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Il Governo Renzi con la pubblicazione della l. 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.08.2015 ha varato una serie di deleghe legislativa (una quindicina) per introdurre importanti modifiche alle norme giuspubblicistiche del nostro ordinamento oltre ad emanarne alcune di diretta applicazione specie con specifico riguardo alla l. n. 241/90. Ecco le principali novità: a) il Governo viene delegato ad adottare un'ennesima modifica al CAD in materia di cittadinanza digitale, con la ristrutturazione dello SPC, dello SPID, degli strumenti di identificazione, sul domicilio digitale, regole tecniche, pagamenti online ivi compresi i cd. micropagamenti, ecc... (art. 1);   b) delega al Governo per il tormentato modulo procedimentale della conferenza di servizi al fine, tra l'altro, di dare certezza ai tempi di conclusione, di migliorare i criteri di determinazione delle maggioranze, di semplificazioni dei lavori, ecc... (art. 2);   c) introduzione dell'art. 17-bis nella l. n. 241/90 rubricato "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra  amministrazioni   pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" e dal seguente contenuto il cui coordinamento con le previsioni degli artt. 16 e 17 appare piuttosto oscuro: "1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione  di  assensi,  concerti  o nulla osta comunque denominati  di  amministrazioni  pubbliche  e  di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di  competenza  di  altre  amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori  competenti  comunicano  il proprio assenso, concerto  o  nulla  osta  entro  trenta  giorni  dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato  della  relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il  termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio  assenso,  concerto  o  nulla  osta  rappresenti  esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate  e  formulate  in  modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.   2. Decorsi i termini  di  cui  al  comma  1  senza  che  sia  stato comunicato l'assenso, il concerto o  il  nulla  osta,  lo  stesso  si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le  amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1,  il  Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione  del  Consiglio  dei ministri,  decide  sulle  modifiche  da  apportare  allo  schema   di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche  ai  casi  in cui e' prevista l'acquisizione di  assensi,  concerti  o  nulla  osta comunque  denominati  di   amministrazioni   preposte   alla   tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni  culturali  e  della salute dei cittadini, per l'adozione  di  provvedimenti  normativi  e amministrativi di competenza di amministrazioni  pubbliche.  In  tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il  termine  entro  il  quale  le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto  o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento  della  richiesta  da parte dell'amministrazione procedente.  Decorsi  i  suddetti  termini senza che sia stato comunicato l'assenso,  il  concerto  o  il  nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei  casi in  cui  disposizioni  del  diritto  dell'Unione  europea  richiedano l'adozione di provvedimenti espressi" (art. 3);   d) viene previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2 l. n. 400/1988, da emanare previa intesa con la Conferenza Unificata, in materia di: - individuazione  dei  tipi  di  procedimento   amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a  opere  di  interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali  - individuazione  in  concreto  da  parte  del  Presidente  del Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla  lettera a), dei singoli  interventi  con  positivi  effetti  sull'economia  o sull'occupazione; - riduzione della durata dei predetti procedimenti del 50%; - attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato; - previsione,  per  i  procedimenti  in  cui  siano   coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la  definizione  dei  poteri  sostitutivi  di  cui al punto precedente; - definizione dei criteri  di  individuazione  di  personale  in servizio  presso  le  amministrazioni  pubbliche,  in   possesso   di specifiche competenze  tecniche  e  amministrative,  di  cui  possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui sopra s’è detto (art. 4);   e) delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di SCIA,  silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 20 l. n. 241/90 (art. 5); f) sono adottate comunque già alcune modifiche alla l. n. 241/90: - art. 19, commi 3 e 4 che ora recitano che “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le   misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata.  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo   periodo, ovvero   di   cui   al   comma   6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle   condizioni previste dall'articolo 21-nonies”; - è abrogato il comma 2 dell’art. 21 il quale stabiliva che “Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente” per cui si pongono ora profondi interrogativi cosa succede in caso di silenzio assenso ottenuto tramite dichiarazioni false e/o mendaci anche considerato il disposto del nuovo comma 2-bis dell’art. 21-nonies; - all’art. 21-quater, comma 2 in materia di sospensione dell’efficacia di un provvedimento è aggiunto il seguente comma “La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di  annullamento di cui all'articolo 21-nonies”; - l’art. 21-nonies, comma 1 ora così recita “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto  mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di  autorizzazione  o  di attribuzione  di  vantaggi  economici,  inclusi  i  casi  in  cui  il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo” - dopo il comma 2 dell’art. 21-nonies è inserito il comma 2-bis che così recita “I provvedimenti amministrativi  conseguiti  sulla  base  di false rappresentazioni dei fatti o di  dichiarazioni  sostitutive  di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per  effetto di condotte costituenti reato,  accertate  con  sentenza  passata  in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione  anche  dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui  al  comma  1,  fatta salva l'applicazione delle sanzioni  penali  nonche'  delle  sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, per cui si pongono ora profondi interrogativi cosa succede in caso di silenzio assenso ottenuto tramite dichiarazioni false e/o mendaci; - viene abrogato l’art. 1, comma 136 l. n. 311/2004, il quale ricordiamo stabiliva che “Al fine di conseguire risparmi o minori oneri  finanziari per le   amministrazioni   pubbliche,   puo'   sempre   essere   disposto  l'annullamento   di   ufficio   di    provvedimenti    amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in  corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti  su rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche  se  la  relativa  esecuzione  sia perdurante” (art. 6);   f) il Governo viene delegato a rivedere la disciplina in materia di pubblicità e trasparenza nelle PP.AA. recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  in  materia  di  pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche amministrazioni, nel  rispetto, tra l’altro dei  principi  e  criteri  direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012,  n. 190, nonché prevendendo: - l’accesso completo da parte di tutti degli atti delle pubbliche amministrazioni “salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati,  al  fine  di  favorire  forme  diffuse  di  controllo   sul perseguimento delle  funzioni  istituzionali  e  sull'utilizzo  delle risorse pubbliche”; - semplificazione  delle  procedure  di  iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi  ed  esecutori  di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa; - misure di razionalizzazione delle spese derivanti dalle intercettazioni delle telecomunicazioni ed estensione di tali intercettazioni (art. 7);   g) attribuzione di delega al Governo per l’ennesima riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato con la consueta soppressione di enti inutili, uffici sovrabbondanti, reinternalizzazione dei servizi e quant’altro. Viene previsto anche il riordino  delle  funzioni  di  polizia   di   tutela dell'ambiente, del territorio e del mare,  nonche'  nel  campo  della sicurezza e dei controlli  nel  settore  agroalimentare,  conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello  Stato  ed  eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (art. 8);   h) attribuzione di delega al Governo per la riduzione delle camere di commercio, industria, artigiano ed agricoltura (che dovrebbero passare dalle attuali 105 a non più di 60) (art. 10);   i) attribuzione di delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica con (art. 11): -  istituzione del ruolo unico dirigenziale inclusi gli enti  pubblici  non  economici nazionali, le universita' statali, gli enti pubblici di  ricerca e  le  agenzie  governative ma con previsioni di sezioni per le professionalita' speciali; - esclusione dai suddetti ruoli unici della  dirigenza scolastica, con salvezza della  disciplina  speciale  in  materia  di reclutamento e inquadramento della  stessa; - istituzione,  presso  il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza  statale; - per i dirigenti delle regioni: istituzione, previa  intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico  dei dirigenti regionali; - per i dirigenti degli enti locali: istituzione, previa  intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di  un  ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; -  abolizione  della figura dei  segretari  comunali  e  provinciali; attribuzione alla dirigenza di cui al punto precedente  dei  compiti di attuazione dell'indirizzo politico,  coordinamento  dell'attivita' amministrativa    e    controllo    della    legalita'    dell'azione amministrativa;  mantenimento  della  funzione  rogante  in  capo  ai dirigenti apicali  aventi  i  prescritti  requisiti; - inserimento  di coloro che, alla data di entrata in vigore  del  decreto  legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e  provinciali  di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo  18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; - accesso alla dirigenza pubblica per corso-concorso e per concorso unico nazionale con cadenza annuale per entrambi per ciascuno dei tre ruoli sopra previsti; - con   riferimento   alla    mobilita'    della    dirigenza: semplificazione e ampliamento  delle  ipotesi  di  mobilita'  tra  le amministrazioni pubbliche e con il settore  privato;  previsione  dei casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo  assenso delle  amministrazioni  di  appartenenza  per  la   mobilita'   della dirigenza medica e sanitaria; - durata  degli  incarichi  di   quattro   anni,   rinnovabili   previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva  per una sola volta, purche'  motivato  e  nei  soli  casi  nei  quali  il dirigente abbia ottenuto una  valutazione  positiva;  definizione  di presupposti oggettivi per la revoca, anche in  relazione  al  mancato raggiungimento  degli  obiettivi,   e   della   relativa   procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli  incarichi; - erogazione del trattamento  economico  fondamentale  e  della  parte   fissa   della retribuzione, maturata prima della data  di  entrata  in  vigore  dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti  privi  di incarico e loro  collocamento  in  disponibilita';  disciplina  della decadenza dal ruolo unico a seguito  di  un  determinato  periodo  di collocamento in disponibilita'  successivo  a  valutazione  negativa; - riordino delle   disposizioni   legislative   relative   alle    ipotesi di responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei  dirigenti  e  ridefinizione  del  rapporto  tra  responsabilita' dirigenziale   e   responsabilita'   amministrativo-contabile; - omogeneizzazione   del trattamento  economico  fondamentale  e  accessorio  nell'ambito   di ciascun ruolo unico, e  nei  limiti  delle  risorse  complessivamente destinate, ai sensi delle  disposizioni  legislative  e  contrattuali vigenti,  al  finanziamento  del   predetto   trattamento   economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa  nel  trattamento  economico  fondamentale;  definizione  della retribuzione  di  posizione  in  relazione  a  criteri  oggettivi  in riferimento   all'incarico;    definizione    dell'incidenza    della retribuzione di risultato in  relazione  al  tipo  di  incarico; - previsioni speciali sono previste per il conferimento degli incarichi  di  direttore generale, di  direttore  amministrativo  e  di  direttore  sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore  dei servizi socio-sanitari, delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio sanitario nazionale; - previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto  di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed  esposti al  rischio  di  corruzione,  in  presenza  di  condanna  anche   non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;   l) attribuzione di delega al Governo per redigere un’ulteriore riforma degli enti pubblici di ricerca (art. 13);   m) introduzione di misure volte a favorire per l'attuazione del telelavoro  e  per  la sperimentazione, anche al fine di  tutelare  le  cure  parentali,  di nuove modalita' spazio-temporali  di  svolgimento  della  prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per  cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi  di  tali  modalita', garantendo che  i  dipendenti  che  se  ne  avvalgono  non  subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e  il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione  della performance   organizzativa   e   individuale    all'interno    delle amministrazioni  pubbliche. Tali previsioni saranno attuate a seguito di una  direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella quale saranno definiti indirizzi per l'attuazione  di quanto detto nonché le  linee  guida  contenenti  regole inerenti l'organizzazione del  lavoro  finalizzate  a  promuovere  la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (art. 14); n) sono conferite ulteriori deleghe al Governo in materia di (art. 16-19): n.1) lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e connessi profili di organizzazione amministrativa con previsione di forme concorsuali uniche su base nazionale, riduzione dei termini di durata di validità delle graduatorie, valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e semplificazione delle norme  in  materia  di  valutazione  dei dipendenti pubblici con sviluppo di  sistemi distinti    per    la    misurazione    dei    risultati    raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza  e  qualita'  dei  servizi   e   delle   attivita'   delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste  prodotti,  anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti. Tra i principi della delega v’è anche il rafforzamento  del  principio  di  separazione  tra  indirizzo politico-amministrativo  e  gestione  e  del  conseguente  regime  di responsabilita' dei dirigenti, attraverso  l'esclusiva  imputabilita' agli  stessi  della  responsabilita'   amministrativo-contabile per l'attivita' gestionale. Viene altresì prevista la  nomina,  da  parte  delle  amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi  o  maggiori  oneri per la finanza  pubblica  e  con  le  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali disponibili a legislazione vigente,  di  un  responsabile dei processi di inserimento, definendone i  compiti; n.2) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; n.3) servizi pubblici locali di interesse economico generale;   o) riordino della procedura dei giudizi davanti la Corte dei Conti, prevedendo, tra l’altro, l'introduzione, in alternativa  al  rito  ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo  e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita' amministrativa  che,  esclusi  i  casi  di  doloso arricchimento del danneggiante,  su  previo  e  concorde  parere  del pubblico ministero consenta la  definizione  del  giudizio  di  primo grado per somma non superiore al 50 per  cento  del  danno  economico imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile e che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata  in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata  in  citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione (art. 20);   p) considerato il sempre più consistente proliferare di delegazioni legislative o regolamentari al Governo di cui evidentemente s’è perso il controllo, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge  che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (art. 21)         Convertito in l. 6 agosto 2015. n. 132 in G.U. 20.08.2015 il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (G.U. n. 147 del 27.06.2015) il Legislatore novella, ancora una volta, la disciplina del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e le procedure esecutive facendo pensare che la crisi economica sia ancora ben lungi dall'essere superata. Ecco, per sommi capi, le principali novità: a) modifiche alla disciplina del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del fallimento (artt. 1-11); b) introduzione di un nuovo articolo del codice civile per rendere inefficace l'utilizzo di tutti quegli istituti che consentivano la sottrazione dei beni del debitore in assenza di un'azione revocatoria "Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.»" (art. 12); c) modifiche al codice procedura civile alle procedure di esecuzione, con l'introduzioni di importanti modifiche ai limiti di pignorabilità di pensioni e stipendi. Viene, in particolare, è stato introdotto in sede di conversione del decreto legge l'art. 614-bis c.p.c. in forza del quale, in caso di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (artt. 13-15); d) ulteriori disposizioni in materia di processo civile telematico per quanto concerne le modalità di redazione delle copie autentiche (art. 19); e) vengono mantenute le sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali, mentre viene posticipata di un anno e quindi al 1 luglio 2016 l'entrata in vigore dell'art. 136, comma 2-bis del c.p.a. secondo cui "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (art. 20); f) trovano applicazione al processo contabile le disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile relativamente agli artt. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica), 16‐ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), 16‐quater (notificazione in proprio con modalità telematica), 16‐decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti notificati) e 16‐undecies (modalità di attestazione della conformità delle copie) del d.l.18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 20-bis); g) istituzione di un credito d'imposta per i compensi agli avvocati in caso di procedimenti di negoziazione assistita e agli arbitri, in caso di successo della negoziazione, di 250€ (art. 21-bis); h) disposizioni per garantire l'attività delle imprese d'interesse nazionale in caso di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria (art. 21-octies).       Pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014 il d.lgs. 21.11.2014, n. 175 recante “Semplificazione fiscale e  dichiarazione  dei  redditi  precompilata”. Ecco, in sintesi, le principali novità:   a) A decorrere dal  2015,  in  via  sperimentale,  l'Agenzia  delle entrate,  utilizzando  le  informazioni   disponibili   in   Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di  soggetti  terzi  entro  il  15  aprile  di  ciascun anno, ai titolari  di  redditi  di  lavoro  dipendente  e  assimilati la  dichiarazione  precompilata  relativa  ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può  essere  accettata  o modificata. La dichiarazione precompilata e' resa  disponibile  direttamente al contribuente, mediante i  servizi  telematici  dell'Agenzia  delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il  proprio  sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un  CAF  o  un  iscritto nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro  o  in  quello  dei   dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati  allo  svolgimento dell'assistenza  fiscale (artt. 1, 4 e 5);   b)  le imprese assicuratrici, gli enti  previdenziali, le forme  pensionistiche  complementari,  trasmettono,  entro  il  28 febbraio di  ciascun  anno  all'Agenzia  dell'entrate,  per  tutti  i soggetti del  rapporto,  una  comunicazione  contenente  i  dati  dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente (art. 3);   c) fino al 31.12.2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti  e  bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 10);   d) elevato dai vecchi 50 milioni di lire a 100.000€ l’obbligo di rendere la dichiarazione di successione in assenza di immobili oltre alla previsione di ulteriori disposizione di semplificazione documentale (art. 11);   e) abrogazione della  comunicazione  all'Agenzia  delle  entrate  per  i   lavori che proseguono per piu'  periodi  di  imposta  ammessi  alla   detrazione IRPEF delle  spese  sostenute  per  la  riqualificazione   energetica degli edifici (art. 12);   f) semplificazione delle dichiarazioni delle societa'  o  enti  che  non  hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato (art. 19);   g) sono stati introdotte importanti modifiche all’art. 1, comma  1 d.l. n. 40/2010 convertito in l. n. 73/2010 e ss.mm.ii. prevendendosi che ora i  soggetti passivi all'imposta sul valore  aggiunto  comunicano  soltanto annualmente telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  di  importo superiore a euro 10.000€ (non più a 500€) effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti  di  operatori  economici  aventi  sede, residenza o domicilio in  Paesi  cosiddetti  black  list (art. 21);   h) in materia di ulteriori misure di semplificazione fiscale (art. 28):   - sono stati abrogati i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 convertito in l. 248/2006 in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – subappaltatore . Tali previsioni statuivano, infatti,  che in caso  di  appalto  di  opere  o  di  servizi,  l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei  limiti  dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento  all'erario  delle  ritenute fiscali   sui   redditi   di   lavoro   dipendente   dovute   dal subappaltatore all'erario in relazione  alle  prestazioni  effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Viene, inoltre, modificato il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 che ora così statuisce “Salvo diversa disposizione dei  contratti  collettivi  nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro  e  dei  lavoratori comparativamente  piu'  rappresentative  del  settore   che   possono individuare metodi e procedure  di  controllo  e  di  verifica  della regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere  o di servizi,  il  committente  imprenditore  o  datore  di  lavoro  e' obbligato in solido con l'appaltatore,  nonche'  con  ciascuno  degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto,   a   corrispondere   ai   lavoratori   i   trattamenti retributivi, comprese le  quote  di  trattamento  di  fine  rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi  dovuti  in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento.  Il  committente  imprenditore  o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con  gli  eventuali  ulteriori  subappaltatori.  Il committente imprenditore o datore  di  lavoro  puo'  eccepire,  nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali  subappaltatori.  In  tal caso il giudice accerta la  responsabilita'  solidale  di  tutti  gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei  confronti del  committente  imprenditore  o  datore   di   lavoro   solo   dopo l'infruttuosa escussione  del  patrimonio  dell'appaltatore  e  degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamentoe' tenuto, ove previsto, ad assolvere  gli  obblighi  del  sostituto d'imposta ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei  confronti  del  coobbligato secondo le regole generali.”;   - ai soli fini della validita'  e  dell'efficacia  degli  atti  di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei  tributi  e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di  cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque  anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese;   i) viene previsto un nuovo regime fiscale per i beni sequestrati (art. 32);   l) in materia di processo tributario è soppressa la previsione dell’art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546/1992 “Ove  il  ricorso  non  sia notificato a mezzo di ufficiale  giudiziario,  l'appellante  deve,  a pena  d'inammissibilita',  depositare   copia   dell'appello   presso l'ufficio  di  segreteria  della  commissione   tributaria   che   ha pronunciato la sentenza impugnata”.     Pubblicato G.U. n. 262 dell’11.11.2014 la l. 11.11.2014, n. 164 di conversione con numerose modificazioni del d.l. 12.9.2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12.9.2014) recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri,  la  realizzazione  delle opere pubbliche, la digitalizzazione del  Paese,  la  semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la  ripresa delle attivita' produttive» (cd. Sblocca Italia). Ecco le principali novità:   a) Vengono assunte una serie di misure puntuali (per singoli interventi), nonché alcune di carattere generale in materia di grandi opere (artt. 1-3, 11 e 14). In particolare:   - si stabilisce che “Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario [della tratta Napoli-Bari e Amministratore delegato F.S. S.p.A. N.d.A.] prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infi ltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario” (art. 1, comma 2), anche se a dire il vero non è previsto alcun meccanismo per la sua sostituzione;   - è prevista l’emanazione di un regolamento ministeriale che introdurrà disposizioni in materia di piani regolatori aereoportuali  (art. 1, comma 11), oltre ad ulteriori specifiche disposizioni sulla gestione degli aereoporti (art. 1, commi 11-bis a 11-quater e art. 28);   - viene, inoltre, rivista in particolare la disciplina dei project bond (art. 13);   b) è prevista una «corsia preferenziale» per la realizzazione delle opere  segnalate  dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15  giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al  procedimento amministrativo, inoltre (art. 4);   - “i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale” (comma 3, lett. c-bis);   - i finanziamenti contratti dalle banche per  la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata  principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per   l'acquisto  di  nuove  abitazioni  sostitutive dell'abitazione principale  distrutta sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fi no alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento comma 8-bis);   c) sono inserite nuove norme in materia di concessioni autostradali e di reti di telecomunicazioni (artt. 5-6). In particolare:   - sono introdotte importanti novità in materia di concessioni autostradali, statuendosi tra l’altro che “L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, mentre le commissioni di gara saranno nominate dal Ministero delle Infrastrutture  (art. 5);   - previsioni a tutela della diffusione della banda ultralarga (non meno di 30 Mbit/s). Si prevede, tra l’altro, che “Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni” (comma 5-quater) (art. 6);   - previsione dell’Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) (art. 6-bis);   - si stabilisce inoltre che (art. 6-ter):   - “L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fi bra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo”;   - “Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire […]”;   - “Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso […]”;   - “Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”;   d) viene modificato il Codice ambientale (d.lgs. n. 152/06) con particolare riguardo all’ambito territoriale, all’autorità d’ambito ed al conferimento del servizio idrico integrato introducendo il concetto di servizio di rilevanza economica. Si prevede, in particolare con riferimento al servizio idrico integrato (art. 7):   - la soppressione dell’art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Codice ambientale e l’introduzione dell’art. 149-bis, il quale stabilisce ora al primo coma che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale”, statuendosi al successivo comma 2-bis che “Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio”;   - la sostituzione del comma 1 dell’art. 151 con il seguente “1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico […]”;   - viene soppresso l’art. 151, comma 7 che prevedeva che “L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale”;   - l’art. 153 comma 1 viene così modificato “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;   - viene introdotto l’art. 158-bis in materia di approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante;   - sono sostituiti i primi cinque commi dell’art. 172. In particolare, si dispone “Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente” e viene previsto un regime transitoria di progressivo ingresso del gestore unico. Mentre qualora “Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi”;   e) il Governo viene inoltre delegata ad emanare una disciplina semplificata in materia di (art. 8):   - deposito  preliminare  alla  raccolta  e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre  e  rocce  da scavo  che  non  soddisfano  i  requisiti   per   la   qualifica   di sottoprodotto;   - gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto;   f) sono qualificati ex lege quali interventi di estrema urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) e 221, comma 1, lett. d (procedura analoga per i settori speciali), purché inferiori alla soglia comunitaria, i seguenti interventi (art. 9):   - messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni  ordine e grado e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove  edificazioni  sostitutive  di manufatti  non  rispondenti  ai  requisiti  di   salvaguardia   della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente;   - mitigazione  dei  rischi  idraulici  e  geomorfologici  del territorio;   - adeguamento alla normativa antisismica;   - tutela ambientale e del patrimonio culturale.   Per di più in tali casi si applica la seguente normativa speciale e derogatoria del Codice dei contratti pubblici:   - per i lavori di importo inferiore alla soglia  comunitaria,  ad eccezione ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli appalti di lavori diversi da quelli di sola esecuzione, non si applicano i commi  10  e  10-ter  dell'articolo  11  del  decreto legislativo  n.  163  del  2006;   - i bandi  di  cui  al  comma  5  dell'articolo  122  del  decreto legislativo n. 163 del 2006,  sono  pubblicati  unicamente  sul  sito informatico della stazione appaltante;   - i termini di cui  al  comma  6  dell'articolo  122  del  decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;   - i lavori di importo inferiore alla  soglia  comunitaria  possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a  cura  del  responsabile del procedimento,  per  importi  complessivi  inferiori  alla  soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza  e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma  6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci (e non più tre come previsto dalla norma generale e dal testo del decreto legge) operatori economici. I lavori affidati ai  sensi  della  presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a  terzi mediante sub appalto o sub contratto nel  limite  del  30  per  cento dell'importo della medesima categoria;   - “Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla  redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010”;   - “Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10 -ter dell’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;   - per i lavori di messa in sicurezza degli edifici  scolastici  di ogni ordine e grado  e  di  quelli  dell'alta  formazione  artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento  diretto  da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro,  purche' nel rispetto dei principi di trasparenza,  concorrenza  e  rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici;   g) sempre in ambito di opere pubbliche viene stabilito che “Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifi che dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli defi niti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e fi nanziaria per il gestore dell’infrastruttura o dell’opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione” (art. 14);   h) misure di allargamento dell’operatività della cassa depositi e prestiti (art. 10);   i) semplificazioni in materia edilizia (art. 17); si segnalano in particolare -- oltre la dichiarata finalità "di ridurre gli oneri a carico dei cittadini" che si affianca alle consuete esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione del consumo di suolo (già annunciate con i più recenti interventi, v. Piano Casa e Decreto Sviluppo) -- le seguenti misure:   i1) estensione della definizione di "manutenzione straordinaria" (art. 3 T.U. Ed.) cui sono ora ricondotti anche gli interventi "consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso"   (l'implicazione di maggior respiro è data dall'assoggettamento dei relativi interventi ai soli oneri e non anche al costo di costruzione; v. punto h5) infra)). Coerentemente sono state modificate: la lett. b) dell'articolo 3 del T.U. Ed. ove è stato espunto il divieto di alterazione dei volumi e delle superfici "delle singole unità immobiliari"; la lett. a) del comma 2 dell'art. 6 T.U. Ed. ove, nel ricondurre gli interventi di manutenzione straordinaria all'attività edilizia libera, imponeva il divieto di aumento del numero delle unità immobiliari (tale alinea è stato abrogato) e l'art. 10 T.U. Ed. che esclude ora, dalla categoria della ristrutturazione edilizia, gli interventi che "comportino aumento di unità immobiliari" (proprio perché riconducibili alla manutenzione straordinaria);   i2) inserimento del nuovo art. 3-bis T.U. Ed. che ha individuato la nuova tipologia di intervento urbanistico-edilizio di conservazione. Si tratta di interventi di riqualificazione di aree non più compatibili (presumibilmente per destinazione d’uso) agli indirizzi della pianificazione (aree che dovranno essere individuate dai singoli strumenti urbanistici) attraverso forme di compensazione (da intendersi, si ritiene, come possibilità di fruire di una pari volumetria a quella demolita da realizzare altrove). In sede di conversione tale possibilità è stata ristretta all’”area interessata e senza aumento di superficie coperta”;   i3) la semplificazione della relativa procedura. In tal senso con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche interne di carattere edilizio (lett. a) ed e-bis) dell'articolo 6 T.U. Ed.), il nuovo comma 4 dispone: "Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l’elaborato progettuale (elemento aggiunto in sede di conversione al fine di correggere una evidente “distorsione”) e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori". La comunicazione tiene altresì luogo degli atti di aggiornamento catastale solo nel caso in cui essa sia accompagnata dalla “fine lavori” (v. legge n. 164/2014 di conversione del Decreto Legge). La medesima legge di conversione ha altresì incrementato ad € 1.000,00 (da € 258,00 previsti dal D.L.) la sanzione in caso di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori;   i4) previsione di nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14 T.U. Ed.) nel caso di interventi di "ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse". Il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 cit. prevede, in questi casi, la possibilità di assentire interventi in deroga alle destinazioni d'uso, previa tuttavia, "deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico" e sempreché il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta;   i5) ulteriore semplificazione/facilitazione - nel solco di quanto già previsto dal Decreto del Fare del Governo Letta - per l'ottenimento di proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori che dovrà essere "comunque accordata qualora i lavori non possano essere conclusi o per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate". La legge di conversione ha altresì riscritto il comma 2 dell’articolo 15 del T.U. Ed. individuando ulteriori ipotesi di proroga del termine di inizio ed ultimazione lavori (mole dell’opera, caratteristiche tecnico-costruttive, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori);   i6) misure di riduzione degli oneri a carico dei cittadini. Più nello specifico: individuazione di ulteriori parametri in relazione ai quali stabilire l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, facendo tuttavia salve diverse disposizione delle leggi regionali (v. ancora L. n. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014); inclusione delle opere di manutenzione straordinaria se comportanti incremento del peso insediativo, tra quelle riguardo le quali "il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione" purché (v. legge di conversione) “ne derivi un aumento della superficie calpestabile”;riduzione, in misura non inferiore al 20%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, del contributo di costruzione per gli interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione nei casi -- aggiunge la legge di conversione del decreto d’urgenza -- “non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggiore valore rispetto alla destinazione originaria” (art. 17 T.U. Ed.);   i7) modifiche al procedimento di rilascio del permesso di costruire (art. 20 T.U. Ed.). Nell'ottica di una maggiore semplificazione è stato sostituito il comma 7 dell'art. 20 cit.. L'attuale previsione consente di raddoppiare i termini dell'istruttoria solo nel caso di "progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento" e non anche, ex se, per i Comuni con più di 100.000 abitanti;   i8) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività. L'art. 22 del T.U. Ed., prima rubricato "Denuncia di inizio attività", viene ora rubricato "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività". Le principali modifiche riguardano: la sostituzione della D.I.A. semplice con la segnalazione certificata di inizio attività; la possibilità di realizzare, mediante mera SCIA, varianti, da comunicarsi a fine lavori con attestazione del professionista, purché non configurino variazioni essenziali e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie (senza altra limitazione). Nel caso di sussistenza di vincoli occorre l'acquisizione del previo atto di assenso; la definizione, sempre nell'ambito dello stesso Capo, del cd. mutamento d'uso rilevante inteso come "ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale". Categorie funzionali espressamente individuate in: residenziale; turistico-ricettiva (impropriamente “accorpata”, prima della conversione, alla residenza); produttiva e direzionale; commerciale; rurale. A seguito della modifica intervenuta in sede di conversione, le Regioni -- le cui leggi il D.L. faceva invece salve -- devono adeguare la propria legislazione, quanto alla categorizzazione delle destinazioni d’uso, alla nuova previsione entro novanta giorni, decorsi i quali le predette disposizioni trovano applicazione diretta. Il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fatta espressamente salva tuttavia "diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici" (appare disposizione disarmonica rispetto alla precedente modifica intervenuta in sede di conversione che ha imposto alle Regioni di adeguarsi alla disciplina statale in ordine alla individuazione delle categorie funzionali); previsione del permesso di costruire convenzionato (nuovo art. 23-bis del T.U. Ed.). In particolare è stabilito che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi che il soggetto attuatore si assume ai fini del conseguimento del titolo edilizio.   i9) modifica dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Ed.) in materia di esecuzione dell’ordinanza di demolizione. La legge n. 164/2014 ha in particolar modo previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria (fino ad un massimo di € 20.000,00 incrementabili tuttavia dalle Regioni) in caso di inottemperanza all’ordine repressivo. Tale sanzione è applicata sempre nella misura massima nel caso in cui l’opera oggetto dell’ingiunzione a demolire insista su area vincolata. Il ritardo nell’emanazione dell’ordinanza di demolizione espone il Dirigente inadempiente a valutazioni negative “delle performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile”;   l) è prevista l’emanazione di uno schema di regolamento edilizio tipo (art. 17-bis);   m) viene liberalizzato il mercato delle grandi locazioni ad uso diverso da quello abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico per tali intendendosi quelle con canone superiore a 250.000€ (art. 18);   o) sono adottate misure per l’incentivazione degli investimenti per in abitazioni destinate ad essere locate. Si prevede, infatti, Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime (art. 21);   p) viene introdotto una disciplina specifica per i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (art. 23);   q) sono adottate misure in materia di semplificazione delle procedure amministrative nonché in materia di beni del patrimonio culturale, prevendendosi (art. 25):   - modifiche agli artt. 14-ter e 14-quater l. n. 241/90 in materia di conferenze di servizi;   - lievi modifiche all’art. 19, comma 3, primo periodo in materia di SCIA, il quale ora stabilisce che “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;   - viene modificato il comma 1 dell’art. 21-quinquies in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi statuendosi ora che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario , il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”;   - viene modificato anche il comma 1 dell’art. 21-nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies , comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;   - vengono inserite ulteriori ipotesi di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi in rapporto ad un regolamento emanando già previsto dall’art. 12, comma 2 d.l. 83/2014 convertito in l. n. 106/2014;   - viene modificato l’art. 146, comma 9 d.lgs. n. 42/2004, il quale ora così stabilisce “Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da  parte  del soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere, l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”;   r) sono stabilite misure di semplificazione per l’utilizzo di immobili demaniali non utilizzati (art. 26);   s) è prevista l’adozione con d.P.C.M. del  piano   strategico   nazionale   della portualita' e della logistica finalizzato a migliorare la competitivita' del sistema  portuale  e logistico, di agevolare la crescita  dei  traffici  e  la  promozione dell'intermodalita' nel  traffico  merci,  anche  in  relazione  alla razionalizzazione, al riassetto e  all'accorpamento  delle  Autorita' portuali esistenti (art. 29);   t) introduzione dell’informativa antimafia tra i requisiti di onorabilità dei titolari di imprese di autotrasporto (art. 29-bis). Sono inoltre previste ulteriori disposizioni sempre in materia di autotrasporto (art. 32-bis);   u) è prevista l’approvazione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli  investimenti  in  Italia. Il Piano dovrà contemplare le seguenti azioni (art. 30):   - iniziative straordinarie  di  formazione  e  informazione  sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese  in  particolare piccole e medie;   - supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;   - valorizzazione delle produzioni di  eccellenza,  in  particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero  dei  marchi  e  delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;   - sostegno alla penetrazione dei  prodotti  italiani  nei  diversi mercati,  anche  attraverso  appositi  accordi   con   le   reti   di distribuzione;   - realizzazione di un segno distintivo  unico  per  le  produzioni agricole  e  agroalimentari  al  fine  di  favorirne  la   promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;   - realizzazione di campagne di promozione strategica  nei  mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;   - sostegno all'utilizzo degli strumenti  di  e-commerce  da  parte delle piccole e medie imprese;   -  realizzazione  di   tipologie   promozionali   innovative   per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;   - rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo  perduto in forma di voucher;   - sostegno ad  iniziative  di  promozione  delle  opportunita'  di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia   v) viene statuito che con d.P.C.M. saranno adottati interventi a favore dell’attività alberghiera ed in particolare (art. 31):   - saranno definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi  tali gli esercizi alberghieri aperti al  pubblico,  a  gestione  unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono  alloggio,  servizi  accessori  ed eventualmente vitto, in camere  destinate  alla  ricettivita'  e,  in forma integrata e complementare, in unita' abitative  a  destinazione residenziale,  dotate  di  servizio  autonomo  di  cucina,   la   cui superficie non puo' superare il quaranta per cento  della  superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati;   - i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo  di  destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi  alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, statuendosi che il  vincolo  di  destinazione  puo'  essere  rimosso,  su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi  e agevolazioni  pubbliche  eventualmente  percepiti  ove  lo   svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato;   z) sono previste modifiche al decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.  163,  per  la semplificazione delle procedure in materia di  bonifica  e  messa  in sicurezza di siti contaminati. In particolare, viene precisato che (art. 34):   - l’istituto dell’avvalimento non è utilizzate per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;   - sono ammesse varianti in corso d’opera in caso si renda necessaria l’espletamento di un’attività di bonifica, specificandosi che non sono considerate varianti quelle il cui importo non sia superiore al 10% (così come l’ordinario 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati;   - inoltre il riutilizzo in situ dei  materiali  prodotti  dagli  scavi  e' sempre  consentito  se  ne  e'   garantita   la   conformita'   alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo.  I  terreni  non  conformi  alle   concentrazioni   soglia   di contaminazione/valori di  fondo,  ma  inferiori  alle  concentrazioni soglia di  rischio,  possono  essere  riutilizzati  in  situ  con  le seguenti prescrizioni: a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito  dell'analisi  di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di  servizi. I  terreni  conformi  alle  concentrazioni  soglia  di  rischio  sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio. b) qualora ai fini  del  calcolo  delle  concentrazioni  soglia  di rischio  non  sia  stato  preso  in  considerazione  il  percorso  di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e'  consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di  barrieramento fisico  o  idraulico  di  cui   siano   comprovate   l'efficienza   e l'efficacia;   - qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifi ca di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l’autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all’intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda;   - per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all’ente o all’autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affi datario e l’ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso;   aa)  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica (art. 35).         Pubblicato in G.U. n. 261 del 10.11.2014 è stato convertito in l. 10.11.2014, n. 162 il d.l. 12 settembre 2014, n. 132  (G.U. 212 del 12.9.2014 il)recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri  interventi  per la  definizione  dell'arretrato  in  materia  di   processo   civile». Ecco le principali novità:   a)   Nelle cause civili dinanzi al tribunale  o  in  grado  d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono  in  materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa  non e' stata assunta in  decisione,  le  parti,  con  istanza  congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento  arbitrale  a  norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del  codice di procedura civile. La legge di conversione ha precisato che (art. 1):   - “Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”;   - “Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta”;   - per le controversie di valore inferiore a 100.000 euro le parti possono concordare che sia nominato un solo arbitro;   - possono essere nominati arbitri gli “avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso” (in sede di decreto legge era stato prevista un’anzianità di soli tre anni);   - con decreto del Ministero della Giustizia saranno previsti, oltre che i compensi degli arbitri, i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica;   b)   viene introdotto l’istituto della negoziazione assistita da parte di uno o più avvocati (le PP.AA. sono tenute a servirsi obbligatoriamente dell’avvocatura interna ove esistente) in forza del quale (artt. 2-11):   b1) chi intende proporre determinate azioni deve prima inviare alla controparte a stipulare  la  convenzione  deve  indicare  l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto  puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese  del  giudizio  e  di quanto previsto dagli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642, primo comma, (provvisoria esecuzione) del  codice  di procedura civile;   b2) la convenzione di negoziazione assistita da uno più avvocati e'  un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare  in  buona fede e con lealta' per risolvere in via  amichevole  la  controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti  all'albo. Essa deve precisare “il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti”;   b3) è dovere  deontologico  degli  avvocati  informare  il  clienteall'atto  del  conferimento  dell'incarico  della   possibilita'   di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;   b4) la convenzione assistita è obbligatoria:   - per chi intende esercitare in  giudizio  un'azione  relativa  a  una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione  di veicoli e natanti;   - per chi intende proporre in  giudizio  una  domanda  di pagamento a qualsiasi titolo di  somme  non  eccedenti  cinquantamila euro al di fuori del campo di applicazione della mediazione obbligatoria;   b5) essa non si applica comunque nei seguenti casi:   - procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;   - nei procedimenti di  consulenza  tecnica  preventiva  ai  fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;   -  nei procedimenti di opposizione o  incidentali  di  cognizione relativi all'esecuzione forzata;   - nei procedimenti in camera di consiglio;   - nell'azione civile esercitata nel processo penale;   b6) in ogni caso non è mai presclusa la possibilità di chiedere l’adozione di un provvedimento cautelare urgente;   b7) l'esperimento del procedimento  di  negoziazione  assistita  e' condizione    di    procedibilita'    della    domanda    giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita  dal  convenuto,  a  pena  di decadenza, o rilevata d'ufficio  dal  giudice,  non  oltre  la  prima udienza;   b8) la negoziazione assistita è prevista anche per i procedimenti di separazione personale, di cessazione  degli  effetti civili  o  di  scioglimento  del  matrimonio,  di  modifica   delle condizioni di separazione o di divorzio. Qui la legge di conversione è intervenuta apportando notevoli modifiche in quanto nella versione originaria del decreto la negoziazione assistita non era possibile in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap;   b9) la previsione della condizione d’improcedibilità della negoziazione assistita entra in vigore dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione;   c)    è prevista la possibilità di concludere innanzi all'ufficiale dello  stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio un accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12);   d)   se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso  di  novita'  della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice  puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (art. 13);   e)    è previsto, con l’introduzione dell’art. 183-bis c.p.c. anche la possibilità che il tribunale civile in composizione monocratica, valutata la complessita' della  lite  e  dell'istruzione  probatoria, previo  contraddittorio  anche  mediante  trattazione scritta, con ordinanza  non  impugnabile,  che  si  proceda  a  norma dell'articolo 702-ter c.p.c. (art. 14);   f)     è stata soppressa la previsione introdotta con l’art. 257-ter c.p.c. che così disponeva “La  parte  puo'  produrre,  sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi,  capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'. Il difensore avverte il terzo  che  la  dichiarazione  puo'  essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di  false  dichiarazioni  e che il giudice puo' disporre  anche  d'ufficio  che  sia  chiamato  a deporre come testimone” (art. 15);   g)   è stata confermata la riduzione del periodo di sospensione feriale rispetto al previgente periodo dal 1° agosto al 15 settembre di cui all’art. 1 l. n. 742/1969, che è ora limitato dal dal 1° agosto al 31 agosto (mentre nel d.l. si prevedeva dal 6 al 31 agosto) (art. 16);   h)   viene integrato l’art. 1284 c.c. in materia di interessi, statuendosi al quarto comma che “Se le parti non ne hanno  determinato  la  misura,  dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla  legislazione  speciale  relativa  ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”. Tale disposizione produce effetti “rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 17);   i)  importanti modifiche al processo esecutivo di esecuzione (artt. 18-20).       Convertito in legge 11.08.2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20.08.2014) il d.l. 24.06.2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24.06.2014 ) recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale  e l'efficientamento    energetico    dell'edilizia     scolastica     e universitaria,  il  rilancio  e  lo  sviluppo   delle   imprese,   il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di  adempimenti  derivanti  dalla  normativa europea”. Ecco, in sintesi, le principali novità:   a) Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare. In particolare viene stabilito che “Per le violazioni alle norme in materia  agroalimentare,  per le   quali   e'   prevista   l'applicazione   della   sola   sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di  diffida e ad  elidere  le  conseguenze  dannose  o  pericolose  dell'illecito amministrativo.  Per  violazioni  sanabili  si  intendono  errori   e omissioni   formali   che   comportano   una   mera   operazione   di regolarizzazione ovvero  violazioni  le  cui  conseguenze  dannose  o pericolose sono eliminabili. In caso  di  mancata  ottemperanza  alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma,  entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad  effettuare  la contestazione, ai sensi dell'articolo  14  della  legge  24  novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981”. Sono inoltre previste ulteriori semplificazioni per le aziende vitivinicole che producono meno di 1000 ettolitri all'anno (artt. 1 e 1-bis);   b) istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Il sistema di consulenza contempla  almeno  gli  ambiti  di  cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3,  del  citato  regolamento  (UE)  n. 1306/2013 e gli aspetti  relativi  alla  competitivita'  dell'azienda agricola,  zootecnica  e  forestale  inclusi  il   benessere   e   la biodiversita' animale  nonche'  i  profili  sanitari  delle  pratiche zootecniche. Inoltre, Lo  svolgimento  dell'attivita'  di  consulenza   deve   essere chiaramente separato dallo svolgimento  dell'attivita'  di  controllo dei  procedimenti  amministrativi  e  tecnici  per  l'erogazione   di finanziamenti pubblici all'agricoltura (art. 1-ter);   c) Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo (art. 2);   d) credito di imposta in favore di determinate imprese agricole per la realizzazione e l'ampliamento di  infrastrutture  informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50.000 euro (art. 3);   e) disposizioni per l'incentivo all'assunzione  di  giovani  lavoratori agricoli e per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura. In sede di conversione è stato precisato che il  valore  annuale  dell'incentivo  non  puo'  comunque superare, per  ciascun  lavoratore  assunto  ai  sensi  del  presente articolo, l'importo di:3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 5);   f) istituzione presso l’INPS della Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 6);   g) detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e rivalutazione dei redditi dominicali a decorrere dal 2016 (art. 7);   h) specifici interventi a sostegno delle imprese agricole gestite da giovani, nonché in materia di riscatti agrari (artt. 7-bis e 7-ter);   i) interventi a tutela degli edifici scolastici, universitari e per la mitigazione del rischio idrogeologico (artt. 9 e 10);   l) disposizioni circa gli impianti termici civili (art. 11);   m) introduzione nel Codice dell’Ambiente (art. 242-bis) di una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di  messa  in sicurezza, nonché previsioni specifiche per la messa in sicurezza e per la bonifica delle aree militari (art. 241-bis) (art. 13);   n) semplificazione in materia di tracciabilità dei rifiuti statuendosi che “Entro  sessanta  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  in  via  prioritaria,   con   l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi  token  usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica” (art. 14);   o) modifiche in materia di valutazione d’impatto ambientale. Viene tra l'altro precisato che ai fini della valutazione ambientale,  gli  elaborati  del progetto preliminare e del progetto definitivo sono  predisposti  con un livello informativo e di dettaglio  almeno  equivalente  a  quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 15);   q) ai  soggetti  titolari  di  reddito  d'impresa  che  effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi  nella  divisione  28 della  tabella  ATECO,  di  cui  al   provvedimento   del   Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  16  novembre  2007,  pubblicato   nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30  giugno  2015, e' attribuito un credito d'imposta nella  misura  del  15  per  cento delle  spese  sostenute  in  eccedenza  rispetto  alla  media   degli investimenti in beni  strumentali  compresi  nella  suddetta  tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta'  di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in  attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge,  anche  se con  un'attivita'  d'impresa  inferiore  ai  cinque  anni. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di  importo unitario inferiore a 10.000 euro (artt. 18 e 22);   q) Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti  in media e bassa tensione (art. 23);   r) interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta  da impianti fotovoltaici, inclusa misure di  semplificazione  amministrativa  e  di  regolazione  a   favore   di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili (artt. 26 e 30);   s) le modifiche al T.U. Bancario in materia di decorrenza delle valute e  calcolo  degli interessi sono state soppresse in sede di conversione in legge del decreto (art. 31);   t) risultano ora esenti dall'IVA "le prestazioni del servizio  postale  universale,  nonche'  le cessioni  di  beni  a  queste  accessorie,  effettuate  dai  soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le  cui  condizioni siano state negoziate individualmente" (art.10, comma 1 n. 16 d.P.R. n, 633/1972), mentre il testo del n. 16 si limitava a stabilire l'esenzione "le prestazioni del servizio postale  universale,  nonche'  le cessioni di beni e le prestazioni di  servizi  a  queste  accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione" (art. 32-bis)   u) semplificazione e razionalizzazione dei controlli  della  Corte  dei conti con particolare riferimento agli enti locali (art. 33).         Pubblicata in G.U. n. 180 S.O. del 18.8.2014 la legge n. 114 del 11 agosto 2014 di conversione di conversione del d.l. 24.06.2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (G.U. 144 del 24.06.2014). Ecco le principali novità:   a) sostanziale abrogazione dell'istituto del cd. "trattanimento in servizio", fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (31 agosto 2014 per il personale della scuola) o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. Viene, altresì sostituito il disposto del comma 11 dell’art. 72, d.l. n. 112/2008 il quale così ora dispone “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”;   b) previsioni in materia di conferimenti di incarichi direttivi ai magistrati (art. 2);   c) ulteriori previsioni in materia di assunzione del personale delle PP.AA. per l'anno 2014, con la specificazioni non trovano applicazioni per le categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3);   d) modifiche importanti alla disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 in materia di trasferimento diretto di personale dipendente tra PP.AA., prevedendosi in particolare che "costituiscono medesima unita'  produttiva  le  sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri  dalla sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti  possono  prestare attivita' lavorativa nella stessa amministrazione  o,   previo   accordo   tra   le   amministrazioni interessate,  in  altra  nell'ambito  dell'unita'   produttiva " come sopra definita, eliminandosi contestualmente la previsione dell'art. 1, comma 29 d.l. n. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 (art. 4);   e) sono modificate anche le procedure per il conferimento di nuove mansioni al personale della P.A. (art. 5);   f) viene radicalmente estesa l’incompatibilità in relazione al conferimento di incarichi in favore di ex dipendenti pubblici andati in pensione. Infatti, viene modificato all’art.5, comma 9 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, che così ora dispone “E'  fatto  divieto  alle  pubbliche  amministrazioni   di   cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel  conto  economico consolidato  della   pubblica   amministrazione,   come   individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le  societa'  e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli  delle  stesse  e  collocati  in quiescenza,  che  abbiano  svolto,  nel  corso  dell'ultimo  anno  di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto  dello stesso incarico di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia” (art. 6);   g) riduzione del 50% dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative  e  permessi  sindacali (art. 7);   h) riduzione dei compensi e onorari degli avvocati dello Stato e degli avvocati degli enti pubblici (art. 9);   i) in relazione ai compensi spettanti ai segretari comunali viene stabilito che il provento annuale dei  diritti di  segreteria  e'  attribuito  integralmente  all'amministrazione di competenza. Soltanto nei comuni privi di personale dirigenziale una quota del compenso spettante (per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604) è attribuita in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Infine, viene modificata la previsione dell’art. 97, comma 4 d.lgs. n. 267/2001 imponendo per i segretari comunali di rogare gli atti pubblici stipulati dall’Ente (art. 10);   l) apportate alcune limitate modifiche alla disciplina del personale degli enti locali e degli enti del SSN, in particolare consentendosi che lo statuto possa prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi  o  degli  uffici,  di  qualifiche  dirigenziali  o  di  alta specializzazione,  possa  avvenire   mediante   contratto   a   tempo determinato. Per gli enti del SSN si stabilisce che il limite dei posti di  dotazione  organica  attribuibili  tramite  assunzioni  a   tempo determinato è fissato nel 10% (art. 11);   m) viene ora chiarito che gli incentivi per gli incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 92 d.lgs. n. 163/06 non spettano ai dirigenti in forza del principio di omnicomprensività della loro retribuzione. La quota (pari al 20%) non destinata ai dipendenti  dev’essere accantonata per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. In particoalare, è stato modificato l'incentivo del 2% di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti con l'introduzione dei commi da 7-bis a 7-quinquies e contestuale abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92. Si stabilisce ora che "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare.  7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.  7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo" (artt. 13 e 13-bis);  (art. 13);   n)  modifiche alle norme sulla composizione e sugli emolumenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nonché censimento delle società partecipate (artt. 16 e 17);   o) divieto per le PP.AA. di richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 17-bis);   p) dal 1° luglio 2015 (in sede di decreto legge il termine era il 1° ottobre 2014) soppressione delle sezioni distaccate dei TAR con l'eccezione della Provincia di Bolzano, precisandosi che (art. 18):p.1)  con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione;   p.2) dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale;   p.3) il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova è soppresso;p.4) viene ripristinato, in sede di conversione, il comma 2 dell'art. 14 del c.p.a. che statuisce la competenza territoriale inderogabile del TAR Lombardia, Milano per le controversie relative all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (art. 22, comma 12);   p.5) il d.P.C.M. relativo alle regole tecnico-operative per la sperimentazione, alla graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali (processo telematico amministrativo) di cui all’art. 13 dell’Allegato 2 del c.p.a. dev’essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (art. 38, comma 1);   p.6) dal 1° gennaio 2015 Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale (art. 38, comma 2);   p.7) viene, inoltre, già prevista l’applicazione dell’art. 16, commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni in l. 221/2012 al processo amministrativo. Ricordiamo che tali previsioni stabiliscono che (art. 42):    - le comunicazioni e  le  notificazioni  a cura  della  cancelleria  sono  effettuate  esclusivamente  per   via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata  (comma 4);    - le notificazioni e comunicazioni ai  soggetti  per  i  quali  la legge  prevede  l'obbligo  di  munirsi  di  un  indirizzo  di   posta elettronica certificata, che non  hanno  provveduto  ad  istituire  o comunicare  il  predetto  indirizzo,  sono  eseguite   esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le  stesse  modalita'  si  adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta  elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (comma 6);    - nei procedimenti nei quali sta in giudizio  personalmente la parte il  cui  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare  l'indirizzo  di posta  elettronica   certificata   al   quale   vuole   ricevere   le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (comma 7);   - il comma 8 non appare invece concretamente applicabile statuendo che “Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si  applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei  procedimenti  penali,  si  applicano  gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale”;   - al fine di favorire le comunicazioni e  notificazioni  per  via telematica  alle  pubbliche   amministrazioni,   le   amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comunicano  al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate  ai  sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010,  n.  24, entro il  30  novembre  2014  l'indirizzo  di  PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici  notificazioni.  esecuzioni  e  protesti,  e dagli avvocati (comma 12);   - in caso di mancata comunicazione entro il  termine  di  cui  al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 (comma 13);   - trova inoltre applicazione la previsione dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 convertito in l. 221/2012 sui pubblici elenchi per quanto concerne comunicazioni e notificazioni (art. 45-bis, comma 2, lett. a);   p.8) importanti novità in materia di rito speciale degli appalti nell’ambito dell’art. 120 c.p.a., i cui commi sono così modificati (artt. 40 e 41, comma 1, lett. b):    - "6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni [in sede di decreto erano 30 giorni N.d.A.] dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni ";   - “al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello”. Il comma 2-bis aggiunge che “Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione”;    - "8-bis.  Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può [il testo in sede di decreto ne preveda l’automaticità N.d.A.] subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119 ";    - "9.  Il  Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale  definisce il giudizio entro trenta giorni [in sede di decreto erano 30 giorni N.d.A.] dall'udienza di discussione,  ferma   restando   la   possibilita'   di   chiedere    l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni";   - le previsioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva  alla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto;    - nel caso di lite temeraria per controversie soggette al rito di cui all’art. 120 c.p.a. in luogo dell’ordinaria sanzione dal doppio al quintuplo del contributo unificato, è consentito al giudice irrogare una sanzione fino all’1% del valore del contratto ove maggiore del quintuplo del contributo unificato (art. 41, comma 1, lett. b);   p.9) all’art. 26, comma 1 c.p.a. è aggiunto il seguente ulteriore periodo “In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati” (art. 41, comma 1, lett. a);   p.10) viene sostituito l’art. 136, comma 1 c.p.a., che così ora dispone “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax” (art. 45-bis, comma 3);   p.11) viene completato il processo amministrativo telematico a partire dal 1° gennaio 2015, quanto entrerà in vigore il nuovo comma 2-bis dell'art. 136 c.p.a., il quale dispone che "Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del  personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Non è chiaro, pertanto, se gli atti introduttivi potranno ancora redigersi in forma cartacea poiché la notifica degli stessi potrebbe rendersi necessaria in caso in cui il destinatario non sia fornito di PEC (art. 38, comma 1-bis). Ad ogni modo viene precisato, inserendo l'art. 16-septies nel d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012 che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo";   q)  l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) è immediatamente soppressa ed i suoi compiti e funzioni sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). Viene anche introdotta una sanzione amministrativa da 1.000€ a 10.000€ per nel  caso  in  cui  "il  soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione  della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o  dei  codici  di comportamento". Sono, altresì, aggiunte le seguenti funzioni all’ANAC: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis d.lgs. n. 165/2001; a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti soggetti al Codice dei contratti pubblici. Mentre le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito il Governo entro 180 giorni rivedrà la disciplina sulla valutazione delle performance (art. 19);   r) scioglimento della Formez PA, nomina di un commissario straordinario e unificazioni delle scuole di formazione dello Stato (artt. 20 e 21);s) previsioni a maggior tutela dell'indipendenza del personale delle Autorità indipendenti e riduzione del 20% del trattamento economico del personale. E' prevista anche la rinegoziazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca attribuiti dalle Autorità indipendenti (art. 22);t) ulteriori modifiche alla l. n. 56/2014 in materia di province e città metropolitane (art. 23 e 23-quater);   u) viene ulteriormente modificata la previsione dell’art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06, statuendosi ora che (artt. 23-bis e 23-ter):   - l’obbligo si applica a partire dal il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori;   - in ogni caso per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo (acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite unione di comuni oppure tramite apposito accordo corsortile) decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;   -  i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro   v) entro il 31 ottobre 2014 è prevista l’adozione dell’Agenda per la semplificazione nel triennio 2015-2017. Si precisa, altresì, che gli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013 trovino applicazione (artt. 24 e 24-bis):   - agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;   - limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;   - mentre alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190;   z) sanzione pecuniaria da euro 1.000  euro 10.000 per le PP.AA. che non si attengono alle previsioni di cui agli artt. 62 e 53, comma 1 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Le PP.AA. sono tenute entro 30 giorni a comunicare all’AID “l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano” (art. 23-quater);   aa) ulteriori modifiche alle previsioni del CAD in materia di comunicazioni telematiche tra PP.AA. (art. 23-quinquies);   bb) adozione di una serie di modifiche normative in favore delle persone portatrici di handicap. E statuito, tra l’altro, che la persona con un invalidità pari o superiore all'80% non debba sostenere le prove di  preselezione ai concorsi pubblici (art. 25);   cc) semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche (art. 26);dd) riduzione del 50% del diritto annuale spettante alle camere di commercio (art. 28);ee) modifica in materia di legislazione antimafia (sostituzione dei commi 52 e 53 d.lgs. n. 190/2012) con riferimento alle attività di (art. 29): -  trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;   -  trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;    -  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;   -  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;   -  noli a freddo di macchinari;   -  fornitura di ferro lavorato;   -  noli a caldo;   -  autotrasporti per conto di terzi;   -  guardiania dei cantieri;   - l'iscrizione nell'elenco di cui al  comma  52 è ora obbligatoria e  tiene  luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia  liberatoria  anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di  contratti  o subcontratti relativi ad attivita' diverse da  quelle  per  le  quali essa e' stata disposta;   ff) attribuzione di poteri speciali al presidente dell’ANAC in merito all’attività di EXPO 2015, nonché ulteriori disposizioni sempre riguardanti l’attività di tale società (artt. 30, 33 e 34);   gg) estensione della tutela del dipendente pubblico di cui all’art. 54-bis d.lgs. n. 165/01 anche nel caso di denuncia all’ANAC e non soltanto alla corte dei conti (art. 31);   hh) nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda per determinati reati o anche soltanto allorché vi sia il sospetto di situazioni anomale comunque sintomatiche di condotte illecite nell’ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il presidente dell’ANAC può chiedere al prefetto competente di (art. 32):   - ordinare la rinnovazione degli organi societari;   - di provvedere direttamente alla straordinaria gestione dell’impresa appaltatrice;   ii) divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo (art. 35);   ll) obbligo di trasmissione all’ANAC da parte di tutte le stazioni appaltanti delle varianti autorizzate ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 163/06, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di  validazione e  ad  apposita  relazione   del   responsabile   del   procedimento. Ricordiamo che le varianti di cui trattasi sono le seguenti (art. 37):   - per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;   - per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;   - nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;   mm) introduzione del comma 2-bis all’art. 38 d.lgs. n. 163/06, il quale dispone che “La mancanza, l'incompletezza  e  ogni  altra  irregolarita' essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2  obbliga il concorrente che vi ha dato causa al  pagamento,  in  favore  della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore  all'uno  per  mille  e  non  superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque  non  superiore  a 50.000  euro,  il  cui  versamento  e'   garantito   dalla   cauzione provvisoria.  In  tal  caso,  la  stazione  appaltante   assegna   al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,  perche'  siano rese,  integrate  o  regolarizzate   le   dichiarazioni   necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza  o  incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione  appaltante  non  ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il  concorrente e' escluso dalla gara.  Ogni  variazione  che  intervenga,  anche  in conseguenza di una pronuncia  giurisdizionale,  successivamente  alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle  offerte  non rileva ai  fini  del  calcolo  di  medie  nella  procedura,  ne'  per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. Viene altresì inserito un comma 1-ter all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo  38,  comma  2-bis,  si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza  o  irregolarita' delle dichiarazioni, anche  di  soggetti  terzi,  che  devono  essere prodotte  dai  concorrenti  in  base  alla  legge,  al  bando o al disciplinare di gara”. Si precisa che tali nuove previsioni si  applicano  alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 39);   nn) viene prevista la soppressione dell`ultimo comma 3 dell’art. 9 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014, che così disponeva “E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori”. In questo modo le stazioni appaltanti non potranno più espletare procedure ad evidenza pubblica per conseguire risparmi di spesa rispetto ai prezzi di CONSIP(art. 39, comma 3-bis);   oo) è prevista anche la progressiva informatizzazione del processo contabile (43);   pp) si precisa che le norme del processo civile telematico di cui all’art. 16-bis d.l. 179/2012 convertito con modificazioni in l. 221/2012 “si  applicano esclusivamente  ai  procedimenti  iniziati   innanzi   al   tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di  cui  al  periodo precedente  iniziati  prima  del  30   giugno   2014,   le   predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre  2014”, inoltre “A decorrere dal 30 giugno  2015  nei  procedimenti  civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione,  innanzi  alla  corte  di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da  parte dei  difensori  delle  parti  precedentemente  costituite  ha   luogo esclusivamente  con  modalita'  telematiche,   nel   rispetto   della normativa  anche  regolamentare  concernente  la  sottoscrizione,  la trasmissione e la ricezione dei documenti  informatici.  Allo  stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti  da  parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma,  a  depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi  natura  non  regolamentare,  da  adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello  Stato,  il  Consiglio  nazionale forense ed i consigli  dell'ordine  degli  avvocati  interessati,  il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le  corti  di  appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati  prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche  categorie  di procedimenti, il termine fissato dalla  legge  per  l'obbligatorieta' del deposito telematico” (art. 44);   qq) sono apportate alcune limitate modifiche di carattere processuale al codice di procedura civile, tra le quali si segnala che le dichiarazioni testimoniali nel verbale d’udienza non sono più sottoscritte dal dichiarante (art. 45). Ulteriori disposizioni riguardano la vendita di cose pignorate con modalità telematiche (art. 48);   rr) viene stabilito, modificando l’art. 125 c.p.c. che gli atti delle parti nel processo civile devono indicare il numero di fax (art. 45-bis, comma 1);   ss) le notificazioni telematiche se effettuate dopo le ore 21, si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo (art. 45-bis, comma 2, lett. b);   tt) parrebbe che la sanzione dell’aumento del contributo unificato della metà, nell’ambito dei giudizi civili (mentre permane per i giudizi amministrativi e tributari), non sia più comminata nel caso in cui non sia indicato l’indirizzo PEC sul proprio atto introduttivo (art. 45-bis, comma 4)   uu) in materia di notifiche effettuate direttamente dagli avvocati la PEC diventano mezzo ordinario di notificazione alla stregua delle altre modalità di notificazione (art. 46). Inoltre:   - la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata non deve più contenere gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;   - per le notifiche effettuate tramite PEC non si sconta il pagamento della marca da bollo;   - non trovano applicazione al processo amministrativo le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16-quater del d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, secondo le quali “2. Quando l'atto  da  notificarsi  non  consiste  in  un  documento informatico,  l'avvocato  provvede  ad  estrarre  copia   informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la  conformita' all'originale  a  norma  dell'articolo  22,  comma  2,  del   decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  La  notifica  si  esegue  mediante allegazione  dell'atto  da  notificarsi   al   messaggio   di   posta elettronica certificata.  3. La notifica si perfeziona,  per  il  soggetto  notificante,  nel momento in cui viene generata la ricevuta  di  accettazione  prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento  in  cui viene  generata   la   ricevuta   di   avvenuta   consegna   prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”;   vv) è stato posticipato il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia al 30 novembre 2014 (art. 47);   zz) sono anche previste disposizioni riguardanti il deposito degli atti nell’ambito del processo civile (art. 51):   - le  cancellerie delle corti di appello  e  dei  tribunali  ordinari  sono  aperte  al pubblico  almeno  tre  ore  nei  giorni  feriali,  secondo   l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate;   - per quanto concerne il deposito telematico degli atti esso s’intende  tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta  consegna  e' generata entro la fine del giorno  di  scadenza  e  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 155,  quarto  e  quinto  comma,  del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta  elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita  nelle  specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli  atti  o  dei  documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di  piu'  messaggi  di  posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza;   aaa) le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (art. 52);   bbb) ennesimo rialzo al contributo unificato in materia civile e fallimentare con ulteriore possibilità di rincari "nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni".       E' stato convertito in l. 29 luglio 2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30.07.2014) il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (a sua volta pubblicato su G.U. n. 125 del 31.5.2014) recante «Disposizioni urgenti per  la  tutela  del  patrimonio  culturale,  lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» .Veniamo ad elencare le principali novità.   a) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre  periodi d'imposta successivi a quello in  corso  al  31  dicembre  2013,  per interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi  della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di  nuove  strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti  delle  fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza  scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d'imposta, nella misura del: 65% delle erogazioni liberali effettuate in  ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel  periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli  enti  non  commerciali  nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti  titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.Trova applicazione di cui all'art. 40,  comma  9,  d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al Ministero  dei  beni  e  delle  attività culturali  e  del  turismo  l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione  di  tale  ammontare,  nonchè della  destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita  sezione nei propri siti web istituzionali. E' stata introdotta, in sede di conversione un'importante previsione, ossia che "Il credito d'imposta spettante ai  sensi  del  comma  1  èaltresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate  per interventi di manutenzione, protezione e restauro di  beni  culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o  affidatari  dei beni oggetto di tali interventi". I beneficiari di erogazioni liberali, qualsiasi sia la loro forma giuridica e la loro natura, pubblicistica o privatistica, devono dare conto della  destinazione  e  dell'utilizzo  delle erogazioni ricevute, tramite  il  proprio  sito  web  istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile,  e  in un apposito portale,  gestito  dal  medesimo  Ministero (art. 1);   b) introduzione di ampie deroghe al Codice dei contratti pubblici per quanto concerne le procedure di affidamento di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione  europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012 (art. 2);   c) al Codice dei beni culturali:    - all'art. 52, comma 1-ter delin materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, stabilendosi che "Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali". In particolare viene statuito che l'indennizzo va quantificato nel limite massimo della media dei ricavi  annuidichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del  50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stessoperiodo per adeguarsi alle  nuove  prescrizioni  in  materia  emanatedagli enti locali (art. 4);   - all'art. 108, commi 3 e 3-bis stabilendosi rispettivamente che "nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente" e che "Sono in ogni caso libere le seguenti  attivita',  svolte senza scopo di  lucro,  per  finalita'  di  studio,  ricerca,  libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione  della conoscenza del patrimonio culturale: 1)  la  riproduzione  di  beni  culturali diversi  dai  beni bibliografici  e  archivistici  attuata  con  modalita'  che  non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti  della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo  delle  immagini  di  beni culturali, legittimamente acquisite, in  modo  da  non  poter  essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto" (art. 12);   - la modifica dell''art. 122 in materia di archivi di Stato è stata, invece, abrogata in sede di conversione in legge (art. 12);   - in materia di autorizzazione paesaggistica, all'art. 146 precisandosi ora al comma 4 che "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato". E' stata soppressa in sede di conversione del decreto legge la previsione inserita al comma 9 secondo la quale "Decorsi inutilmente sessanta  giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi  abbia  reso  il  prescritto  parere, l'amministrazione  competente  provvede  comunque  sulla  domanda  di autorizzazione", così venendo meno la possibilità per l'amministrazione competente d'indire una conferenza di servizi (art. 12);   - viene prevista la costituzione di commissione di garanzia per i pareri, nulla osta o altri atti di assenso  comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo d'ufficio o su segnalazione delle altre  amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di assicurare l'imparzialita' e  il  buon  andamento dei  procedimenti  autorizzatori  in  materia  di  beni  culturali  e paesaggistici. Le  commissioni  di  garanzia  possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci  giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per  via  telematica  dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,  contestualmente  alla  sua  adozione,  alle commissioni  e  altre  amministrazioni  coinvolte  nel  procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre  giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di  dieci  giorni di cui al  precedente  periodo,  l'atto  si  intende  confermato (art. 12);   - per  assicurare  la  trasparenza  e  la pubblicita' dei procedimenti di tutela e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale,nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca  in  materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli  atti  aventi  rilevanzaesterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismonell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione  di  cui  al codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove  esistente,  dell'organoche ha  adottato  l'atto,  secondo  le  disposizioni  in  materia  di pubblicita', trasparenza e  diffusione  di  informazioni  di  cui  aldecreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.   33 (art. 12);   - si stabilisce che dovrà essere emanato un regolamento finalizzato ad ampliare ed a precisare le ipotesi di interventi di lieve entita', nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali sempre per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica (art. 12);   d) disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 6);   e) sono pisure per favorire l'occupazione presso gli istituti e  i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, statuendosi che tali istituti e iluoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli    f) introduzione di un credito d'imposta relativamente agli anni 2015-2017 per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, pari al 30% del costo sostenuto fino a 12.500€. Gli interventi finanziabili sono i seguenti, risultando esclusi i costi di intermediazione commerciale (art. 9):   - impianti wi-fi;    - siti web ottimizzati per il sistema mobile;  - programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti  e la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e  portali  di  promozione  pubblici  e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi;  - spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio;  - servizi di consulenza per  la  comunicazione  e  il  marketing digitale;  - strumenti per la promozione digitale  di  proposte  e  offerte innovative in tema di inclusione e di  ospitalita'  per  persone  con disabilita';  - servizi relativi alla formazione del titolare o del  personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. Sono escluse dalle spese  i  costi  relativi  alla  intermediazione commerciale   g) credito d'imposta per le strutture ricettive esistenti al 1.1.2012 e per i periodi d'imposta 2014-2016 nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000€ per i seguenti interventi (art. 10): - ristrutturazione edilizia;   - eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla l. 9.1.1989, n. 13, e al d.m. lavori pubblici 14.6.1989, n. 236;   - riqualificazione energetica;   i) sono soggetti a SCIA (art. 13): - l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; -  l'apertura,  il  trasferimento  e  le  modifiche  concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo,  nel  rispetto  dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento  e  di Bolzano;   h) viene costituito un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per  la disciplina dei contratti  di  intermediazione  finanziaria  tax  free shopping (art. 13-bis);    l) trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. (art. 16).       E' stato convertito il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 recante «Misure  urgenti  per  la  competitività e la giustizia sociale» (pubblicato in G.U. n. 95 del 24.4.2014) in l. 23 giugno 2014, n. 89. Ecco le principali novità:   a) attribuzione per quest'anno di 640 euro per coloro che hanno redditi di lavoro dipendente, se il reddito complessivo  non  è  superiore  a 24.000 euro (ossia i famosi 80 euro al mese per il resto del 2014) non soggetti a tassazione oppure se il reddito complessivo è superiore a  24.000 euro  ma  non  a  26.000  euro.  Il  credito  spetta  per  la   parte corrispondente al rapporto tra l'importo di  26.000  euro,  diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro (art. 1);b) riduzioni delle aliquote IRAP (art. 2);   c) tassazione delle rendite finanziarie passa dal 20% al 26% (artt. 3 e 4). L'incremento non interesserà, tra gli altri, i redditi di cui all'art. 44 del testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ossia:   - gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;   - gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;   - le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;   - i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;   - gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;   - gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;   - i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;   - i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;   - i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;   - i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;   - i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;   - i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;   - gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.   d) aggiornamento dei diritti consolari, tra l'altro, in materia di domanda di domanda di riconoscimento della cittadinanza e di passaparto (art. 5-bis);   e) ulteriori obblighi di pubblicità per le pubbliche amministrazioni pubblicano (art. 8):   - "i  documenti  e  gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro  trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi  al  bilancio  di previsione e a quello consuntivo  in  forma  sintetica,  aggregata  e semplificata, anche con il ricorso a  rappresentazioni  grafiche,  al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilità";   - "e   rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi  alle  entrate  e  alla  spesa  di  cui  ai  propri  bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che  ne  consenta l'esportazione,  il   trattamento   e   il   riutilizzo,   ai   sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";    - "con  cadenza  annuale, un indicatore dei  propri  tempi  medi  di  pagamento  relativi  agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti".  A  decorrere  dall'anno  2015,  con cadenza  trimestrale,  le  pubbliche  amministrazioni  pubblicano  un indicatore,  avente  il  medesimo  oggetto,  denominato   "indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono  elaborati  e  pubblicati,  anche  attraverso  il ricorso a un portale unico,  secondo  uno  schema  tipo  e  modalità definiti con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  da adottare sentita la Conferenza unificata". Divengono, inoltre, liberamente accessibili i dati SIOPE secondo le modalità definite con decreto del MEF. E' previsto un taglio lineare per la spesa per acquisti di  beni  e  servizi delle pubbliche amministrazioni secondo quanto stabilito dal comma 4. Per raggiungere detto obbiettivo le PP.AA. possono ridurre  gli  importi  dei  contratti  in  essere aventi ad oggetto acquisto o  fornitura  di  beni  e  servizi,  nella misura del 5 per cento, per tutta la  durata  residua  dei  contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di  rinegoziare  il  contenuto  dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E'  fatta  salva  la facolta' del prestatore dei  beni  e  dei  servizi  di  recedere  dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna  penalita'  da  recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni  dal  ricevimento  della relativa comunicazione da parte  di  quest'ultima.  In  caso  di  recesso,  le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi  affidamenti,  possono,  al  fine  di  assicurare comunque la disponibilita' di beni  e  servizi  necessari  alla  loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo  a  convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali  di  committenza  regionale  o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina  europea  e nazionale sui contratti pubblici". Esse, inoltre, sono "tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni  e  servizi  stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle  riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai  prezzi  di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e  servizi  previsti nelle  convenzioni  quadro  stipulate  da  Consip  S.p.A,  ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488", e gli atti emanati in violazione di tale obbligfo "sono  nulli  e  sono rilevanti   ai   fini   della   performance   individuale   e   della responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti";   f) viene istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di spesa di cui fanno parte Consip S.p.A.  e  una  centrale  di  committenza  per ciascuna regione presso l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 9). Inoltre:   - con "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di  ogni  anno, sulla base di analisi  del  Tavolo  dei  soggetti  aggregatori  e  in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche'  le  soglie  al superamento  delle  quali  le  amministrazioni  statali  centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni  ordine  e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli  enti  regionali,  nonche'  loro  consorzi  e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale  ricorrono, rispettivamente,  a  Consip  S.p.A.  e  al  soggetto  aggregatore  di riferimento per lo  svolgimento  delle  relative  procedure". In ogni caso il  numero  complessivo  dei soggetti aggregatori  presenti  sul  territorio  nazionale  non  può essere superiore a 35. Per le categorie di beni  e  servizi  individuate dal  decreto  di  cui  al  periodo  precedente,  l'Autorita'  per  la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e  forniture  non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro  soggetto  aggregatore.  Con  il decreto di cui al  presente  comma  sono,  altresì,  individuate  le relative  modalita'  di  attuazione.  E'  comunque  fatta  salva   la possibilita' di acquisire, mediante procedura di  evidenza  pubblica, beni e servizi, qualora i   relativi prezzi siano  inferiori  a  quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori;   - viene per l'ennesima volta modificato il testo dell'art. 33, comma 3-bis d.lgs.  n. 163/06, il quale ora dispone che "I  Comuni   non   capoluogo   di   provincia   procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito  delle  unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo  15  agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un  apposito  accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto  aggregatore  o  alle  province,  ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In  alternativa,  gli  stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli  strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da  altro  soggetto aggregatore di riferimento". L'AVCP non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai  comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di  lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal  presente comma;   - "a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis  del decreto  legislativo   7   marzo   2005,   n.   82,   [l'AVCP] fornisce  alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi  di  riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi,  tra quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul  proprio  sito  web  i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di  riferimento  pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di  ogni anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione  e  costituiscono  prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e'  presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  in  ambito   nazionale   ovvero nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in violazione di tale prezzo massimo sono nulli";   - sono modificati i possibili elementi di valutazione dell'offerta tecnica includendo ora accanto alla sicurezza  di  approvvigionamento»  anche l'origine produttiva;   - l'AVCP a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso  la  banca  dati nazionale dei contratti  pubblici  di  cui  all'articolo  62-bis d.lgs. n. 82/2005,  fornisce,  tenendo  anche conto della dinamica dei prezzi dei  diversi  beni  e  servizi,  alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi  di  riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di  beni  e  di  servizi, tra quelli di maggiore  impatto  in  termini  di  costo  a  carico  della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul  proprio  sito  web  i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche  amministrazioni  per  gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di  ogni anno,  sono   utilizzati   per   la   programmazione   dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma  1,  della l.  n.  488/1999,  in  ambito   nazionale   ovvero nell'ambito territoriale di riferimento.  I  contratti  stipulati  in violazione di tale prezzo massimo sono nulli;   g) rafforzamento delle attività di controllo dell'AVCP. Viene, inoltre, previsto un obbligo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire entro il 30.09.2014 "all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: a) i dati dei  contratti  non  conclusi  attraverso  centrali  di committenza di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria  aventi  ad  oggetto  una  o   piu'   delle   prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente  articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014; b) i dati dei contratti aventi  ad  oggetto  beni  o  servizi  di importo pari o superiore  alla  soglia  di  rilevanza  comunitaria  e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30  settembre 2014, stipulati a seguito  di  procedura  negoziata  ai  sensi  degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui  all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia  stata presentata una sola offerta valida" (art. 10);   h) taglio lineare dei costi di riscossione dei tributi (art. 11);   i) nuova possibilità di rateizzazione dei debiti erariali, talché possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e  non  oltre  il  22  giugno 2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014 (art. 11-bis);   l) i canoni delle concessioni marittime demaniali devono essere corrisposti entro il 30 settembre di ogni anno. Viene contestualmente postposto dal 15 maggio al 31 ottobre il termine entro il quale il Governo deve riordinare la materia dei criteri di calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime (art. 12-bis);   m) a decorrere dal 1° maggio 2014 è istituito il limite massimo retributo di 240.000€ per i dipendenti delle PP.AA. e delle società partecipate. Il tetto del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 si applica anche agli enti pubblici economici (art. 13);   n) ulteriore taglio lineare per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e COCOCO ad eccezione delle Università, degli  istituti  di  formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario  nazionale, sicché hli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai  fini di assicurare il rispetto dei limiti (art. 14);   o) taglio lineare anche per le spese per autovetture (art. 15);   p) attività di promozione dell'Italia all'estero da parte degli uffici diplomatico-consolari (art. 16-bis);   q) abolizione delle agevolazioni postali per i partiti politici (art. 18);   r) la l. n. 56/2014 sulle città metropolitane viene già modificata. In particolare viene soppresso l'art. 1, comma 13 il quale stabiliva che "Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto" (art. 19);   s) le  società a  totale partecipazione  diretta  o  indiretta  dello  Stato  e  le   società direttamente  o  indirettamente  controllate  dallo  Stato  ai  sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), c.c., i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001,  ed  enti  pubblici economici, ad esclusione di  quelle  emittenti  strumenti  finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi,  esclusi  gli  ammortamenti  e  le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli  accantonamenti  per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 % nel 2014 ed al  4 % nel 2015 (art. 20);   t) autorizzazione in favore del Commissario della spending review di razionalizzare e ridurre le spese delle società partecipate dagli enti locali individuando in particolare specifiche misure (art. 23): -  per  la  liquidazione  o   trasformazione   per   fusione o incorporazione degli organismi  sopra  indicati,  in  funzione  delle dimensioni  e  degli  ambiti  ottimali  per  lo   svolgimento delle rispettive attività; - per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a  livello  nazionale  e internazionale; - per la cessione di rami d'azienda  o  anche  di  personale  ad altre società anche a  capitale  privato  con  il  trasferimento  di funzioni e attività di servizi;   u) modifica alla disciplina di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della l. 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di locazioni e manutenzioni di  immobili  da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare viene introdotto un comma 222-quater, in forza del quale "le amministrazioni di cui  al  primo  periodo  del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo  piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto  del parametro metri quadrati per addetto di  cui  al  comma  222-bis, un complessivo efficientamento della presenza  territoriale,  attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di  parte  di  essi, anche in condivisione con altre amministrazioni  pubbliche,  compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio  di  immobili condotti in locazione passiva  in  modo  da  garantire  per  ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento  ai  valori registrati nel 2014, non inferiore al 50  per  cento  in  termini  di spesa per locazioni passive e  non  inferiore  al  30  per  cento  in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato [...]". Viene, inoltre, stabilito che le  amministrazioni possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e'perfezionato decorsi  centottanta  giorni  dal  preavviso,  anche  in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (art. 24);   v) l'obbligo di trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui al d.P.R. n. 55/2013 è anticipato al 31 marzo 2015. Le fatture elettroniche devono recare il numero di CIG e CUP, altrimenti le PP.AA. non possono procedere al  pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig  e  Cup (art. 25);   z) modifica al Codice dei contratti pubblici in materia di pubblicità dei bandi di gara a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 26):   - all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti: "7. Gli  avvisi  e  i  bandi  sono  altresi'  pubblicati  sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di  committente»  della  stazione appaltante, ed entro i successivi due  giorni  lavorativi,  sul  sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n.  20,  e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con  l'indicazione  degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto  giorno  feriale  successivo  a quello del ricevimento della  documentazione  da  parte  dell'Ufficio inserzioni  dell'Istituto  poligrafico  e  zecca  dello   Stato.   La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari  o  aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e  nell'allegato  IX A, avviene esclusivamente in via telematica  e  non  puo'  comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.  7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine  di sessanta giorni dall'aggiudicazione"; - all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti:  "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai  contratti  pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante,  ed  entro  i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto  del  Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001,  n.  20  e  sul  sito  informatico presso   l'Osservatorio,   con   l'indicazione   degli   estremi   di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana.  I bandi relativi a contratti di  importo  inferiore  a  cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono  i lavori e nel profilo di committente della  stazione  appaltante;  gli effetti  giuridici  connessi  alla  pubblicazione   decorrono   dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.  Si  applica,  comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15.  La  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata  entro  il sesto giorno  feriale  successivo  a  quello  del  ricevimento  della documentazione  da  parte   dell'Ufficio   inserzioni   dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato.  La  pubblicazione  di  informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate  nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in  via telematica e non puo' comportare  oneri  finanziari  a  carico  delle stazioni appaltanti.  5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana,  serie  speciale  relativa  ai  contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato  IX  A  sono   rimborsate   alla   stazione   appaltante dall'aggiudicatario   entro   il   termine   di    sessanta    giorni all'aggiudicazione";   aa) sono introdotte ulteriori misure per facilitare il pagamento delle fatture emesse nei confronti delle PP.AA. (artt. 27-40). In particolare:   - all'art. 27 si stabilisce che le PP.AA. comunicano tra loro mendiante una piattaforma elettronica nella quale confluiscono i dati riferiti alle fatture o richieste  equivalenti  di pagamento emesse  a  partire  dal  1  luglio  2014,  riportando,  ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG);   - l'art. 37 prevede che i debiti di parte corrente  certi,  liquidi  ed  esigibili  per somministrazioni,   forniture   ed   appalti   e   per  prestazioni professionali sono assistiti da garanzia dello Stato purché si tratti di debiti certi, liquidi ed esigibili, non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto,  comunque  maturati al 31 dicembre  2013,  a condizione che si segua una determinata procedura da intraprendersi mediante istanza  di  certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente decreto, utilizzando la  piattaforma  elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto d.l. n. 35  del 2013;   - ai sensi dell'art. 38-bis gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche  amministrazioni  per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di  ridefinizione  dei  relativi  debiti  richieste  dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse,  sono  esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo;   bb) a decorrere  dall'esercizio  2014,  alle  relazioni  ai  bilanci consuntivi o di esercizio delle  pubbliche  amministrazioni,  di  cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante  l'importo  dei  pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo  la  scadenza  dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonche'  il  tempo  medio  dei  pagamenti  effettuati.  In  caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni  indicano  le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti (art. 41);   cc) obbligo di istituzione per le PP.AA. del registro unico delle fatture dal 1° luglio 2014 per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;   dd) sono definiti i termine di trasferimenti da PP.AA. (ad eccezione degli enti del servizio sanitario) in sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero  entro  sessanta giorni  dalla   comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa;   ee) vengono esclusi dall'obbligo di tracciabilità per contrastare i fenomeni criminosi ed il riciclaggio i seguenti contratti pubblici (tabella 1): "Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo  periodo(acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o  altri  beniimmobili o riguardanti diritti su tali beni); Art. 19, comma  1,  lettera  c),  del  D.Lgs.  163/2006  (servizi d'arbitrato e di conciliazione);Art. 19, comma  1,  lettera  d),  del  D.Lgs.  163/2006  (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia);Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006  (contratti  di lavoro); Art. 19, comma  2,  del  D.Lgs.  163/2006  (appalti  pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore  ad  un'altra  amministrazione  aggiudicatrice   o   ad un'associazione o consorzio  di  amministrazioni  aggiudicatrici,  in base ad un diritto esclusivo di cui esse  beneficiano  in  virtu'  di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative  pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato); Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per  l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o  di  combustibili  destinati alla produzione di energia; Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche  in  beni  o servizi, erogato con lo scopo di  promuovere  il  nome,  il  marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto del soggetto erogante; Prestazioni  socio-sanitarie  e  di  ricovero,  di  specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti  privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; Scelta del socio privato in societa'  miste  il  cui  apporto  e' limitato al solo finanziamento".     Convertito in l. 23.05.2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27.5.2014) il d.l. 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti  per  l'emergenza  abitativa,  per  il  mercato  delle costruzioni e per Expo 2015» (G.U. n. 73 del 28.3.2014 ). Ecco, sinteticamente, le principali novità:   a) rafforzamento del Fondo  nazionale  per  il  sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui utilizzazione viene estesa anche alla rinegoziazione delle locazioni esistenti  per consentire alle  parti,  con  il  supporto  delle  organizzazioni  di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la  stipula  di  un nuovo contratto a canone inferiore. Viene, altresì, previsto che i Comuni che fanno uso del fondo ai sensi dell'art. 11, comma 3 l. 431/1998, così come modificato dal decreto in commento, saranno preferiti nell'assegnazione  di  contributi  pubblici  per  qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare (artt. 1 e 2);   b) misure per la vendita degli alloggi popolari e destinazione dei relativi introiti alla realizzazione  di  nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Viene, tra l'altro, istituito un apposito Fondo, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (art. 3);   c) approntamento di un Piano di recupero e razionalizzazione  degli immobili e degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il  ripristino  di alloggi  di  risulta  sia   per   il   tramite   della   manutenzione straordinaria  degli   alloggi   anche   ai   fini   dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento  sismico  degli immobili (art. 4);   d) chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo  non  puo' chiedere la residenza  ne'  l'allacciamento  a  pubblici  servizi  in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi  in  violazione  di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In particolare viene disposto che (art. 5):   - "a  decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, gli atti  aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di  gas,  di  servizi  idrici  e  della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della  volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi  del richiedente e il  titolo  che  attesti  la  proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al  fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente  e  il  loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al  titolo  che  attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione  dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi  dell'art.  47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";   - "i soggetti che occupano  abusivamente  alloggi  di  edilizia residenziale pubblica  non  possono  partecipare  alle  procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni   successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";   - "sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre  2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e  9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";   e) incentivi fiscali per i proprietari di immobili di alloggi sociali relativamente ai canoni di affitto (art. 6);   f) detrazioni IRPEF per il conduttore di immobili sociali purché non abbia un reddito superiore a 30.987,41€ (art. 7);   g) (ennesima) modifica alla recente disciplina del cd. «bonus mobili», con la soppressione dell'ultima periodo del comma 2 dell'art. 16 d.l. 4.6.2013, n. 63 convertito in l. 3.8.2013, n. 90, che così recitava "Le  spese  di  cui  al  presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione [...]", stabilendosi che ai fini della fruizione della detrazione di imposta, il bonus mobili si applica indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori  di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni;   h) prescrizioni generali sulle convenzioni che disciplinano  le  modalità di locazione degli  alloggi  sociali,  di  cui  al  d.m. delle infrastrutture 22.04.2008, adottato  in  attuazione  dell'art.  5 l. 8.2.2007, n. 9 (art. 8);   i) riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti  a  canone concordato per il triennio 2014-2017 al 10% (art. 9);   l) modifica delle previsioni sull'IMU relativo agli immobili ubicati all'estero. Il nuovo disposto dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6.12.2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011,  n. 214, ora prevede che "2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il  possesso  di immobili; restano ferme le definizioni  di  cui  all'articolo  2  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I  soggetti  richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo  periodo,  del  decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria  non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle  pertinenze della stessa, ad eccezione di  quelle  classificate  nelle  categorie catastali A/1, A/8 e A/9,  per  le  quali  continuano  ad  applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10.  Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto  o  iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel  quale il possessore e il  suo  nucleo  familiare  dimorano  abitualmente  e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i  componenti  del  nucleo familiare  abbiano  stabilito  la  dimora  abituale  e  la  residenza anagrafica in immobili diversi situati nel  territorio  comunale,  le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un  solo  immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e  C/7,  nella misura  massima  di  un'unita'  pertinenziale  per   ciascuna   delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso  abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione  principale  l'unita'  immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero  o  sanitari  a seguito di ricovero  permanente,  a  condizione  che  la  stessa  non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che  non  risulti  locata,  nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato  dal  soggetto  passivo  ai parenti in linea retta entro il primo grado che  la  utilizzano come abitazione  principale,  prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente  alla  quota  di  rendita  risultante  in  catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita'  immobiliari,  la  predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno  2015 è considerata  direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola  unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel  territorio  dello Stato e iscritti all'Anagrafe  degli  italiani  residenti  all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione  principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai  fabbricati  di  civile  abitazione  destinati  ad  alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro  delle  infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  146  del  24 giugno 2008; c) alla  casa  coniugale  assegnata  al  coniuge, a seguito di provvedimento di separazione  legale,  annullamento,  scioglimento  o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un  unico  immobile,  iscritto  o  iscrivibile  nel  catasto edilizio urbano come  unica  unita'  immobiliare,  posseduto,  e  non concesso  in  locazione,  dal  personale   in   servizio   permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del  Corpo  nazionale  dei  vigili  del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1,  del decreto  legislativo  19  maggio  2000,   n.   139,   dal   personale appartenente  alla  carriera  prefettizia,  per  il  quale  non  sono richieste le condizioni  della  dimora  abituale  e  della  residenza anagrafica". Viene altresì disposto che "sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le  imposte  comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in  misura  ridotta  di due terzi" (art. 9-bis);   m) ulteriori misure per l'edilizia residenziale sociale allo scopo di razionalizzare la disciplina, con previsione di una folta serie di tipologie di interventi edilizi ammissibili (artt. 10 e 10-bis);   n) modifica alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2011, secondo la quale sono da qualificarsi interventi di nuova costruzione "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti" (art. 10-ter);   o) modifiche al d.lgs. 20.06.2005, n. 122 recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210», statuendosi la nullità dell'eventuale pattuizione che derogasse alle tutele previste per il compratore dal precitato decreto (art. 10-quater);   p) in sede di conversione è stata totalmente modificata la disciplina delle SIOS (e sulle categorie a qualificazione obbligatoria) rispetto al testo del decreto (art. 12). Viene ora stabilito che:   - "Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai  sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto  legislativo  12 aprile  2006,  n.  163,  le  opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS  12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30";   - "a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella  categoria di opere generali  ovvero  nella  categoria  di  opere  specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di invito come categoria prevalente puo', fatto  salvo  quanto  previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro,  anche  se  non  e'  in  possesso  delle relative  qualificazioni,  oppure  subappaltare   dette   lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in  possesso  delle  relative qualificazioni";    - "b) non possono essere  eseguite  direttamente  dall'affidatario  in possesso della qualificazione per la sola  categoria  prevalente,  se privo  delle  relative  adeguate  qualificazioni,  le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella  lettera  di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108,  comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative  alle  categorie  di  opere  generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con  l'acronimo  OS,  di  seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10,  OS  11,  OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS  35.  Le  predette  lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in  possesso  delle  relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono  indicate  nei bandi di gara ai fini della costituzione di  associazioni  temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11,  del codice di cui al decreto legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  il limite di cui all'art. 170,  comma  1,  del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  n.  207  del  2010  per  le categorie di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,  di  importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92,  comma 7, del predetto regolamento";   - viene, pertanto, abrogato l'art. 37, comma 11 d.lgs. n. 163/06;   - "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la  procedura prevista  all'art.  5,  comma  4,  del  codice  di  cui  al   decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163,  le  disposizioni  regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2,  e  109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  280  del  29  novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di  avere  efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4";   - viene sostituito il disposto dell'art. 95, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 (statuendosi la possibilità di modifica delle quote rispetto a quanto rappresentato in sede di offerta), che ora stabilisce che "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art.  34,  comma  1, lettera d), del codice, i consorzi  di  cui  all'art.  34,  comma  1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui  all'art.  34,  comma  1, lettera  f),  del  codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante  percentuale  cumulativamente  dalle  mandanti  o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima  del  10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o  consorzio, indicate in sede di offerta,  possono  essere  liberamente  stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di  qualificazione  posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito  dei  propri  requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di  offerta,  i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a  ciascuna  delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono  eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta  salva  la  facolta'  di modifica delle stesse, previa autorizzazione  della  stazione  appaltante  che   ne   verifica  la compatibilita' con i  requisiti  di  qualificazione  posseduti  dalle imprese interessate";   - in relazione ai servizi di verifica di progetto, il periodo transitorio per il quale si fa applicazione della previsione dell'art. 357, comma 19 d.P.R. n. 207/2010, secondo il quale in riferimento all'art. 50 "il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare", passa da tre a cinque anni;   q) adozioni di ulteriori misure per EXPO tra cui la facoltà per EXPO di derogare financo alle disposizioni recanti le norme di principio in materia di sponsorizzazioni (art. 26) e di concessioni di servizi (art. 30) del Codice dei contratti pubblici (art. 13).       Pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19.05.2014 la l. 16 maggio 2014, n. 78 recante conversione con modificazioni del d.l. 20 marzo 2014, n. 34 recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (G.U. n. 66 del 20 marzo 2014) e che consistono:   a) nella possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368/2001 della durata di 36 mesi, prorogabili fino a cinque volte (ferma restando la durata massima di tre anni), senza necessità che sussista alcuna esigenza organizzativa o produttiva. L'unico limite - non applicabile per le imprese fino a 5 dipendenti, nonché per gli "istituti pubblici  di  ricerca  ovvero  enti  privati  di  ricerca  e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di  ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica  alla  stessa  o  di coordinamento e direzione della stessa" - è costituito dal fatto che il personale con contratto da tempo determinato non può essere superiore al 20% del numero dei lavori a tempo indeterminato in forza il 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di violazione di tale rapporto viene applicata una sanzione amministrativa. Viene, inoltre, soppresso il comma 2 dell'art. 4 d.lgs. n. 368/2001, il quale prescriveva che "l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro" (art. 1);   b) in merito al contratto di apprendistato di cui al d.lgs. n. 167/2011 si prevede ora (art. 2):   - la forma scritta del contratto e del patto formativo fin da subito ed è ritornato (in sede) il riferimento al "piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";   - "ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi  nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo  indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di  apprendistato,  nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno  il  20  per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";   - viene definito anche un parametro per quanto riguarda il compenso spettante all'apprendista "Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo";   c) l'art. 2-bis introduce una disciplina transitoria;   d) viene disposta l'emanazione di un decreto finalizzato a superare il rilascio del DURC mediante una procedura di acquisizione on line, come al solito "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Si precisa inoltre che (art. 4):   - l'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché che esso potrà essere chiesto da chiunque vi abbia interesse, inclusa l'impresa oggetto del DURC;   - la verifica resta comunque limitata a INPS, INAIL e Casse Edili e non agli altri enti previdenziali;   - il decreto attuativo della nuova modalità sostitutiva dell'accertamento della regolarità assicurativa e previdenziale potrà tuttavia non meglio indicate "ipotesi di esclusione", richiedendosi pertanto per le stesse pur sempre l'acquisizione del DURC;   - l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.     Pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, la l. 11 marzo 2014, n. 23 recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" finalizzata alla riforma, alla razionalizzazione e alla semplificazione della normativa fiscale e del catastato, incluso l'impianto sanzionatorio, il contenzioso tributario, i giochi pubblici, la fiscalità energetica ed ambientale, nonché il rioordino della disciplina antielusiva.       Convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 (G.U. n. 102 del 5.05.2014) con modificazioni il primo intervento del Governo Renzi costituito dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6.3.2014. Ecco le principali novità:   a) muta il presupposto impositivo della TASI (tassa sui servizi indivisibili), che ora è costuito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, "di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli", per cui ora (artt. 1 e 2, comma 1, lett. e, e-quater, f e 1-bis):   - il  comune  stabilisce  le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato  con  riferimento alla TASI;   - è consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;   - per  gli  immobili  adibiti   ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della  TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata,  entro  il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data  del  31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito  informatico  di  cui  al  citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di  approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando  in  questo  caso  le relative modalita' e aliquote;   - a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo  parziale,  di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo,  di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005,  n.  206,  e  successive modificazioni,  il  versamento  dell'imposta  municipale  propria  e' effettuato da  chi  amministra  il  bene.  Questi  e'  autorizzato  a prelevare l'importo necessario al pagamento  dell'imposta  municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le  quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto  annuale;   - per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli  urbani,  nella determinazione  della  TARI,  il  comune   disciplina   con   proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di  rifiuti  speciali  assimilati  che  il  produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite  soggetti autorizzati;   - il  presupposto impositivo della TASI e' il possesso o  la  detenzione,  a  qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione  principale,  e  di aree edificabili, come  definiti  ai  sensi  dell'imposta  municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;   - è abrogata la previsione dell'art. 1, comma 661 l. n. 147/2013 la quale stabilibva che in materia di IMU che "Il tributo non  e'  dovuto  in  relazione  alle  quantita'  di rifiuti assimilati che il produttore  dimostri  di  aver  avviato  al recupero";   - è abrogata la previsione dell'art. 1, comma 12-bis d.l. n. 133/2013 convertito con modificazioni in l. 5/2014, che stabiliva in materia di IMU che "Non sono applicati sanzioni  ed  interessi  nel  caso  di insufficiente versamento della seconda rata  dell'imposta  municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata  entro  il termine del 24 gennaio 2014";b) abrogazione della cd. «web tax» introdotta all'art. 17-bis d.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 1, lett. a);   c) le pubbliche amministrazioni locali e  le  societa'  da  esse  controllate direttamente o indirettamente possono procedere (art. 2): - allo scioglimento  della  società  controllata  direttamente  o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero  e'  deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in  favore  di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi  e l'imposta  regionale  sulle  attivita'   produttive,   ad   eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro,  ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. ve  lo  scioglimento  riguardi   una   societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate  in  capo  alla societa' controllante non concorrono alla formazione  del  reddito  e del valore della produzione netta e le minusvalenze  sono  deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; - all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre  dodici  mesi  ovvero  sia  in corso alla data di entrata in  vigore  della  presente  disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata  in  vigore  della presente disposizione e alla contestuale  assegnazione  del  servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di  societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno  il  30  per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini  delle  imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive,  le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e  del  valore della  produzione   netta   e   le   minusvalenze   sono   deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi   e) ulteriore proroga del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare la previsione di cui combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 29 l. n. 244/2007, secondo i quali le stesse cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate  ossia quelle aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Fermo restando che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 2, comma 1, lett. b);   f) ulteriore proroga al 31 maggio 2014 (nel d.l. era il 31 marzo 2014) del «condonino» fiscale di cui al comma 618 art. 1 l. n. 147/2013, secondo il quale "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a)  di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b)  delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni", con conseguente prolungamento della sospensione dei carichi al 15.6.2014 (art. 2, comma 1, lett. c e d);   g)  in materia di enti locali:   - il  termine  per  la  deliberazione  del  bilancio  annuale  di previsione  degli  enti  locali  per   l'esercizio   2014,   di   cui all'articolo 151 d.lgs. n. 267/2000 e' ulteriormente  differito  al  31  luglio 2014 (art. 2-bis);   - per quanto concerne la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, nelle more dei 30 giorni previsti entro cui, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, si può impugnare innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese" (art. 3, comma 1);   - viene inoltre stabilito che "Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio" (art. 3, comma 4);   - gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente (art. 4).

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