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Non convertito in legge il d.l. 30.12.2013, n. 151 (G.U. n. 304 del 30.12.2013) come risulta al seguente comunicato del Ministero della giustizia 1/3/2014 (G.U. 1.3.2014 n. 50) "Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 151, recante: «Disposizioni di carattere finanziario indifferibili finalizzate a garantire la funzionalita' di enti locali, la realizzazione di misure in tema di infrastrutture, trasporti ed opere pubbliche nonche' a consentire interventi in favore di popolazioni colpite da calamita' naturali», non e' stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 304 del 30 dicembre 2013". Pertanto: a)  l'entrata in vigore della cd. web tax non è più posticipata al 1° luglio 2014 b) il cd. «bonus arredi» resta limitato ad una somma non superiore alle spese di ristrutturazione; c) ritorna il termine di recesso dei contratti di locazione di cui all'art. 2-bis d.l. 15.10.2013, n. 120 convertito con modificazioni in l. 13.12.2013, n. 137 da parte dei soggetti pubblici a 180 giorni al 30.06.2013; d) gli enti  pubblici  e le società di cartolarizzazione per la dismissione del patrimonio pubblico continuano ad avere l'obbligo di consegnare i documenti relativi  alla  proprietà dei  beni  e  alla regolarità  urbanistica-edilizia   e    fiscale,  nonché  dalle dichiarazioni di conformità catastale  previste  dall'art. 19, commi 14 e 15, del d.l. 31 maggio 2010,  n.  78,  convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122  e dal'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6 del d.lgs. 19 agosto 2005, n.  192; e) non viene emanata alcuna nuova previsione in materia di SIOS, per cui resteranno in vigore a tempo indeterminato le previsioni del d.P.R. n. 554/1999 (art. 3, comma 9). Cosicché le SIOS sono attualmente disciplinate dalle seguenti norme: - art. 72, comma 4 d.P.R. n. 554/1999 "Si considerano strutture, impianti e opere speciali, le seguenti opere specializzate se di importo superiore a quelli indicati all’articolo 73, comma 3: a) il restauro, la manutenzione di superfici decorate di beni architettonici, il restauro di beni mobili, di interesse storico, artistico ed archeologico; b) l’installazione, la gestione e la manutenzione ordinaria di impianti idrosanitari, del gas, antincendio, di termoregolazione, di cucina e di lavanderia; c) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti trasportatori, ascensori, scale mobili, di sollevamento e di trasporto; d) l’installazione, gestione e manutenzione di impianti pneumatici, di impianti antintrusione; e) l’installazione, la gestione e la manutenzione di impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici, televisivi e simili; f) i rilevamenti topografici speciali e le esplorazioni del sottosuolo con mezzi speciali; g) le fondazioni speciali, i consolidamenti di terreni, i pozzi; h) la bonifica ambientale di materiali tossici e nocivi; i) i dispositivi strutturali, i giunti di dilatazione, e gli apparecchi di appoggio, i ritegni antisismici; l) la fornitura e posa in opera di strutture e di elementi prefabbricati prodotti industrialmente; m) l’armamento ferroviario; n) gli impianti per la trazione elettrica; o) gli impianti di trattamento rifiuti; p) gli impianti di potabilizzazione". - art. 74, comma 2 d.P.R. n. 554/1999 "Le lavorazioni relative a opere generali, e a strutture, impianti ed opere speciali di cui all’articolo 72, comma 4, indicate nel bando di gara, non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria prevalente, se prive delle relative adeguate qualificazioni; esse, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13, comma 7, della Legge, sono comunque subappaltabili ad imprese in possesso delle relative qualificazioni. Le medesime lavorazioni sono altresì scorporabili e sono indicate nei bandi di gara ai fini della costituzione di associazioni temporanee di tipo verticale".   Convertito in legge 27 febbraio 2014, n. 15 il mille proroghe di fine anno 2013 di cui al d.l. 30.12.2013, n. 150 (G.U. n. 304 del 30.12.2013). Ecco le principali proroghe: a) in materia di personale dei vigili del fuoco (art. 1, commi 1 e 2); b) in materia di stabilizzazione del personale nel pubblico impiego (art. 1, commi 3-5); c) differimento al 1° gennaio 2015 della previsione di cui dell'art. 6 d.l. 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30  luglio  2010,  n. 122, secondo la quale la partecipazione agli organi collegiali è meramente onorifica e, pertanto, può prevedere soltanto il rimborso delle spese sostenute, mentre gli eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera (art. 1, comma 13); d) proroga degli incarichi dei magistrati onorari (art. 2-bis); e) l'obbligo per i comuni di affidare obbligatoriamente le procedure di appalto ad un’unica centrale di committenza di cui all'art. 33, comma 3-bis d.lgs. n. 163/06 è nuovamente prorogato al 30 giugno 2014 (art. 3, comma 1-bis); f) posticipazione al 31.12.2014 l'adozione di urgenti  disposizioni  attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia (art. 4, comma 4); g) proroga al 30 giugno 2014, della previsione di cui all'art. 21-bis d.P.R. n. 207/2010, secondo il quale le percentuali di cui all'articolo 77, comma 6 del medesimo decreto, pari al venticinque per cento, sono aumentate al cinquanta per cento in materia di verifica triennale SOA sulla congruità tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente (art. 4, comma 4-bis); h) prolungamento fino al 31.12.2014 della previsione dell'art. 189, comma 5 d.lgs. n. 163/06 (nonché di quella di cui all'art. 357, comma 27 d.P.R. n. 207/2010) in materia di modalità alternativa di comprova dei requisiti di ordine speciale per i contraenti generali (art. 4, commi 5 e 6); l) proroga sfratti al 31.12.2014 (art. 4, comma 8); m) posticipazione per le   università dell'adozione del  sistema  di  contabilità economico-patrimoniale  e  il  bilancio  unico  d'ateneo,  nonche'  i sistemi e le procedure  di  contabilità analitica,  fino al 31 dicembre 2015 (art. 6, comma 2); n) estensione anche al 2014 delle prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali nel limite massimo di 3.000 euro ai sensi dell'art. 70 d.lgs. n. 276/2003 (art. 8, comma 2-ter); o) proroga dell'obbligo di dotarsi di POS per i soggetti che effettuano l'attivita' di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, al 30 giugno 2014 (art. 9, comma 15-bis); p) proroga al 31 luglio 2014 della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (art. 9, comma 15-ter); q) fino al 31.12.2014 e non più fino al 1° ottobre 2013 "continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano" (art. 10, comma 3-bis); r) estensione anche al 2014 della previsione di cui all'art. 1, comma 1324 l. n. 296/2006, secondo la quale "per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917" spettano "a condizione che gli stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari" (art. 9, comma 15-quater); s) per  completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, e'  prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive  turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata  in vigore  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  9   aprile   1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 20  maggio  1994,  che siano in possesso, alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di conversione del presente decreto, dei requisiti per  l'ammissione  al piano straordinario biennale di  adeguamento  antincendio,  approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  76  del  30   marzo   2012,   e   successive modificazioni (art. 11. comma 1-bis); t) aggiornamento entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del d.m. dell'interno  9  aprile 1994, semplificando i requisiti ivi prescritti, in particolare per le strutture ricettive  turistico-alberghiere  fino  a  cinquanta posti letto (art. 11, comma 2); u) per quanto riguarda i servizi pubblici locali di rilevanza economica al fine di garantire la continuità del servizio, laddove l'ente di governo dell'ambito o bacino territoriale ottimale e omogeneo  abbia  gia'  avviato  le procedure di affidamento, pubblicando  la  relazione  di cui al comma 20 dell'articolo 34 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221, il servizio e' espletato dal gestore o dai gestori gia' operanti fino al subentro del nuovo gestore  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2014. La mancata  istituzione  o  designazione  dell'ente  di  governo dell'ambito territoriale ottimale ai sensi del comma 1 dell'art. 3-bis del d.l. 13 agosto 2011, n. 138,  convertito,  con modificazioni, dalla l. 14  settembre  2011,  n.  148,  ovvero  la mancata deliberazione dell'affidamento entro il termine del 30 giugno 2014, comportano l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  da  parte  del Prefetto competente per  territorio,  le  cui  spese  sono  a  carico dell'ente inadempiente, che provvede agli  adempimenti  necessari  al completamento della procedura di affidamento  entro  il  31  dicembre 2014. Il mancato rispetto dei termini di cui sopra comporta la cessazione degli affidamenti non conformi  ai  requisiti  previsti dalla normativa europea alla data del 31 dicembre 2014. Tali disposizioni non si applicano, tuttavia, al servizio di distribuzione di gas naturale, di cui al d.lgs. 23 maggio 2000, n. 164, al servizio di distribuzione di energia elettrica, di cui al d.lgs. 16 marzo 1999, n. 79, e alla l. 23 agosto 2004, n. 239, nonché alla gestione delle farmacie comunali (art. 13).   Pubblicata sulla G.U. n. 302 del 27.12.2013 la l. 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014). La legge si compone di un unico articolo. Ecco i punti di principale interesse: a) previsione di incentivi in favore delle imprese di call center che hanno stabilizzato i propri lavoratori (comma 22); b) introduzione all'interno del Testo unico dell'IVA dell'art. 17-bis (cd. web tax) che così dispone "Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) --  1.  I  soggetti passivi che  intendano  acquistare  servizi  di  pubblicità e link sponsorizzati on line, anche  attraverso  centri  media  e  operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. 2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio  italiano  durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio  on  line attraverso rete fissa o rete  e  dispositivi  mobili,  devono  essere acquistati  esclusivamente  attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di  ricerca o altro operatore pubblicitario,  titolari  di  partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La  presente  disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti".La previsione s'appalesa, oltre che anacrostica, contraria al principio di concorrenza e libero stabilimento delle imprese (comma 33, ulteriori disposizioni sono contenuti ai commi 177, 178 e 179): c) soppressione dell'ultimo periodo della lett. b), comma 7 dell'articolo 5, comma 7, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2003, n. 326, il quale stabiliva che il finanziamento da parte di CdP S.p.A. di opere, impianti, reti e dotazioni destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, dovesse essere effettuato esclusivamente mediante fondi raccolti presso investitori istituzionali (comma 45); d) istituzione del Sistema nazionale di garanzia (SNG), che ricomprende, tra l'altro, fondi e strumenti di garanzia per PMI, ricerca e a favore dell'acquisto della prima casa (comma 48); e) conferimento ai comuni della funzione di monitoraggio dell’evasione fiscale nel settore delle locazioni abitative anche mediante consultazione dell’anagrafe condominiale (comma 49); f) obbligo di corresponsione dei canoni locativi abitativi con modalità tracciabili (comma 50); g) finanziabilità da parte della CDP degli interventi in favore del miglioramento dell’efficienza energetica di strutture pubbliche (comma 52); h) istituzione di un fondo per il finanziamento in favore delle ATI/RTI innovative (commi 56-59); i) disposizioni di garanzia per i sottoscrittori per quanto concerne il compimento di atti notarili (commi 63-67); l) modifiche al Codice dei contratti pubblici in materia di contraente generale. Il testo attuale dell'art. 176, comma 9 è così sostituito "Il  soggetto  aggiudicatore  verifica,  prima di effettuare qualsiasi  pagamento a favore del contraente generale, compresa l'emissione di eventuali stati di  avanzamento  lavori,  il  regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui successivi pagamenti e procede al pagamento diretto  all'affidatario, nonché applica  le  eventuali   diverse sanzioni previste nel contratto", mentre il testo previgente era il seguente "l soggetto aggiudicatore verifica periodicamente il regolare adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso i propri affidatari; ove risulti la inadempienza del contraente generale, il soggetto aggiudicatore ha facoltà di applicare una detrazione sui successivi pagamenti e procedere al pagamento diretto all'affidatario, nonché di applicare le eventuali diverse sanzioni previste in contratto" (comma 72; m) liberalizzazione per l’installazione di apparecchi di trasmissione via radio di dati (comma 86); n) l’utilizzo della bigliettazione elettronica attraverso strumenti di pagamento in mobilità, anche attraverso l'addebito diretto su credito telefonico e nel rispetto del limite di spesa per ciascun biglietto acquistato, previsto dalle vigenti disposizioni, tramite qualsiasi dispositivo di telecomunicazione viene ora esteso anche ervizi di parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di analoghi sistemi di mobilità e trasporto (comma 98); o) autorizzazioni di spesa riguardanti EXPO 2015 (comma 102); p) insertimento all'art. 17 l. 28 gennaio 1994, n.  84,  dopo  il comma 15 e' aggiunto del seguente: "15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga  esclusivamente o prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in  stato  di  grave  crisi economica derivante dallo  sfavorevole  andamento  congiunturale,  al fine  di  sostenere  l'occupazione,  di  favorire i processi di riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del porto può destinare una quota, comunque  non  eccedente  il  15 per cento, delle entrate proprie derivanti dalle  tasse  a  carico  delle merci imbarcate e  sbarcate,  senza  ulteriori  oneri  a  carico  del bilancio dello  Stato,  a iniziative  a  sostegno  dell'occupazione, nonché al finanziamento delle esigenze di formazione dei  prestatori di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al  pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono essere erogati per un  periodo  eccedente cinque anni, o comunque eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono  condizionati alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il  5  per cento all'anno. Per  tutto  il  periodo  in  cui  il  soggetto  autorizzato beneficia del sostegno di cui al presente comma, non  può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori" (comma 108); q) disposizioni di natura edilizia in materia di infrastrutture elettriche (commi 125 e 126); r) disposizioni in materia di detrazioni dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (comma 127); s) novità in materia di IRAP (comma 132); t) disposizioni in materia di stabilizzazione degli associati in partecipazione (comma 133); u) mantenimento delle agevolazioni agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (comma 139); v) novità in materia di redazione dei bilanci delle società (commi 140-147); z) a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro (comma 175); aa) reintroduzione del fondo bebè (commi 201-203); bb) introduzione all'art. 62-bis del codice dell'amministrazione digitale dell'anagrade nazionale degli assistiti (ANA)  per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni (commi 231 e 232); cc) proporoga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali anche "ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse" (comma 291); dd) disposizioni in materia di costruzione ed ammodernamento di impianti sportivi (commi 304 e 305); ee) abrogazione dell'art. 17, comma 30 l. n. 127/1997 il quale disponeva che "i disegni di legge di conversione dei decreti-legge presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme espressamente modificate o abrogate" (comma 314); ff) esenzione dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 141, 142 e 143 anche ai "servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero". Ricordiamo che i commi precitati stabiliscono che "141. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, nonche' le autorita' indipendenti e la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) non possono effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l'acquisto di mobili e arredi, se non destinati all'uso scolastico e dei servizi all'infanzia, salvo che l'acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili. In tal caso il collegio dei revisori dei conti o l'ufficio centrale di bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili, che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma. La violazione della presente disposizione e' valutabile ai fini della responsabilita' amministrativa e disciplinare dei dirigenti. 142. Le somme derivanti dalle riduzioni di spesa di cui al comma 141 sono versate annualmente, entro il 30 giugno di ciascun anno, dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Il presente comma non si applica agli enti e agli organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali. 143. Ferme restando le misure di contenimento della spesa gia' previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 141 non possono acquistare autovetture ne' possono stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate". Parimenti è prevista l'esclusione per per i servizi istituzionali delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti all'estero della previsione di cui all'art. 5, comma 2 d.l. 6.7.2012, n. 95 convertito in l. 7.8.2012, n. 135, il quale comma stabilisce che "a decorrere dall'anno 2013, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonche' le autorita' indipendenti, ivi inclusa la Commissione nazionale per le societa' e la borsa (Consob), e le societa' dalle stesse amministrazioni controllate non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite puo' essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere" (comma 315); gg) disposizioni sulla estensione generale del commissariamento delle province (comma 325); hh) disposizioni in materia di agevolazioni postali per la stampa per le spedizioni di prodotti editoriali da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle associazioni d'arma e combattentistiche (comma 336); ii) le amministrazioni pubbliche centrali inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della l. 31 dicembre 2009, n. 196 possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, di Consip S.p.A., nella sua qualita' di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 3, comma 34, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per le acquisizioni di beni e servizi di qualsiasi importo ora anche al di sotto delle soglie comunitarie (comma 342); ll) i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture al di sotto di 40.000€ possono ora procedere in autonomia in luogo di affidare le predette acquisizioni ad un'unica centrale di committenza oppure  attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da altre centrali di committenza di riferimento (comma 343); mm) disposizioni in materia di rinnovo delle locazioni delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 1, comma 222 l. 191/2009 ossia le amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse la Presidenza del Consiglio dei ministri e le agenzie, anche fiscali (commi 387 e 388); nn) alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della l. 24 febbraio 1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'art. 110 del  c.p.c, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all'art. 5-bis, comma 5, del d.l. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata l. n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della medesima l. n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati (comma 422); oo) istituzione di archivio unico nazionale delle proprietà automobilisItiche (commi 427-429); pp) disposizioni in materia di vendita di autoveicoli giacenti (commi 444-449); qq) a decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla l. 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato, sono corrisposti nella misura del 75% (comma 457); rr) disposizioni in materia di turn over delle PP.AA.; ss) disposizioni in materia di importo massimo percepibile in relazione a somme erogate dalle PP.AA. (comma 471); tt) disposizioni in materia di pagamento del lavoro svolto durante il giorno destinato al riposo settimanale (comma 476); uu) disposizioni in materia di pensioni (commi 483-493), vv) previsioni in materia  di assunzioni del personale da parte delle PP.AA. (comma 527); zz) previsioni in materia di società in house. Tra le altre previsioni sono stati abrogati (commi 559-569): - il comma 5 dell'art. 3-bis d.l. 138/2011 convertito con modificazioni in l. n. 148/2011, il quale stabiliva che "le società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. L'ente locale o l'ente di governo locale dell'ambito o del bacino vigila sull'osservanza da parte delle società di cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilita' interno"; -  i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i commi da 1 a 7 dell'articolo 9 del d.l. n. 95/2012 convertito con modificazioni in l. n. 135/2012 che così rispettivamente disponevano "1. Nei confronti delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente: a) allo scioglimento della societa' entro il 31 dicembre 2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della societa' sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali; b) all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31 dicembre 2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1° luglio 2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante. 2. Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1° luglio 2014 le predette societa' non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, ne' possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi gia' prestati dalle societa', ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale. 3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle societa' che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle societa' che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' alle societa' di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle societa' finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonche' all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorita' e' comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresi' alle societa' costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. 3-bis. Le attivita' informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonche' le attivita' di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A., che svolgera' tali attivita' attraverso una specifica divisione interna garantendo per cinque esercizi la prosecuzione delle attivita' secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.A. le attivita' oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.A. [...] 9. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015, alle societa' di cui al comma 1 si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l'amministrazione controllante. Resta fermo, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto, quanto previsto dall'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Salva comunque l'applicazione della disposizione piu' restrittiva prevista dal primo periodo del presente comma, continua ad applicarsi l'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 10. A decorrere dall'anno 2013 le societa' di cui al comma 1 possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalita' nell'anno 2009. Le medesime societa' applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di presupposti, limiti e obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi. 11. A decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2014 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti delle societa' di cui al comma 1, ivi compreso quello accessorio, non puo' superare quello ordinariamente spettante per l'anno 2011" (art. 4) e "1. Al fine di assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le regioni, le province e i comuni sopprimono o accorpano o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi oneri finanziari in misura non inferiore al 20 per cento, enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, esercitano, anche in via strumentale, funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera p), della Costituzione o funzioni amministrative spettanti a comuni, province, e citta' metropolitane ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali. 2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di dare attuazione al comma 1, con accordo sancito in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla complessiva ricognizione degli enti, delle agenzie e degli organismi, comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica di cui al comma 1. 3. Al fine di dare attuazione al comma 2, in sede di Conferenza unificata si provvede mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e sulla base del principio di leale collaborazione, all'individuazione dei criteri e della tempistica per l'attuazione del presente articolo e alla definizione delle modalita' di monitoraggio. 4. Se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi. 5. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, le regioni si adeguano ai principi di cui al comma 1 relativamente agli enti, agenzie ed organismi comunque denominati e di qualsiasi natura, che svolgono, ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione, funzioni amministrative conferite alle medesime regioni. 6. E' fatto divieto agli enti locali di istituire enti, agenzie e organismi comunque denominati e di qualsiasi natura giuridica, che esercitino una o piu' funzioni fondamentali e funzioni amministrative loro conferite ai sensi dell'articolo 118, della Costituzione. 7. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 14, comma 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni" (art. 9); aaa) disposizioni in materia di cd «finanza creativa» degli enti locali (comma 572); bbb) a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del d.P.r. 29 settembre 1973, n. 602, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato d.lgs. n. 241 del 1997, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis c.c., attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164. L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti (comma 574); ccc) semplificazioni in materia di passaggio di conti correnti bancari (commi 585 e 586); ddd) modifiche alla tariffa dell’imposto di bollo con estensione della stessa anche delle domande telematiche presentante alle PP.AA. (commi 549-597); eee) ennesime modifiche in materia di contributo unificato, tra l'altro, con elevazione del bollo da 8 euro a 27 euro (commi 606-607); fff) modifiche in materia di processo tributario con mutamento della mediazione tributaria da condizioni di ammissibilità del ricorso a condizione di procedibilità dello stesso (comma 611); ggg) mini condono esattoriale (commi 618-624); hhh) istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore (commi 639-733).       Convertito in l. 21 febbraio 2014, n. 9 (G.U. n. 43 del 21.2.2014) il d.l. 23.12.2013, n. 145 recante «Interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi  RC-auto, per l'internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, noncheé misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015» (G.U. n. 300 del 23.12.2013). Ecco le principali novità comprensive di quelle introdotte dalla legge di conversione: a) in materia di certificazione energetica ritorna in vigore la previsione secondo la quale "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti" di cui all'art. 6, comma 3-bis d.l. 4 giugno 2013, n. 63 convertito con modificazioni in l. 3.8.2013, n. 90 (art. 1, comma 7-bis), sennonché in luogo della nullità ciascuna delle parti o un suo avente causa può chiedere l'irrogazione di una sanzione amministrativa da euro 3.000 a euro 18.000 per i contratti di acquisto, mentre la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento  della  sanzione   amministrativa   non   esenta   comunque dall'obbligo di presentare la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro 45 giorni. La previsione della sanzione amministrativa che tiene luogo di quella della nullità trova applicazione anche ai contratti stipulati precedentemente all'entrata in vigore del presente decreto purché la nullità non sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato (art. 1, commi 7 e 8). Sono state, inoltre, introdotte numerose modifiche nel Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici di cui al d.P.R. 16.04.2013, n. 75 (art. comma 8-ter); b) in materia di condominio di edifici è stabilito che (art. 1, comma 9): - con regolamento del Ministro della giustizia, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l'attività di formazione degli amministratori di condominio nonchè i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica; - in sede di conversione del decreto è stata soppressa l'eliminazione dall'art. 1120, comma 2, n. 2) c.c. degli interventi "per il contenimento del consumo energetico degli edifici"; - viene precisato che il registro dell'anagrafe condominiale contiene tutte le informazioni, tra l'altro, riguardanti le condizioni di sicurezza esclusivamente delle parti comuni dell'edificio (sono escluse, pertanto, le proprietà esclusive); - per quanto concerne il fondo speciale obbligatorio per le opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni, viene ora precisato che "se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti"; - la previsioni di sanzioni per la violazione del regolamento condominiale (fino a 200€ o 800€ in caso di recidiva) di cui all'art. 70 disp. att. c.c. deve ora essere approvata con la maggioranza prevista per le innovazioni di cui all'art. 1136 , primo comma c.c.; c) modifiche al d.lgs. 21 aprile 2000, n. 185 con la previsione di mutui agevolati in favore di piccole e micro imprese giovani e costituite da non più di 12 mesi per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di 8 anni e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile, ai sensi e nei limiti del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis") per investimenti non superiori a 1,5 milioni di euro (art. 2); d) previsione di un credito d'imposta (fino ad un importo massimo annuale di euro 2,5 milioni per ciascun beneficiario) a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo (inclusa la creazione di nuovi brevetti) a tutte le  imprese  aventi  un fatturato annuo inferiore a 500 milioni  di  euro,  indipendentemente dalla forma giuridica (i  consorzi  e  le  reti  di  impresa  che effettuano le attivita' di ricerca, sviluppo e innovazione, sennonché in questi casi, l'agevolazione e' ripartita secondo criteri proporzionali,  che tengono conto della partecipazione di  ciascuna  impresa  alle  spese stesse), nel limite massimo complessivo di euro 600 milioni per il triennio 2014-2016, le cui modalità operative e la cui decorrenza sono definite, nell'ambito del programma operativo di riferimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il credito è risconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dalle dimensioni aziendali, dal settore economico in cui operano, nonchè dal regime contabile adottato, nella misura del 50 per cento degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, registrati in ciascuno dei periodi d'imposta a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari a euro 50.000 in ciascuno dei suddetti periodi di imposta. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale il beneficio è maturato e non concorre, tra l'altro, alla formazione del reddito, nè della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Per la gestione della misura di agevolazione fiscale di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, potrà avvalersi sulla base di apposita convenzione, di società in house ovvero di società o enti in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le modalità e le procedure di cui al d.lgs. n. 163/2006 (art. 3); e) modifiche al codice dell'ambiente di cui al d.lgs. n. 152/2006 in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale individuati entro il 30 aprile 2007 ai sensi della l. 9 dicembre 1998, n. 426. Viene precisato che La revoca dell'onere reale per tutti i fatti antecedenti all'accordo di programma previsto dalle misure volte a favorire la realizzazione delle bonifiche dei siti di interesse nazionale e' subordinata, nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, al rilascio  della  certificazione dell'avvenuta bonifica e messa in sicurezza  dei  siti  inquinati  ai sensi  dell'articolo  248. Nel caso di soggetto interessato responsabile della contaminazione, i contributi e le  misure  di  cui alla lettera e) del comma 2 non potranno riguardare le  attivita'  di messa in sicurezza, di bonifica e di riparazione del danno ambientale di competenza dello stesso soggetto, ma esclusivamente l'acquisto  di beni strumentali  alla  riconversione  industriale  e  allo  sviluppo economico dell'area (art. 4). Inoltre con le modifiche agli allegati II e III al Codice dell'ambiente vengono escluse dalla competenza statale le "opere di confinamento fisico finalizzate alla messa in sicurezza dei siti inquinati" (art. 4-bis); f) Misure per favorire l'internazionalizzazione delle imprese ed in materia di facilitazione dell'ingresso e del soggiorno in Italia per start-up innovative, ricerca e studio (art. 5). Si prevede, tra l'altro, che: - i procedimenti amministrativi  facenti  capo  all'Agenzia delle dogane, agli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera, ai posti di ispezione frontaliera, alle aziende sanitarie locali,  al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  al  Corpo forestale dello Stato, all'Agecontrol Spa,  ai  servizi  fitosanitari regionali,  all'ICE  -  Agenzia  per  la  promozione   all'estero   e l'internazionalizzazione delle imprese  italiane  e  alle  camere  di commercio, industria, artigianato  e  agricoltura,  che  si  svolgono contestualmente   alla   presentazione   della    merce    ai    fini dell'espletamento delle  formalita'  doganali,  sono  conclusi  dalle amministrazioni competenti nel  termine  massimo  di  un'ora  per  il controllo documentale e di cinque ore per la visita delle merci.  Nel caso di controllo che richieda accertamenti di natura tecnica,  anche ove  occorra  il  prelevamento  di  campioni,  i  tempi  tecnici  per conoscere i relativi esiti non possono superare  i  tre  giorni.  Del mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente comma risponde il responsabile del procedimento amministrativo ai sensi della  legge 7 agosto 1990, n. 241 (comma 2-bis); - le Camere di commercio competenti rilasciano su richiesta delle imprese i certificati camerali anche in lingua inglese che, esclusivamente ai fini dell'utilizzo in uno Stato estero, sono esenti dall'imposta di bollo (comma 4); - semplificazioni nel caso di permesso di  soggiorno CE  rilasciato per lo svolgimento di attivita' di ricerca presso  le  universita'  e gli enti vigilati dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita' (comma 8); - abolizione dell'articolo 6-decies del d.l. 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 giugno 2013, n. 71, il quale ricordiamo stabiliva, tra l'altro, che "I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale"; g) Al fine di favorire la digitalizzazione dei processi aziendali e l'ammodernamento tecnologico delle micro, piccole e medie imprese, nell'ambito di apposito PON  della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il finanziamento a fondo perduto, tramite Voucher di importo non superiore a 10.000 euro, conformemente al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del TFUE agli aiuti di importanza minore («de minimis»), concessi ad imprese per l'acquisto di software, hardware o servizi che consentano il miglioramento dell'efficienza aziendale, lo sviluppo di soluzioni di e-commerce, la connettività a banda larga e ultralarga. I voucher potranno altresì finanziare la formazione qualificata, nel campo ICT, del personale delle suddette piccole e medie imprese (art. 6, comma 1). Istituzione del censimento dei punti di accesso alla rete internet (comma 5-bis); h) modifica dell'entrata in vigore dell'art. 11, comma 13 d.lgs. n. 163/06 secondo il quale "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata" non più al 1 gennaio 2013, bensì a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata. In tal modo parrebbe che anche i contratti stipulati con scrittura privata debbano essere sottoposti ad una qualche modalità elettronica (art. 6, comma 6); i) analogamente si dispone che sono validi gli accordi di cui all'articolo 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e i contratti di cui all'articolo 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non stipulati in modalità elettronica a far data dal 1° gennaio 2013 e fino alle date in cui la stipula in modalità non elettronica diventa obbligatoria ai sensi, rispettivamente, dei citati articoli 15, comma 2-bis, della l. 7 agosto 1990, n. 241, e 6, comma 4, del citato d.l. n. 179 del 2012 (art. 6, comma 7); l) nell'ambito di apposito PON della prossima programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essa previste ed a seguito dell'approvazione della Commissione europea, sono adottati interventi per il riconoscimento di un credito di imposta per le spese documentate e sostenute da piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ovvero da consorzi da reti di piccole e medie imprese, e relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla data individuata con il decreto di cui al comma 11 e fino al 2016, nella percentuale del 65% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro (art. 6, comma 10); m)  modifica all'istituto del ruling internazionale in quanto il comma 1 dell'art. 8 d.l. n. 269/2003 convertito con modificazioni in l. 326/2004 viene ora così modificato "Le imprese con attività internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi, delle royalties e alla valutazione preventiva della sussistenza o meno dei requisiti che configurano una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato, tenuti presenti i criteri previsti dall'articolo 162 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonchè dalle vigenti Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate all'Italia". Si ricorda che il testo precedente prevedeva, invece, che "le imprese con attivita' internazionale hanno accesso ad una procedura di ruling di standard internazionale, con principale riferimento al regime dei prezzi di trasferimento, degli interessi, dei dividendi e delle royalties". Ai sensi del comma 2 l'accordo passa da due a quattro periodi d'imposta successivi a quello in cui è stato stipulato l'accordo di ruling. Infine, ai sensi del comma 5 la richiesta di ruling non è più limitata alle Agenzie delle Entrate di Roma e Milano (art. 7); n) sono state soppresse in sede di conversione del decreto legge le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria di autoveicoli (art. 8); o) radicali modifiche al credito d'imposta per l'acquisto di libri, ora riconosciuto soltanto agli studenti di  istituto  di  istruzione secondaria  di secondo  grado  pubblico  o  paritario  avente  sede  nel  territorio nazionale che acquistino libri negli esecizi commerciali che aderiscono all'iniziativa. Dovrà inoltre essere emanato uno specifico decreto attuativo per rendere esecutiva la previsione. (art. 9); p) modifiche circa la competenza del tribunale delle società con sede all'estero (art. 10); q) nel caso di affitto o di vendita di aziende, rami d'azienda o complessi di beni e contratti di imprese sottoposte a fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, hanno diritto di prelazione per l'affitto o per l'acquisto le società cooperative costituite da lavoratori dipendenti dell'impresa sottoposta alla procedura (art. 11, comma 2). Inoltre, i  crediti  sorti  in  occasione  o  in funzione della procedura di concordato  preventivo  aperta  ai  sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, sono prededucibili alla  condizione che la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo siano presentati entro il termine,  eventualmente  prorogato, fissato  dal  giudice  e  che  la  procedura  sia  aperta  ai sensi dell'articolo  163  del  medesimo   regio   decreto,   e   successive modificazioni,  senza  soluzione   di   continuita'   rispetto   alla presentazione della domanda ai sensi del citato articolo  161,  sesto comma (comma 3-quater); r) modifiche alla l. n. 130/1999 in materia di operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante cessione a titolo oneroso di crediti pecuniari, sia esistenti sia futuri con estensione dell'applicazione della precitata legge anche alle operazioni di cartolarizzazione realizzate mediante la sottoscrizione e l'acquisto di obbligazioni e titoli similari, esclusi comunque titoli rappresentativi del capitale sociale, titoli ibridi e convertibili, da parte della società per la cartolarizzazione dei crediti emittente i titoli (art. 12); s) stanziamento di una somma pari a 20 milioni di euro delle risorse di cui al comma 1 dell'art. 18-bis l. 28 gennaio 1994, n. 84, a decorrere dall'anno 2014, per la realizzazione degli interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali. E' inoltre prevista  realizzazione di interventi immediatamente cantierabili finalizzati al miglioramento della competitività dei porti italiani e a rendere più efficiente il trasferimento ferroviario e modale all'interno dei sistemi portuali, nella fase iniziale per favorire i traffici con i Paesi dell'Unione Europea, da sottoporre al CIPE entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le Regioni interessate (art. 13, commi 1-8). Si prevede, altresì, l'istituzione dei provvedimenti di revoca delle assegnazioni disposte con deliberazioni CIPE (comma 1-bis). Inoltre, è prevista l'istituzione di un fondo statale in favore delle imprese  che, nell'ambito degli appalti per infrastrutture strategiche (legge obiettivo)  subiscono  danni   ai materiali, alle attrezzature e ai beni strumentali  come  conseguenza di delitti non colposi commessi al fine di  ostacolare  o  rallentare l'ordinaria  esecuzione  delle  attivita'  di  cantiere (comma 7-bis). Infine, viene prevista la finanziabilità di progetti di accoglienza presentati da Comuni in vista di EXPO 2015 (comma 24); s-bis) è stata inserita in sede di conversione del decreto la previsione dopo il terzo comma dell'art. 186-bis legge fallimentare, in materia di concordato preventivo con continuità aziendale che, "Successivamente al  deposito  del  ricorso,  la  partecipazione  a procedure  di  affidamento  di   contratti   pubblici   deve   essere autorizzata  dal  tribunale,  acquisito  il  parere  del  commissario giudiziale, se nominato; in mancanza  di  tale  nomina,  provvede  il tribunale". Ne consegue che la prosecuzione dell'affidamento degli appalti pubblici ai quali l'impresa partecipata non è più automatica; t) modifiche in materia di subappalto. Si prevede ora che "Ove ricorrano condizioni di particolare urgenza inerenti al completamento dell'esecuzione del contratto accertate dalla stazione appaltante, per i contratti di appalto in corso può provvedersi, anche in deroga alle previsione del bando di gara, al pagamento diretto al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti" (periodo inserito dopo il terzo periodo del comma 3 dell'art. 118 d.lgs. n. 163/06). Inoltre "È sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso, nella pendenza di procedura di concordato preventivo, provvedere ai pagamenti dovuti per le prestazioni eseguite dall'affidatario medesimo e dai subappaltatori e cottimisti, presso il Tribunale competente per l'ammissione alla predetta procedura" (comma 3-bis inserito nell'art. 118 d.lgs. n. 163/06) (art. 13, comma 10); u) estensione dell'applicazione temporale dell'art. 237-bis d.lgs. n. 163/06, introdollo dall’art. 33-quater, comma 1, lettera b), l. n. 221/2012 sullo svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, nel caso di opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno, anche a tutti i contratti di appalto aventi ad oggetto opere pubbliche, anche se stipulati anteriormente rispetto alla data di entrata in vigore del codice dei contratti pubblici (art. 13, comma 11); v) disposizionin in materia di gestori aeroportuali (art. 13, comma 14-16); z) anche in vista dell'Expo 2015, al fine di promuovere la valorizzazione di specifiche aree territoriali e per migliorarne la capacità di attivazione della dotazione di beni storici, culturali e ambientali, nonchè di servizi per l'attrattività turistica, sono finanziati progetti che individuino uno o più interventi tra loro coordinati. I progetti possono essere presentati da comuni con popolazione tra i 5.000 e i 150.000 abitanti. Ogni comune interessato potrà presentare un solo progetto articolato, in uno o più interventi fra loro coordinati, con una richiesta di finanziamento che non potrà essere inferiore a 1 milione e superiore a 5 milioni di euro e purchè in ordine agli interventi previsti sia assumibile l'impegno giuridicamente vincolante entro il 31 maggio 2014 e ne sia possibile la conclusione entro 15 mesi da quest'ultima data. Nel caso in cui il costo complessivo del progetto sia superiore a 5 milioni di euro, il soggetto interessato dovrà indicare la copertura economica, a proprie spese, per la parte eccedente (art. 13, commi 24-28); aa) incremento delle sanzioni contro il lavoro irregolare e per prevenire la violazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 14).   Convertito con modificazioni il d.l. 30 novembre 2013, n. 133 recante «Disposizioni urgenti concernenti  l'IMU,  l'alienazione  di  immobili pubblici e la Banca d'Italia» (pubblicato sulla G.U. n. 281 del 30.11.2013) in l. di conversione 29  gennaio  2014,  n.  5  (G.U. n. 23 del 29-1-2014), il quale principalmente: a) per l'anno 2013 abroga anche seconda rata dell'IMU per una serie di tipologie di immobili, ossia (art. 1, commi 1 e 2): - l'abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;  - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; - la casa coniugale assegnata al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione; - gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 ossia "Non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, purché il fabbricato non sia censito nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9, che sia posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia. Per l'anno 2013, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1° luglio"; - i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui all'articolo  13,  comma  5,  del  d.l. n.  201  del  2011, posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola; - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del d.l. legge n. 201 del 2011; - si conferma la miniIMU con scadenza 24 gennaio 2014; b) tuttavia per gli immobili di cui alla lettera precedente "L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore, quello risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile di cui al medesimo comma 1 è versata dal contribuente,in misura pari al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014" (art. 1, comma 5); c) il condono speciale di cui all'art. 40, comma 6 l. n. 47/1985 si applica anche agli immobili statali dismessi ai sensi dell'art. 11-quinquies d.l. n. 203/2005 convertito in l. n. 248/2005 e per di più con un anno di tempo in luogo degli ordinari 120 giorni (art. 3, comma 1); d) possibilità di vendere gli immobili di cui a precitato art. 11-quinquies d.l. n. 203/2005 agli immobili ad uso prevalentemente non abitativo in luogo della precedente previsione che ammetteva la vendita degli immobili statali soltanto nel caso in cui non fosse per nulla adibiti ad abitazione ed estensione dell'applicabilità della precitata previsione dell'art. 11-quinquies anche agli immobili degli enti territoriali secondo quanto segue "L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma" (art. 3, comma 2).     Convertito in l. 8 novembre 2013, n. 128 (G.U. n. 264 dell’11 novembre 2013) il d.l. 12 settembre 2013, n. 104 (G.U. n. 214 del 12.9.2013) recante «Misure urgenti in  materia  di  istruzione,  università  e  ricerca» ecco le principali novità, che come vedremo non riguardano soltanto il mondo dell'istruzione e della ricerca, ma altresì qualche disposizione di natura tributaria: a) interventi economici a favore degli studenti: - stanziamento di fondi a favore  degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, secondo una regolamentazione da determinarsi  con decreto del  Ministro  dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche in considerazione delle esigenze di servizi di trasporto e assistenza specialistica pure con riferimento alle peculiari esigenze degli studenti con disabilità (art. 1); - incremento del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio e previsione dell'obbligo informativo da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dal 1° gennaio 2014 a tutti gli studenti iscritti agli ultimi due anni di corso  delle  scuole  secondarie  di  secondo grado, per via telematica, un opuscolo informativo sulle borse di studio (art. 2); - istituzione di borse di studio per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 3); b) divieto di fumo negli edifici delle istituzione scolastiche statali e paritarie, incluse le sigarette elettroniche e adozione di linee guida ministeriali per disincentivare, nelle scuole di ogni ordine e grado, la somministrazione di alimenti e bevande sconsigliati, ossia contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi  trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari, e per incentivare la somministrazione di alimenti per tutti coloro che sono affetti da celiachia. Previsioni specifiche devono poi essere contenute nei bandi di gara per l'affidamento e la gestione dei servizi di refezione scolastica e di fornitura di alimenti e prodotti agroalimentari agli asili nido, alle scuole dell'infanzia, alle scuole primarie, alle scuole secondarie di primo e di secondo grado e alle altre strutture pubbliche che abbiano come utenti bambini e giovani fino a diciotto anni di età (art. 4); c) inserimento nell'offerta formativa negli istituti tecnici e professionali dell'insegnamento di "geografia generale ed economica" laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia (art. 5, comma 1); d) previsione della pubblicazione da parte del Ministero dell'Università di un concorso per  la  realizzazione di progetti didattici finanziati nei musei, nei siti di interesse  archeologico, storico e culturale o nelle fondazioni culturali al quale potranno partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche (art. 5, comma 2); e) interventi sui libri scolastici (art. 6): - «liberalizzazione dei libri scolastici» che ora possono (e non più devono) "essere adottati, secondo  modalità stabilite dal  regolamento, dal collegio dei docenti, sentiti i consigli d'interclasse" (art. 151 d.lgs. n. 297/1994), tant'è che "I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico" (art. 15, comma 1, d.l. n. 112/2008 il cui ultimo periodo è così stato modificato); - gli istituti  scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per  specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina  di  riferimento;  l'elaborazione  di  ogni  prodotto  è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche  avvalendosi di altri docenti, la qualita' dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie  classi in  orario  curriculare  nel  corso  dell'anno  scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite  e  successivamente  inviata,  entro  la  fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione,  dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole  statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano  Nazionale  Scuola  Digitale  del  Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  per  l'azione  "Editoria  Digitale Scolastica; - stanziamenti a favore delle istituzioni scolastiche, anche tramite reti, di libri di testo e dispositivi per la lettura di materiali didattici digitali da concedere in comodato d'uso a studenti sulla base dell'ISEE; f) possibilità di prolungamento dell'orario scolastico con particolare riferimento alla scuola primaria (art. 7); g) rafforzamento dei percorsi di orientamento per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (art. 8) e previsione di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado  per  il  triennio  2014-2016 (art. 8-bis); h) modifica alla Bossi-Fini correlando la durata del soggiorno per motivi di studio alla durata del corso di studio, con importanti ripercussioni - a tacer d'altro - circa i minori oneri burocratici derivanti per gli uffici amministrativi competenti (art. 9); i) ancora disposizioni in favore dell'edilizia scolastica e wireless (artt. 10, 10-bis, 1-ter e 11); l) al fine di promuovere l'esperienza lavorativa diretta degli studenti durante la formazione post-secondaria, le universita',  con esclusione di quelle telematiche, possono stipulare  convenzioni  con singole imprese o con  gruppi  di  imprese  per  realizzare  progetti formativi congiunti i quali prevedano che  lo  studente,  nell'ambito del proprio curriculum  di  studi,  svolga  un  adeguato  periodo  di formazione  presso  le  aziende  sulla  base  di  un   contratto di apprendistato.  All'attuazione  del  presente  comma  le  universita' provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le convenzioni di cui periodo precedente stabiliscono i corsi di studio interessati, le procedure di individuazione degli  studenti in apprendistato  e  dei  tutori,  le  modalita'  di  verifica  delle conoscenze acquisite durante il periodo di apprendistato e il  numero dei crediti formativi riconoscibili  a  ciascuno  studente  entro il massimo di sessanta, anche in deroga al limite di cui all'articolo 2, comma 147, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con modificazioni, dalla l. 24 novembre 2006,  n.  286 (art. 14); m) ancora disposizioni per l'auspicata entrata in vigore delle anagrafi degli studenti (art. 13); n) previsioni in materia di personale scolastico: - mutamenti delle previsioni temporali di contenimento della spesa del personale (dirigenti scolastici e direttore dei servizi generali ed amministrativi)  di cui ai commi 5 e 5-bis d.l. n. 98/2011 (art. 12); - piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA, per gli  anni  2014-2016 (art. 15, comma 1) - al personale docente della scuola dichiarato, successivamente al 1° gennaio 2014, permanentemente inidoneo  alla  propria  funzione per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti, si applica, anche in corso d'anno scolastico, la  procedura  di  cui  all'articolo  19, commi da 12 a 14, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  l. 15  luglio  2011,  n. 111, con conseguente assunzione, su  istanza  di  parte  da  presentare  entro trenta giorni dalla dichiarazione di inidoneita', della qualifica  di assistente amministrativo o tecnico ovvero, in assenza di  istanza o in ipotesi di istanza non accolta per carenza di  posti  disponibili, applicazione obbligatoria  della  mobilita'  intercompartimentale  in ambito provinciale verso le amministrazioni che presentino vacanze di organico, anche in deroga alle facolta' assunzionali  previste  dalla legislazione  vigente,  con  mantenimento  del  maggior   trattamento stipendiale mediante assegno personale riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi  titolo  conseguiti. Nelle  more dell'applicazione della  mobilita'  intercompartimentale  e  comunque fino alla conclusione dell'anno scolastico 2015-2016, tale  personale puo' essere utilizzato per le iniziative di cui  all'articolo  7  del presente decreto o per ulteriori iniziative per la prevenzione  della dispersione scolastica ovvero per attivita' culturali e  di  supporto alla didattica, anche in reti di istituzioni scolastiche. (art. 15, comma 6); - la previsione di cui al comma precedente trova applicazione anche per il personale docente della scuola, che alla data di entrata in vigore del  presente  decreto-legge è  già stato dichiarato permanentemente inidoneo alla propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri compiti (art. 15, comma 7); - stanziamenti per la formazione del personale scolastico (art. 16); - sostituzione dell'art. 29 d.lgs. n. 165/2001 in materia di dirigenti scolastici con reclutamento dei dirigenti scolastici con «ridecentramento» mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (art. 17); - incremento della «meta-amministrazione» ossia dell'Amministrazione volta a valutare l'operato dell'Amministrazione stessa (art. 18); - misure tampone per garantire il regolare avvio dell'anno accademico 2013-2014 per gli enti di Alta formazione artistica, musicale e coreutica (art. 19); o) abrogazione dell'art. 4 d.lgs. n. 21/2008 in materia di determinazione dei punteggi degli esami ai corsi a numero programmato universitari, inclusa la previsione che attribuiva 10 punti agli studenti più capaci e meritevoli che avevano superato l'esame di maturità e contestuale sanatoria per coloro che a causa di tale disposizione quest'anno non sarebbero stati ammessi ai corsi a numero programmato (art. 20); p) unico concorso nazionale per le scuole di specializzazioni mediche e modifiche al d.lgs. n. 368/1999(art. 21); q) ancora previsioni sull'ANVUR (art. 22); r) disposizioni in materia di personale degli enti di ricerca (art. 24); s) l'immancabile incremento delle accise sugli alcolici (art. 25) t) nuova tassa per gli atti che ai sensi dell'art. 1 parte prima della Tariffa di cui al d.P.R. n. 131/1986 che sono già stati soggetti all'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie che sono nuovamente colpiti dalle relativi imposte nella misura fissa di 50€. Inoltre, l'importo di ciascuna delle imposte di  registro,  ipotecaria  e catastale stabilito in misura  fissa  di  euro  168  da  disposizioni vigenti anteriormente al 1° gennaio 2014 è elevato ad euro 200;     Il d.l. 31 agosto 2013, n. 102 recante «Disposizioni urgenti in materia di IMU,  di altra fiscalità immobiliare, di  sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici» (G.U. n. 204 del 31.8.2013) è stato convertito con l. 28 ottobre 2013, n. 124 (in G.U. n. 254 del 29 ottobre 2013 - Suppl. Ord. n. 73), ecco le principali novità: a) diverse disposizioni riguardanti aspetti peculiari dell'applicazione dell'imposta (artt. 1  e 2); b) previsioni particolari riguardanti l'applicazione dell'IMU alle unità immobiliari concesse in comodato a parenti, secondo le quali "i comuni possono equiparare all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale" (art. 2-bis); c) l'aliquota per la cedolare secca in materia di contratti di locazione a canone concordato è ridotta dal 19% al 15% (art. 4); d) una disciplina per l'anno 2013 in materia di TARES sostanzialmente da calcolarsi sulla metratura dell'immobile, ponendosi tenere conto, altresì, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonchè introduzione di esenzioni per i quantitativi di rifiuti avviati all'autocompostaggio. Il consiglio comunale può deliberare ulteriori agevolazioni nel limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio (art. 5); e) a fornire liquidità al settore dei mutui immobiliari prima casa, nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamente energitico (art. 6); f) in materia di pensioni (art. 11); g) modifica in materia di pensioni (art. 11-bis); h) riduzione degli importi deducibili per i premi assicurativi (art. 12); i) nella possibilità di una definizione agevolata degil appelli in materia di responsabilità amministrativo-contabile, purché l'istanza per fruire del forte sconto di sanzione (fino al 75%) sia presnetata "nei venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013"  (art. 14).     E' stato convertito in l. 30 ottobre 2013, n. 125 (G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013) il d.l. 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi  di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» (G.U. n. 204 del 31.8.2013) sono stati adottati ulteriori provvedimenti per il contenimento dei costi della pubblica amministrazione. In particolare: a) riduzione delle cd. «autoblu» (art. 1): - prorogato il divieto di cui all'art. 1, comma 143 l. n. 228/2012 di acquisto di autovetture e di stipulazione di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture  dal 31 dicembre 2014 al 31 dicembre 2015; - nei casi in cui è ammesso l'acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d'esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni; - le PP.AA. che non adempiono al censimento delle autovetture, oltre al divieto di cui al punto precedente, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80% del limite di spesa previsto per l'anno 2013 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonche' per l'acquisto di  buoni  taxi e comportano responsabilità dirigenziale ed eventuale responsabilità amministrativo-contabile per danno all'immagine; - gli atti adottati in violazione delle precitate disposizioni sono nulli e puniti da una sanzione amministrativo da 1.000€ a 5.000€; b) la spesa di consulenza delle PP.AA. (escluse le università, gli enti e le fondazioni  di  ricerca e gli  organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario) non può essere superiore all'90% del limite di  spesa  per  l'anno  2013 e gli atti adottati in violazione di tale divieto sono nulli e implicano l'irrogazione di una sanzione da 1.000€ a 5.000€ nei confronti del funzionario responsabile. Inoltre le pubbliche amministrazioni, entro il 31 dicembre 2013, sono tenute a trasmettere, a pena dell'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, i dati inerenti alla spesa disaggregata sostenuta per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nonchè per gli incarichi e i contratti a tempo determinato (art. 1); c) disposizioni in materia di riduzione dei costi del personale (art. 2): - le PP.AA. che si sono conformate alle riduzioni del personale prescritte dall'art. 2 dal d.l. 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, in l. 7 agosto 2012, n. 135 devono adottare entro il termine massimo del 31 dicembre  2013  i  regolamenti  di  organizzazione  secondo i rispettivi ordinamenti, altrimenti non  possono,  a decorrere dal 1° gennaio 2014, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto; -  a decorrere dal  1°  gennaio  2014,  tutte  le  PP.AA., con  esclusione  degli   organi costituzionali, sono soggette alle  disposizioni  sul controllo del costo del lavoro di cui all'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001; - a decorrere dal 1° gennaio 2014, secondo il nuovo disposto del comma 3 dell'art. 60 d.lgs. n. 165/2001  "gli enti pubblici economici, le aziende che  producono servizi di pubblica utilità, le società non quotate partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque  titolo,  dalle  pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1,  comma  3,  della  l. 31 dicembre  2009,  n. 196,  diverse  da  quelle  emittenti   strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 70, comma 4, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al  Ministero dell'economia e delle finanze, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle  procedure  definite  dal  Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il predetto  Dipartimento della funzione pubblica"; -  per sopperire alle  gravi  carenze  di  personale degli uffici giudiziari, al personale dirigenziale e non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, del d.l. n. 95/2012,  convertito,  con modificazioni, in l. 135/2012 che  presentano situazioni  di soprannumerarietà o  di  eccedenza  rispetto  alle  loro  dotazioni organiche ridotte, è  consentito,  sino al 31 dicembre  2014,  il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della giustizia in apposito bando; - le società controllate direttamente o indirettamente dalla medesima pubblica amministrazione o dai suoi enti strumentali, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 31  n. 165/2001, ad esclusione di quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle società dalle stesse controllate, possono, sulla base di un accordo tra di esse e senza necessità del consenso del lavoratore, realizzare processi di mobilità di personale, anche in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge, in relazione al proprio fabbisogno  e  per  le  finalità dei commi  3  e  4,  previa informativa alle rappresentanze sindacali operanti  presso  la  società ed  alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in  coerenza con il rispettivo ordinamento professionale  e  senza  oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; - modifice all'art. 19 d.lgs. n. 165/2001 con l'introduzione di un comma 5-bis "5-bis. Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6" e l'inserimento all'ultimo periodo del comma 6 del seguente "La formazione universitaria richiesta dal presente comma non può essere inferiore al possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509", per cui non sono consentite selezioni per dirigenti con la previsione della sola laurea triennale. d) inserimento dell'AVCP tra gli enti autorizzati a consultare la banca dati antimafia di cui all'art. 97 d.lgs. n. 159/2011; e) modifiche in materia di incompatibilità degli incarichi dei dipendenti pubblici con: - l'inserimento all'art. 53, comma 6, lett. f-bis) delle parole "nonchè di docenza e di ricerca scientifica", sicché ora sono escluse dal campo di applicazione dell'obbligo di conseguire l'autorizzazione dalla propria Amministrazione oltre che l'"attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione" anche quella assai generica di docenza e ricerca scientifica; - comminazione della nullità per tutti gli atti e provvedimenti comunque denominati, regolamentari e amministrativi, adottati dalle amministrazioni di appartenenza in contrasto con il predetto comma 6; f) modifica del Codice dei contratti pubblici ex d.lgs. n. 163/06 con la previsione all'art. 6-bis, comma 1 dell'esclusività della verifica dei requisiti degli operatori economici concorrenti mediante Banca dati nazionale dei contratti pubblici, con contestuale abrogazione dell'art. 49-ter d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con la conseguenza che, venuto meno il termine di entrata in vigore del 21 novembre 2013, l'entrata in vigore della banca dati parrebbe retrodatarsi al 1° gennaio 2013; g) disposizioni in materia di utilizzazione delle graduatorie dei concorsi pubblici (art. 4): - proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici al 31 dicembre 2015; - fino al 31 dicembre 2016, per le  amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le  agenzie,  gli  enti  pubblici  non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'art. 35, comma  4,  del d.lgs. n. 165/2001 è subordinata all'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da  adottare su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, verificata l'assenza di  graduatorie  vigenti,  per  ciascun soggetto pubblico interessato, approvate dal 1° gennaio 2008 relative alle  professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza; - avvio entro il 30 settembre 2013 del monitoraggio della  Presidenza del Consiglio dei ministri  -  Dipartimento della funzione pubblica delle graduatorie ancora aperte; h) importanti novità in materia di concorsi pubblici: per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza. - per la copertura dei posti in organico, è comunque necessaria la previa attivazione della procedura prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in materia di trasferimento unilaterale del personale eccedentario. - resta ferma per i vincitori e gli idonei delle graduatorie di cui al comma 3 del presente articolo l'applicabilità dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. - l'assunzione dei vincitori e degli idonei, nelle procedure concorsuali già avviate dai soggetti di cui al comma 3 e non ancora concluse alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è subordinata alla verifica del rispetto della condizione di cui alla lettera a) del medesimo comma. - a decorrere dal 1° gennaio 2014, il reclutamento dei dirigenti e delle figure professionali comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche avvalendosi della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni di cui al decreto interministeriale 25 luglio 1994, previa ricognizione del fabbisogno presso le amministrazioni interessate, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato. Il Dipartimento della funzione pubblica, nella ricognizione del fabbisogno, verifica le vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite ad una singola regione, il concorso unico si svolge in ambito regionale, ferme restando le norme generali di partecipazione ai concorsi pubblici. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel rispetto del regime delle assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla normativa vigente, possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso predisposte presso il Dipartimento della funzione pubblica, fino al loro esaurimento, provvedendo a programmare le quote annuali di assunzioni. Restano ferme le disposizioni di cui ai commi 3 e 6 del presente articolo e quelle in materia di corso-concorso bandito dalla Scuola nazionale dell'amministrazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70; - con le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalità. Le regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al comma 3- quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce, mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di reclutamento e selezione. - per lo svolgimento delle procedure di cui al comma 3- quinquies, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione ai concorsi per ciascun candidato in misura non superiore a 10 euro. i) disposizioni sulla Croce Rossa Italiana; l) i certificati per l'attività sportiva non agonistica, di cui all'articolo 3 del citato decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, sono rilasciati dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport ovvero dai medici della Federazione medico-sportiva italiana del Comitato olimpico nazionale italiano. Ai fini del rilascio di tali certificati, i predetti medici si avvalgono dell'esame clinico e degli accertamenti, incluso l'elettrocardiogramma, secondo linee guida approvate con decreto del Ministro della salute, su proposta della Federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, sentito il Consiglio superiore di sanità. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; m) disposizioni in materia di trasparenza, anticorruzione e valutazione della performance (art. 5); n) disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali (art. 6); o) disposizioni in materia di commissioni mediche della pubblica sicurezza (art. 7); p) disposizioni in materia di lavoro carcerario "alle imprese che assumono, per un periodo di tempo non inferiore ai trenta giorni, lavoratori detenuti o internati, anche quelli ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n. 354,  e  successive  modificazioni,  o  che  svolgono  effettivamente attività formative nei loro confronti, è concesso un credito di imposta mensile nella misura massima di settecento euro per ogni lavoratore assunto" (art. 7, comma 8); q) misure urgenti per le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero (art. 9); r) previsioni in materia di rifiuti: - SISTRI in merito alla sua entrata in vigore dal 1° ottobre 2013 ed al suo di applicazione: "Sono tenuti ad aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi" (art. 11); - alla tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: "Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere c) e d) del comma 3 dell'articolo 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'articolo 184; b) gli altri detentori di rifiuti, quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto ai sensi dell'articolo 188-ter, comma 1, ultimo periodo; c) gli intermediari e i commercianti di rifiuti. 1-bis. Sono esclusi dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico: a) gli enti e le imprese obbligati o che aderiscono volontariamente al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), dalla data di effettivo utilizzo operativo di detto sistema; b) le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali. 1-ter. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi adempiono all'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico con una delle due seguenti modalità: a) con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione di cui all'articolo 193, comma 1, relativo al trasporto dei rifiuti, o della copia della scheda del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a); b) con la conservazione per tre anni del documento di conferimento di rifiuti pericolosi prodotti da attività agricole, rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del 'circuito organizzato di raccoltà di cui all'articolo 183, comma 1, lettera pp). 1-quater. Nel registro di carico e scarico devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione e dallo scarico; b) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo, entro dieci giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti e dallo scarico dei rifiuti originati da detta attività; c) per gli enti e le imprese che effettuano operazioni di trattamento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico e dalla conclusione dell'operazione di trattamento; d) per gli intermediari e i commercianti, almeno due giorni lavorativi prima dell'avvio dell'operazione ed entro dieci giorni lavorativi dalla conclusione dell'operazione" s) disposizioni sull'ILVA (art. 12).   Convertito con modificazioni in l. 7 ottobre 2013, n. 112 (in G.U. n. 236 dell'8 ottobre 2013) il d.l. 8 agosto 2013, n. 91, recante «disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo». Ecco le novità che si ritengono di più generale interesse, che invero sono state tutte pressoché inserite in sede parlamentare: a) tutela delle attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi  delle convenzioni UNESCO (art. 2-bis); b) modifica in materia di autorizzazioni paesaggistiche consistenti in: - sostituzione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004, già recentemente modificato dal d.l. n. 69/2013 (che prima stabiliva che "Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi") con il seguente "I lavori  iniziati  nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo"  (art. 3-quater, comma 1); - all'art. 30, comma 3 d.l. n. 69/2013 che così statuisce "Salva diversa disciplina regionale, previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati" è aggiunto il seguente periodo "E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" (art. 3-quater, comma 2); - possibilità di limitare attività commerciali e artigianali in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività a tutela del decoro dei  complessi  monumentali  e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti con l'inserimento di un nuovo comma 1-bis dell'art. 52 d.lgs. n. 42/2004 (art. 4-bis); c) modifiche in materia di diritto d'autore, sancendosi che "Non è considerata pubblica la recitazione di opere letterarie effettuata, senza scopo di lucro, all'interno  di  musei, archivi e biblioteche pubblici ai fini esclusivi di promozione culturale e di valorizzazione delle opere stesse individuati in base a protocolli di intesa tra la  SIAE  e  il  Ministero  dei  beni  e  delle  attività culturali e del turismo" (art. 4, comma 1); d) regolamentazione per la pubblicità della ricerca finanziata e sempreché non si tratti di attività soggette al Codice della proprietà industriale "I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano,  nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue. I predetti articoli devono includere una scheda  di progetto in cui siano menzionati tutti i soggetti che hanno concorso alla realizzazione degli stessi. L'accesso aperto si realizza:     a) tramite la pubblicazione da parte dell'editore, al momento della  prima  pubblicazione, in modo tale che l'articolo sia accessibile a titolo gratuito dal luogo e nel  momento scelti individualmente;     b) tramite la ripubblicazione senza fini di lucro in archivi elettronici istituzionali o disciplinari, secondo le stesse modalità, entro diciotto  mesi  dalla  prima  pubblicazione  per le pubblicazioni delle aree disciplinari  scientifico-tecnico-mediche e ventiquattro mesi  per  le  aree  disciplinari  umanistiche e delle scienze sociali" (art. 4, commi 2 e 2-bis).       E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.194 del 20.08.2013 - S.O. n. 63 la l. 9 agosto 2013, n. 98 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69 (in vigore del 22.6.2013) recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia» ossia il cd. «decreto del fare». Ecco alcune delle numerose novità introdotte: a) rafforzamento del fondo di sostegno delle piccole e medie imprese e riduzione delle garanzie che le medesime devono prestare per godere dei finanziamenti, inclusa la previsioni di misure ad hoc per agevolare l'acquisto di apparecchiature e macchinari aziendali (artt. 1 e 2); b) quando l'offerta di accesso non costituisce l’attività commerciale prevalente del gestore del servizio non viene più richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori (art. 10); c) semplificazione per l'adozione di numerosi regolamenti in materia di amministrazione digitale (art. 13); d) istituzione dell'accreditamento di conformità alla normativa in materia di contratti pubblici, di servizi, soluzioni e piattaforme tecnologiche per le aste on line e per il mercato elettronico da utilizzare per gli acquisti di beni e servizi delle tecnologie della comunicazione e dell’informazione (art. 13-bis); e) misure contro l'uso del fax tra pubbliche amministrazioni (art. 14); f) istituzione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID) e restrizione all'accesso delle pubbliche amministrazioni soltanto mediante lo SPID, la carta  d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi (art. 17-ter); g) sblocca cantieri e misure per innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici (art. 18); h) novità in materia di appalti per quanto concerne: - gli artt. 143 e 144 d.lgs. n. 163/06 in matera di concessione di lavori pubblici, l'art. 153 in materia di project financing e gli artt. 174 e 175 sulle infrastrutture strategiche (art. 19, comma 1); - misure volte a favorire l'istituzione di PPP (art. 19, comma 2) e i project bond (art. 19, comma 5). In particolare al fine di favorire la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di rilevanza strategica nazionale di importo superiore a 200 milioni di euro mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter, del d.lgs. n. 163/2006, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2016, per le quali sia accertata, in esito alla procedura di cui al comma 2, la non sostenibilità del piano economico-finanziario, è riconosciuta al soggetto titolare del contratto di partenariato pubblico privato, ivi comprese le società di progetto di cui all'articolo 156 del medesimo decreto legislativo, al fine di assicurare la sostenibilità economica dell'operazione di partenariato pubblico privato, l'esenzione dal pagamento del canone di concessione nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del piano economico-finanziario; h) fino al 15 settembre 2013 sospensione (art. 19, comma 5-bis): h.1) dei pagamenti dei canoni delle concessioni demaniali marittime; h.2)  dei "procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo"; h.3) differimento dell'operatività della garanzia globale di esecuzione al 30 giugno 2014 (art. 21); h.4) proroga del termine di pubblicità in materia di appalti previsti dalla legge cd «anticorruzione» per i dati relativi all'anno 2012 unitamente a quelli del 2013 (art. 26, comma 1); h.5) differimento al 31 dicembre 2015 delle previsioni di cui ai commi 9-bis, 15-bis e 2-bis dell'art. 235 d.lgs. n. 163/06 che così ora stabiliscono (art. 26): - "9-bis In relazione all'articolo 40, comma 3, lettera b), 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, del requisito dell'adeguata dotazione di attrezzature tecniche e del requisito dell'adeguato organico medio annuo, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Per la dimostrazione del requisito dei lavori realizzati in ciascuna categoria e del requisito dell'esecuzione di un singolo lavoro ovvero di due o tre lavori in ogni singola categoria, fino al 31 dicembre 2013 31 dicembre 2015, sono da considerare i lavori realizzati nel decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione. Le presenti disposizioni si applicano anche alle imprese di cui all'articolo 40, comma 8, per la dimostrazione dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo, nonché agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste"; - "15-bis In relazione alle procedure di affidamento di cui articolo 91, fino al 31 dicembre 2015 per la dimostrazione dei requisiti di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori tre anni del quinquennio precedente o ai migliori cinque anni del decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara. Le presenti disposizioni si applicano anche agli operatori economici di cui all’articolo 47, con le modalità ivi previste"; - "20-bis. Le stazioni appaltanti possono applicare fino al 31 dicembre 2015 le disposizioni di cui agli articoli 122, comma 9, e 124, comma 8, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 28"; h.6) ulteriori previsioni finalizzate a favorire la suddivisione in lotti degli appalti (art. 26-bis) consistenti: - nell'obbligo d'inserimento nella determinazione a contrarre della motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti (modifica dell'art. 2, comma 1-bis d.lgs. n. 163/06); - tra i compiti attribuiti all'AVCP v'è anche di verificare che le stazioni appaltanti nei propri bandi provvedano ad operare un'adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali per tutela le piccole e medie imprese attraverso (modifica all'art. 6, comma 5 d.lgs. n. 163/06); - inserimento tra i dati da trasmettere all'Osservatorio dei lavori pubblici della specificazione della suddivisione in lotti (modifica art. 7, comma 8, lett. a d.lgs. n. 163/06); h.7) per i contratti di appalto pubblici relativi a lavori e affidati a seguito di gare bandite successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (21 agosto 2013) e fino al 31 dicembre 2014, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, è prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore dell’appaltatore di un’anticipazione pari al 10 per cento dell’importo contrattuale, trovando applicazione le previsioni in materia di fideiussione ex art. 124, commi 1 e 2 d.P.R. n. 207/2010 e di diritto alla corresponsione agli interessi in caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione, nonché di decadenza dal beneficio dell'anticipazione di cui all'art. 140, commi 2 e 3 d.P.R. n. 207/2010 (art. 26-ter); h.8) estensione dell'applicazione dell'art. 118, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 163/2006 anche alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture (non più con posa in opera) le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture (art. 30, comma 5-quater); h.9) modifiche e semplificazione in materia di DURC, con limitazione della sua durata a 120 giorni (durata di 120 giorni parifica anche negli appalti privati fino al 31 dicembre 2014) e precisazioni sulla sua applicazione alle diverse fasi del procedimento di appalto e della sua esecuzione. Modifiche in materia di DURC anche per quanto concerne il subappalto. Obbligo di richiesta del DURC anche per il conferimento di sovvenzioni, finanziamenti, ecc... Inserimento di un'ipotesi di esenzione dell'applicazione del DURC: "1-bis In caso di lavori privati di manutenzione in edilizia realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) agli istituti o agli enti abilitati al rilascio" (art. 31); h.10) (re)inserimento (questa volta all'art. 82 sul criterio del prezzo più basso e non più all'art. 81 sui criteri di scelta della migliore offerta) del contestato e difficilmente applicabile comma 3-bis, secondo il quale "Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro" (art. 32, comma 7-bis); h.11) obbligo di verifica dei requisiti (generali, tecnico-organizzativi ed economico-finanziari) da parte delle stazioni appaltanti mediante la banca dati nazionali  dei contratti pubblici di cui all'art. 6-bis d.lgs. n. 163/06 a partire dal 21 novembre 2013 (art. 49-ter); i) sconto del 30% per  sanzioni amministrative del codice della strada in caso di pagamento effettuato entro i successivi 5 giorni (art. 20, comma 5-bis); l) misure in materia di produttività dei porti (art. 22); m) disposizioni per il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico (art. 23); n) Indennizzo da ritardo (30 euro per giorno di ritardo fino ad un massimo di 2.000€) nella conclusione dei procedimento, inizialmente soltanto per i procedimenti amministrativi relativi all'avvio e all'esercizio dell'attività di impresa, con estensione dell'obbligo informativo di cui all'art. 7 l. n. 241/90 di una "menzione del diritto all'indennizzo, nonché delle modalità e dei termini per conseguirlo ed é altresì indicato il soggetto cui é attribuito il potere sostitutivo e i termini a questo assegnati per la conclusione del procedimento" (art. 28); o) data (1° luglio o 1° gennaio) unica di efficacia degli obblighi derivanti da atti normativi del Governo e i regolamenti ministeriali (decorrente dal 2 luglio 2013) (art. 29); p) deroghe ad alcuni disposizioni in materia d'incompatibilità di incarichi. In particolare viene chiarito che le fattispecie d'incompatibilità di cui ai Capi V e VI d.lgs. n. 39/2013 per gli incarichi conferiti e i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (4.5.2013) in conformità alla normativa vigente prima della stessa data, non trovano applicazione fino alla scadenza già stabilita per i medesimi incarichi e contratti (artt. 29-bis e 29-ter); q) semplificazioni in materia edilizia, per quanto concerne, tra l'altro (art. 30): - prevista la possibilità per le regioni di derogare alle previsioni in materia di distanze di cui al d.m. 2.4.1968, n. 1444; - allargamento dell'ambito definitorio degli interventi di ristrutturazione edilizia, che così ora stabilisce "d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente" (art. 3, comma 1, lett. d d.P.R. n. 380/2001) e conseguemente sono soggetti a permesso di costruire "c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni" (art. 10, comma 1, lett. c d.P.R. n. 380/2001); - modifica in materia di ambito definitorio degli interventi edilizi di nuova costruzione ex art. 3, comma 1, lett. e.5) d.P.R. n. 380/2001 "interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:  […] e.5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture per la sosta ed il soggiorno dei turisti" (art. 41, comma 4); - limitatamente agli interventi edilizi liberi soggetti a mera comunicazione ex art. 6, comma 2 d.P.R. n. 380/2001, non sussiste più l'obbligo da parte del tecnico abilitato di non avere più rapporti di dipendenza con l’impresa né con il committente; - inserimento dell'art. 23-bis nel d.P.R. n. 380/2001 concernente la possibilità, prima della presentazione di una SCIA, di chiedere allo sportello unico di acquisire preliminarmente tutti gli atti d'assenso necessari per l'intervento edilizio oppure di presentare istanza di acquisizione dei medesimi atti di assenso contestualmente alla segnalazione; - modifiche in materia di certificato di agibilità; - proroga di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori , come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all’entrata in vigore del presente decreto, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell’interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati; - proroga di tre anni dei termini di inizio e fine lavori nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all’articolo 28 della l. 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque nominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012, nonché per le DIA e SCIA presentate entro il suddetto termine; - possibilità di prevedere aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali; r) semplificazione in materia di adempimenti burocratici in materia di sicurezza del lavoro, con modificato - tra gli altri - dell'art. 26, comma 3-bis d.lgs. n. 81/2008, il quale ora così recita "Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere  esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori". Possibilità di prevedere con decreto ministeriale settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, per i quali può essere nominato da parte del committente un unico soggetto incaricato sia all’attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell’impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi  (art. 32 e 35); s) semplificazione del procedimento per l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia (art. 33); t) disposizioni in materia di trasmissione in via telematica del certificato medico di gravidanza indicante la data presunta del parto, del certificato di parto e del certificato di interruzione di gravidanza (art. 34); u) ulteriori previsioni e attivazione sperimentale delle zone a burocrazia zero (37); v) esemplificazioni in materia di autorizzazioni anticendio (art. 38); z) modifiche ai commi 4 e 5 dell'art. 146 d.lgs. n. 42/2004 "4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. Qualora i lavori siano iniziati nel quinquennio, l'autorizzazione si considera efficace per tutta la durata degli stessi. 5. Sull'istanza di autorizzazione paesaggistica si pronuncia la regione, dopo avere acquisito il parere vincolante del soprintendente in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla legge o in base alla legge, ai sensi del comma 1, salvo quanto disposto all'articolo 143, commi 4 e 5. Il parere del Soprintendente, all'esito dell'approvazione delle prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici tutelati, predisposte ai sensi degli articoli 140, comma 2, 141, comma 1, 141-bis e 143, comma 1, lettere b), c) e d), nonché della positiva verifica da parte del Ministero su richiesta della regione interessata dell'avvenuto adeguamento degli strumenti urbanistici, assume natura obbligatoria non vincolante e, ove non sia reso entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti, si considera favorevole ed è reso nel rispetto delle previsioni e delle prescrizioni del piano paesaggistico, entro il termine di quarantacinque giorni [e non più 90 giorni N.d.A.] dalla ricezione degli atti, decorsi i quali l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione"; aa) ulteriori disposizioni in materia di rocce di scavo che non sono più da qualificarsi rifiuto, bensì sottoprodotto se il produttore dimostra che "a) che è certa la destinazione all’utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l’utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere" (art. 41-bis); bb) norme di semplificazione ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo; cc) soppressione di una serie di certificazioni sanitarie. In particolare, "al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale", fermo restando che "Rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma" (artt. 42 e 42-bis); dd) Il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è differito al 22 marzo 2015 (art. 45-bis); ee) estensione della disciplina speciale di Expo2015 anche agli altri enti locali coinvolti nell'organizzazione dell'evento limitatamente alle spese connesse alla sua organizzazione (art. 46), nonché attribuzione della potestà alla società Expo 2015 s.p.a. di avvalersi della struttura organizzativa di Consip spa, nella sua qualità di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 3, comma 34, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante preventiva stipula di apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della società Expo 2015 s.p.a. e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Introduzione dell'IVA agevolata al 10% ai diritti di accesso ad Expo2015 (art. 46-bis); ff) modifiche in materia di Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi (art. 47-bis); gg) proroga e differimento termini in materia di spending review (art. 49); hh) l'appaltatore non è più tenuto a verificare la regolarità a fini IVA del subappaltatore prima di procedere al pagamento di quest'ultimo (art. 50); ii) introduzione della rateizzazione fiscale straordinaria (fino a 120 rate), inespropriabilità della prima casa non di lusso e restrizioni all'applicazione del fermo per i beni strumentali all’esercizio della proprietà o della professione (art. 52); ll) a decorrere dal 31 dicembre 2013 (già 2012), in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia  Spa,  nonché  le  società  per azioni dalla stessa partecipate ai sensi dell'articolo  3,  comma  7, del  d.l. 30  settembre  2005,  n.  203,  convertito, con modificazioni, dalla l. 2 dicembre 2005, n. 248, e la società Riscossione Sicilia Spa  cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e  delle  societa'  da essi partecipate (art. 53); mm) limitazioni al campo di applicazione della funzione consultiva dell'Autorità nazionale anticorruzione, i cui pareri (che non possono essere più richiesti dagli amministrazioni e dagli enti interessati sulla interpretazione delle disposizioni del d.lgs.n. 39/2013 e sulla loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi) assumono, tuttavia, natura obbligatoria e vincolante quantunque limitatati alle direttive e alle "circolari ministeriali concernenti l’interpretazione delle disposizioni del presente decreto e la loro applicazione alle diverse fattispecie di inconferibilità degli incarichi e di incompatibilità" (art. 54-ter); nn) a partire dall'anno scolastico 2013/2014 si avrà facoltà di esternalizzare i servizi per le funzioni corrispondenti a quelle assicurate dai collaboratori scolastici (art. 58, comma 5); oo) disposizioni in materia di università, ricerca scientifica e borse di studio (artt. 57-60) pp) istituzioni dei giudici ausiliari (artt. 62-72); qq) introduzione dell'art. 791-bis al codice civile in materia di divisione a domanda congiunta demandata al notaio (art. 76); rr) modifiche al codice di procedura civile in materia di: rr.1) conciliazione giudiziale con l'introduzione dell'art. 185-bis al codice procedura civile "Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del giudice" (art. 77); rr.2) accelerazione in materia di recupero credito (art. 78); rr.3) la semplificazione della motivazione della sentenza è stato soppresso in sede di legge di conversione (art. 79); rr.4) la modifica del foro competente per le società aventi sede all'estero è stato soppresso in sede di legge di conversione  (art. 80); rr.5) modifiche in materia di concordato preventivo (art. 82); rr.6) reintroduzione della mediazione in materia di "in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni  ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il  procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre  2007,  n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,  per  le  materie  ivi  regolate" ma l'improcedibilità della domanda giudiziale "deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza". Inoltre, nel caso in cui la domanda giudiziale sia esperita prima dell'esperimento della mediazione i Giudice fissa "contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione". La procedura di mediazione non trova applicazione "a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all’articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell’azione civile esercitata nel processo penale". L'efficacia dell'accordo di mediazione viene notevolmente estesa, prevedendosi che "Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico". Viene, inoltre, stabilito che "La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione" (artt. 84 e 84-bis); ss) ulteriori previsioni in materia di quantificazioni dei compensi di società controllate dalle pubbliche amministrazioni (art. 84-ter).     Convertito in l. 3 agosto  2013,  n.  90 pubblicata in G.U. n. 181 del 3.8.2013 il primo importante provvedimento per la crescita dell'economica del paese di cui al d.l. 4 giugno 2013, n. 63 recante «Disposizioni urgenti per il recepimento  della  Direttiva  2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia  per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale» (G.U. n. 130 del 5.6.2013). Ecco le principali novità: - pressoché totale riscrittura del d.lgs. 19.8.2005, n. 192 in materia di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia (artt. 1-13-bis). Viene in particolare stabilito che "L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti" (art. 6, comma 3-bis); - le detrazioni per gli interventi di efficientamento energetivo, anche per gli interventi già eseguiti alla data di entrata in vigore del decreto, passano al 65% fino al 31.12.2013 e per gli interventi condominiali fino al 30.06.2014, con rimborso in dieci anni (art. 14); - detrazioni previste anche per interventi antisismici e per l'installazione di impianti di depurazione  delle  acque  da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo  e  agricolo nei comuni dove e' stato rilevato il superamento del  limite  massimo (art. 15); - istituzione della banca dati degli incentivi in materia di efficienza energetica e di produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 15-bis); - proroga al 31.12.2013 per la detrazione del 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, inoltre per i contribuenti che fruiscono di tale detrazione è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta  lorda,  fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50% delle ulteriori spese documentate  per  l'acquisto  di  mobili  finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  Siffatta detrazione , da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in dieci quote annuali di pari importo, è calcolata  su  un  ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro (art. 16); - prevista una futura regolamentazione per l'accesso agevolato al credito per la realizzazione degli interventi di cui sopra (art. 16-bis); - qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (art. 17); - introduzione di previsioni specifiche per l'installazione d'impianti termini successivamente al 31 agosto 2013 (art. 17-bis); - modifiche alla disciplina IVA per quanto concerne le cessioni di prodotti editoriali, le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a collettività (artt. 19 e 20).   Convertito con modificazioni in l. 18 luglio 2013, n. 85 (GU n. 168 del 19.7.2013) il primo atto formale del Governo Letta ossia il d.l. 21 maggio 2013, n. 54 (G.U. n. 117 del 21.5.2013) recante «Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in  deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le  pubbliche amministrazioni e di eliminazione  degli  stipendi  dei  parlamentari membri del Governo». Nel testo sono indicate tra (), in grassetto e corsivo le modifiche introdotte in sede di conversione. Ecco le principali novità: a) viene sospeso il versamento della prima rata dell'IMU dell'anno 2013 in attesa che sia effettuata una riforma dell'imposizione fiscale sul patrimonio mmobiliare entro il 31.8.2013 limitatamente: -  alle abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze  dei  soci  assegnatari,  nonche'   alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica  24  luglio  1977, n. 616; - terreni agricoli e fabbricati rurali (art. 1); b) se la predetta riforma dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare non venisse attuata entro il 31 agosto 2013, il pagamento della prima rata è automaticamente spostato al 16 settembre 2013 (art. 2); c) disposizioni in materia di proroga degli ammortizzatori sociali e proroga del termine del 31.7.2013 al 31.12.203 di cui all'art. 1, comma 400 l. n. 228/2012, il quale così ora dispone "400. Nelle more dell'attuazione dell'articolo  1,  comma  8,  della legge 28 giugno 2012, n. 92,  fermi  restando  i  vincoli  finanziari previsti dalla  normativa  vigente,  nonche'  le  previsioni  di  cui all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono prorogare  i  contratti  di lavoro subordinato a tempo determinato,  in  essere  al  30  novembre 2012, che superano  il  limite  dei  trentasei  mesi  comprensivi  di proroghe e  rinnovi,  previsto  dall'articolo  5,  comma  4-bis,  del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,  o  il  diverso  limite previsto dai Contratti collettivi nazionali  del  relativo  comparto, fino e non oltre il 31 dicembre 2013, previo accordo decentrato con  le organizzazioni  sindacali  rappresentative  del  settore  interessato secondo quanto previsto dal  citato  articolo  5,  comma  4-bis,  del decreto legislativo n. 368 del 2001. Sono fatti salvi  gli  eventuali accordi decentrati eventualmente gia' sottoscritti nel  rispetto  dei limiti ordinamentali, finanziari  e  temporali  di  cui  al  presente comma" (art. 4); d) introduzione in sede di conversione di "Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti comunali, i contratti di lavoro a tempo determinato  del  personale  educativo  e  scolastico, sottoscritti per comprovate  esigenze  temporanee o sostitutive in coerenza con l'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni" della facoltà di prorogare e/o rinnovare i predetti contratti "fino al 31 luglio 2014, anche in deroga all'articolo 5, comma  4-bis, del decreto legislativo  6  settembre  2001,  n.  368" (art. 4, comma 4-bis).

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