 3 e 4 e nei limiti temporali di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo. I clienti finali si associano ai sensi del comma 2 nel rispetto delle seguenti condizioni: a) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, i soggetti diversi dai nuclei familiari sono associati nel solo caso in cui le attività di cui alle lettere a) e b) del comma 4 non costituiscono l’attività commerciale o professionale principale; b) nel caso di comunità energetiche, gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese, enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, e la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale; c) l’obiettivo principale dell’associazione è fornire benefìci ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari; d) la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è aperta a tutti i consumatori ubicati nel perimetro di cui al comma 4, lettera d), compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili. Le entità giuridiche costituite per la realizzazione di comunità energetiche ed eventualmente di autoconsumatori che agiscono collettiva-mente operano nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i soggetti partecipanti producono energia destinata al proprio consumo con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW, entrati in esercizio dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro i ses-santa giorni successivi alla data di entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001; b) i soggetti partecipanti condividono l’energia prodotta utilizzando la rete di distribuzione esistente. L’energia condivisa è pari al mi-nimo, in ciascun periodo orario, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati; c) l’energia è condivisa per l’autoconsumo istantaneo, che può avvenire anche attraverso sistemi di accumulo realizzati nel perimetro di cui alla lettera d) o presso gli edifici o condomìni di cui alla lettera e); d) nel caso di comunità energetiche rinnovabili, i punti di prelievo dei consumatori e i punti di immissione degli impianti di cui alla lettera a) sono ubicati su reti elettriche di bassa tensione sottese, alla data di creazione dell’associazione, alla medesima cabina di trasformazione me-dia tensione/bassa tensione; e) nel caso di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente, gli stessi si trovano nello stesso edificio o condominio. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) adotta i provvedimenti necessari a garantire l’immediata attuazione delle disposizioni del presente articolo (art. 42-bis) NAUTICA DA DIPORTO nn) il termine per l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, relative all’obbligo della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi, fissato al 1° gennaio 2020 dall’articolo 1, comma 1, della legge 24 luglio 2019, n. 73, è differito al 1° gennaio 2021. A tale fine, all’articolo 39, comma 1, lettera b), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 171 del 2005, le parole: “a 750 cc se a carburazione o iniezione a due tempi” sono sostituite dalle seguenti: “a 750 cc se a carburazione a due tempi ovvero a 900 cc se a iniezione a due tempi” (art. 13, comma 5-quater) NORME PER LA TUTELA DEL MADE IN ITALY oo) sono introdotte norme urgenti per il rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy agroalimentare (art. 41); OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE pp) alle operazioni di cartolarizzazione dei crediti realizzate mediante concessione di finanziamenti si applica, in quanto compatibile, anche l’articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130. Nelle operazioni di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), della citata legge n. 130 del 1999, il soggetto finanziato, ai fini della costituzione del patrimonio destinato, adotta un’apposita deliberazione contenente l’indicazione dei diritti e dei beni destinati, anche individuabili in blocco, dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, dei diritti a essi attribuiti e delle modalità con le quali è possibile disporre, integrare e sostituire elementi del patrimonio destinato, nonché i limiti e le circostanze in cui il soggetto finanziato può utilizzare le somme derivanti dal patrimonio destinato. La deliberazione deve essere depositata e iscritta ai sensi dell’articolo 2436 del codice civile. Dalla data di iscrizione della deliberazione, tali crediti, beni, diritti e rapporti giuridici sono destinati esclusivamente al soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata e costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello del soggetto finanziato e dagli altri patrimoni destinati. Fino al completo soddisfacimento dei diritti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata, sul patrimonio oggetto di destinazione, come identificato nella deliberazione, sono ammesse azioni soltanto a tutela dei diritti dei predetti soggetti. Delle obbligazioni nei confronti dei soggetti a cui vantaggio la destinazione è effettuata il soggetto finanziato risponde esclusivamente nei limiti del patrimonio ad essi destinato e dei crediti, beni e diritti ad essi attribuiti, salvo che la deliberazione non disponga diversamente. Nel caso di sottoposizione del soggetto finanziato a una procedura concorsuale o di gestione delle crisi, i contratti relativi a ciascun patrimonio destinato e quelli ivi inclusi continuano ad avere esecuzione e continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 7, comma 2-octies, della citata legge n. 130 del 1999. Gli organi della procedura possono trasferire i diritti e i beni compresi in ciascun patrimonio destinato e le relative passività alla società di cartolarizzazione o a un altro soggetto identificato dalla società di cartolarizzazione stessa (art. 4-bis);   PONTE MORANDI qq) si prevede la facoltà di prorogare lo stato di emergenza conseguente al crollo del viadotto autostradale di Genova fino ad una durata complessiva di tre anni (art. 15, comma 1) rr) l'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa concessa a seguito del crollo del Ponte Morandi di cui all’art. 4-ter d.l. n. 109/2018 convertito in l. n. 130/2018 è prorogata di ulteriori dodici mesi (per un totale di 24) a decorrere dal 14 agosto 2018 (art. 15, comma 2); ss) sono introdotte modifiche al d.l. n. 109 del 2018  concernente  disposizioni   urgenti per la citta' di Genova e  altre  disposizioni  in  materia portuale (art. 33) SCUOLA tt) La previsione dell’art. 21, comma 2 d.lgs. n. 62/2017 in materia di allegazione del curriculum dello studente all’esame di stato è posticipata al 1° settembre 2020, mentre per l’anno scolastico corrente sarà adottata dagli istituti scolastici su base volontaria e sperimentale (art. 6, commi 5-ter e seguenti); uu) a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-septies. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico (art. 7, comma 10-sexies); SFRATTI vv) in relazione agli immobili costruiti secondo la normativa prevista per l’edilizia agevolata, a partire dall’avvio del procedimento di decadenza dalla convenzione da parte del comune, ovvero dall’avvio del procedimento di revoca del finanziamento pubblico da parte della regione, ovvero dalla richiesta di rinvio a giudizio in un procedimento penale, può essere disposta la sospensione del procedimento di sfratto mediante provvedimento assunto da parte dell’autorità giudiziaria competente (art. 13) SOCIETA’ PARTECIPATE zz) l’art. 25 del d.lgs. 175/2016 è sostituito dal seguente “1. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, le società a con-trollo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dal-l’articolo 24. L’elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pub-blica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. 2. Le regioni formano e gestiscono l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con le modalità stabilite dal decreto previsto dal medesimo comma 1 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativa-mente più rappresentative, tramite riallocazione totale o parziale del per-sonale in eccedenza presso altre società controllate dal medesimo ente o da altri enti della stessa regione, sulla base di un accordo tra le società interessate. 3. Decorsi dodici mesi dalla scadenza dei termini di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce, d’intesa con ciascuna regione territorialmente competente, l’elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati”. 10-decies. Fermi restando gli obblighi di riassorbimento del personale stabiliti dal comma 8 dell’articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le disposizioni di cui al comma – 7 –10-novies del presente articolo si applicano, salva diversa disciplina normativa a tutela dei lavoratori, anche ai dipendenti dei consorzi e delle aziende costituiti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 31 e 114 del te-sto unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultino già posti in liquida-zione da parte delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 1, comma 10-decies); STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE aaa) le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell’in-terno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2021, previa presentazione al Comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2020, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie d’uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la re-azione al fuoco dei materiali; vie d’uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a deposito. Per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018, come individuati dalla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri l’8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018, nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017, individuati dagli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, di cui al primo periodo della presente lettera, è prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione della SCIA parziale al Comando provinciale dei vigili del fuoco entro il 31 dicembre 2020. Limitatamente ai rifugi alpini, il termine di cui all’articolo 38, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato al 31 dicembre 2020 (art. 3, comma 5) DISPOSIZIONI VARIE bbb) per gli anni 2017-2022 (e non più solo 2017-2018) le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le quote previste dall'articolo 142, comma 12-ter, e dall'articolo 208, comma 4, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il finanziamento oltre che degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale anche per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali (art. 39-bis)

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