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E' stata emanta la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 25.1.2013 recante «Legge n. 190 del 2012 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» (GU n. 97 del 26.04.2013) .   La circolare fornisce indicazioni utile per la nomina del responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7 l. n. 190/2012), sul coordinamento con i compiti del responsabile per la trasparenza (delibera CIVIT n. 135/2010) nonché con le competenze dirigenziali come recentement modificate ai sensi dell'art. 16 d.lgs. n. 165/2011 ad opera dell'art. 38 d.lgs. n. 165/2011 e dell'art. 1, comma 24 d.l. 95/2012 convertito con modificazioni in l. n. 135/2012.   LEGGE 6 novembre 2012 , n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»   a) CIVIT è individuata come l'Autorità nazionale anticorruzione In attuazione dell'articolo 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della l. 3 agosto 2009, n. 116, e degli artt. 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della l. 28 giugno 2012, n.110 (art. 1, commi 1-3);   b) il Dipartimento della funzione pubblica, tra l’altro, predispone il Piano nazionale anticorruzione (art. 1, comma 4);   c) le pubbliche amministrazioni centrali definiscono e trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica (art. 1, comma 5): - un piano di prevenzione della corruzione, che deve recare i contenuti di cui al comma 9; - procedure appropriate per selezionare e formare, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari;   d) nomina da parte delle PP.AA. del responsabile anticorruzione scelto di norma (art. 1, comma 7): - tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio; - per gli enti locali nel segretario, salva diversa e motivata determinazione contraria;   e) compiti del responsabile anticorruzione, oltre a quelli previsti dal comma 10: e1) proporre all’organo d’indirizzo politico il piano triennale di prevenzione della corruzione (art. 1, comma 8; e2) definisce procedure appropriate per selezionare e formare  i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8); e3) pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione (art. 1, comma 14);   f) sanzioni per il responsabile anticorruzione: f1) per le attività e1) ed e2) sussiste la responsabilità dirigenziale (art. 1, comma 8); f2) n caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare (non inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese adun massimo di sei mesi), oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che il responsabile anticorruzione provi tutte le seguenti circostanze (art. 1, commi 12 e 13): - di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano medesimo;   g) ciascuna P.A. il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica. La redazione del piano non può essere affidata a soggetti esterni;   i) previsione del principio di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;   l) l’obbligo da parte delle PP.AA. ex art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01 e delle società partecipate (art. 1, comma 34) di pubblicare sui propri siti (obbligo costituente, altresì, LEP ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m) Cost.  (art. 1, commi 15 e 16): - le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali; - i bilanci e conti consuntivi; - i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall’AVCP, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione; - le informazioni sui procedimenti di autorizzazione o concessione; - le informazioni sui procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi; - le informazioni sui procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; - le informazioni sui concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera; - i risultati del monitoraggio dei tempi procedimentali (art. 1, comma 28); - almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere le relative risposte (art. 1, comma 29);   m) previsioni specifiche di pubblicità in materia di appalti da pubblicarsi sui siti istituzionali: la struttura proponente, con l'obbligo di pubbilcare: l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate. Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’AVCP  che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'AVCP individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione (art. 1, comma 32);   n) gli obblighi di pubblicità di cui ai commi 15, 16, 29 e 30 sono subordinati uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di competenza, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le previsioni vigenti in materia di appalti (art. 1, comma 31);   o) le informazioni pubblicate sui siti web di cui ai commi 15 e 16 devono essere trasmesse in via telematica alla CIVIT (art. 1, comma 27);   p) previsioni in materia di appalti: - le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara (art. 1, comma 17); - sostituzione dell’art. 241, comma 1 d.lgs. n. 163/06 con previsione che la procedura arbitrale (comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario) sia per le PP.AA. che per le società partecipate sia possibile soltanto previa autorizzazione dell’organo di governo. Mentre l'inclusione della clausola compromissoria, senza preventiva autorizzazione, nel bando o nell'avviso con cui è indetta la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, o il ricorso all'arbitrato, senza preventiva autorizzazione, sono nulli (art. 1, comma 19); - modifica all’art. 135 d.lgs. n. 163/06 in materia di risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione, con l’inserimento dei delitti di cui per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale (art. 1, comma 58);   q) divieto per i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato e componenti delle commissioni tributarie, pena la decadenza dagli incarichi e la nullità degli atti compiuti, di partecipare a collegi arbitrali o assumere incarico di arbitro unico (art. 1, comma 18);   r) previsioni in materia di nomina di arbitri (art. 1, commi 21-25);   s) previsioni in materia di l. n. 241/90: - le amministrazioni provvedono al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione (art. 1, comma 28); - l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica di cui all'articolo 65, comma 1, CAD, e successive modificazioni, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 1, comma 30); - modifica al comma 1-ter dell’art. 1 l. n. 241/90, che ora prevede “I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princípi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge”; - introduzione dell’obbligo di risposta del cittadino anche nel caso di istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o infondate, con l’inserimento seguente periodo all’art. 2, comma 1 l. n. 241/90 “Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo” (art. 1, comma 38); - introduzione dell’art. 6-bis (Conflitto di interessi) nella l. n. 241/90 “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale” (art. 1, comma 41); - al comma 2 dell’art. 11 l. n. 241/90 è stato aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3” (art. 1, comma 47);   t) nell’ambito del monitoraggio dei lavoratori assunti con l’utilizzo di contratti flessibili ex art. 36, comma 3 d.lgs. n. 165/2001 vi è l’obbligo da parte delle Amministrazioni di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica, per il tramite degli organismi indipendenti di valutazione, tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, unitamente ai relativi titoli e curricula (art. 1, commi 39 e 40);   u) modifiche e integrazioni al d.lgs. n. 165/2001: u1) modifiche ed integrazioni all’art. 53 d.lgs. n. 163/06 in materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi. In particolare: - è stato sostituito al comma 12, primo periodo, il quale prevede ora che “le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti comunicano in via telematica, nel termine di quindici giorni, al Dipartimento della funzione pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, con l'indicazione dell'oggetto dell'incarico e del compenso lordo, ove previsto”; - sono stati inseriti dopo il comma 14, secondo periodo i seguenti “Le informazioni relative a consulenze e incarichi comunicate dalle amministrazioni al Dipartimento della funzione pubblica, nonché le informazioni pubblicate dalle stesse nelle proprie banche dati accessibili al pubblico per via telematica ai sensi del presente articolo, sono trasmesse e pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al terzo periodo del presente comma in formato digitale standard aperto”; - dopo il comma 16-bis è stato inserito il seguente comma 16-ter “I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed e' fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”; u2) è stato sostituito l’art. 54 d.lgs. n. 163/06 in materia di codice di comportamento dei pubblici dipendenti ed introdotto (art. 1, comma 44); u3) è stato introdotto l’art. 35-bis nel d.lgs. n. 163/06 in materia di Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici, secondo il quale “Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:  a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;  b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonche' alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati; c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche' per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere. 2. La disposizione prevista al comma l integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari” (art. 1, comma 46); u4) è stato introdotto l’art. 54-bis per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, secondo il quale “1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. 2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato. 3. L'adozione di misure discriminatorie e' segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.  4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni” (art. 1, comma 51);   v) costituzione dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti in determinati settori ritenuti più a rischio d’infiltrazione criminale (cd. white lists) riportati al comma 53 aggiornabile secondo la previsione di cui al comma 54 e 56. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. La procedura è prevista dal comma 55 (art. 1, comma 52);   z) delega al Governo per la redazione dei seguenti provvedimenti legislativi: - testo unico di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 35); - disciplina organica degli illeciti, e relative sanzioni disciplinari, correlati al superamento dei termini di definizione dei procedimenti amministrativi (art. 1, comma 48); - modifica della disciplina vigente in materia di attribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni (art. 1, commi 49 e 50); - in materia di incandidabilità alla carica di membro del Parlamento europeo, di deputato e di senatore della Repubblica, di incandidabilità alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e di divieto di ricoprire le cariche di presidente e di componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, di presidente e di componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, di consigliere di amministrazione e di presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni, di presidente e di componente degli organi esecutivi delle comunità montane (art. 1, commi 63 - 65); - in materia di l'individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione, che, in aggiunta a quelli di cui al comma 66, comportano l'obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1, comma 67)   aa) previsione del campo di applicazione delle disposizioni succitate a tutte le PP.AA. ex art. 1, comma 2 d.lgs. n. 165/01 (art. 1, comma 59);   bb) ulteriori previsioni attuative circa la prima applicazione delle disposizioni (art. 1 comma 60);   cc) modifiche all’art. 1, l. n. 20/1994 in materia di responsabilità amministrativo contabile (danno all'immagine e estensione del sequestro conservativo), con l’inserimento dei seguenti commi: - “1-sexies. Nel giudizio di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente”; - “1-septies. Nei giudizi di responsabilità aventi ad oggetto atti o fatti di cui al comma 1-sexies, il sequestro conservativo di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, è concesso in tutti i casi di fondato timore di attenuazione della garanzia del credito erariale”;   dd) tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell'ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell'incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo (art. 1, comma 66);   ee) modifiche al codice penale, tra le quali, le seguenti (art. 1, comma 75): - concussione (art. 317); - corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318); - introduzione del reato di Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater); - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis);   ff) sostituzione dell’art. 2635 c.c. in materia di corruzione tra privati in ambito societario (art. 1, comma 76);   gg) modifiche al d.lgs. n. 231/2001 in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche (art. 1, comma 77);   hh) modifiche al codice di rito penale (art. 1, comma 78-80);   ii) modifiche al d.lgs. n. 267/2000 per quanto concerne cause ostative alla candidatura agli organi di governo di comuni e province (art. 58) e in materia di sospensione e decadenza (art. 59).     D.lgs. 31 dicembre 2012 , n. 235  recante «Testo unico delle disposizioni in materia di  incandidabilità e  di divieto di ricoprire cariche elettive  e  di  Governo  conseguenti a sentenze definitive di condanna per  delitti  non  colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della  legge  6  novembre  2012,  n.  190» (G.U. n.3 del 4 gennaio 2013)

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