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Con il D.Lgs. n. 15 del 20.2.2019 è stato introdotto nel nostro codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005), all'art. 11-bis, una nuova tipologia di marchio denominato "marchio di certificazione". Il legislatore italiano recepisce così le disposizioni del Regolamento (UE) n. 1001/2017, che conferisce a questa tipologia di marchio, già in uso in alcuni ordinamenti europei, una disciplina armonizzata volta a favorirne la tutela in maniera diffusa ed omogenea.  Trattasi di un segno volto a garantire specifiche caratteristiche dei prodotti e servizi che lo recano. Potrebbe trattarsi dei materiali impiegati, dei procedimenti di fabbricazione dei prodotti o di prestazione dei servizi, della qualità, della precisione. Esso indica che i prodotti e i servizi che lo recano sono conformi alle prescrizioni normative predefinite in “regolamenti d’uso” e controllate sotto la responsabilità del titolare del marchio di certificazione. Così come per il preesistente marchio collettivo, anche il marchio di certificazione si accompagna quindi ad un regolamento che ne disciplina l’utilizzo ed è un segno suscettibile di essere utilizzato da più soggetti autorizzati, i quali tutti soddisfano i requisiti previsti dal predetto regolamento d’uso. I regolamenti d’uso sono l’essenza del marchio di certificazione e devono contenere, in particolare: 1) le caratteristiche dei prodotti e dei servizi da certificare; 2) le condizioni che disciplinano l’uso del marchio di certificazione; 3) i criteri di prova e supervisione che devono essere applicati dal titolare del marchio di certificazione. La domanda per la registrazione di un marchio di certificazione potrà essere presentata da persone fisiche o giuridiche, tra cui istituzioni, autorità ed organismi accreditati ai sensi della vigente normativa in materia di certificazione, a condizione che essi non svolgano un'attività che comporta la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato. Sussistendo una funzione di “certificazione” del titolare, lo stesso dovrà quindi astenersi dall’uso del marchio, che invece potrà essere utilizzato dai singoli associati. L’intento del legislatore europeo è quello di creare un marchio in grado di valorizzare caratteristiche di un prodotto, servizio o procedimento indipendentemente dall’ubicazione geografica del prodotto o dal territorio sul quale è offerto il servizio, attraverso una funzione di certificazione delle qualità promesse. La normativa esclude espressamente che il marchio di certificazione possa essere utilizzato per certificare la provenienza geografica del prodotto (o servizio) che contraddistingue. Esso non potrà quindi cumularsi alla tutela delle DOP e IGP, avendo la funzione di certificare altre caratteristiche. I marchi di certificazione devono essere richiesti in relazione ai prodotti e ai servizi che saranno certificati dal titolare del marchio. L’elenco dei prodotti e servizi di un marchio di certificazione UE per cui si presenta domanda deve essere incluso nei regolamenti d’uso.

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