
Il Governo Renzi con la pubblicazione della l. 7 agosto 2015, n. 124 recante "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13.08.2015 ha varato una serie di deleghe legislativa (una quindicina) per introdurre importanti modifiche alle norme giuspubblicistiche del nostro ordinamento oltre ad emanarne alcune di diretta applicazione specie con specifico riguardo alla l. n. 241/90.
Ecco le principali novità:
a) il Governo viene delegato ad adottare un'ennesima modifica al CAD in materia di cittadinanza digitale, con la ristrutturazione dello SPC, dello SPID, degli strumenti di identificazione, sul domicilio digitale, regole tecniche, pagamenti online ivi compresi i cd. micropagamenti, ecc... (art. 1);
b) delega al Governo per il tormentato modulo procedimentale della conferenza di servizi al fine, tra l'altro, di dare certezza ai tempi di conclusione, di migliorare i criteri di determinazione delle maggioranze, di semplificazioni dei lavori, ecc... (art. 2);
c) introduzione dell'art. 17-bis nella l. n. 241/90 rubricato "Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici" e dal seguente contenuto il cui coordinamento con le previsioni degli artt. 16 e 17 appare piuttosto oscuro: "1. Nei casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine e' interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta e' reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini. 2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento. 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui e' prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta e' di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi" (art. 3);
d) viene previsto l'emanazione di un regolamento di delegificazione ex art. 17, comma 2 l. n. 400/1988, da emanare previa intesa con la Conferenza Unificata, in materia di:
- individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attivita' imprenditoriali
- individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione;
- riduzione della durata dei predetti procedimenti del 50%;
- attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
- previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui al punto precedente;
- definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui sopra s’è detto (art. 4);
e) delega al Governo per la modifica della disciplina in materia di SCIA, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva ai sensi degli artt. 19 e 20 l. n. 241/90 (art. 5);
f) sono adottate comunque già alcune modifiche alla l. n. 241/90:
- art. 19, commi 3 e 4 che ora recitano che “L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attivita' intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attivita' intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attivita' si intende vietata. 4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies”;
- è abrogato il comma 2 dell’art. 21 il quale stabiliva che “Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente” per cui si pongono ora profondi interrogativi cosa succede in caso di silenzio assenso ottenuto tramite dichiarazioni false e/o mendaci anche considerato il disposto del nuovo comma 2-bis dell’art. 21-nonies;
- all’art. 21-quater, comma 2 in materia di sospensione dell’efficacia di un provvedimento è aggiunto il seguente comma “La sospensione non puo' comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies”;
- l’art. 21-nonies, comma 1 ora così recita “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”
- dopo il comma 2 dell’art. 21-nonies è inserito il comma 2-bis che così recita “I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta' false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonche' delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”, per cui si pongono ora profondi interrogativi cosa succede in caso di silenzio assenso ottenuto tramite dichiarazioni false e/o mendaci;
- viene abrogato l’art. 1, comma 136 l. n. 311/2004, il quale ricordiamo stabiliva che “Al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari per
le amministrazioni pubbliche, puo' sempre essere disposto l'annullamento di ufficio di provvedimenti amministrativi illegittimi, anche se l'esecuzione degli stessi sia ancora in corso. L'annullamento di cui al primo periodo di provvedimenti incidenti su
rapporti contrattuali o convenzionali con privati deve tenere indenni i privati stessi dall'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante, e comunque non puo' essere adottato oltre tre anni dall'acquisizione di efficacia del provvedimento, anche se la relativa esecuzione sia
perdurante” (art. 6);
f) il Governo viene delegato a rivedere la disciplina in materia di pubblicità e trasparenza nelle PP.AA. recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto, tra l’altro dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché prevendendo:
- l’accesso completo da parte di tutti degli atti delle pubbliche amministrazioni “salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul
perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”;
- semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa;
- misure di razionalizzazione delle spese derivanti dalle intercettazioni delle telecomunicazioni ed estensione di tali intercettazioni (art. 7);
g) attribuzione di delega al Governo per l’ennesima riorganizzazione dell’amministrazione dello Stato con la consueta soppressione di enti inutili, uffici sovrabbondanti, reinternalizzazione dei servizi e quant’altro. Viene previsto anche il riordino delle funzioni di polizia di tutela
dell'ambiente, del territorio e del mare, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia (art. 8);
h) attribuzione di delega al Governo per la riduzione delle camere di commercio, industria, artigiano ed agricoltura (che dovrebbero passare dalle attuali 105 a non più di 60) (art. 10);
i) attribuzione di delega al Governo per la riforma della dirigenza pubblica con (art. 11):
- istituzione del ruolo unico dirigenziale inclusi gli enti pubblici non economici nazionali, le universita' statali, gli enti pubblici di ricerca e le agenzie governative ma con previsioni di sezioni per le professionalita' speciali;
- esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;
- istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale;
- per i dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali;
- per i dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
- abolizione della figura dei segretari comunali e provinciali; attribuzione alla dirigenza di cui al punto precedente dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attivita' amministrativa e controllo della legalita' dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti;
- inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali;
- accesso alla dirigenza pubblica per corso-concorso e per concorso unico nazionale con cadenza annuale per entrambi per ciascuno dei tre ruoli sopra previsti;
- con riferimento alla mobilita' della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilita' tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non e' richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilita' della dirigenza medica e sanitaria;
- durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facolta' di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purche' motivato e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi;
- erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilita'; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilita' successivo a valutazione negativa;
- riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilita' dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilita' dirigenziale e responsabilita' amministrativo-contabile;
- omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico;
- previsioni speciali sono previste per il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonche', ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva, da parte della Corte dei conti, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose;
l) attribuzione di delega al Governo per redigere un’ulteriore riforma degli enti pubblici di ricerca (art. 13);
m) introduzione di misure volte a favorire per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalita' spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalita', garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Tali previsioni saranno attuate a seguito di una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella quale saranno definiti indirizzi per l'attuazione di quanto detto nonché le linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti (art. 14);
n) sono conferite ulteriori deleghe al Governo in materia di (art. 16-19):
n.1) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa con previsione di forme concorsuali uniche su base nazionale, riduzione dei termini di durata di validità delle graduatorie, valorizzazione del titolo di dottore di ricerca e semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici con sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti e potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualita' dei servizi e delle attivita' delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti. Tra i principi della delega v’è anche il rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilita' dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilita' agli stessi della responsabilita' amministrativo-contabile per l'attivita' gestionale. Viene altresì prevista la nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con piu' di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti;
n.2) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
n.3) servizi pubblici locali di interesse economico generale;
o) riordino della procedura dei giudizi davanti la Corte dei Conti, prevedendo, tra l’altro, l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflativa e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilita' amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutivita' della sentenza, non appellabile e che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione,
restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione (art. 20);
p) considerato il sempre più consistente proliferare di delegazioni legislative o regolamentari al Governo di cui evidentemente s’è perso il controllo, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi (art. 21)
Convertito in l. 6 agosto 2015. n. 132 in G.U. 20.08.2015 il d.l. 27 giugno 2015, n. 83 recante "Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria" (G.U. n. 147 del 27.06.2015) il Legislatore novella, ancora una volta, la disciplina del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e le procedure esecutive facendo pensare che la crisi economica sia ancora ben lungi dall'essere superata. Ecco, per sommi capi, le principali novità:
a) modifiche alla disciplina del concordato preventivo, dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del fallimento (artt. 1-11);
b) introduzione di un nuovo articolo del codice civile per rendere inefficace l'utilizzo di tutti quegli istituti che consentivano la sottrazione dei beni del debitore in assenza di un'azione revocatoria "Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa. Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario. Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.»" (art. 12);
c) modifiche al codice procedura civile alle procedure di esecuzione, con l'introduzioni di importanti modifiche ai limiti di pignorabilità di pensioni e stipendi. Viene, in particolare, è stato introdotto in sede di conversione del decreto legge l'art. 614-bis c.p.c. in forza del quale, in caso di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, il giudice fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza (artt. 13-15);
d) ulteriori disposizioni in materia di processo civile telematico per quanto concerne le modalità di redazione delle copie autentiche (art. 19);
e) vengono mantenute le sezioni distaccate dei tribunali amministrativi regionali, mentre viene posticipata di un anno e quindi al 1 luglio 2016 l'entrata in vigore dell'art. 136, comma 2-bis del c.p.a. secondo cui "2-bis. Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica" (art. 20);
f) trovano applicazione al processo contabile le disposizioni in materia di digitalizzazione del processo civile relativamente agli artt. 16 (Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica), 16‐ter (Pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni), 16‐quater (notificazione in proprio con modalità telematica), 16‐decies (Potere di certificazione di conformita' delle copie degli atti notificati) e 16‐undecies (modalità di attestazione della conformità delle copie) del d.l.18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, in l 17 dicembre 2012, n. 221 (art. 20-bis);
g) istituzione di un credito d'imposta per i compensi agli avvocati in caso di procedimenti di negoziazione assistita e agli arbitri, in caso di successo della negoziazione, di 250€ (art. 21-bis);
h) disposizioni per garantire l'attività delle imprese d'interesse nazionale in caso di sequestro da parte dell'Autorità giudiziaria (art. 21-octies).
Pubblicato in G.U. n. 277 del 28.11.2014 il d.lgs. 21.11.2014, n. 175 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”. Ecco, in sintesi, le principali novità:
a) A decorrere dal 2015, in via sperimentale, l'Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi entro il 15 aprile di ciascun anno, ai titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell'anno precedente, che può essere accettata o modificata. La dichiarazione precompilata e' resa disponibile direttamente al contribuente, mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate o, conferendo apposita delega, tramite il proprio sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale ovvero tramite un CAF o un iscritto nell'albo dei consulenti del lavoro o in quello dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati allo svolgimento dell'assistenza fiscale (artt. 1, 4 e 5);
b) le imprese assicuratrici, gli enti previdenziali, le forme pensionistiche complementari, trasmettono, entro il 28 febbraio di ciascun anno all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati dei seguenti oneri corrisposti nell'anno precedente (art. 3);
c) fino al 31.12.2015 le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista (art. 10);
d) elevato dai vecchi 50 milioni di lire a 100.000€ l’obbligo di rendere la dichiarazione di successione in assenza di immobili oltre alla previsione di ulteriori disposizione di semplificazione documentale (art. 11);
e) abrogazione della comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per piu' periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 12);
f) semplificazione delle dichiarazioni delle societa' o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato (art. 19);
g) sono stati introdotte importanti modifiche all’art. 1, comma 1 d.l. n. 40/2010 convertito in l. n. 73/2010 e ss.mm.ii. prevendendosi che ora i soggetti passivi all'imposta sul valore aggiunto comunicano soltanto annualmente telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 10.000€ (non più a 500€) effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list (art. 21);
h) in materia di ulteriori misure di semplificazione fiscale (art. 28):
- sono stati abrogati i commi da 28 a 28-ter dell’art. 35 del d.l. n. 223/2006 convertito in l. 248/2006 in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore – subappaltatore . Tali previsioni statuivano, infatti, che in caso di appalto di opere o di servizi, l'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all'erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all'erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto. Viene, inoltre, modificato il comma 2 dell’art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 che ora così statuisce “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarita' complessiva degli appalti, In caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro e' obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonche' i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni civili di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente imprenditore o datore di lavoro e' convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro puo' eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilita' solidale di tutti gli obbligati, ma l'azione esecutiva puo' essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l'infruttuosa escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori. Il committente che ha eseguito il pagamentoe' tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e puo' esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.”;
- ai soli fini della validita' e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della societa' di cui all'articolo 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese;
i) viene previsto un nuovo regime fiscale per i beni sequestrati (art. 32);
l) in materia di processo tributario è soppressa la previsione dell’art. 53, comma 2 d.lgs. n. 546/1992 “Ove il ricorso non sia notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, l'appellante deve, a pena d'inammissibilita', depositare copia dell'appello presso l'ufficio di segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata”.
Pubblicato G.U. n. 262 dell’11.11.2014 la l. 11.11.2014, n. 164 di conversione con numerose modificazioni del d.l. 12.9.2014, n. 133 (G.U. n. 212 del 12.9.2014) recante «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive» (cd. Sblocca Italia). Ecco le principali novità:
a) Vengono assunte una serie di misure puntuali (per singoli interventi), nonché alcune di carattere generale in materia di grandi opere (artt. 1-3, 11 e 14). In particolare:
- si stabilisce che “Negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito il Commissario [della tratta Napoli-Bari e Amministratore delegato F.S. S.p.A. N.d.A.] prevede che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei protocolli di legalità stipulati con le competenti prefetture-uffici territoriali del Governo, riferite alle misure di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infi ltrazione mafiosa, nonché per la verifica della sicurezza e della regolarità dei luoghi di lavoro, costituisce causa di esclusione dalla gara e che il mancato adempimento degli obblighi previsti dalle clausole medesime, nel corso dell’esecuzione del contratto, comporta la risoluzione del contratto stesso. Il mancato inserimento delle suddette previsioni comporta la revoca del mandato di Commissario” (art. 1, comma 2), anche se a dire il vero non è previsto alcun meccanismo per la sua sostituzione;
- è prevista l’emanazione di un regolamento ministeriale che introdurrà disposizioni in materia di piani regolatori aereoportuali (art. 1, comma 11), oltre ad ulteriori specifiche disposizioni sulla gestione degli aereoporti (art. 1, commi 11-bis a 11-quater e art. 28);
- viene, inoltre, rivista in particolare la disciplina dei project bond (art. 13);
b) è prevista una «corsia preferenziale» per la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, per le quali la problematica emersa attenga al mancato concerto tra Amministrazioni interessate al procedimento amministrativo, inoltre (art. 4);
- “i pagamenti per i quali viene richiesta l’esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l’edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale” (comma 3, lett. c-bis);
- i finanziamenti contratti dalle banche per la ricostruzione o riparazione di immobili adibiti ad abitazione considerata principale distrutti, dichiarati inagibili o danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove abitazioni sostitutive dell'abitazione principale distrutta sono assistiti dalla garanzia dello Stato, incondizionata, esplicita, irrevocabile e a prima richiesta, che resta in vigore fi no alla scadenza del termine di rimborso di ciascun finanziamento comma 8-bis);
c) sono inserite nuove norme in materia di concessioni autostradali e di reti di telecomunicazioni (artt. 5-6). In particolare:
- sono introdotte importanti novità in materia di concessioni autostradali, statuendosi tra l’altro che “L’affidamento dei lavori, nonché delle forniture e dei servizi, ulteriori rispetto a quelli previsti dalle vigenti convenzioni, avviene nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica disciplinate dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, mentre le commissioni di gara saranno nominate dal Ministero delle Infrastrutture (art. 5);
- previsioni a tutela della diffusione della banda ultralarga (non meno di 30 Mbit/s). Si prevede, tra l’altro, che “Al fine di colmare il divario digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, nel caso di occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti, in gestione o affidati in concessione a qualsiasi pubblica amministrazione od organismo di diritto pubblico o privato, nonché nel caso di occupazione di spazi e aree pubbliche e dei beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, con esclusivo riferimento alle infrastrutture funzionali alla realizzazione di reti a banda larga e ultralarga, le pubbliche amministrazioni, le regioni, le province, i comuni, gli enti o le società a partecipazione pubblica possono esentare l’operatore dal pagamento degli oneri, tasse o indennizzi, fermo restando il solo obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all’articolo 93 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni” (comma 5-quater) (art. 6);
- previsione dell’Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI) (art. 6-bis);
- si stabilisce inoltre che (art. 6-ter):
- “L’operatore di comunicazione, durante la fase di sviluppo della rete in fi bra ottica, può installare a proprie spese gli elementi di rete, cavi, fili, ripartilinee o simili, nei percorsi aerei di altri servizi di pubblica utilità sia esterni sia interni all’immobile e in appoggio ad essi, a condizione che sia garantito che l’installazione medesima non alteri l’aspetto esteriore dell’immobile né provochi alcun danno o pregiudizio al medesimo”;
- “Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati con un’infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all’edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che richiedano il rilascio di un permesso di costruire […]”;
- “Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 devono essere equipaggiati di un punto di accesso […]”;
- “Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono beneficiare, ai fini della cessione, dell’affitto o della vendita dell’immobile, dell’etichetta volontaria e non vincolante di «edificio predisposto alla banda larga». Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b) , del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2 e 64-100/1, 2 e 3”;
d) viene modificato il Codice ambientale (d.lgs. n. 152/06) con particolare riguardo all’ambito territoriale, all’autorità d’ambito ed al conferimento del servizio idrico integrato introducendo il concetto di servizio di rilevanza economica. Si prevede, in particolare con riferimento al servizio idrico integrato (art. 7):
- la soppressione dell’art. 150 (Scelta della forma di gestione e procedure di affidamento) del Codice ambientale e l’introduzione dell’art. 149-bis, il quale stabilisce ora al primo coma che “L’ente di governo dell’ambito, nel rispetto del piano d’ambito di cui all’articolo 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall’ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all’affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica. L’affidamento diretto può avvenire a favore di società in possesso dei requisiti prescritti dall’ordinamento europeo per la gestione in house, partecipate esclusivamente e direttamente da enti locali compresi nell’ambito territoriale ottimale”, statuendosi al successivo comma 2-bis che “Al fine di ottenere un’offerta più conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le procedure di gara per l’affidamento del servizio includono appositi capitolati con la puntuale indicazione delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del servizio”;
- la sostituzione del comma 1 dell’art. 151 con il seguente “1. Il rapporto tra l’ente di governo dell’ambito ed il soggetto gestore del servizio idrico integrato è regolato da una convenzione predisposta dall’ente di governo dell’ambito sulla base delle convenzioni tipo, con relativi disciplinari, adottate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico […]”;
- viene soppresso l’art. 151, comma 7 che prevedeva che “L'affidatario del servizio idrico integrato, previo consenso dell'Autorità d'ambito, può gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale”;
- l’art. 153 comma 1 viene così modificato “Le infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali ai sensi dell'articolo 143 sono affidate in concessione d'uso gratuita, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato, il quale ne assume i relativi oneri nei termini previsti dalla convenzione e dal relativo disciplinare. Gli enti locali proprietari provvedono in tal senso entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo eventuali quote residue di ammortamento relative anche ad interventi di manutenzione. Nelle ipotesi di cui all'articolo 172, comma 1, gli enti locali provvedono alla data di decorrenza dell'affidamento del servizio idrico integrato. Qualora gli enti locali non provvedano entro i termini prescritti, si applica quanto previsto dal comma 4, dell'articolo 172. La violazione della presente disposizione comporta responsabilità erariale”;
- viene introdotto l’art. 158-bis in materia di approvazione dei progetti degli interventi e individuazione dell'autorità espropriante;
- sono sostituiti i primi cinque commi dell’art. 172. In particolare, si dispone “Gli enti di governo degli ambiti che non abbiano già provveduto alla redazione del Piano d’Ambito di cui all’articolo 149, ovvero non abbiano scelto la forma di gestione ed avviato la procedura di affidamento, sono tenuti, entro il termine perentorio del 30 settembre 2015, ad adottare i predetti provvedimenti disponendo l’affidamento del servizio al gestore unico con la conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla disciplina pro tempore vigente” e viene previsto un regime transitoria di progressivo ingresso del gestore unico. Mentre qualora “Qualora l’ente di governo dell’ambito non provveda nei termini stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 o, comunque, agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge, il Presidente della regione esercita, dandone comunicazione al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi, ponendo le relative spese a carico dell’ente inadempiente, determinando le scadenze dei singoli adempimenti procedimentali e avviando entro trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi, i costi di funzionamento dell’ente di governo riconosciuti in tariffa sono posti pari a zero per tutta la durata temporale dell’esercizio dei poteri sostitutivi”;
e) il Governo viene inoltre delegata ad emanare una disciplina semplificata in materia di (art. 8):
- deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto;
- gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto;
f) sono qualificati ex lege quali interventi di estrema urgenza ai sensi dell’art. 57, comma 2, lett. c (procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando) e 221, comma 1, lett. d (procedura analoga per i settori speciali), purché inferiori alla soglia comunitaria, i seguenti interventi (art. 9):
- messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumita' e della salute della popolazione studentesca e docente;
- mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio;
- adeguamento alla normativa antisismica;
- tutela ambientale e del patrimonio culturale.
Per di più in tali casi si applica la seguente normativa speciale e derogatoria del Codice dei contratti pubblici:
- per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, ad eccezione ad eccezione dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria e degli appalti di lavori diversi da quelli di sola esecuzione, non si applicano i commi 10 e 10-ter dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
- i bandi di cui al comma 5 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006, sono pubblicati unicamente sul sito informatico della stazione appaltante;
- i termini di cui al comma 6 dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 163 del 2006 sono dimezzati;
- i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, per importi complessivi inferiori alla soglia comunitaria, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo n. 163 del 2006, con invito rivolto ad almeno dieci (e non più tre come previsto dalla norma generale e dal testo del decreto legge) operatori economici. I lavori affidati ai sensi della presente lettera, relativi alla categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante sub appalto o sub contratto nel limite del 30 per cento dell'importo della medesima categoria;
- “Costituiscono esigenze imperative connesse a un interesse generale ai sensi dell’articolo 121, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all’allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, quelle funzionali alla tutela dell’incolumità pubblica. Nei casi di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi, in quelli conseguenti alla redazione di verbale di somma urgenza per interventi conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il tribunale amministrativo regionale, nel valutare l’istanza cautelare, può accoglierla unicamente nel caso in cui i requisiti di estrema gravità e urgenza previsti dall’articolo 119, comma 4, del citato codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 siano ritenuti prevalenti rispetto alle esigenze di incolumità pubblica evidenziate dalla stazione appaltante. Nei casi di cui al presente comma, il tribunale amministrativo regionale fissa la data di discussione del merito del giudizio ai sensi del medesimo articolo 119, comma 3, del codice di cui all’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010”;
- “Ai lavori urgenti di realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra quelli previsti negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non si applicano i commi 10 e 10 -ter dell’articolo 11 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni”;
- per i lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado e di quelli dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento fino a 200.000 euro, purche' nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici;
g) sempre in ambito di opere pubbliche viene stabilito che “Non possono essere richieste da parte degli organi competenti modifi che dei progetti delle opere pubbliche rispondenti a standard tecnici più stringenti rispetto a quelli defi niti dal diritto europeo e prescritti dagli Organi comunitari, senza che le stesse siano accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari e da una analisi di sostenibilità economica e fi nanziaria per il gestore dell’infrastruttura o dell’opera, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione” (art. 14);
h) misure di allargamento dell’operatività della cassa depositi e prestiti (art. 10);
i) semplificazioni in materia edilizia (art. 17); si segnalano in particolare -- oltre la dichiarata finalità "di ridurre gli oneri a carico dei cittadini" che si affianca alle consuete esigenze di recupero del patrimonio edilizio esistente ed alla riduzione del consumo di suolo (già annunciate con i più recenti interventi, v. Piano Casa e Decreto Sviluppo) -- le seguenti misure:
i1) estensione della definizione di "manutenzione straordinaria" (art. 3 T.U. Ed.) cui sono ora ricondotti anche gli interventi "consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso" (l'implicazione di maggior respiro è data dall'assoggettamento dei relativi interventi ai soli oneri e non anche al costo di costruzione; v. punto h5) infra)). Coerentemente sono state modificate: la lett. b) dell'articolo 3 del T.U. Ed. ove è stato espunto il divieto di alterazione dei volumi e delle superfici "delle singole unità immobiliari"; la lett. a) del comma 2 dell'art. 6 T.U. Ed. ove, nel ricondurre gli interventi di manutenzione straordinaria all'attività edilizia libera, imponeva il divieto di aumento del numero delle unità immobiliari (tale alinea è stato abrogato) e l'art. 10 T.U. Ed. che esclude ora, dalla categoria della ristrutturazione edilizia, gli interventi che "comportino aumento di unità immobiliari" (proprio perché riconducibili alla manutenzione straordinaria);
i2) inserimento del nuovo art. 3-bis T.U. Ed. che ha individuato la nuova tipologia di intervento urbanistico-edilizio di conservazione. Si tratta di interventi di riqualificazione di aree non più compatibili (presumibilmente per destinazione d’uso) agli indirizzi della pianificazione (aree che dovranno essere individuate dai singoli strumenti urbanistici) attraverso forme di compensazione (da intendersi, si ritiene, come possibilità di fruire di una pari volumetria a quella demolita da realizzare altrove). In sede di conversione tale possibilità è stata ristretta all’”area interessata e senza aumento di superficie coperta”;
i3) la semplificazione della relativa procedura. In tal senso con riguardo agli interventi di manutenzione straordinaria e di modifiche interne di carattere edilizio (lett. a) ed e-bis) dell'articolo 6 T.U. Ed.), il nuovo comma 4 dispone: "Limitatamente agli interventi di cui al comma 2, lettere a) ed e-bis), l'interessato trasmette all'amministrazione comunale l’elaborato progettuale (elemento aggiunto in sede di conversione al fine di correggere una evidente “distorsione”) e la comunicazione di inizio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato, il quale attesta, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché che non vi è interessamento delle parti strutturali dell'edificio; la comunicazione contiene, altresì, i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori". La comunicazione tiene altresì luogo degli atti di aggiornamento catastale solo nel caso in cui essa sia accompagnata dalla “fine lavori” (v. legge n. 164/2014 di conversione del Decreto Legge). La medesima legge di conversione ha altresì incrementato ad € 1.000,00 (da € 258,00 previsti dal D.L.) la sanzione in caso di mancata comunicazione asseverata dell’inizio dei lavori;
i4) previsione di nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici (art. 14 T.U. Ed.) nel caso di interventi di "ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica attuati anche in aree industriali dismesse". Il nuovo comma 1-bis dell'art. 14 cit. prevede, in questi casi, la possibilità di assentire interventi in deroga alle destinazioni d'uso, previa tuttavia, "deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico" e sempreché il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta;
i5) ulteriore semplificazione/facilitazione - nel solco di quanto già previsto dal Decreto del Fare del Governo Letta - per l'ottenimento di proroga dei termini di inizio ed ultimazione dei lavori che dovrà essere "comunque accordata qualora i lavori non possano essere conclusi o per iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate". La legge di conversione ha altresì riscritto il comma 2 dell’articolo 15 del T.U. Ed. individuando ulteriori ipotesi di proroga del termine di inizio ed ultimazione lavori (mole dell’opera, caratteristiche tecnico-costruttive, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori);
i6) misure di riduzione degli oneri a carico dei cittadini. Più nello specifico: individuazione di ulteriori parametri in relazione ai quali stabilire l’incidenza degli oneri di urbanizzazione, facendo tuttavia salve diverse disposizione delle leggi regionali (v. ancora L. n. 164/2014 di conversione del D.L. 133/2014); inclusione delle opere di manutenzione straordinaria se comportanti incremento del peso insediativo, tra quelle riguardo le quali "il contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di urbanizzazione" purché (v. legge di conversione) “ne derivi un aumento della superficie calpestabile”;riduzione, in misura non inferiore al 20%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, del contributo di costruzione per gli interventi di densificazione edilizia, ristrutturazione, recupero e riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione nei casi -- aggiunge la legge di conversione del decreto d’urgenza -- “non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d’uso comportanti maggiore valore rispetto alla destinazione originaria” (art. 17 T.U. Ed.);
i7) modifiche al procedimento di rilascio del permesso di costruire (art. 20 T.U. Ed.). Nell'ottica di una maggiore semplificazione è stato sostituito il comma 7 dell'art. 20 cit.. L'attuale previsione consente di raddoppiare i termini dell'istruttoria solo nel caso di "progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento" e non anche, ex se, per i Comuni con più di 100.000 abitanti;
i8) disciplina della segnalazione certificata di inizio attività. L'art. 22 del T.U. Ed., prima rubricato "Denuncia di inizio attività", viene ora rubricato "Segnalazione certificata di inizio attività e denuncia di inizio attività". Le principali modifiche riguardano: la sostituzione della D.I.A. semplice con la segnalazione certificata di inizio attività; la possibilità di realizzare, mediante mera SCIA, varianti, da comunicarsi a fine lavori con attestazione del professionista, purché non configurino variazioni essenziali e siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie (senza altra limitazione). Nel caso di sussistenza di vincoli occorre l'acquisizione del previo atto di assenso; la definizione, sempre nell'ambito dello stesso Capo, del cd. mutamento d'uso rilevante inteso come "ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purchè tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale". Categorie funzionali espressamente individuate in: residenziale; turistico-ricettiva (impropriamente “accorpata”, prima della conversione, alla residenza); produttiva e direzionale; commerciale; rurale. A seguito della modifica intervenuta in sede di conversione, le Regioni -- le cui leggi il D.L. faceva invece salve -- devono adeguare la propria legislazione, quanto alla categorizzazione delle destinazioni d’uso, alla nuova previsione entro novanta giorni, decorsi i quali le predette disposizioni trovano applicazione diretta. Il mutamento di destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale è sempre consentito, fatta espressamente salva tuttavia "diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici" (appare disposizione disarmonica rispetto alla precedente modifica intervenuta in sede di conversione che ha imposto alle Regioni di adeguarsi alla disciplina statale in ordine alla individuazione delle categorie funzionali); previsione del permesso di costruire convenzionato (nuovo art. 23-bis del T.U. Ed.). In particolare è stabilito che qualora le esigenze di urbanizzazione possano essere soddisfatte con una modalità semplificata è possibile il rilascio di un permesso di costruire convenzionato. La convenzione, approvata dal consiglio comunale, salva diversa previsione regionale, specifica gli obblighi che il soggetto attuatore si assume ai fini del conseguimento del titolo edilizio.
i9) modifica dell’articolo 31 del D.P.R. n. 380/2001 (T.U. Ed.) in materia di esecuzione dell’ordinanza di demolizione. La legge n. 164/2014 ha in particolar modo previsto l’applicazione di una sanzione pecuniaria (fino ad un massimo di € 20.000,00 incrementabili tuttavia dalle Regioni) in caso di inottemperanza all’ordine repressivo. Tale sanzione è applicata sempre nella misura massima nel caso in cui l’opera oggetto dell’ingiunzione a demolire insista su area vincolata. Il ritardo nell’emanazione dell’ordinanza di demolizione espone il Dirigente inadempiente a valutazioni negative “delle performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile”;
l) è prevista l’emanazione di uno schema di regolamento edilizio tipo (art. 17-bis);
m) viene liberalizzato il mercato delle grandi locazioni ad uso diverso da quello abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico per tali intendendosi quelle con canone superiore a 250.000€ (art. 18);
o) sono adottate misure per l’incentivazione degli investimenti per in abitazioni destinate ad essere locate. Si prevede, infatti, Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione, invendute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia o di restauro e di risanamento conservativo di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d) e c) , del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attività commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita, nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto delle unità immobiliari medesime (art. 21);
p) viene introdotto una disciplina specifica per i contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (art. 23);
q) sono adottate misure in materia di semplificazione delle procedure amministrative nonché in materia di beni del patrimonio culturale, prevendendosi (art. 25):
- modifiche agli artt. 14-ter e 14-quater l. n. 241/90 in materia di conferenze di servizi;
- lievi modifiche all’art. 19, comma 3, primo periodo in materia di SCIA, il quale ora stabilisce che “L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E ' fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo”;
- viene modificato il comma 1 dell’art. 21-quinquies in materia di revoca dei provvedimenti amministrativi statuendosi ora che “Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario , il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”;
- viene modificato anche il comma 1 dell’art. 21-nonies “Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies , comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo”;
- vengono inserite ulteriori ipotesi di semplificazione dell’autorizzazione paesaggistica per determinati interventi in rapporto ad un regolamento emanando già previsto dall’art. 12, comma 2 d.l. 83/2014 convertito in l. n. 106/2014;
- viene modificato l’art. 146, comma 9 d.lgs. n. 42/2004, il quale ora così stabilisce “Decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo del comma 8 senza che il soprintendente abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente può indire una conferenza di servizi, alla quale il soprintendente partecipa o fa pervenire il parere scritto. La conferenza si pronuncia entro il termine perentorio di quindici giorni. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni”;
r) sono stabilite misure di semplificazione per l’utilizzo di immobili demaniali non utilizzati (art. 26);
s) è prevista l’adozione con d.P.C.M. del piano strategico nazionale della portualita' e della logistica finalizzato a migliorare la competitivita' del sistema portuale e logistico, di agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalita' nel traffico merci, anche in relazione alla razionalizzazione, al riassetto e all'accorpamento delle Autorita' portuali esistenti (art. 29);
t) introduzione dell’informativa antimafia tra i requisiti di onorabilità dei titolari di imprese di autotrasporto (art. 29-bis). Sono inoltre previste ulteriori disposizioni sempre in materia di autotrasporto (art. 32-bis);
u) è prevista l’approvazione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano dovrà contemplare le seguenti azioni (art. 30):
- iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunita' offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare piccole e medie;
- supporto alle piu' rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale;
- valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualita' e di origine delle imprese e dei prodotti;
- sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione;
- realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero e durante l'Esposizione Universale 2015;
- realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati piu' rilevanti e di contrasto al fenomeno dell'Italian sounding;
- sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce da parte delle piccole e medie imprese;
- realizzazione di tipologie promozionali innovative per l'acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati esteri;
- rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher;
- sostegno ad iniziative di promozione delle opportunita' di investimento in Italia, nonche' di accompagnamento e assistenza degli investitori esteri in Italia
v) viene statuito che con d.P.C.M. saranno adottati interventi a favore dell’attività alberghiera ed in particolare (art. 31):
- saranno definite le condizioni di esercizio dei condhotel, intendendosi tali gli esercizi alberghieri aperti al pubblico, a gestione unitaria, composti da una o piu' unita' immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettivita' e, in forma integrata e complementare, in unita' abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non puo' superare il quaranta per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati;
- i criteri e le modalita' per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti e limitatamente alla realizzazione della quota delle unita' abitative a destinazione residenziale, statuendosi che il vincolo di destinazione puo' essere rimosso, su richiesta del proprietario, solo previa restituzione di contributi e agevolazioni pubbliche eventualmente percepiti ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento agevolato;
z) sono previste modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. In particolare, viene precisato che (art. 34):
- l’istituto dell’avvalimento non è utilizzate per l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali;
- sono ammesse varianti in corso d’opera in caso si renda necessaria l’espletamento di un’attività di bonifica, specificandosi che non sono considerate varianti quelle il cui importo non sia superiore al 10% (così come l’ordinario 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro) nel caso di lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati;
- inoltre il riutilizzo in situ dei materiali prodotti dagli scavi e' sempre consentito se ne e' garantita la conformita' alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo. I terreni non conformi alle concentrazioni soglia di contaminazione/valori di fondo, ma inferiori alle concentrazioni soglia di rischio, possono essere riutilizzati in situ con le seguenti prescrizioni: a) le concentrazioni soglia di rischio, all'esito dell'analisi di rischio, sono preventivamente approvate dall'autorita' ordinariamente competente, mediante convocazione di apposita conferenza di servizi. I terreni conformi alle concentrazioni soglia di rischio sono riutilizzati nella medesima area assoggettata all'analisi di rischio. b) qualora ai fini del calcolo delle concentrazioni soglia di rischio non sia stato preso in considerazione il percorso di lisciviazione in falda, l'utilizzo dei terreni scavati e' consentito solo se nell'area di riutilizzo sono attivi sistemi di barrieramento fisico o idraulico di cui siano comprovate l'efficienza e l'efficacia;
- qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi un sito di estensione superiore a 15.000 metri quadrati, esso può essere attuato in non più di tre fasi, ciascuna delle quali è soggetta al termine di esecuzione di cui al comma 2. Nel caso di bonifi ca di un sito avente estensione superiore a 400.000 metri quadrati, il numero delle fasi o dei lotti funzionali in cui si articola il progetto è stabilito dallo specifico crono-programma ivi annesso, la cui definizione deve formare oggetto di intesa con l’autorità competente. Il crono-programma deve precisare, in particolare, gli interventi per la bonifica e le misure di prevenzione e messa in sicurezza relativi all’intera area, con specifico riferimento anche alle acque di falda;
- per gli affidamenti, comunque definiti e denominati, di lavori e servizi attinenti alla materia delle bonifiche ambientali, all’ente o all’autorità procedente è fatto obbligo di pubblicare nel proprio sito web il curriculum del soggetto affi datario e l’ultima visura camerale disponibile relativa allo stesso;
aa) Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto, individua a livello nazionale la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento in esercizio o autorizzati a livello nazionale, con l’indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo, determinato con finalità di progressivo riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale e nel rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata e di riciclaggio, tenendo conto della pianificazione regionale. Gli impianti così individuati costituiscono infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale, attuano un sistema integrato e moderno di gestione di rifiuti urbani e assimilati, garantiscono la sicurezza nazionale nell’autosufficienza, consentono di superare e prevenire ulteriori procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore e limitano il conferimento di rifiuti in discarica (art. 35).
Pubblicato in G.U. n. 261 del 10.11.2014 è stato convertito in l. 10.11.2014, n. 162 il d.l. 12 settembre 2014, n. 132 (G.U. 212 del 12.9.2014 il)recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile». Ecco le principali novità:
a) Nelle cause civili dinanzi al tribunale o in grado d'appello pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che non hanno ad oggetto diritti indisponibili e che non vertono in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale, nelle quali la causa non e' stata assunta in decisione, le parti, con istanza congiunta, possono richiedere di promuovere un procedimento arbitrale a norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. La legge di conversione ha precisato che (art. 1):
- “Tale facoltà è consentita altresì nelle cause vertenti su diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”;
- “Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata si intende in ogni caso prestato, salvo che la pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro trenta giorni dalla richiesta”;
- per le controversie di valore inferiore a 100.000 euro le parti possono concordare che sia nominato un solo arbitro;
- possono essere nominati arbitri gli “avvocati iscritti da almeno cinque anni nell'albo dell'ordine circondariale che non hanno subìto negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall'albo e che, prima della trasmissione del fascicolo, hanno reso una dichiarazione di disponibilità al Consiglio stesso” (in sede di decreto legge era stato prevista un’anzianità di soli tre anni);
- con decreto del Ministero della Giustizia saranno previsti, oltre che i compensi degli arbitri, i criteri per l'assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell'arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell'assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica;
b) viene introdotto l’istituto della negoziazione assistita da parte di uno o più avvocati (le PP.AA. sono tenute a servirsi obbligatoriamente dell’avvocatura interna ove esistente) in forza del quale (artt. 2-11):
b1) chi intende proporre determinate azioni deve prima inviare alla controparte a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 (responsabilità aggravata) e 642, primo comma, (provvisoria esecuzione) del codice di procedura civile;
b2) la convenzione di negoziazione assistita da uno più avvocati e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo. Essa deve precisare “il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese e non superiore a tre mesi, prorogabile per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti”;
b3) è dovere deontologico degli avvocati informare il clienteall'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita;
b4) la convenzione assistita è obbligatoria:
- per chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- per chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro al di fuori del campo di applicazione della mediazione obbligatoria;
b5) essa non si applica comunque nei seguenti casi:
- procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- nei procedimenti in camera di consiglio;
- nell'azione civile esercitata nel processo penale;
b6) in ogni caso non è mai presclusa la possibilità di chiedere l’adozione di un provvedimento cautelare urgente;
b7) l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza;
b8) la negoziazione assistita è prevista anche per i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Qui la legge di conversione è intervenuta apportando notevoli modifiche in quanto nella versione originaria del decreto la negoziazione assistita non era possibile in presenza di figli minori o maggiorenni incapaci o portatori di handicap;
b9) la previsione della condizione d’improcedibilità della negoziazione assistita entra in vigore dopo 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione;
c) è prevista la possibilità di concludere innanzi all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui e' iscritto o trascritto l'atto di matrimonio un accordo di separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato (art. 12);
d) se vi e' soccombenza reciproca ovvero nel caso di novita' della questione trattata o mutamento della giurisprudenza, il giudice puo' compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti (art. 13);
e) è previsto, con l’introduzione dell’art. 183-bis c.p.c. anche la possibilità che il tribunale civile in composizione monocratica, valutata la complessita' della lite e dell'istruzione probatoria, previo contraddittorio anche mediante trattazione scritta, con ordinanza non impugnabile, che si proceda a norma dell'articolo 702-ter c.p.c. (art. 14);
f) è stata soppressa la previsione introdotta con l’art. 257-ter c.p.c. che così disponeva “La parte puo' produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'. Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone” (art. 15);
g) è stata confermata la riduzione del periodo di sospensione feriale rispetto al previgente periodo dal 1° agosto al 15 settembre di cui all’art. 1 l. n. 742/1969, che è ora limitato dal dal 1° agosto al 31 agosto (mentre nel d.l. si prevedeva dal 6 al 31 agosto) (art. 16);
h) viene integrato l’art. 1284 c.c. in materia di interessi, statuendosi al quarto comma che “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali e' pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. La disposizione del quarto comma si applica anche all'atto con cui si promuove il procedimento arbitrale”. Tale disposizione produce effetti “rispetto ai procedimenti iniziati a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” (art. 17);
i) importanti modifiche al processo esecutivo di esecuzione (artt. 18-20).
Convertito in legge 11.08.2014, n. 116 (G.U. n. 192 del 20.08.2014) il d.l. 24.06.2014, n. 91 (G.U. n. 144 del 24.06.2014 ) recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”. Ecco, in sintesi, le principali novità:
a) Disposizioni urgenti in materia di controlli sulle imprese agricole, istituzione del registro unico dei controlli sulle imprese agricole e potenziamento dell'istituto della diffida nel settore agroalimentare. In particolare viene stabilito che “Per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali e' prevista l'applicazione della sola sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta per la prima volta l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo. Per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tale ipotesi e' esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981”. Sono inoltre previste ulteriori semplificazioni per le aziende vitivinicole che producono meno di 1000 ettolitri all'anno (artt. 1 e 1-bis);
b) istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura. Il sistema di consulenza contempla almeno gli ambiti di cui all'articolo 12, paragrafi 2 e 3, del citato regolamento (UE) n. 1306/2013 e gli aspetti relativi alla competitivita' dell'azienda agricola, zootecnica e forestale inclusi il benessere e la biodiversita' animale nonche' i profili sanitari delle pratiche zootecniche. Inoltre, Lo svolgimento dell'attivita' di consulenza deve essere chiaramente separato dallo svolgimento dell'attivita' di controllo dei procedimenti amministrativi e tecnici per l'erogazione di finanziamenti pubblici all'agricoltura (art. 1-ter);
c) Disposizioni urgenti per il rilancio del settore vitivinicolo (art. 2);
d) credito di imposta in favore di determinate imprese agricole per la realizzazione e l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti e comunque non superiore a 50.000 euro (art. 3);
e) disposizioni per l'incentivo all'assunzione di giovani lavoratori agricoli e per la riduzione del costo del lavoro in agricoltura. In sede di conversione è stato precisato che il valore annuale dell'incentivo non puo' comunque superare, per ciascun lavoratore assunto ai sensi del presente articolo, l'importo di:3.000 euro, nel caso di assunzione a tempo determinato; 5.000 euro, nel caso di assunzione a tempo indeterminato (art. 5);
f) istituzione presso l’INPS della Rete del lavoro agricolo di qualità (art. 6);
g) detrazioni per l'affitto di terreni agricoli ai giovani e rivalutazione dei redditi dominicali a decorrere dal 2016 (art. 7);
h) specifici interventi a sostegno delle imprese agricole gestite da giovani, nonché in materia di riscatti agrari (artt. 7-bis e 7-ter);
i) interventi a tutela degli edifici scolastici, universitari e per la mitigazione del rischio idrogeologico (artt. 9 e 10);
l) disposizioni circa gli impianti termici civili (art. 11);
m) introduzione nel Codice dell’Ambiente (art. 242-bis) di una procedura semplificata per le operazioni di bonifica o di messa in sicurezza, nonché previsioni specifiche per la messa in sicurezza e per la bonifica delle aree militari (art. 241-bis) (art. 13);
n) semplificazione in materia di tracciabilità dei rifiuti statuendosi che “Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il sistema di tracciabilita' dei rifiuti e' semplificato, ai sensi dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in via prioritaria, con l'applicazione dell'interoperabilita' e la sostituzione dei dispositivi token usb, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica” (art. 14);
o) modifiche in materia di valutazione d’impatto ambientale. Viene tra l'altro precisato che ai fini della valutazione ambientale, gli elaborati del progetto preliminare e del progetto definitivo sono predisposti con un livello informativo e di dettaglio almeno equivalente a quello previsto dall'articolo 93, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (art. 15);
q) ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2015, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facolta' di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento e' stato maggiore. Il credito d'imposta si applica anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Il credito d'imposta non spetta per gli investimenti di importo unitario inferiore a 10.000 euro (artt. 18 e 22);
q) Riduzione delle bollette elettriche a favore dei clienti forniti in media e bassa tensione (art. 23);
r) interventi sulle tariffe incentivanti dell'elettricita' prodotta da impianti fotovoltaici, inclusa misure di semplificazione amministrativa e di regolazione a favore di interventi di efficienza energetica e impianti a fonti rinnovabili (artt. 26 e 30);
s) le modifiche al T.U. Bancario in materia di decorrenza delle valute e calcolo degli interessi sono state soppresse in sede di conversione in legge del decreto (art. 31);
t) risultano ora esenti dall'IVA "le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. Sono escluse le prestazioni di servizi e le cessioni di beni ad esse accessorie, le cui condizioni siano state negoziate individualmente" (art.10, comma 1 n. 16 d.P.R. n, 633/1972), mentre il testo del n. 16 si limitava a stabilire l'esenzione "le prestazioni del servizio postale universale, nonche' le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione" (art. 32-bis)
u) semplificazione e razionalizzazione dei controlli della Corte dei conti con particolare riferimento agli enti locali (art. 33).
Pubblicata in G.U. n. 180 S.O. del 18.8.2014 la legge n. 114 del 11 agosto 2014 di conversione di conversione del d.l. 24.06.2014, n. 90 recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari" (G.U. 144 del 24.06.2014). Ecco le principali novità:
a) sostanziale abrogazione dell'istituto del cd. "trattanimento in servizio", fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 (31 agosto 2014 per il personale della scuola) o fino alla loro scadenza se prevista in data anteriore. I trattenimenti in servizio non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati. Viene, altresì sostituito il disposto del comma 11 dell’art. 72, d.l. n. 112/2008 il quale così ora dispone “Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni”;
b) previsioni in materia di conferimenti di incarichi direttivi ai magistrati (art. 2);
c) ulteriori previsioni in materia di assunzione del personale delle PP.AA. per l'anno 2014, con la specificazioni non trovano applicazioni per le categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo (art. 3);
d) modifiche importanti alla disciplina di cui all'art. 30 d.lgs. n. 165/2001 in materia di trasferimento diretto di personale dipendente tra PP.AA., prevedendosi in particolare che "costituiscono medesima unita' produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente e' adibito. I dipendenti possono prestare attivita' lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra nell'ambito dell'unita' produttiva " come sopra definita, eliminandosi contestualmente la previsione dell'art. 1, comma 29 d.l. n. 138/2011 convertito in l. n. 148/2011 (art. 4);
e) sono modificate anche le procedure per il conferimento di nuove mansioni al personale della P.A. (art. 5);
f) viene radicalmente estesa l’incompatibilità in relazione al conferimento di incarichi in favore di ex dipendenti pubblici andati in pensione. Infatti, viene modificato all’art.5, comma 9 d.l. n. 95/2012, convertito, con modificazioni, in l. n. 135/2012, che così ora dispone “E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011, nonche' alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonche' le autorita' indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti, gia' appartenenti ai ruoli delle stesse e collocati in quiescenza, che abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attivita' corrispondenti a quelle oggetto dello stesso incarico di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Incarichi e collaborazioni sono consentiti, esclusivamente a titolo gratuito e per una durata non superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia” (art. 6);
g) riduzione del 50% dei contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali (art. 7);
h) riduzione dei compensi e onorari degli avvocati dello Stato e degli avvocati degli enti pubblici (art. 9);
i) in relazione ai compensi spettanti ai segretari comunali viene stabilito che il provento annuale dei diritti di segreteria e' attribuito integralmente all'amministrazione di competenza. Soltanto nei comuni privi di personale dirigenziale una quota del compenso spettante (per gli atti di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604) è attribuita in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento. Infine, viene modificata la previsione dell’art. 97, comma 4 d.lgs. n. 267/2001 imponendo per i segretari comunali di rogare gli atti pubblici stipulati dall’Ente (art. 10);
l) apportate alcune limitate modifiche alla disciplina del personale degli enti locali e degli enti del SSN, in particolare consentendosi che lo statuto possa prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per gli enti del SSN si stabilisce che il limite dei posti di dotazione organica attribuibili tramite assunzioni a tempo determinato è fissato nel 10% (art. 11);
m) viene ora chiarito che gli incentivi per gli incarichi di progettazione ai sensi dell'art. 92 d.lgs. n. 163/06 non spettano ai dirigenti in forza del principio di omnicomprensività della loro retribuzione. La quota (pari al 20%) non destinata ai dipendenti dev’essere accantonata per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini. In particoalare, è stato modificato l'incentivo del 2% di cui all'art. 93 del Codice dei Contratti con l'introduzione dei commi da 7-bis a 7-quinquies e contestuale abrogazione dei commi 5 e 6 dell'art. 92. Si stabilisce ora che "7-bis. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7, le amministrazioni pubbliche destinano ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro; la percentuale effettiva è stabilita da un regolamento adottato dall'amministrazione, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. 7-ter. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel regolamento di cui al comma 7-bis, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori; gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. Il regolamento definisce i criteri di riparto delle risorse del fondo, tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte e non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta, della complessità delle opere, escludendo le attività manutentive, e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Il regolamento stabilisce altresì i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto. Ai fini dell'applicazione del terzo periodo del presente comma, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d). La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale. 7-quater. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.7-quinquies. Gli organismi di diritto pubblico e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento criteri analoghi a quelli di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del presente articolo" (artt. 13 e 13-bis); (art. 13);
n) modifiche alle norme sulla composizione e sugli emolumenti dei consigli di amministrazione delle società partecipate nonché censimento delle società partecipate (artt. 16 e 17);
o) divieto per le PP.AA. di richiedere ai cittadini informazioni e dati già presenti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (art. 17-bis);
p) dal 1° luglio 2015 (in sede di decreto legge il termine era il 1° ottobre 2014) soppressione delle sezioni distaccate dei TAR con l'eccezione della Provincia di Bolzano, precisandosi che (art. 18):p.1) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, da adottare entro il 31 marzo 2015, sono stabilite le modalità per il trasferimento del contenzioso pendente presso le sezioni soppresse, nonché delle risorse umane e finanziarie, al tribunale amministrativo della relativa regione;
p.2) dal 1º luglio 2015, i ricorsi sono depositati presso la sede centrale del tribunale amministrativo regionale;
p.3) il magistrato delle acque per le province venete e di Mantova è soppresso;p.4) viene ripristinato, in sede di conversione, il comma 2 dell'art. 14 del c.p.a. che statuisce la competenza territoriale inderogabile del TAR Lombardia, Milano per le controversie relative all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas (art. 22, comma 12);
p.5) il d.P.C.M. relativo alle regole tecnico-operative per la sperimentazione, alla graduale applicazione, l'aggiornamento del processo amministrativo telematico, tenendo conto delle esigenze di flessibilità e di continuo adeguamento delle regole informatiche alle peculiarità del processo amministrativo, della sua organizzazione e alla tipologia di provvedimenti giurisdizionali (processo telematico amministrativo) di cui all’art. 13 dell’Allegato 2 del c.p.a. dev’essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto legge (art. 38, comma 1);
p.6) dal 1° gennaio 2015 Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale (art. 38, comma 2);
p.7) viene, inoltre, già prevista l’applicazione dell’art. 16, commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 del d.l. 179/2012 convertito con modificazioni in l. 221/2012 al processo amministrativo. Ricordiamo che tali previsioni stabiliscono che (art. 42):
- le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata (comma 4);
- le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalita' si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario (comma 6);
- nei procedimenti nei quali sta in giudizio personalmente la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi, la stessa puo' indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale vuole ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento (comma 7);
- il comma 8 non appare invece concretamente applicabile statuendo che “Quando non e' possibile procedere ai sensi del comma 4 per causa non imputabile al destinatario, nei procedimenti civili si applicano l'articolo 136, terzo comma, e gli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e, nei procedimenti penali, si applicano gli articoli 148 e seguenti del codice di procedura penale”;
- al fine di favorire le comunicazioni e notificazioni per via telematica alle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, comunicano al Ministero della giustizia, con le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.l. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 febbraio 2010, n. 24, entro il 30 novembre 2014 l'indirizzo di PEC a cui ricevere le comunicazioni e notificazioni. L'elenco formato dal Ministero della giustizia e' consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni. esecuzioni e protesti, e dagli avvocati (comma 12);
- in caso di mancata comunicazione entro il termine di cui al comma 12, si applicano i commi 6 e 8 (comma 13);
- trova inoltre applicazione la previsione dell’art. 16-ter d.l. n. 179/2012 convertito in l. 221/2012 sui pubblici elenchi per quanto concerne comunicazioni e notificazioni (art. 45-bis, comma 2, lett. a);
p.8) importanti novità in materia di rito speciale degli appalti nell’ambito dell’art. 120 c.p.a., i cui commi sono così modificati (artt. 40 e 41, comma 1, lett. b):
- "6. Il giudizio, ferma la possibilità della sua definizione immediata nell'udienza cautelare ove ne ricorrano i presupposti, viene comunque definito con sentenza in forma semplificata ad una udienza fissata d'ufficio e da tenersi entro quarantacinque giorni [in sede di decreto erano 30 giorni N.d.A.] dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti diverse dal ricorrente. Della data di udienza è dato immediato avviso alle parti a cura della segreteria, a mezzo posta elettronica certificata. In caso di esigenze istruttorie o quando è necessario integrare il contraddittorio o assicurare il rispetto di termini a difesa, la definizione del merito viene rinviata, con l'ordinanza che dispone gli adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa, ad una udienza da tenersi non oltre trenta giorni ";
- “al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, comma 2, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello”. Il comma 2-bis aggiunge che “Le disposizioni relative al contenimento del numero delle pagine, stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato di cui alla lettera a) del comma 1 sono applicate in via sperimentale per due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al termine di un anno decorrente dalla medesima data, il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa effettua il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione”;
- "8-bis. Il collegio, quando dispone le misure cautelari di cui al comma 4 dell'articolo 119, ne può [il testo in sede di decreto ne preveda l’automaticità N.d.A.] subordinare l'efficacia, anche qualora dalla decisione non derivino effetti irreversibili, alla prestazione, anche mediante fideiussione, di una cauzione di importo commisurato al valore dell'appalto e comunque non superiore allo 0,5 per cento del suddetto valore. Tali misure sono disposte per una durata non superiore a sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa ordinanza, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 119 ";
- "9. Il Tribunale amministrativo regionale deposita la sentenza con la quale definisce il giudizio entro trenta giorni [in sede di decreto erano 30 giorni N.d.A.] dall'udienza di discussione, ferma restando la possibilita' di chiedere l'immediata pubblicazione del dispositivo entro due giorni";
- le previsioni si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- nel caso di lite temeraria per controversie soggette al rito di cui all’art. 120 c.p.a. in luogo dell’ordinaria sanzione dal doppio al quintuplo del contributo unificato, è consentito al giudice irrogare una sanzione fino all’1% del valore del contratto ove maggiore del quintuplo del contributo unificato (art. 41, comma 1, lett. b);
p.9) all’art. 26, comma 1 c.p.a. è aggiunto il seguente ulteriore periodo “In ogni caso, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, in presenza di motivi manifestamente infondati” (art. 41, comma 1, lett. a);
p.10) viene sostituito l’art. 136, comma 1 c.p.a., che così ora dispone “1. I difensori indicano nel ricorso o nel primo atto difensivo un recapito di fax, che può essere anche diverso da quello del domiciliatario. La comunicazione a mezzo fax è eseguita esclusivamente qualora sia impossibile effettuare la comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi, per mancato funzionamento del sistema informatico della giustizia amministrativa. È onere dei difensori comunicare alla segreteria e alle parti costituite ogni variazione del recapito di fax” (art. 45-bis, comma 3);
p.11) viene completato il processo amministrativo telematico a partire dal 1° gennaio 2015, quanto entrerà in vigore il nuovo comma 2-bis dell'art. 136 c.p.a., il quale dispone che "Tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Non è chiaro, pertanto, se gli atti introduttivi potranno ancora redigersi in forma cartacea poiché la notifica degli stessi potrebbe rendersi necessaria in caso in cui il destinatario non sia fornito di PEC (art. 38, comma 1-bis). Ad ogni modo viene precisato, inserendo l'art. 16-septies nel d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012 che "La disposizione dell'articolo 147 del codice di procedura civile si applica anche alle notificazioni eseguite con modalita' telematiche. Quando e' eseguita dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo";
q) l'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) è immediatamente soppressa ed i suoi compiti e funzioni sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC). Viene anche introdotta una sanzione amministrativa da 1.000€ a 10.000€ per nel caso in cui "il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento". Sono, altresì, aggiunte le seguenti funzioni all’ANAC: a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'articolo 54-bis d.lgs. n. 165/2001; a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti soggetti al Codice dei contratti pubblici. Mentre le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale proposito il Governo entro 180 giorni rivedrà la disciplina sulla valutazione delle performance (art. 19);
r) scioglimento della Formez PA, nomina di un commissario straordinario e unificazioni delle scuole di formazione dello Stato (artt. 20 e 21);s) previsioni a maggior tutela dell'indipendenza del personale delle Autorità indipendenti e riduzione del 20% del trattamento economico del personale. E' prevista anche la rinegoziazione degli incarichi di consulenza, studio e ricerca attribuiti dalle Autorità indipendenti (art. 22);t) ulteriori modifiche alla l. n. 56/2014 in materia di province e città metropolitane (art. 23 e 23-quater);
u) viene ulteriormente modificata la previsione dell’art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06, statuendosi ora che (artt. 23-bis e 23-ter):
- l’obbligo si applica a partire dal il 1º gennaio 2015, quanto all'acquisizione di beni e servizi, e il 1º luglio 2015, quanto all'acquisizione di lavori;
- in ogni caso per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo (acquisizione di lavori, servizi e forniture tramite unione di comuni oppure tramite apposito accordo corsortile) decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione;
- i comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro
v) entro il 31 ottobre 2014 è prevista l’adozione dell’Agenda per la semplificazione nel triennio 2015-2017. Si precisa, altresì, che gli obblighi di trasparenza sanciti dal d.lgs. n. 33/2013 trovino applicazione (artt. 24 e 24-bis):
- agli enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero i cui amministratori siano da questa nominati;
- limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
- mentre alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, le disposizioni dell'articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
z) sanzione pecuniaria da euro 1.000 euro 10.000 per le PP.AA. che non si attengono alle previsioni di cui agli artt. 62 e 53, comma 1 del Codice dell’Amministrazione digitale (CAD). Le PP.AA. sono tenute entro 30 giorni a comunicare all’AID “l'elenco delle basi di dati in loro gestione e degli applicativi che le utilizzano” (art. 23-quater);
aa) ulteriori modifiche alle previsioni del CAD in materia di comunicazioni telematiche tra PP.AA. (art. 23-quinquies);
bb) adozione di una serie di modifiche normative in favore delle persone portatrici di handicap. E statuito, tra l’altro, che la persona con un invalidità pari o superiore all'80% non debba sostenere le prove di preselezione ai concorsi pubblici (art. 25);
cc) semplificazione per la prescrizione dei medicinali per il trattamento di patologie croniche (art. 26);dd) riduzione del 50% del diritto annuale spettante alle camere di commercio (art. 28);ee) modifica in materia di legislazione antimafia (sostituzione dei commi 52 e 53 d.lgs. n. 190/2012) con riferimento alle attività di (art. 29): - trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri;
- l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 è ora obbligatoria e tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta;
ff) attribuzione di poteri speciali al presidente dell’ANAC in merito all’attività di EXPO 2015, nonché ulteriori disposizioni sempre riguardanti l’attività di tale società (artt. 30, 33 e 34);
gg) estensione della tutela del dipendente pubblico di cui all’art. 54-bis d.lgs. n. 165/01 anche nel caso di denuncia all’ANAC e non soltanto alla corte dei conti (art. 31);
hh) nell’ipotesi in cui l’Autorità giudiziaria proceda per determinati reati o anche soltanto allorché vi sia il sospetto di situazioni anomale comunque sintomatiche di condotte illecite nell’ambito di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il presidente dell’ANAC può chiedere al prefetto competente di (art. 32):
- ordinare la rinnovazione degli organi societari;
- di provvedere direttamente alla straordinaria gestione dell’impresa appaltatrice;
ii) divieto di transazioni della pubblica amministrazione con societa' o enti esteri aventi sede in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprieta' o il controllo (art. 35);
ll) obbligo di trasmissione all’ANAC da parte di tutte le stazioni appaltanti delle varianti autorizzate ai sensi dell’art. 132, comma 1, lett. b), c) e d) d.lgs. n. 163/06, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad apposita relazione del responsabile del procedimento. Ricordiamo che le varianti di cui trattasi sono le seguenti (art. 37):
- per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
mm) introduzione del comma 2-bis all’art. 38 d.lgs. n. 163/06, il quale dispone che “La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarita' essenziale delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento e' garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perche' siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarita' non essenziali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, ne' applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente e' escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, ne' per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte”. Viene altresì inserito un comma 1-ter all’art. 46 del Codice dei contratti pubblici il quale stabilisce che “le disposizioni di cui all'articolo 38, comma 2-bis, si applicano a ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarita' delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara”. Si precisa che tali nuove previsioni si applicano alle procedure di affidamento indette successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 39);
nn) viene prevista la soppressione dell`ultimo comma 3 dell’art. 9 d.l. 66/2014 convertito in l. 89/2014, che così disponeva “E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori”. In questo modo le stazioni appaltanti non potranno più espletare procedure ad evidenza pubblica per conseguire risparmi di spesa rispetto ai prezzi di CONSIP(art. 39, comma 3-bis);
oo) è prevista anche la progressiva informatizzazione del processo contabile (43);
pp) si precisa che le norme del processo civile telematico di cui all’art. 16-bis d.l. 179/2012 convertito con modificazioni in l. 221/2012 “si applicano esclusivamente ai procedimenti iniziati innanzi al tribunale ordinario dal 30 giugno 2014. Per i procedimenti di cui al periodo precedente iniziati prima del 30 giugno 2014, le predette disposizioni si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2014”, inoltre “A decorrere dal 30 giugno 2015 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi alla corte di appello, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorita' giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalita' di cui al presente comma, a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione, puo' individuare le corti di appello nelle quali viene anticipato, nei procedimenti civili iniziati prima del 30 giugno 2015 ed anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine fissato dalla legge per l'obbligatorieta' del deposito telematico” (art. 44);
qq) sono apportate alcune limitate modifiche di carattere processuale al codice di procedura civile, tra le quali si segnala che le dichiarazioni testimoniali nel verbale d’udienza non sono più sottoscritte dal dichiarante (art. 45). Ulteriori disposizioni riguardano la vendita di cose pignorate con modalità telematiche (art. 48);
rr) viene stabilito, modificando l’art. 125 c.p.c. che gli atti delle parti nel processo civile devono indicare il numero di fax (art. 45-bis, comma 1);
ss) le notificazioni telematiche se effettuate dopo le ore 21, si considerano perfezionate alle ore 7 del giorno successivo (art. 45-bis, comma 2, lett. b);
tt) parrebbe che la sanzione dell’aumento del contributo unificato della metà, nell’ambito dei giudizi civili (mentre permane per i giudizi amministrativi e tributari), non sia più comminata nel caso in cui non sia indicato l’indirizzo PEC sul proprio atto introduttivo (art. 45-bis, comma 4)
uu) in materia di notifiche effettuate direttamente dagli avvocati la PEC diventano mezzo ordinario di notificazione alla stregua delle altre modalità di notificazione (art. 46). Inoltre:
- la relazione di notificazione su documento informatico separato, sottoscritto con firma digitale ed allegato al messaggio di posta elettronica certificata non deve più contenere gli estremi del provvedimento autorizzativo del consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto;
- per le notifiche effettuate tramite PEC non si sconta il pagamento della marca da bollo;
- non trovano applicazione al processo amministrativo le previsioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 16-quater del d.l. 179/2012 convertito in l. 221/2012, secondo le quali “2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformita' all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata. 3. La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68”;
vv) è stato posticipato il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche devono comunicare il proprio indirizzo PEC al Ministero della Giustizia al 30 novembre 2014 (art. 47);
zz) sono anche previste disposizioni riguardanti il deposito degli atti nell’ambito del processo civile (art. 51):
- le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno tre ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate;
- per quanto concerne il deposito telematico degli atti esso s’intende tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna e' generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti puo' essere eseguito mediante gli invii di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza;
aaa) le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziali che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice (art. 52);
bbb) ennesimo rialzo al contributo unificato in materia civile e fallimentare con ulteriore possibilità di rincari "nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni".
E' stato convertito in l. 29 luglio 2014, n. 106 (G.U. n. 175 del 30.07.2014) il d.l. 31 maggio 2014, n. 83 (a sua volta pubblicato su G.U. n. 125 del 31.5.2014) recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo» .Veniamo ad elencare le principali novità.
a) per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti delle fondazioni lirico-sinfoniche o di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d'imposta, nella misura del: 65% delle erogazioni liberali effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013 e del 50% delle erogazioni liberali effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015. Il credito d'imposta spettante è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.Trova applicazione di cui all'art. 40, comma 9, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in l. 22 dicembre 2011, n. 214. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali comunicano mensilmente al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento; provvedono altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonchè della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, anche con un'apposita sezione nei propri siti web istituzionali. E' stata introdotta, in sede di conversione un'importante previsione, ossia che "Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 èaltresi' riconosciuto qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari dei beni oggetto di tali interventi". I beneficiari di erogazioni liberali, qualsiasi sia la loro forma giuridica e la loro natura, pubblicistica o privatistica, devono dare conto della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni ricevute, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero (art. 1);
b) introduzione di ampie deroghe al Codice dei contratti pubblici per quanto concerne le procedure di affidamento di contratti in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la Decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012 (art. 2);
c) al Codice dei beni culturali:
- all'art. 52, comma 1-ter delin materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali, stabilendosi che "Al fine di contrastare l'esercizio, nelle aree pubbliche aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico, di attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale, con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini, le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le soprintendenze, sentiti gli enti locali, adottano apposite determinazioni volte a vietare gli usi da ritenere non compatibili con le specifiche esigenze di tutela e di valorizzazione, comprese le forme di uso pubblico non soggette a concessione di uso individuale, quali le attività ambulanti senza posteggio, nonché, ove se ne riscontri la necessità, l'uso individuale delle aree pubbliche di pregio a seguito del rilascio di concessioni di posteggio o di occupazione di suolo pubblico. In particolare, i competenti uffici territoriali del Ministero e i Comuni avviano, d'intesa, procedimenti di riesame, ai sensi dell’articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, delle autorizzazioni e delle concessioni di suolo pubblico, anche a rotazione, che risultino non più compatibili con le esigenze di cui al presente comma, anche in deroga a eventuali disposizioni regionali adottate in base all’articolo 28, commi 12, 13 e 14, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, nonché in deroga ai criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e alle disposizioni transitorie stabilite nell’intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevista dall’articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno. In caso di revoca del titolo, ove non risulti possibile il trasferimento dell’attività commerciale in una collocazione alternativa potenzialmente equivalente, al titolare è corrisposto da parte dell’amministrazione procedente l’indennizzo di cui all’articolo 21-quinquies, comma 1, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel limite massimo della media dei ricavi annui dichiarati negli ultimi cinque anni di attività, aumentabile del 50 per cento in caso di comprovati investimenti effettuati nello stesso periodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanate dagli enti locali". In particolare viene statuito che l'indennizzo va quantificato nel limite massimo della media dei ricavi annuidichiarati negli ultimi cinque anni di attivita', aumentabile del 50% in caso di comprovati investimenti effettuati nello stessoperiodo per adeguarsi alle nuove prescrizioni in materia emanatedagli enti locali (art. 4);
- all'art. 108, commi 3 e 3-bis stabilendosi rispettivamente che "nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione, purché attuate senza scopo di lucro, neanche indiretto. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall’amministrazione concedente" e che "Sono in ogni caso libere le seguenti attivita', svolte senza scopo di lucro, per finalita' di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale: 1) la riproduzione di beni culturali diversi dai beni bibliografici e archivistici attuata con modalita' che non comportino alcun contatto fisico con il bene, ne' l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose, ne', all'interno degli istituti della cultura, l'uso di stativi o treppiedi; 2) la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro, neanche indiretto" (art. 12);
- la modifica dell''art. 122 in materia di archivi di Stato è stata, invece, abrogata in sede di conversione in legge (art. 12);
- in materia di autorizzazione paesaggistica, all'art. 146 precisandosi ora al comma 4 che "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato". E' stata soppressa in sede di conversione del decreto legge la previsione inserita al comma 9 secondo la quale "Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione", così venendo meno la possibilità per l'amministrazione competente d'indire una conferenza di servizi (art. 12);
- viene prevista la costituzione di commissione di garanzia per i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati, rilasciati dagli organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo d'ufficio o su segnalazione delle altre amministrazioni coinvolte nel procedimento al fine di assicurare l'imparzialita' e il buon andamento dei procedimenti autorizzatori in materia di beni culturali e paesaggistici. Le commissioni di garanzia possono riesaminare la decisione entro il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione dell'atto, che e' trasmesso per via telematica dai competenti organi periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, contestualmente alla sua adozione, alle commissioni e altre amministrazioni coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell'atto entro tre giorni dalla sua ricezione. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni di cui al precedente periodo, l'atto si intende confermato (art. 12);
- per assicurare la trasparenza e la pubblicita' dei procedimenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale,nonche' per favorire le attivita' di studio e di ricerca in materia di beni culturali e paesaggistici, tutti gli atti aventi rilevanzaesterna e i provvedimenti adottati dagli organi centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismonell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decretolegislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono pubblicati integralmente nel sito internet del Ministero e in quello, ove esistente, dell'organoche ha adottato l'atto, secondo le disposizioni in materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni di cui aldecreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (art. 12);
- si stabilisce che dovrà essere emanato un regolamento finalizzato ad ampliare ed a precisare le ipotesi di interventi di lieve entita', nonché allo scopo di operare ulteriori semplificazioni procedimentali sempre per quanto concerne l'autorizzazione paesaggistica (art. 12);
d) disposizioni urgenti in materia di organizzazione e funzionamento delle fondazioni lirico-sinfoniche (art. 6);
e) sono pisure per favorire l'occupazione presso gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica, statuendosi che tali istituti e iluoghi della cultura dello Stato, delle regioni e degli
f) introduzione di un credito d'imposta relativamente agli anni 2015-2017 per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi, pari al 30% del costo sostenuto fino a 12.500€. Gli interventi finanziabili sono i seguenti, risultando esclusi i costi di intermediazione commerciale (art. 9):
- impianti wi-fi;
- siti web ottimizzati per il sistema mobile; - programmi per la vendita diretta di servizi e pernottamenti e la distribuzione sui canali digitali, purche' in grado di garantire gli standard di interoperabilita' necessari all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e privati e di favorire l'integrazione fra servizi ricettivi ed extra-ricettivi; - spazi e pubblicita' per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; - servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; - strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalita' per persone con disabilita'; - servizi relativi alla formazione del titolare o del personale dipendente ai fini di quanto previsto dal presente comma. Sono escluse dalle spese i costi relativi alla intermediazione commerciale
g) credito d'imposta per le strutture ricettive esistenti al 1.1.2012 e per i periodi d'imposta 2014-2016 nella misura del 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 200.000€ per i seguenti interventi (art. 10): - ristrutturazione edilizia;
- eliminazione delle barriere architettoniche in conformita' alla l. 9.1.1989, n. 13, e al d.m. lavori pubblici 14.6.1989, n. 236;
- riqualificazione energetica;
i) sono soggetti a SCIA (art. 13): - l'avvio e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive; - l'apertura, il trasferimento e le modifiche concernenti l'operativita' delle agenzie di viaggi e turismo, nel rispetto dei requisiti professionali, di onorabilita' e finanziari, previsti dalle competenti leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
h) viene costituito un gruppo di lavoro finalizzato a individuare principi e criteri per la disciplina dei contratti di intermediazione finanziaria tax free shopping (art. 13-bis);
l) trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. (art. 16).
E' stato convertito il d.l. 24 aprile 2014, n. 66 recante «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale» (pubblicato in G.U. n. 95 del 24.4.2014) in l. 23 giugno 2014, n. 89. Ecco le principali novità:
a) attribuzione per quest'anno di 640 euro per coloro che hanno redditi di lavoro dipendente, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro (ossia i famosi 80 euro al mese per il resto del 2014) non soggetti a tassazione oppure se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro (art. 1);b) riduzioni delle aliquote IRAP (art. 2);
c) tassazione delle rendite finanziarie passa dal 20% al 26% (artt. 3 e 4). L'incremento non interesserà, tra gli altri, i redditi di cui all'art. 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ossia:
- gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;
- gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonche' dei certificati di massa;
- le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;
- i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle societa', salvo il disposto della lettera d) del comma 2 dell'articolo 53; e' ricompresa tra gli utili la remunerazione dei finanziamenti eccedenti di cui all'articolo 98 direttamente erogati dal socio o dalle sue parti correlate, anche in sede di accertamento;
- gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma dell'articolo 2554 del codice civile, salvo il disposto della lettera c) del comma 2 dell'articolo 53;
- i proventi derivanti dalla gestione, nell'interesse collettivo di pluralita' di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;
- i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;
- i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;
- i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;
- i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 50 erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;
- i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti;
- gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l'impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.
d) aggiornamento dei diritti consolari, tra l'altro, in materia di domanda di domanda di riconoscimento della cittadinanza e di passaparto (art. 5-bis);
e) ulteriori obblighi di pubblicità per le pubbliche amministrazioni pubblicano (art. 8):
- "i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilità";
- "e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, i dati relativi alle entrate e alla spesa di cui ai propri bilanci preventivi e consuntivi in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'articolo 7, secondo uno schema tipo e modalita' definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata";
- "con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore annuale di tempestivita' dei pagamenti". A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato "indicatore trimestrale di tempestivita' dei pagamenti". Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata". Divengono, inoltre, liberamente accessibili i dati SIOPE secondo le modalità definite con decreto del MEF. E' previsto un taglio lineare per la spesa per acquisti di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni secondo quanto stabilito dal comma 4. Per raggiungere detto obbiettivo le PP.AA. possono ridurre gli importi dei contratti in essere aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, nella misura del 5 per cento, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facolta' di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione. E' fatta salva la facolta' del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volonta' di operare la riduzione senza alcuna penalita' da recesso verso l'amministrazione. Il recesso e' comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le Amministrazioni di cui al comma 1, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilita' di beni e servizi necessari alla loro attivita', stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici". Esse, inoltre, sono "tenute ad assicurare che gli importi e i prezzi dei contratti aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano superiori a quelli derivati, o derivabili, dalle riduzioni di cui alla lettera a), e comunque non siano superiori ai prezzi di riferimento, ove esistenti, o ai prezzi dei beni e servizi previsti nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488", e gli atti emanati in violazione di tale obbligfo "sono nulli e sono rilevanti ai fini della performance individuale e della responsabilita' dirigenziale di chi li ha sottoscritti";
f) viene istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di spesa di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione presso l'anagrafe unica delle stazioni appaltanti (art. 9). Inoltre:
- con "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 7, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonche' le regioni, gli enti regionali, nonche' loro consorzi e associazioni, e gli enti del servizio sanitario nazionale ricorrono, rispettivamente, a Consip S.p.A. e al soggetto aggregatore di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure". In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35. Per le categorie di beni e servizi individuate dal decreto di cui al periodo precedente, l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore. Con il decreto di cui al presente comma sono, altresì, individuate le relative modalita' di attuazione. E' comunque fatta salva la possibilita' di acquisire, mediante procedura di evidenza pubblica, beni e servizi, qualora i relativi prezzi siano inferiori a quelli emersi dalle gare Consip e dei soggetti aggregatori;
- viene per l'ennesima volta modificato il testo dell'art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06, il quale ora dispone che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 15 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento". L'AVCP non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma;
- "a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, [l'AVCP] fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1° ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attivita' contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non e' presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli";
- sono modificati i possibili elementi di valutazione dell'offerta tecnica includendo ora accanto alla sicurezza di approvvigionamento» anche l'origine produttiva;
- l'AVCP a partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis d.lgs. n. 82/2005, fornisce, tenendo anche conto della dinamica dei prezzi dei diversi beni e servizi, alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione, nonche' pubblica sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi. I prezzi di riferimento pubblicati dall'Autorita' e dalla stessa aggiornati entro il 1º ottobre di ogni anno, sono utilizzati per la programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta piu' vantaggiosa, in tutti i casi in cui non è presente una convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della l. n. 488/1999, in ambito nazionale ovvero nell'ambito territoriale di riferimento. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo sono nulli;
g) rafforzamento delle attività di controllo dell'AVCP. Viene, inoltre, previsto un obbligo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici di fornire entro il 30.09.2014 "all'Osservatorio dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: a) i dati dei contratti non conclusi attraverso centrali di committenza di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria aventi ad oggetto una o piu' delle prestazioni individuate dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo, in essere alla data del 30 settembre 2014; b) i dati dei contratti aventi ad oggetto beni o servizi di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria e relativa determina a contrarre, in essere alla data del 30 settembre 2014, stipulati a seguito di procedura negoziata ai sensi degli articoli 56 o 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero a seguito di procedura aperta o ristretta di cui all'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 163 del 2006 in cui sia stata presentata una sola offerta valida" (art. 10);
h) taglio lineare dei costi di riscossione dei tributi (art. 11);
i) nuova possibilità di rateizzazione dei debiti erariali, talché possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, a condizione che: a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013; b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014 (art. 11-bis);
l) i canoni delle concessioni marittime demaniali devono essere corrisposti entro il 30 settembre di ogni anno. Viene contestualmente postposto dal 15 maggio al 31 ottobre il termine entro il quale il Governo deve riordinare la materia dei criteri di calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime (art. 12-bis);
m) a decorrere dal 1° maggio 2014 è istituito il limite massimo retributo di 240.000€ per i dipendenti delle PP.AA. e delle società partecipate. Il tetto del trattamento economico di cui all'articolo 23-ter del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214 si applica anche agli enti pubblici economici (art. 13);
n) ulteriore taglio lineare per gli incarichi di consulenza, studio e ricerca e COCOCO ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, sicché hli incarichi e i contratti in corso sono rinegoziati entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini di assicurare il rispetto dei limiti (art. 14);
o) taglio lineare anche per le spese per autovetture (art. 15);
p) attività di promozione dell'Italia all'estero da parte degli uffici diplomatico-consolari (art. 16-bis);
q) abolizione delle agevolazioni postali per i partiti politici (art. 18);
r) la l. n. 56/2014 sulle città metropolitane viene già modificata. In particolare viene soppresso l'art. 1, comma 13 il quale stabiliva che "Il sindaco del comune capoluogo indice le elezioni per una conferenza statutaria per la redazione di una proposta di statuto della citta' metropolitana. La conferenza e' costituita con un numero di componenti pari a quanto previsto dal comma 20, per il consiglio metropolitano, ed e' eletta in conformita' alle disposizioni di cui ai commi da 25 a 39. Le liste sono presentate presso l'amministrazione provinciale il quinto giorno antecedente la data delle elezioni. La conferenza e' presieduta dal sindaco del comune capoluogo. La conferenza termina i suoi lavori il 30 settembre 2014 trasmettendo al consiglio metropolitano la proposta di statuto" (art. 19);
s) le società a totale partecipazione diretta o indiretta dello Stato e le società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 2359, 1° comma, n. 1), c.c., i cui soci di minoranza sono pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, ed enti pubblici economici, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, realizzano, nel biennio 2014-2015, una riduzione dei costi operativi, esclusi gli ammortamenti e le svalutazioni delle immobilizzazioni nonché gli accantonamenti per rischi, nella misura non inferiore al 2,5 % nel 2014 ed al 4 % nel 2015 (art. 20);
t) autorizzazione in favore del Commissario della spending review di razionalizzare e ridurre le spese delle società partecipate dagli enti locali individuando in particolare specifiche misure (art. 23): - per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività; - per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale; - per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi;
u) modifica alla disciplina di cui all'articolo 2, commi 222 e seguenti, della l. 23 dicembre 2009, n. 191 in materia di locazioni e manutenzioni di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare viene introdotto un comma 222-quater, in forza del quale "le amministrazioni di cui al primo periodo del comma 222-bis, entro il 30 giugno 2015, predispongono un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro metri quadrati per addetto di cui al comma 222-bis, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili o di parte di essi, anche in condivisione con altre amministrazioni pubbliche, compresi quelli di proprieta' degli enti pubblici, e il rilascio di immobili condotti in locazione passiva in modo da garantire per ciascuna amministrazione, dal 2016, una riduzione, con riferimento ai valori registrati nel 2014, non inferiore al 50 per cento in termini di spesa per locazioni passive e non inferiore al 30 per cento in termini di spazi utilizzati negli immobili dello Stato [...]". Viene, inoltre, stabilito che le amministrazioni possono comunicare, entro il 31 luglio 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso e'perfezionato decorsi centottanta giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano (art. 24);
v) l'obbligo di trasmissione, la conservazione e l'archiviazione delle fatture emesse nei rapporti con le amministrazioni pubbliche di cui al d.P.R. n. 55/2013 è anticipato al 31 marzo 2015. Le fatture elettroniche devono recare il numero di CIG e CUP, altrimenti le PP.AA. non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici Cig e Cup (art. 25);
z) modifica al Codice dei contratti pubblici in materia di pubblicità dei bandi di gara a decorrere dal 1° gennaio 2016 (art. 26):
- all'articolo 66, il comma 7 è sostituito dai seguenti: "7. Gli avvisi e i bandi sono altresi' pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 7-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione"; - all'articolo 122, il comma 5, e' sostituito dai seguenti: "5. I bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. I bandi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nel profilo di committente della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell'Ufficio inserzioni dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto e nell'allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non puo' comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti. 5-bis. Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni all'aggiudicazione";
aa) sono introdotte ulteriori misure per facilitare il pagamento delle fatture emesse nei confronti delle PP.AA. (artt. 27-40). In particolare:
- all'art. 27 si stabilisce che le PP.AA. comunicano tra loro mendiante una piattaforma elettronica nella quale confluiscono i dati riferiti alle fatture o richieste equivalenti di pagamento emesse a partire dal 1 luglio 2014, riportando, ove previsto, il relativo Codice identificativo Gara (CIG);
- l'art. 37 prevede che i debiti di parte corrente certi, liquidi ed esigibili per somministrazioni, forniture ed appalti e per prestazioni professionali sono assistiti da garanzia dello Stato purché si tratti di debiti certi, liquidi ed esigibili, non ancora certificati alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunque maturati al 31 dicembre 2013, a condizione che si segua una determinata procedura da intraprendersi mediante istanza di certificazione improrogabilmente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, utilizzando la piattaforma elettronica di cui all'articolo 7, comma 1, del predetto d.l. n. 35 del 2013;
- ai sensi dell'art. 38-bis gli atti di cessione dei crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle pubbliche amministrazioni per somministrazioni, forniture ed appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali, alla data del 31 dicembre 2013, nonche' le operazioni di ridefinizione dei relativi debiti richieste dalla pubblica amministrazione debitrice e garanzie connesse, sono esenti da imposte, tasse e diritti di qualsiasi tipo;
bb) a decorrere dall'esercizio 2014, alle relazioni ai bilanci consuntivi o di esercizio delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, d.lgs. n. 165/2001, e' allegato un prospetto, sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario, attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002, nonche' il tempo medio dei pagamenti effettuati. In caso di superamento dei predetti termini, le medesime relazioni indicano le misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti (art. 41);
cc) obbligo di istituzione per le PP.AA. del registro unico delle fatture dal 1° luglio 2014 per somministrazioni, forniture e appalti e per obbligazioni relative a prestazioni professionali emesse nei loro confronti;
dd) sono definiti i termine di trasferimenti da PP.AA. (ad eccezione degli enti del servizio sanitario) in sessanta giorni dalla definizione delle condizioni per l'erogazione ovvero entro sessanta giorni dalla comunicazione al beneficiario della spettanza dell'erogazione stessa;
ee) vengono esclusi dall'obbligo di tracciabilità per contrastare i fenomeni criminosi ed il riciclaggio i seguenti contratti pubblici (tabella 1): "Art. 19, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 163/2006, primo periodo(acquisto o locazione di terreni, fabbricati esistenti o altri beniimmobili o riguardanti diritti su tali beni); Art. 19, comma 1, lettera c), del D.Lgs. 163/2006 (servizi d'arbitrato e di conciliazione);Art. 19, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 163/2006 (servizi finanziari forniti dalla Banca d'Italia);Art. 19, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 163/2006 (contratti di lavoro); Art. 19, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 (appalti pubblici di servizi aggiudicati da un'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore ad un'altra amministrazione aggiudicatrice o ad un'associazione o consorzio di amministrazioni aggiudicatrici, in base ad un diritto esclusivo di cui esse beneficiano in virtu' di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative pubblicate, purche' tali disposizioni siano compatibili con il trattato); Art. 25 del D.Lgs. 163/2006 - Appalti aggiudicati per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia; Sponsorizzazione pura, ovvero ogni contributo, anche in beni o servizi, erogato con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attivita' o il prodotto del soggetto erogante; Prestazioni socio-sanitarie e di ricovero, di specialistica ambulatoriale e diagnostica strumentale erogate dai soggetti privati in regime di accreditamento, senza svolgimento di procedura di gara; Scelta del socio privato in societa' miste il cui apporto e' limitato al solo finanziamento".
Convertito in l. 23.05.2014, n. 80 (G.U. n. 121 del 27.5.2014) il d.l. 28 marzo 2014, n. 47 recante «Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015» (G.U. n. 73 del 28.3.2014 ). Ecco, sinteticamente, le principali novità:
a) rafforzamento del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui utilizzazione viene estesa anche alla rinegoziazione delle locazioni esistenti per consentire alle parti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini, la stipula di un nuovo contratto a canone inferiore. Viene, altresì, previsto che i Comuni che fanno uso del fondo ai sensi dell'art. 11, comma 3 l. 431/1998, così come modificato dal decreto in commento, saranno preferiti nell'assegnazione di contributi pubblici per qualsiasi tipo di edilizia economica e popolare (artt. 1 e 2);
b) misure per la vendita degli alloggi popolari e destinazione dei relativi introiti alla realizzazione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. Viene, tra l'altro, istituito un apposito Fondo, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (art. 3);
c) approntamento di un Piano di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili (art. 4);
d) chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non puo' chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge. In particolare viene disposto che (art. 5):
- "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli atti aventi ad oggetto l'allacciamento dei servizi di energia elettrica, di gas, di servizi idrici e della telefonia fissa, nelle forme della stipulazione, della volturazione, del rinnovo, sono nulli, e pertanto non possono essere stipulati o comunque adottati, qualora non riportino i dati identificativi del richiedente e il titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare in favore della quale si richiede l'allacciamento. Al fine di consentire ai soggetti somministranti la verifica dei dati dell'utente e il loro inserimento negli atti indicati nel periodo precedente, i richiedenti sono tenuti a consegnare ai soggetti somministranti idonea documentazione relativa al titolo che attesti la proprietà, il regolare possesso o la regolare detenzione dell'unità immobiliare, in originale o copia autentica, o a rilasciare dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445";
- "i soggetti che occupano abusivamente alloggi di edilizia residenziale pubblica non possono partecipare alle procedure di assegnazione di alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di accertamento dell'occupazione abusiva";
- "sono fatti salvi, fino alla data del 31 dicembre 2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi dell'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23";
e) incentivi fiscali per i proprietari di immobili di alloggi sociali relativamente ai canoni di affitto (art. 6);
f) detrazioni IRPEF per il conduttore di immobili sociali purché non abbia un reddito superiore a 30.987,41€ (art. 7);
g) (ennesima) modifica alla recente disciplina del cd. «bonus mobili», con la soppressione dell'ultima periodo del comma 2 dell'art. 16 d.l. 4.6.2013, n. 63 convertito in l. 3.8.2013, n. 90, che così recitava "Le spese di cui al presente comma non possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione [...]", stabilendosi che ai fini della fruizione della detrazione di imposta, il bonus mobili si applica indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni;
h) prescrizioni generali sulle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali, di cui al d.m. delle infrastrutture 22.04.2008, adottato in attuazione dell'art. 5 l. 8.2.2007, n. 9 (art. 8);
i) riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato per il triennio 2014-2017 al 10% (art. 9);
l) modifica delle previsioni sull'IMU relativo agli immobili ubicati all'estero. Il nuovo disposto dell'art. 13, comma 2, del d.l. 6.12.2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla l. 22.12.2011, n. 214, ora prevede che "2. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili; restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unità immobiliare. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), gia' pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.L'imposta municipale propria non si applica, altresi': a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica". Viene altresì disposto che "sull'unità immobiliare di cui al comma 1, le imposte comunali TARI e TASI sono applicate, per ciascun anno, in misura ridotta di due terzi" (art. 9-bis);
m) ulteriori misure per l'edilizia residenziale sociale allo scopo di razionalizzare la disciplina, con previsione di una folta serie di tipologie di interventi edilizi ammissibili (artt. 10 e 10-bis);
n) modifica alla definizione di cui all'art. 3, comma 1, lett. e.5) del d.P.R. n. 380/2011, secondo la quale sono da qualificarsi interventi di nuova costruzione "l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti" (art. 10-ter);
o) modifiche al d.lgs. 20.06.2005, n. 122 recante «Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210», statuendosi la nullità dell'eventuale pattuizione che derogasse alle tutele previste per il compratore dal precitato decreto (art. 10-quater);
p) in sede di conversione è stata totalmente modificata la disciplina delle SIOS (e sulle categorie a qualificazione obbligatoria) rispetto al testo del decreto (art. 12). Viene ora stabilito che:
- "Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le opere corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A del medesimo decreto con l'acronimo OG o OS di seguito elencate: OG 11, OS 2-A, OS 2-B, OS 4, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 21, OS 25, OS 30";
- "a) l'affidatario, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali ovvero nella categoria di opere specializzate indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito come categoria prevalente puo', fatto salvo quanto previsto alla lettera b), eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera o il lavoro, anche se non e' in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni";
- "b) non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della qualificazione per la sola categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni, indicate nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, di importo superiore ai limiti indicati dall'art. 108, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2010, n. 207, relative alle categorie di opere generali individuate nell'allegato A al predetto decreto, nonche' le categorie individuate nel medesimo allegato A con l'acronimo OS, di seguito elencate: OS 2-A, OS 2-B, OS 3, OS 4, OS 5, OS 8, OS 10, OS 11, OS 12-A, OS 13, OS 14, OS 18-A, OS 18-B, OS 20-A, OS 20-B, OS 21, OS 24, OS 25, OS 28, OS 30, OS 33, OS 34, OS 35. Le predette lavorazioni sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Esse sono altresi' scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale. Resta fermo, ai sensi dell'art. 37, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il limite di cui all'art. 170, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010 per le categorie di cui al comma 1 del presente articolo, di importo singolarmente superiore al 15 per cento; si applica l'art. 92, comma 7, del predetto regolamento";
- viene, pertanto, abrogato l'art. 37, comma 11 d.lgs. n. 163/06;
- "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adottate, secondo la procedura prevista all'art. 5, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le disposizioni regolamentari sostitutive di quelle contenute negli articoli 107, comma 2, e 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, annullate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 29 novembre 2013. Alla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive di cui al precedente periodo cessano di avere efficacia le disposizioni dei commi da 1 a 4";
- viene sostituito il disposto dell'art. 95, comma 2 del d.P.R. n. 207/2010 (statuendosi la possibilità di modifica delle quote rispetto a quanto rappresentato in sede di offerta), che ora stabilisce che "2. Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate";
- in relazione ai servizi di verifica di progetto, il periodo transitorio per il quale si fa applicazione della previsione dell'art. 357, comma 19 d.P.R. n. 207/2010, secondo il quale in riferimento all'art. 50 "il requisito di cui al comma 1, lettera a), può essere anche riferito ad attività di progettazione, direzione lavori o collaudo ed il requisito di cui al comma 1, lettera b), può essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori o collaudo per un importo complessivo almeno pari a quello oggetto della verifica da affidare", passa da tre a cinque anni;
q) adozioni di ulteriori misure per EXPO tra cui la facoltà per EXPO di derogare financo alle disposizioni recanti le norme di principio in materia di sponsorizzazioni (art. 26) e di concessioni di servizi (art. 30) del Codice dei contratti pubblici (art. 13).
Pubblicato sulla G.U. n. 114 del 19.05.2014 la l. 16 maggio 2014, n. 78 recante conversione con modificazioni del d.l. 20 marzo 2014, n. 34 recante «Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese» (G.U. n. 66 del 20 marzo 2014) e che consistono:
a) nella possibilità di stipulare contratti a tempo determinato di cui al d.lgs. n. 368/2001 della durata di 36 mesi, prorogabili fino a cinque volte (ferma restando la durata massima di tre anni), senza necessità che sussista alcuna esigenza organizzativa o produttiva. L'unico limite - non applicabile per le imprese fino a 5 dipendenti, nonché per gli "istituti pubblici di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attivita' di ricerca scientifica o tecnologica, di assistenza tecnica alla stessa o di coordinamento e direzione della stessa" - è costituito dal fatto che il personale con contratto da tempo determinato non può essere superiore al 20% del numero dei lavori a tempo indeterminato in forza il 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di violazione di tale rapporto viene applicata una sanzione amministrativa. Viene, inoltre, soppresso il comma 2 dell'art. 4 d.lgs. n. 368/2001, il quale prescriveva che "l'onere della prova relativa all'obiettiva esistenza delle ragioni che giustificano l'eventuale proroga del termine stesso è a carico del datore di lavoro" (art. 1);
b) in merito al contratto di apprendistato di cui al d.lgs. n. 167/2011 si prevede ora (art. 2):
- la forma scritta del contratto e del patto formativo fin da subito ed è ritornato (in sede) il riferimento al "piano formativo individuale da definire, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali";
- "ferma restando la possibilita' per i contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, di individuare limiti diversi da quelli previsti dal presente comma, esclusivamente per i datori di lavoro che occupano almeno cinquanta dipendenti l'assunzione di nuovi apprendisti e' subordinata alla prosecuzione, a tempo indeterminato, del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 20 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro";
- viene definito anche un parametro per quanto riguarda il compenso spettante all'apprendista "Fatta salva l'autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo";
c) l'art. 2-bis introduce una disciplina transitoria;
d) viene disposta l'emanazione di un decreto finalizzato a superare il rilascio del DURC mediante una procedura di acquisizione on line, come al solito "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica". Si precisa inoltre che (art. 4):
- l'esito dell'interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), nonché che esso potrà essere chiesto da chiunque vi abbia interesse, inclusa l'impresa oggetto del DURC;
- la verifica resta comunque limitata a INPS, INAIL e Casse Edili e non agli altri enti previdenziali;
- il decreto attuativo della nuova modalità sostitutiva dell'accertamento della regolarità assicurativa e previdenziale potrà tuttavia non meglio indicate "ipotesi di esclusione", richiedendosi pertanto per le stesse pur sempre l'acquisizione del DURC;
- l'interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all'obbligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all'articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 2014, la l. 11 marzo 2014, n. 23 recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" finalizzata alla riforma, alla razionalizzazione e alla semplificazione della normativa fiscale e del catastato, incluso l'impianto sanzionatorio, il contenzioso tributario, i giochi pubblici, la fiscalità energetica ed ambientale, nonché il rioordino della disciplina antielusiva.
Convertito in legge 2 maggio 2014, n. 68 (G.U. n. 102 del 5.05.2014) con modificazioni il primo intervento del Governo Renzi costituito dal d.l. 6 marzo 2014, n. 16 recante «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche» pubblicato sulla G.U. n. 54 del 6.3.2014. Ecco le principali novità:
a) muta il presupposto impositivo della TASI (tassa sui servizi indivisibili), che ora è costuito dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, "di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli", per cui ora (artt. 1 e 2, comma 1, lett. e, e-quater, f e 1-bis):
- il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI;
- è consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno;
- per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta e' effettuato in un'unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo il caso in cui alla data del 31 maggio 2014 sia pubblicata nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, determinando in questo caso le relative modalita' e aliquote;
- a decorrere dall'anno d'imposta 2013, per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, il versamento dell'imposta municipale propria e' effettuato da chi amministra il bene. Questi e' autorizzato a prelevare l'importo necessario al pagamento dell'imposta municipale propria dalle disponibilita' finanziarie comuni attribuendo le quote al singolo titolare dei diritti con addebito nel rendiconto annuale;
- per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantita' di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati;
- il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- è abrogata la previsione dell'art. 1, comma 661 l. n. 147/2013 la quale stabilibva che in materia di IMU che "Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero";
- è abrogata la previsione dell'art. 1, comma 12-bis d.l. n. 133/2013 convertito con modificazioni in l. 5/2014, che stabiliva in materia di IMU che "Non sono applicati sanzioni ed interessi nel caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovuta per il 2013, qualora la differenza sia versata entro il termine del 24 gennaio 2014";b) abrogazione della cd. «web tax» introdotta all'art. 17-bis d.P.R. n. 633/1972 (art. 2, comma 1, lett. a);
c) le pubbliche amministrazioni locali e le societa' da esse controllate direttamente o indirettamente possono procedere (art. 2): - allo scioglimento della società controllata direttamente o indirettamente. Se lo scioglimento e' in corso ovvero e' deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. ve lo scioglimento riguardi una societa' controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla societa' controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi; - all'alienazione, a condizione che questa avvenga con procedura a evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero sia in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della presente disposizione e alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. In caso di societa' mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della presente disposizione deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi
e) ulteriore proroga del termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute ad attuare la previsione di cui combinato disposto dell'art. 3, commi 27 e 29 l. n. 244/2007, secondo i quali le stesse cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ossia quelle aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Fermo restando che è sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (art. 2, comma 1, lett. b);
f) ulteriore proroga al 31 maggio 2014 (nel d.l. era il 31 marzo 2014) del «condonino» fiscale di cui al comma 618 art. 1 l. n. 147/2013, secondo il quale "Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento: a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, nonché degli interessi di mora previsti dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, e successive modificazioni; b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni", con conseguente prolungamento della sospensione dei carichi al 15.6.2014 (art. 2, comma 1, lett. c e d);
g) in materia di enti locali:
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, di cui all'articolo 151 d.lgs. n. 267/2000 e' ulteriormente differito al 31 luglio 2014 (art. 2-bis);
- per quanto concerne la delibera di approvazione o di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-quater d.lgs. n. 267/2000, nelle more dei 30 giorni previsti entro cui, nelle forme del giudizio ad istanza di parte, si può impugnare innanzi alle Sezioni riunite della Corte dei conti in speciale composizione che si pronunciano, "Fino alla scadenza del termine per impugnare e, nel caso di presentazione del ricorso, sino alla relativa decisione, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente sono sospese" (art. 3, comma 1);
- viene inoltre stabilito che "Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonche' dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e societa' partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, l'ente puo' raggiungere l'equilibrio e per i tre esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio" (art. 3, comma 4);
- gli enti locali possono assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti di cui al comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari precedentemente contratti ed emessi rimborsate nell'esercizio precedente (art. 4).