
E’ stata pubblica sulla G.U. n. 302 del 29.2.2017 la l. 27.12.2017, n. 205 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”. Ecco le principali novità:
a) incremento dell’IVA; l’aliquota del 10% passa dal 1° gennaio 2019 al 11,5% e dal 1° gennaio 2020 al 13%; mentre l’aliquota attualmente del 22% passa dal 1° gennaio 2019 al 24,2% e dal 1° gennaio 2020 al 24,9% e dal 1° gennaio 2021 al 25% (art. 1, comma 2);
b) sono apportate modifiche alle previsioni in materia di detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, per la riduzione del rischio sismico (in questo caso le detrazioni possono arrivare a 136.000€ per unità abitativa) e per gli interventi di ristrutturazione edilizia (art. 1, comma 3);
c) prescrizione biennale per i contratti di fornitura di energia elettrica (dal 1° marzo 2018), gas (dal 1° gennaio 2019) e per il servizio idrico (dal 1° gennaio 2020) in favore dei consumatori e delle micro imprese (art. 1, commi 4-11);
d) detrazione fino a 5.000€ per « sistemazione a verde » di aree scoperte private di edifici esistenti, unita' immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili (art. 1, commi 12-15);
e) mantenimento della riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 al 10% fino al 2019 (art. 1, comma 16);
f) viene introdotta una disposizione interpretativa per l’applicazione dell’IVA al 10% per le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio, statuendosi che si interpreta nel senso che l'individuazione dei beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio e delle parti staccate si effettua in base all'autonomia funzionale delle parti rispetto al manufatto principale, come individuato nel citato decreto ministeriale; come valore dei predetti beni deve essere assunto quello risultante dall'accordo contrattuale stipulato dalle parti contraenti, che deve tenere conto solo di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei beni stessi e, dunque, sia delle materie prime che della manodopera impiegata per la produzione degli stessi e che, comunque, non puo' essere inferiore al prezzo di acquisto dei beni stessi. Viene, altresì, precisato che non si fa luogo al rimborso dell'imposta sul valore aggiunto applicata sulle operazioni effettuate (art. 1, comma 17);
g) viene stabilito che ai sensi dell'articolo 36, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere sottoscritti non più con la semplice firma digitale, bensì tramite atto pubblico informatico (art. 1, comma 25);
h) è istituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonche' gli uffici giudiziari competenti. Gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a condividere e trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi. In caso di tardivo inserimento dei dati nella banca di dati nazionale si applica una sanzione pecuniaria fino a euro 1.000 a carico del dirigente o del funzionario inadempiente (art. 1, comma 27);
i) tra gli oneri deducibili ai fini del pagamento dei redditi vengono ora inserite le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro (art. 1, comma 28);
l) per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione e' maggiorato del 30 % (art. 1, comma 29);
m) modifiche alle disposizioni fiscali previste per incentivare la trasformazione tecnologica secondo il modello “Industria 4.0” di cui all’art. 1, comma 9 l. n. 232/2016 (art. 1, commi 30-36);
n) sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell’art del TUIR i proventi derivanti da prestiti erogati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (piattaforme di Peer to Peer Lending)gestite da societa' iscritte all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da istituti di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati dalla Banca d'Italia (art. 1, commi 43 e 44);
o) a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 % delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attivita' (con un massimale di 300.000€) di formazione nei seguenti ambiti: per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali (art. 1, commi 46-56);
p) nel limite di spesa di 500.000 euro per l'anno 2018 e di un milione di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, alle imprese culturali e creative, come definite al secondo periodo, e' riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 30% dei costi sostenuti per attivita' di sviluppo, produzione e promozione di prodotti e servizi culturali e creativi (art. 1, commi 57-60);
q) al fine di favorire la creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti nelle aree portuali delle regioni in cui non si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (ossia le zone economiche speciali ZES), e' prevista l'istituzione della Zona logistica semplificata (ZLS) (art. 1, commi 61-65);
r) sono autorizzate le sperimentazioni di sistemi di guida automatizzata (smart road) (art. 1, comma 72);
s) gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 % dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, tra l’altro, in quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali, gestite da societa' iscritte nell'albo degli intermediari finanziari tenuto dalla Banca d'Italia di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, da istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 114 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in quanto autorizzati in altri Stati dell'Unione europea (art. 1, comma 73);
t) ulteriore stretta alla vendita delle cosiddette “sigarette elettroniche” (art. 1, commi 75 e 76);
u) viene stabilito l’obbligo per i treni adibiti al trasporto di passeggeri di dotazioni di adeguate misure atte a garantire il primo soccorso ai passeggeri in caso di emergenza (art. 1, commi 77-79);
v) per i piani di investimento a lungo termine di cui all’art. 1, commi 101 e seguenti l. n. 232/2016 è previsto che le somme o i valori debbano essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che ora possono svolgere anche attivita' immobiliare (mentre prima era vietato) (art. 1, comma 80);
z) modifiche alle norme di carattere fiscale in materia di marchi d'impresa e alle altre attivita' immateriali (art. 1, commi 81-83);
aa) le società d’intermediazione immobiliare sono ora escluse dall’addizionale del 3,5% di cui all’art. 1, comma 65 l. n. 208/2015. Per tali società si precisa che gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare (art. 1, comma 84, lett. a, commi 85 e 86);
bb) modifica all’art. 20 del d.P.R. n. 136/1981 il quale ora stabilisce che l’imposta di registro “L'imposta e' applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici, degli atti presentati dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” (parte sottolineata aggiunta dalla legge in commento) (art. 1, comma 87);
cc) si precisa che il trattamento tributario di cui all’art. 32, secondo comma d.P.R. n. 601/1973 indicata dall’art. 20 l. n. 10/1977 si applica anche a tutti gli atti preordinati alla trasformazione del territorio posti in essere mediante accordi o convenzioni tra privati ed enti pubblici, nonche' a tutti gli atti attuativi posti in essere in esecuzione dei primi (art. 1, comma 88);
dd) riconoscimento di un credito d’imposta (fino a 500.000€ del 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020) in favore delle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Statomembro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo e' riconosciuto (art. 1, commi 89-92);
ee) disposizioni organizzative per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (art. 1, commi 93 e 94);
ff) a tutte le imprese, che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui, e' riconosciuto, per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura del 36 % (fino ad un massimo di 20.000€ all’anno) delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti (art. 1, commi 96-99);
gg) al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1º gennaio 2018, assumono lavoratori (purché non abbiano compiuto il trentesimo anno di eta' e non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro) con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, e' riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 50 % dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Limitatamente alle assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2018, l'esonero e' riconosciuto in riferimento ai soggetti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età. Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato e' stato parzialmente fruito l'esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio e' riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall'eta' anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto o di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 100, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito (art. 1, commi 100-115);
hh) al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con eta' inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1º gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, e' riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. Sono, inoltre, introdotte ulteriori disposizioni per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura e agevolare il passaggio generazionale nella gestione dell'attivita' d'impresa per il triennio 2018-2020 (art. 1, commi 117-120);
ii) sono introdotte misure in favore della pesca (art. 1, commi 121-125);
ll) estensione di ulteriori 600€ del reddito massimo necessario per godere del bonus introdotto dal governo Renzi dei cosiddetti “80 euro” (art. 1, comma 132);
mm) disposizioni in materia di crisi occupazionali con l’introduzione dell’accordo di ricollocazione (art. 1, commi 133-145);
nn) modifiche alla disciplina pensionistica dei lavori cd. “usuranti” (art. 1, commi 146-155);
oo) introduzioni di disposizioni per favorire la previdenza complementare dei dipendenti pubblici (art. 1, commi 156-157);
pp) ulteriori disposizioni a favore del reddito dei pensionati (art. 1, commi 168-181);
qq) modifiche alla disciplina del d.lgs. n. 509/1994 riguardante le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (art. 1, commi 182-183);
rr) a decorrere dal mese di gennaio 2018, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennita' di accompagnamento erogati agli invalidi civili, nonche' le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese (art. 1, comma 184);
ss) sono introdotte modifiche al codice della pari opportunità di cui al d.lgs. n. 198/2006, statuendosi tra l’altro che “La lavoratrice o il lavoratore che agisce in giudizio per la dichiarazione delle discriminazioni per molestia o molestia sessuale poste in essere in violazione dei divieti di cui al presente capo non puo' essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, determinati dalla denuncia stessa” (art. 1, comma 218);
tt) sono introdotte disposizioni sulle societa' cooperative che ricorrono al prestito sociale, stabilendosi che (art. 1, commi 238-243):
- le stesse sono tenute a impiegare le somme raccolte in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale;
- l'articolo 2467 (finanziamento dei soci) del codice civile non si applica alle somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale;
- con delibera da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) definirà i limiti alla raccolta del prestito sociale nelle societa' cooperative e le relative forme di garanzia secondo criteri predeterminati dalla legge;
uu) modifica all’art. 85, comma 2, lett. d) del Codice delle leggi antimafia, stabilendosi che la documentazione antimafia deve riferirsi, oltre al direttore tecnico, “per le societa' di capitali, anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le societa' cooperative, per i consorzi di cooperative, per i consorzi di cui al libro quinto, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione nonche' a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle societa' consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento”. Inoltre, le disposizioni degli articoli 83, comma 3-bis, e 91, comma 1-bis, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di acquisizione della documentazione e dell'informazione antimafia peri terreni agricoli, non si applicano alle erogazioni relative alle domande di fruizione di fondi europei presentate prima del 19 novembre 2017. Le predette disposizioni, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2018 (art. 1, commi 244 e 1142);
vv) aumenta il reddito che di cui il figlio di età non superiore a 24 anni deve godere (da 2.840,51€ a 4.000€) per continuare a fruire delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 1, comm1 252-253);
zz) al fine di promuovere lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione dell'economia italiana in Paesi qualificati ad alto rischio dal Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (GAFI-FATF), l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-Invitalia puo' operare quale istituzione finanziaria, anche mediante la costituzione di una nuova societa' da essa interamente controllata o attraverso una sua societa' gia' esistente, il cui capitale puo' essere sottoscritto ovvero incrementato con eventuale utilizzo delle risorse finanziarie disponibili in virtu' dell'articolo 25, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196, autorizzata a effettuare finanziamenti e al rilascio di garanzie e all'assunzione in assicurazione di rischi non di mercato ai quali sono esposti, direttamente o indirettamente, gli operatori nazionali nella loro attivita' nei predetti Paesi (art. 1, commi 260-266);
aaa) disposizioni riguardanti le attivita' sportive dilettantistiche che possono essere esercitate con scopo di lucro in una delle forme societarie di cui al titolo V del libro quinto del codice civile (art. 1, commi 353-361);
bbb) a tutte le imprese e' riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui, pari al 50 % delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorche' destinati ai soggetti concessionari (art. 1, commi 363-366);
ccc) è istituito presso il CONI, il Registro nazionale degli agenti sportivi, al quale deve essere iscritto, dietro pagamento di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il soggetto che, in forza di un incarico redatto in forma scritta, mette in relazione due o piu' soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI ai fini della conclusione di un contratto di prestazione sportiva di natura professionistica, del trasferimento di tale prestazione o del tesseramento presso una federazione sportiva professionistica (art. 1, comma 373);
ddd) le societa' di capitali nonche' le societa' cooperative a responsabilita' limitata e le societa' di persone, titolari di farmacia privata, rispettivamente con capitale maggioritario di soci non farmacisti o con maggioranza di soci non farmacisti, versano all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti (ENPAF) un contributo pari allo 0,5 per cento del fatturato annuo al netto dell'IVA. Il contributo e' versato all'ENPAF annualmente entro il 30 settembre dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio (art. 1, comma 441);
eee) sono inseriti i seguenti commi all’art. 4-bis della legge professionale forense in tema di esercizio in forma societaria della professione “Le societa' di cui al comma 1, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione «societa' tra avvocati» nonche' ad applicare la maggiorazione percentuale, relativa al contributo integrativo di cui all'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA; tale importo e' riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. 6-ter. La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, provvede a definire termini, modalita' dichiarative e di riscossione, nonche' eventuali sanzioni applicabili per garantire l'applicazione delle disposizioni del comma 6-bis. Il regolamento di cui al primo periodo e' sottoposto ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509” (art. 1, comma 443);
fff) sono apportate alcune modificazioni alla l. 20.11.1982, n. 890 in materia di notificazioni a mezzo posta. In particolare (art. 1, commi 462-463):
- per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa effettuate in corso di procedimento, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti, con indicazione dei relativi indirizzi, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata ove il mittente sia obbligato per legge a dotarsene, la parte istante o il suo procuratore o l'ufficio giudiziario, a seconda di chi abbia fatto richiesta della notificazione all'ufficiale giudiziario. In ogni caso il mittente che non sia gravato dall'obbligo di cui al periodo precedente puo' sempre indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai fini della trasmissione della copia dell'avviso di Ricevimento ;
- è facolta' dell'operatore postale richiedere una nuova compilazione dell'avviso o il riconfezionamento del piego che risultino effettuati in modo non conforme alla modulistica di cui all'articolo 2. Nel caso in cui il mittente non provveda, l'operatore puo' rifiutare l'esecuzione del servizio;
- lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcuna indennita', ma l'operatore postale incaricato e' tenuto a rilasciare, senza spese, un duplicato o altro documento comprovante il recapito del piego in formato cartaceo e a farlo avere al mittente. Quando il mittente ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata, l'operatore forma una copia per immagine su supporto analogico dell'avviso di ricevimento secondo le modalita' prescritte dall'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e provvede, entro tre giorni dalla consegna del piego al destinatario, a trasmettere con modalita' telematiche la copia dell'avviso al mittente. In alternativa, l'operatore postale genera l'avviso di ricevimento direttamente in formato elettronico ai sensi dell'articolo 21 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e lo trasmette in conformita' a quanto previsto dal secondo periodo del presente comma. L'originale dell'avviso di ricevimento trasmesso in copia e' conservato presso l'operatore postale, dove il mittente puo' ritirarlo;
- l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito;
- se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l'operatore postale non puo' recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneita' o assenza delle persone sopra menzionate, il piego e' depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito piu' vicino al destinatario;
- del tentativo di notifica del piego e del suo deposito e' data notizia al destinatario, a cura dell'operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda;
- trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata, di cui al comma 4, senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento e', entro due giorni lavorativi, spedito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'atto non ritirato entro il termine di dieci giorni' e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego e' stato depositato, il piego stesso e' restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'operatore postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione 'non ritirato entro il termine di sei mesi' e della data di restituzione. Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante da quanto riportato sull'avviso stesso;
ggg) viene modificato l’art. 81-bis delle disposizioni attuative del codice civile statuendosi che “Quando il difensore documenta il proprio stato di gravidanza, il giudice, ai fini della fissazione del calendario del processo ovvero della proroga dei termini in esso previsti, tiene conto del periodo compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto e i tre mesi successivi”. Analoga previsione è prevista per il processo penale (art. 1, commi 465-466);
hhh) nell’ambito della professione forense è stato prolungato il periodo transitorio per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio alle giurisdizioni superiori, statuendosi che possono chiedere l'iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro sei (e non più cinque) anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (art. 1, comma 470);
hhh-bis) sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina dell'equo compenso professionale recentemente introdotto dall'art. 19-quaterdecies d.l. 147/2017 convertito con modificazioni nella l. n. 178/2017, il quale, ha tra l'altro aggiunto l'art. 13-bis della legge professionale degli avvocati. Tale articolo viene così modificato "1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese.
2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei e conforme ai parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria.
4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equità del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato.
5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono:
a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito;
d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;
e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;
f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;
h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;
i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.
6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), lettere a), b), c), d), e), g), h) e i) si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione.
7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.
8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio dell'avvocato.
9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullità di una o più clausole delle convenzioni di cui al comma 1 è proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime.
10. Il giudice, accertate la non equità del compenso e la vessatorietà di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullità della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile" (art. 1, commi 487 e 488);
iii) sono istituiti i distretti del cibo al fine di promuovere lo sviluppo territoriale, la coesione e l'inclusione sociale, favorire l'integrazione di attivita' caratterizzate da prossimita' territoriale, garantire la sicurezza alimentare, diminuire l'impatto ambientale delle produzioni, ridurre lo spreco alimentare e salvaguardare il territorio e il paesaggio rurale attraverso le attivita' agricole e agroalimentari (art. 1, comma 499);
lll) è previsto che l'attivita' enoturistica e' esercitata, previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) secondo gli standard designati dalla Conferenza permanente Stato-Regioni (art. 1, commi 504-505);
mmm) dal 1° gennaio 2020 e' vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche. Si intende per: a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici; b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste. La violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantita' ingenti di prodotti cosmetici oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore (art. 1, commi 546-548);
nnn) sono apportate modifiche al Codice dei Contratti pubblici (art. 1, comma 568 e 586):
nnn.1) all’art. 177 (affidamenti dei concessionari) del Codice dei Contratti pubblici con riguardo:
- al comma 1 viene aggiunto il seguente periodo “Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo e' pari al sessanta per cento” in luogo dell’ordinario 80% che dev’essere affidato tramite gara pubblica o finanza di progetto;
il comma 3 è così sostituito “La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell'ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalita' indicate dall'ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l'anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell'importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica” (art. 1, comma 568);
nnn.2) all’art. 113-bis (Termini per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti) sostituendosi il comma 1 con il seguente “I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi nel termine di trenta giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purche' cio' non sia gravemente iniquo per il creditore”;
ooo) viene stabilito che le SOA “devono avere sede in uno Stato membro dello stesso SEE che attribuisca all'attestazione che essi adottano la capacita' di provare il possesso dei requisiti di qualificazione in capo all'esecutore di lavori pubblici” (art. 1, comma 560);
ppp) a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorita' di sistema portuale di cui all'allegato A annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonche' i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi (art. 1, commi 578-582);
qqq) sono istituite le figure dell'educatore professionale socio-pedagogico (L-19), del pedagogista (LM-50 o LM-57 o LM-85) e dell’educatore professionale socio-sanitario (L/SNT2) (art. 1, commi 594-601);
rrr) le istituzioni scolastiche ed educative statali possono conferire incarichi per supplenze brevi e saltuarie ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in sostituzione degli assistenti amministrativi e tecnici assenti, a decorrere dal trentesimo giorno di assenza, in deroga all'articolo 1, comma 332, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nell'ambito del limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (art. 1, comma 602);
sss) modifiche al d.lgs. n. 127/2015 in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Si stabilisce, in particolare, che al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, sono emesse esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio. In caso di emissione di fattura, tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con modalita' diverse da quelle previste dal comma 3, la fattura si intende non emessa e si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente previsione. Il termine di decadenza di cui all'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all'articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, la tracciabilita' dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500. Le disposizioni precitate si applicano dal 1° gennaio 2019 ad eccezione delle seguenti che entrano in vigore dal 1° luglio 2018 (art. 1, comma 909, 915,916 e 917):
- cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica;
ttt) sempre in materia di IVA sono apportate modifiche all’art. 70-quinquies del T.U. per quanto concerne le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione partecipante a un gruppo IVA nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero, le quali si considerano effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte (art. 1, commi 984-985);
uuu) a far data dal 1° luglio 2018 i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonche' ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi (art. 1, commi 910-914):
- bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- strumenti di pagamento elettronico;
- pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato;
vvv) le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605 (art. 1, comma 922);
zzz) sono apportate modifiche alle scadenze fiscali (art. 1, comma 932);
aaaa) sono apportate modifiche agli artt. 2542 e 2545-sexiesdecies c.c. in materia di organi di gestione delle società cooperative (art. 1, comma 936);
bbbb) viene abbassato da 10.000€ a 5.000€ la soglia di cui all’art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973 oltre la quale la P.A. ha l’obbligo di verificare se il beneficiario sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu' cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo affinché, in caso affermativo, non procedano al pagamento bensì segnalino la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Il termine di sospensione del pagamento passa da 30 a 60 giorni ai sensi dell’art. 3, comma 4 d.m. 40/2008 (art.1, commi 986 e 987);
cccc) l'Agenzia delle entrate puo' sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega e' eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non e' eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati (art. 1, comma 990);
dddd) in materia di T.U. sull’imposta di bollo viene così modificata la Nota 1 della Tariffa “Per le copie dichiarate conformi, l'imposta, salva specifica disposizione, e' dovuta indipendentemente dal trattamento previsto per l'originale. L'imposta non e' dovuta per le copie, dichiarate conformi all'originale informatico, degli assegni presentati al pagamento in forma elettronica per i quali e' stato attestato il mancato pagamento nonche' della relativa documentazione, di cui all'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205, e di cui all'articolo 15 del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016, emanati ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106” (art. 1, comma 996);
eeee) sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con le modalita' e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 997 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge n. 448 del 2001 e' raddoppiata (art. 1, comma 998);
ffff) sono apportate modifiche in materia di determinazione del reddito da plusvalenze ai sensi dell’art. 68 del T.U.I.R., nonché sui redditi da capitale ai sensi del d.lgs. n. 461/1997, nonché sugli utili da partecipazione ex art. 47 T.U.I.R. (art. 1, commi 999-1002 e 1004-1009);
gggg) sono apportate modifiche all’art. 27 d.P.R. n. 600/1973 in materia di imposta sui dividendi delle società (art. 1, comma 1003);
hhhh) viene modificata la definizione di stabile organizzazione ai sensi dell’art. 162 del T.U.I.R. (art. 1, comma 1010);
iiii) è istituita l'imposta sulle transazioni digitali (cd. “web tax”), relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato. L'imposta del 3% si applica nei confronti del soggetto prestatore, residente o non residente, che effettua nel corso di un anno solare un numero complessivo di transazioni di cui al comma 1011 superiore a 3.000 unita' (art. 1, commi 1011-1019);
llll) al fine di adeguare l'ordinamento interno al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, di seguito denominato « regolamento RGPD», il Garante per la protezione dei dati personali assicura la tutela dei diritti fondamentali e delle liberta' dei cittadini. Il Garante medesimo, con proprio provvedimento da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalita' attraverso le quali il Garante stesso monitora l'applicazione del regolamento RGPD. Si precisa che Il titolare di dati personali, individuato ai sensi dell'articolo 4, numero 7), del regolamento RGPD, ove effettui un trattamento fondato sull'interesse legittimo che prevede l'uso di nuove tecnologie o di strumenti automatizzati, deve darne tempestiva comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali. A tale fine, prima di procedere al trattamento, il titolare dei dati invia al Garante un'informativa relativa all'oggetto, alle finalita' e al contesto del trattamento, utilizzando il modello di cui al comma 1021, lettera c). Trascorsi quindici giorni lavorativi dall'invio dell'informativa, in assenza di risposta da parte del Garante, il titolare puo' procedere al trattamento (art. 1, commi 1020-1025);
mmmm) viene stabilita l’assegnazione delle frequenze a tecnologia 5G, statuendosi che per i giudizi di cui al presente comma trova applicazione l'articolo 119 del c.p.a. (art. 1, commi 1026-1030, 1036 e 1037);
nnnn) analogamente viene previsto l’assegnazione delle frequenze del digitale terrestre per la banca III VHF, nonché dei diritti d'uso delle frequenze in banda 470-694 MHz UHF (art. 1 commi 1030-1035);
oooo) è introdotto al T.U. dell’Ambiente l’art. 194-bis in materia di Semplificazione del procedimento di tracciabilita' dei rifiuti e per il recupero dei contributi dovuti per il SISTRI (art. 1, comma 1135);
pppp) in materia di proroga dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici si stabilisce, tra l’altro, che per le assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data del 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, il termine è posticipato al 31 dicembre 2018, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori e, per gli idonei, l'eventuale termine di maggior durata della graduatoria ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 1, comma 1148);
rrrr) è prorogato (per effetto di modifica apportata all’art. 7, comma 4 del d.l. n. 168/2016 convertito con modificazioni in l. n. 197/2016) dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre l’obbligo, per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalita' telematiche, di depositare almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformita' al relativo deposito telematico (art. 1, comma 1150).
Pubblicata in G.U. n. 234 del 5.12.2017 la l. 4 dicembre 2017, n. 172 recante conversione con modificazioni del d.l. 16 ottobre 2017, n. 148 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili" (in G.U. n. 242 del 16.10.2017). Numero le modifiche e le integrazioni apportate in sede di conversione. Ecco le principali novità:
a) ampliamento dei termini di pagamento per la cosiddetta definizione agevolata dei carichi di cui all'art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. Si prevede tra l'altro che (art. 1):
a.1) i termini di pagamento sono fissati al 7 dicembre 2017 e il termine per il pagamento della rata di cui alla lettera b) dello stesso articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016 in scadenza nel mese di aprile 2018 è fissato nel mese di luglio 2018;
a.2) possono essere estinti i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, purché il debitore manifesti all’agente della riscossione la sua volontà di avvalersene rendendo, entro il 15 maggio 2018, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica pubblicate dallo stesso agente della riscossione nel proprio sito internet entro il 31 dicembre 2017 e sussistano le seguenti condizioni:
- dal 2000 al 2016: 1) che non siano stati oggetto di dichiarazioni rese ai sensi del comma 2 dell’articolo 6 del Decreto; 2) compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata, in applicazione dell’alinea del comma 8 dell’articolo 6 del Decreto, esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016;
- dal 1° gennaio al 30 settembre 2017;
b) sono state introdotte modifiche alla disciplina in materia di trasmissione delle fatture a fini IVA (art. 1-ter);
c) estensione dello split paymet: a) enti pubblici economici nazionali, regionali e locali, comprese le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona; b) fondazioni partecipate da amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 per una percentuale complessiva del fondo di dotazione non inferiore al 70% (art. 3);
c) riduzione dell'incremento dell'IVA a partire dal 1° gennaio 2018 dall'1,5% all'1,14% e incremento dal 1° gennaio 2019 dal 0,5% allo 0,86% (art. 5);
d) postposizione dell’entrata in vigore delle disposizioni fiscali contenute nel codice del terzo settore di cui al d.lgs. n. 117-2017 (art. 5-ter e art. 5-sexies);
e) prevista la detraibilità degli alimenti a fini medici ad esclusione di quelli per i lattanti (art. 5-quater);
f) previsione della cosiddetta VD-ter ossia si prevede che “1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attivita' e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi. 2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attivita' derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita' lavorativa in via continuativa. 3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata. 4. Anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo. 5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti. 6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, e al decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187. Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate” (art. 5-septies);
g) disposizioni in materia di confisca confisca del denaro, dei beni o delle altre utilita' di cui il condannato non puo' giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica. In ogni caso il condannato non puo' giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale, salvo che l'obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge (art. 13-ter);
h) sostituzione dell’art. 703 del codice della navigazione in materia di concessione aeroportuali (art. 15-quinquies);
i) possibilità di conferire il 5 per mille a sostegno degli enti gestori delle aree protette (art. 17-ter);
l) fine del monopolio SIAE nell'ambito della gestione collettiva del diritto d'autore (art. 19).
m) i genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza (art. 19-bis);
n) viene meno il divieto di cui all’art. 9, comma 5 d.l. n. 95/2012 di conferimento di incarichi lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza agli enti previdenziali di diritto privato (art. 19-ter);
o) stretta sulle sigarette elettroniche (art. 19-quinquies);
p) per l’avvocato viene meno l’obbligo di stipulare la polizza infortuni a tutela della propria persona (art. 19-novies);
q) modifica al codice antimafia in riferimento alle previsioni degli artt. 83, comma 3-bis e 91, comma 1-bis per la fruizione di fondi europei che superi i 5.000 euro (art. 19-terdecies);
r) introduzione dell’equo compenso per gli avvocati all’art. 13-bis della l. n. 247/2017 “1. Il compenso degli avvocati iscritti all'albo, nei rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attivita' di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, primo periodo, in favore di imprese bancarie e assicurative, nonche' di imprese non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese, come definite nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e' disciplinato dalle disposizioni del presente articolo, con riferimento ai casi in cui le convenzioni sono unilateralmente predisposte dalle predette imprese. 2. Ai fini del presente articolo, si considera equo il compenso determinato nelle convenzioni di cui al comma 1 quando risulta proporzionato alla quantita' e alla qualita' del lavoro svolto, nonche' al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 3. Le convenzioni di cui al comma 1 si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese di cui al medesimo comma salva prova contraria. 4. Ai fini del presente articolo si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui al comma 1 che determinano, anche in ragione della non equita' del compenso pattuito, un significativo squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato. 5. In particolare si considerano vessatorie, salvo che siano state oggetto di specifica trattativa e approvazione, le clausole che consistono: a) nella riserva al cliente della facolta' di modificare unilateralmente le condizioni del contratto; b) nell'attribuzione al cliente della facolta' di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto; c) nell'attribuzione al cliente della facolta' di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve eseguire a titolo gratuito; d) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato; e) nella previsione di clausole che impongono all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attivita' professionale oggetto della convenzione; f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente; g) nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte; h) nella previsione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata con il medesimo cliente, la nuova disciplina sui compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati; i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto. 6. Le clausole di cui al comma 5, lettere a) e c), si considerano vessatorie anche qualora siano state oggetto di trattativa e approvazione. 7. Non costituiscono prova della specifica trattativa ed approvazione di cui al comma 5 le dichiarazioni contenute nelle convenzioni che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative senza specifica indicazione delle modalita' con le quali le medesime sono state svolte. 8. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi 4, 5 e 6 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullita' opera soltanto a vantaggio dell'avvocato. 9. L'azione diretta alla dichiarazione della nullita' di una o piu' clausole delle convenzioni di cui al comma 1 e' proposta, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data di sottoscrizione delle convenzioni medesime. 10. Il giudice, accertate la non equita' del compenso e la vessatorieta' di una clausola a norma dei commi 4, 5 e 6 del presente articolo, dichiara la nullita' della clausola e determina il compenso dell'avvocato tenendo conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 6. 11. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui al comma 1 si applicano le disposizioni del codice civile”. Inoltre, si stabilisce che la pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attivita', garantisce il principio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione di incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (art. 19-quaterdecies);
s) obbligo di fatturazione mensile per i servizi di telefonia, reti televisive e comunicazioni elettroniche (art. 19-quinquiesdecies).
E’ stato pubblicata in G.U. n. 189 del 14.8.2017 la legge 4 agosto 2017 n. 124 recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza”. Ecco le principali novità:
a) in materia assicurativa:
a.1) obbligo degli intermediari, prima della sottoscrizione di un contratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore, d’informare il consumatore in modo corretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tutte le imprese di assicurazione di cui sono mandatari (art. 132-bis d.lgs. n. 205/2009);
a.2) in presenza di almeno una delle seguenti condizioni, da verificare in precedenza o contestualmente alla stipulazione del contratto o dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano uno sconto che sarà individuato dall’IVASS con proprio atto (art. 132-ter, commi 1 e 2 d.lgs. n. 205/2009):
- nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
- nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti;
- nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore;
a.3) l’IVASS prevede ulteriori sconti agli assicurati che vivendo nelle province con maggiore sinistrosità non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio, e che abbiano installato o installino, a seguito della stipula del contratto, la cd. “scatola nera” (art. 132-ter, commi 3 e 4);
a.4) è fatto divieto alle imprese di assicurazione di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto contrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovvero in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese di assicurazione. In particolare, le imprese di assicurazione devono garantire al soggetto che stipula il nuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi identiche caratteristiche di rischio (art. 133, comma 1-bis d.lgs. n. 205/2009);
a.5) n caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità di cui sopra (art. 135, commi 3-bis e 3-ter d.lgs. n. 205/2009);
a.6) resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di autoriparazione di propria fiducia abilitate. A tal fine, l'impresa di autoriparazione fornisce la documentazione fiscale e un'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con una validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria (art. 148, comma 11-bis d.lgs. n. 205/2009);
a.7) viene prevista l’emanazione di una tabella nazionale per il risarcimento dei danni non patrimoniali di non lieve entità (artt. 138 d.lgs. n. 205/2009);
a.8) mentre per le lesioni di lieve entità i criteri di quantificazione dell’indennizzo sono direttamente disciplinati dall’art. 139 d.lgs. n. 205/2009);
a.9) è previsto la possibilità di accertamento in via automatica della violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, mentre non necessaria la presenza degli organi di polizia stradale qualora l'accertamento avvenga mediante dispositivi o apparecchiature che sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico (art. 201, comma 1-bis, lett. g-ter e comma 1-quinquies del Codice della Strada);
b) sono introdotte ulteriori garanzie per gli utenti nell’ambito dei contratti di telefonia, per la televisione e di servizi di rete (art. 1, commi 3-bis e seguenti d.l. n. 7/2007 convertito in l. n. 40/2007), mentre le erogazioni liberali destinate alle organizzazioni senza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, possono essere effettuate tramite credito telefonico (art. 1, comma 49 della legge);
c) è soppresso dal 10 settembre 2017 l’esclusività di Poste Italiane in merito ai servizi di notificazione di atti giudiziari nonché dei servizi inerenti le notificazioni delle violazioni del codice della strada (art. 1, comma 57 della legge);
d) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data di cui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia ai clienti finali domestici e alle imprese connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore di energia elettrica, attraverso procedure concorsuali per aree territoriali e a condizioni che incentivino il passaggio al mercato libero e sono previste disposizioni per favore la piena conoscibilità delle offerte da parte degli fornitori dei relativi servizi agli utenti finali (art. 1, commi 60-84 della legge);
e) è prevista l'introduzione di un'anagrafe degli impianti di distribuzione di benzina, gasolio, GPL e metano della rete stradale e autostradale (art. 1, comma 100 della legge);
f) a decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché con società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, e con società in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente (art. 1, comma 125 della legge);
g) a decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di tale obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate (art. 1, comma 126 della legge);
h) l’obbligo di pubblicazione non sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato;
i) vengono introdotte norme per consentire la pubblicazione dei costi comparati dei conti correnti di livello base (art. 1, commi 132-134 della legge);
l) in materia di professione forense:
l.1) l’art. 4 della l. n. 247/2014 viene così modificato (art. 1, comma 141 della legge):
“ [omissis]
3. Possono essere soci delle associazioni tra avvocati solo coloro che sono iscritti al relativo albo. Le associazioni tra avvocati sono iscritte in un elenco tenuto presso il consiglio dell'ordine nel cui circondario hanno sede, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera l). La sede dell'associazione è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. Gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione. L'attività professionale svolta dagli associati dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle disposizioni in materia previdenziale.
4. L'avvocato può essere associato ad una sola associazione.
5. Le associazioni tra professionisti possono indicare l'esercizio di attività proprie della professione forense fra quelle previste nel proprio oggetto sociale, oltre che in qualsiasi comunicazione a terzi, solo se tra gli associati vi è almeno un avvocato iscritto all'albo.
6. La violazione di quanto previsto ai commi 4 e 5 al comma 5 costituisce illecito disciplinare.
7. I redditi delle associazioni tra avvocati sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.
8. Gli avvocati e le associazioni di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi degli articoli 2549 e seguenti del codice civile.
9. L'associato è escluso se cancellato o sospeso dall'albo per un periodo non inferiore ad un anno con provvedimento disciplinare definitivo. Può essere escluso per effetto di quanto previsto dall'articolo 2286 del codice civile.
10. Le associazioni che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali”;
l.2) viene abrogato l’art. 5 della Legge professionale con la quale il Governo veniva delegato ad emanare un decreto legislativo per disciplinare l’esercizio in forma societaria dell’attività forense ed è inserito l’art. 4-bis che così recita “Art. 4-bis. -- (Esercizio della professione forense in forma societaria). -- 1. L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società; presso tale sezione speciale è resa disponibile la documentazione analitica, per l'anno di riferimento, relativa alla compagine sociale. È vietata la partecipazione societaria tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona. La violazione di tale previsione comporta di diritto l'esclusione del socio.
2. Nelle società di cui al comma 1:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale. L'incarico può essere svolto soltanto da soci professionisti in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento della specifica prestazione professionale richiesta dal cliente, i quali assicurano per tutta la durata dell'incarico la piena indipendenza e imparzialità, dichiarando possibili conflitti di interesse o incompatibilità, iniziali o sopravvenuti.
4. La responsabilità della società e quella dei soci non esclude la responsabilità del professionista che ha eseguito la specifica prestazione.
5. La sospensione, cancellazione o radiazione del socio dall'albo nel quale è iscritto costituisce causa di esclusione dalla società di cui al comma 1.
6. Le società di cui al comma 1 sono in ogni caso tenute al rispetto del codice deontologico forense e sono soggette alla competenza disciplinare dell'ordine di appartenenza”;
l.3) il preventivo per l’attività professionale diviene ora obbligatorio essendo stato modificato l’art. 13, comma 5 della legge professionale nel modo che segue “Il professionista è tenuto, nel rispetto del principio di trasparenza, a rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico; a richiesta è altresì tenuto a comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale”;
m) sono introdotte modifiche anche alla professione di notaio in materia di utilizzo del conto corrente dedicato e delle garanzie in merito alle somme ivi versate. Viene anche aumentato il numero dei notai indicativamente da 1 ogni 7.000 abitanti ad 1 ogni 5.000 abitanti (art. 1, commi 142-147, della legge);
n) sono introdotte modifiche in materia di gestione delle farmacie. In particolare:
n.1) ai sensi dell’art. 7 l. n. 362/1991 si ammette ora la possibilità che siano titolari di farmacie anche società di capitali e viene contestualmente abrogata la disposizione che vietava la possibilità di essere titolari di più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale. Viene, tuttavia, inserito il limite che i titolari di farmacie non possono controllare, direttamente o indirettamente, ai sensi degli articoli 2359 e seguenti del codice civile, non più del 20 % delle farmacie esistenti nel territorio della medesima regione o provincia autonoma (art. 1, commi 157 e 158 della legge);
n.2) nei comuni con popolazione inferiore a 6.600 abitanti, in cui le farmacie, non sussidiate, risultano essere soprannumerarie per decremento della popolazione, è consentita al farmacista titolare della farmacia, previa presentazione di apposita istanza, la possibilità di trasferimento presso i comuni della medesima regione ai quali, all'esito della revisione biennale di cui al comma 2 del presente articolo, spetta un numero di farmacie superiore al numero di farmacie esistenti nel territorio comunale, sulla base di una graduatoria regionale per titoli, che tenga conto anche dell'ordine cronologico delle istanze di trasferimento presentate, e che si perfezioni in data anteriore all'avvio della procedura biennale del concorso ordinario per sedi farmaceutiche, di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Ove l'istanza del farmacista venga accolta, il trasferimento si perfeziona previo pagamento di una tassa di concessione governativa una tantum pari a 5.000 euro (art. 1, comma 161 della legge);
n.3) viene ridotto da dieci a tre anni l’impegno alla gestione della farmacia ai sensi dell’art. 11, comma 7 d.l. n. 1/2012 convertito con modificazioni in l. 27/2012 (art. 1, comma 163 della legge);
n.4) gli orari e i turni di apertura e di chiusura delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale stabiliti dalle autorità competenti costituiscono il livello minimo di servizio che deve essere assicurato da ciascuna farmacia. È facoltà di chi ha la titolarità o la gestione della farmacia di prestare servizio in orari e in periodi aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori, purché ne dia preventiva comunicazione all'autorità sanitaria competente e all'ordine provinciale dei farmacisti e ne informi la clientela mediante cartelli affissi all'esterno dell'esercizio (art. 1, comma 165 della legge);
o) in materia di pubblicità o comunque di servizi internet per la fornitura di servizi turistico-ricettivi, viene disposto che è nullo ogni patto con il quale l'impresa turistico-ricettiva si obbliga a non praticare alla clientela finale, con qualsiasi modalità e qualsiasi strumento, prezzi, termini e ogni altra condizione che siano migliorativi rispetto a quelli praticati dalla stessa impresa per il tramite di soggetti terzi, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto (art. 1, comma 166 della legge);
p) vengono introdotte disposizioni a favore degli utenti in merito a servizi di biglietteria automatica ed informativi nell’ambito dei servizi pubblici locali (art. 1, commi 167 e 168 della legge);
q) vengono introdotte alcune modifiche al Codice dei Beni Culturali (art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione) e al T.U. in materia edilizia (art. 6 – Attività edilizia libera) (art. 1, commi 171 – 173 della legge);
r) vengono introdotte ulteriori modifiche al Codice dei Beni Culturali in materia di circolazione internazionale delle cose antiche (art. 1, commi 175 e 176 della legge);
s) delega al Governo in materia di disciplina in materia di autoservizi pubblici non di linea (art. 1, comma 179-183 della legge).
In G.U. n. 144 del 23.6.2017 è stato pubblicata la l. 21 giugno 2017, n. 96 di conversione con modificazioni del d.l. 24 aprile 2017, n. 50 recante "Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti locali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo" (G.U. n. 95 del 24.4.2017). Ecco le principali novità:
a) misure in materia di IVA con particolare riguardo allo split payment nei confronti della P.A. (con allargamento alle società controllate pubbliche) ai sensi dell'art. 17-ter d.P.R. n. 633/1972 ed in materia di detrazioni ex artt. 19, comma 1 e 25, comma 1 del precitato decreto. Vengono inoltre prorogate ed in parte ridotti gli aumenti futuri dell'IVA in assenza di ulteriori coperture (artt. 1, 2, 2-bis e 9);
b) viene introdotta una disciplina speciale per i soggetti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi consolidati superiori a 1 miliardo di euro annui e che effettuino cessioni di beni e prestazioni di servizi nel territorio dello Stato per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui (art. 1-bis);
c) sono introdotte modifica alla disciplina della voluntary disclosure (art. 1-ter):
- se alla formazione del reddito oggetto di domanda di rientro del capitale ex art. 5- octies d.l. n. 167/1990 convertito con modificazioni in l. 227/1990 concorrono redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo allora non trova applicazione l’art. 168, comma 8 TUIR per cui si fa luogo alle detrazioni di legge (comma 1, lett. a);
- si precisa che per l’anno 2016 sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi i soggetti che partecipazione ad una collaborazione volontaria includendovi ora espressamente anche l’IVIE ed IVAFE (comma 1, lett. b);
- viene chiarito che la previsione di cui alla lett. a) trova applicazione alle domande di rientro non ancora definite e che in ogni caso non si fa luogo al rimborso delle imposte gia' pagate (comma 2);
- il testo dell’art. 5-octies (Riapertura dei termini della collaborazione volontaria) d.l. n. 167/1990 che ne risulta è il seguente:
“1. Dalla data di entrata in vigore del presente articolo sino al 31 luglio 2017 e' possibile avvalersi della procedura di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies a condizione che il soggetto che presenta l'istanza non l'abbia gia' presentata in precedenza, anche per interposta persona, e ferme restando le cause ostative previste dall'articolo 5-quater, comma 2. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 settembre 2017. Alle istanze presentate secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, si applicano gli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto, l'articolo 1, commi da 2 a 5 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, e successive modificazioni, e l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, in quanto compatibili e con le seguenti modificazioni:
a) le violazioni sanabili sono quelle commesse fino al 30 settembre 2016;
a-bis) se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non si applica l'articolo 165, comma 8, del medesimo testo unico;
b) anche in deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2015, sono fissati al 31 dicembre 2018 per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della procedura stessa, e al 30 giugno 2017 per le istanze presentate per la prima volta ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 5; non si applica l'ultimo periodo del comma 5 del predetto articolo 5-quater;
c) per le sole attivita' oggetto di collaborazione volontaria ai sensi del presente articolo, nonche' per le imposte di cui all'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 gli interessati sono esonerati dalla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 4 del presente decreto per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza, nonche', per quelle suscettibili di generare redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, e per i redditi derivanti dall'investimento in azioni o quote di fondi comuni di investimento non conformi alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, per i quali e' versata l'IRPEF con l'aliquota massima oltre alla addizionale regionale e comunale, dalla indicazione dei redditi nella relativa dichiarazione, a condizione che le stesse informazioni siano analiticamente illustrate nella relazione di accompagnamento; in tal caso provvedono spontaneamente al versamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, di quanto dovuto a titolo di imposte, interessi e, ove applicabili, sanzioni ridotte corrispondenti alle misure stabilite dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, per il 2016 e per la frazione del periodo d'imposta antecedente la data di presentazione dell'istanza;
d) limitatamente alle attivita' oggetto di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, le condotte previste dall'articolo 648-ter.1 del codice penale non sono punibili se commesse in relazione ai delitti previsti dal presente decreto all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), sino alla data del versamento della prima o unica rata, secondo quanto previsto alle lettere e) e f);
e) gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in unica soluzione di quanto dovuto a titolo di imposte, ritenute, contributi, interessi e sanzioni in base all'istanza, entro il 30 settembre 2017, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni; il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili di pari importo ed in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2017. Il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalita' di cui al periodo precedente comporta i medesimi effetti degli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto anche per l'ammontare delle sanzioni da versare per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1 e per le violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attivita' produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto, anche in deroga all'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Ai fini della determinazione delle sanzioni dovute, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 1 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per le violazioni di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto e le disposizioni dell'articolo 12, comma 8, del medesimo decreto legislativo, per le violazioni in materia di imposte, nonche' le riduzioni delle misure sanzionatorie previste dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, e dall'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo n. 472 del 1997. Gli effetti di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del presente decreto decorrono dal momento del versamento di quanto dovuto in unica soluzione o della terza rata; in tali casi l'Agenzia delle entrate comunica l'avvenuto perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria con le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
f) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine di cui alla lettera e) o qualora il versamento delle somme dovute risulti insufficiente, l'Agenzia, ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo e limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura e per tutte le annualita' e le violazioni oggetto della stessa, puo' applicare, fino al 31 dicembre 2018, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014 e l'autore della violazione puo' versare le somme dovute in base all'invito di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e successive modificazioni, entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione, secondo le ulteriori modalita' indicate nel comma 1-bis del medesimo articolo per l'adesione ai contenuti dell'invito, ovvero le somme dovute in base all'accertamento con adesione entro venti giorni dalla redazione dell'atto, oltre alle somme dovute in base all'atto di contestazione o al provvedimento di irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto entro il termine per la proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, senza avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Il mancato pagamento di una delle rate comporta il venir meno degli effetti della procedura. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al presente articolo, per tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente si applicano, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, le modalita' di notifica tramite posta elettronica certificata previste nell'articolo 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Con esclusivo riguardo alla notifica tramite posta elettronica certificata effettuata ai sensi del periodo precedente, e' esclusa la ripetizione delle spese di notifica prevista dall'articolo 4, secondo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni;
g) nelle ipotesi di cui alla lettera f) del presente comma:
1) se gli autori delle violazioni non provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute entro il termine del 30 settembre 2017, in deroga all'articolo 5-quinquies, comma 4, le sanzioni di cui all'articolo 5, comma 2, sono determinate in misura pari al 60 per cento del minimo edittale qualora ricorrano le ipotesi previste dalle lettere a), b) o c) del citato comma 4 dell'articolo 5-quinquies e sono determinate in misura pari all'85 per cento del minimo edittale negli altri casi; la medesima misura dell'85 per cento del minimo edittale si applica anche alle violazioni in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, di imposte sostitutive, di imposta regionale sulle attivita' produttive, di imposta sul valore degli immobili all'estero, di imposta sul valore delle attivita' finanziarie all'estero, di imposta sul valore aggiunto e di ritenute;
2) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione superiore al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione superiore al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera della lettera e), maggiorando le somme da versare del 10 per cento. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera;
3) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura insufficiente: 1.1) per una frazione inferiore o uguale al 10 per cento delle somme da versare se tali somme sono afferenti ai soli redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e alle sanzioni, incluse quelle sulle attivita' suscettibili di generare tali redditi, o 1.2) per una frazione inferiore o uguale al 30 per cento delle somme da versare negli altri casi, fermo restando il versamento effettuato, l'Agenzia, secondo le procedure previste dalla lettera f) del presente comma, provvede al recupero delle somme ancora dovute, calcolate ai sensi del numero 1) della presente lettera della lettera e), maggiorando le somme da versare del 3 per cento. L'importo delle somme da versare, calcolato a seguito della maggiorazione di cui al periodo precedente, compreso quanto gia' versato, non puo' essere comunque superiore a quello determinato ai sensi del numero 1) della presente lettera;
4) se gli autori delle violazioni provvedono spontaneamente al versamento delle somme dovute in misura superiore alle somme da versare, l'eccedenza puo' essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione;
h) la misura della sanzione minima fissata dall'articolo 5-quinquies, comma 7, prevista per le violazioni dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, indicata nell'articolo 5, comma 2, secondo periodo, nei casi di detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre 2001, opera altresi' se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 26 del modello di convenzione contro le doppie imposizioni predisposto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), ovvero se e' entrato in vigore prima del presente articolo un accordo conforme al modello di accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall'OCSE e denominato Tax Information Exchange Agreement (TIEA);
i) chiunque fraudolentemente si avvale della procedura di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies al fine di far emergere attivita' finanziarie e patrimoniali o denaro contante provenienti da reati diversi da quelli di cui all'articolo 5-quinquies, comma 1, lettera a), e' punito con la medesima sanzione prevista per il reato di cui all'articolo 5-septies. Resta ferma l'applicabilita' degli articoli 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni. 2. Al ricorrere della condizione di cui al comma 1, lettera h), non si applica il raddoppio delle sanzioni di cui all'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e, se ricorrono congiuntamente anche le condizioni previste dall'articolo 5-quinquies, commi 4 e 5, del presente decreto, non opera il raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria prevista dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 per sanare le violazioni degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' le violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, commesse sino al 30 settembre 2016, anche contribuenti diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del presente decreto e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi ivi previsti che vi abbiano adempiuto correttamente. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, della citata legge n. 186 del 2014. Resta impregiudicata la facolta' di presentare l'istanza se, in precedenza, e' stata gia' presentata, entro il 30 novembre 2015, ai soli fini di cui agli articoli da 5-quater a 5-septies del presente decreto. Se la collaborazione volontaria ha ad oggetto contanti o valori al portatore , si presume, salva prova contraria, che essi siano derivati da redditi conseguiti, in quote costanti, a seguito di violazione degli obblighi di dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di violazioni relative alla dichiarazione dei sostituti di imposta, commesse nell'anno 2015 e nei quattro periodi d'imposta precedenti, e i contribuenti:
a) rilasciano unitamente alla presentazione dell'istanza una dichiarazione in cui attestano che l'origine di tali valori non deriva da condotte costituenti reati diversi da quelli previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, lettere a) e b);
b) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, all'apertura e all'inventario in presenza di un notaio, che ne accerti il contenuto all'interno di un apposito verbale, di eventuali cassette di sicurezza nelle quali i valori oggetto di collaborazione volontaria sono custoditi;
c) provvedono, entro la data di presentazione della relazione e dei documenti allegati, al versamento dei contanti e al deposito dei valori al portatore presso intermediari finanziari, a cio' abilitati, in un rapporto vincolato fino alla conclusione della procedura. Per i professionisti e intermediari che assistono i contribuenti nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria, restano fermi gli obblighi prescritti per finalita' di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e successive modificazioni. A tal fine, in occasione degli adempimenti previsti per l'adeguata verifica della clientela, i contribuenti dichiarano modalita' e circostanze di acquisizione dei contanti e valori al portatore oggetto della procedura”;
d) riduzione delle compesanzioni di cui all'art. 1, comma 574 l. n. 147/2013, all'art. 10, comma 1, lett. a) d.l. n. 78/2009 convertito con modificazioni in l. 102/2009 e all'art. 37, comma 49-bis d.l. n. 223/2006 convertito con modificazioni in l. 248/2006 che passano dagli attuali 15.000€ a 5.000€ (art. 3);
e) disposizioni fiscali in materia di affitti brevi (cosiddetta norma airbnb) che preve da decorrere dal 1° giugno 2017 di utilizzare la cedola secca del 21% in riferimenti ai redditi generati (art. 4);
f) disposizioni di modifica della disciplina in materia di cessione delle detrazioni spettanti per interventi di incremento dell'efficienza energetica nei condomini (art. 4-bis);
g) dal 1° ottobre 2017 è leggermente incrementato il prelievo sulle vincite dei giochi e riduzione degli apparecchi presenti sul territorio nazionale (artt. 6 e 6-bis);
h) modifiche all'aiuto alla crescita economica (base ACE) (art. 7);
i)istituzione degli indici di affidabilità fiscale per professionisti e imprenditori in sostituzione degli studi di settore. Gli indici (elaborati dal MEF e pubblicato con un decreto ministeriale entro il 31 dicembre dell’anno al quale saranno applicati, mentre per il 2017 l’indice sarà pubblicato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate entro 90 giorni dalla conversion del decreto legge), elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale. I contribuenti cui si applicano gli indici dichiarano, anche al fine di consentire un’omogenea raccolta informativa, i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l’applicazione degli stessi, sulla base di quanto previsto dalla relativa documentazione tecnica e metodologica approvata con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati da trasmettere. In caso di omissione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500€ a 2.000€. Tale regime premiale, in relazione all’indicizzazione prevede quanto segue (art. 9-bis):
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superior a 50.000 euro annui relativamente all’imposta sul valore aggiunto e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’imposta regionale sulle attività produttive;
- l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’imposta sul valore aggiunto per un importo non superior a 50.000 euro annui;
- l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative di cui all’articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, anche ai fini di quanto previsto al secondo periodo del comma 36 -decies dell’articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
- l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, primo comma, lettera d) , secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
- l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato;
l) al mediazione tributaria sale dal 20.000€ a 50.000€, ma sono esclusi i tributi costituenti risorse proprie tradizionali di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) , della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014 (art. 10);
m) viene introdotta la possibilità di definizione agevolata dei contenziosi fiscali il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del presente decreto con previsione di eliminazione di sanzioni e degli interessi (art. 11);
n) viene precisato che il credito d’imposta in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l’acquisto di mobile e componenti d’arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all’esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell’ottavo periodo d’imposta successive (art. 12-ter);
o) a decorrere dal 1° gennaio 2018 è sospeso il conio da parte dell’Italia di monete metalliche in euro di valore unitario pari a un centesimo e a due centesimi di euro. Durante il periodo di sospensione, quando un importo in euro costituisce un autonomo import monetario complessivo da pagare e il pagamento è effettuato integralmente in contanti, tale importo è arrotondato, a tutti gli effetti, per eccesso o per difetto, al multiplo di cinque centesimi più vicino (art. 13-quater);
p) decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l’espletamento di servizi, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell’ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell’evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti (art. 22, comma 3-bis);
q) ai sensi dell’art. 5, comma 5 d.l. n. 78/2010 convertito in l. 122/2010 alla previsione secondo cui “ferme le incompatibilita' previste dalla normativa vigente, nei confronti dei titolari di cariche elettive, lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n.196, inclusa la partecipazione ad organi collegiali di qualsiasi tipo, puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta” si aggiunge che “Non rientrano tra gli incarichi di cui al presente comma quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali, conferiti a titolari di cariche elettive di Regioni ed enti locali da parte delle citate pubbliche amministrazioni, purche' la pubblica amministrazione conferente operi in ambito territoriale diverso da quello dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale e' rivestita la carica elettiva. Il conferimento e' effettuato nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente” (art. 22, comma 4);
r) sono introdotte disposizioni sul personale dei comuni in caso di introduzione di forme associative tra i comuni medesimi (art. 22, commi 5-bis e seguenti);
s) al fine di assicurare la tutela del decoro del patrimonio culturale e la sicurezza pubblica, il comune, d’intesa con la regione, sentito il competente soprintendente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, può adottare deliberazioni volte a regolare l’accesso e la circolazione, nel proprio centro storico, di veicoli elettrici e di velocipedi, utilizzati a fini turistici, che abbiano più di due ruote o che comunque trasportino tre o più persone, incluso il conducente (art. 22,comma 5-quinquies);
t) introdotta la norma cd “Franceschini” per ovviare alle problematiche insorte per la partecipazione di soggetti stranieri alle procedure ad evidenza pubblica indette per i poli museali e gli istituti della cultura statali di rilevante interesse nazionale che costituiscono uffici di livello dirigenziale, viene stabilito che “non si applicano i limiti di accesso di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” (art. 22, comma 7-bis);
u) disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Si prevede, tra l’altro la sanzione di 200€ in caso si viaggi sprovvisti di biglietto, fatta salva la possibilità di ottenere l’annullamento della sanzione qualora sia possibile dimostrare, con adeguata documentazione, presso gli uffici preposti dal gestore del trasporto pubblico, il possesso di un titolo nominativo risultante in corso di validità al momento dell’accertamento. Inoltre, al fine di assicurare il più efficace contrasto dell’evasione tariffaria, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni alle norme di viaggio anche a soggetti non appartenenti agli organici del gestore medesimo, qualificabili come agenti accertatori. Per il trasporto effettuato con autobus, quando un servizio di trasporto pubblico subisce una cancellazione o un ritardo, alla partenza dal capolinea o da una fermata, superiore a sessanta minuti per i servizi di trasporto regionale o locale, o a trenta minuti per i servizi di trasporto pubblico svolti in ambito urbano, tranne che nei casi di calamità naturali, di scioperi e di altre emergenze imprevedibili, i passeggeri hanno comunque diritto al rimborso del prezzo del biglietto da parte del vettore. Il rimborso è pari al costo completo del biglietto al prezzo a cui è stato acquistato. Per i titolari di abbonamento, il pagamento è pari alla quota giornaliera del costo completo dell’abbonamento, fermo restando il rispetto delle regole di convalida secondo modalità determinate con disposizioni del gestore. Il rimborso è corrisposto in denaro, a meno che il passeggero non accetti una diversa forma di pagamento. Le rilevazioni dei sistemi di video sorveglianza presenti a bordo dei veicoli e sulle banchine di fermata possono essere utilizzate ai fini del contrasto dell’evasione tariffaria e come mezzo di prova, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, per l’identificazione di eventuali trasgressori che rifiutino di fornire le proprie generalità agli agenti accertatori, anche con eventuale trasmissione alle competenti forze dell’ordine (artt. 27 e 48);
v) disposizioni in materia di zone terremotate (artt. 41-46-quinquies);
z) disposizioni in materia di trasporto ferroviario. Si prevede, tra l’altro, che in ambito portuale al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna autorità di Sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, può riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di cui all’articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. (art. 47);
aa) disposizioni in materia di trasporto merci su strada (art. 47-bis);
bb) disposizioni in materia di integrazione tra ANAS e gruppo Ferrovie dello Stato (art. 49);
cc) viene introdotto all’art. 211 del d.lgs. n. 50/2016 il potere dell’ANAC di impugnare atti illegittimi per violazione del Codice dei contratti pubblici “1-bis . L’ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l’impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 1-ter . L’ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall’ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l’ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l’articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all’allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. 1 -quater . L’ANAC, con proprio regolamento, può individuare i casi o le tipologie di provvedimenti in relazione ai quali esercita i poteri di cui ai commi 1-bis e 1-ter” (art. 52-ter);
dd) L’ANAC definisce, con propri regolamenti, la propria organizzazione, il proprio funzionamento e l’ordinamento giuridico del proprio personale secondo i princìpi contenuti nella legge 14 novembre 1995, n. 481 (art. 52-quater);
ee) disposizioni in materia di DURC per il caso di rottamazione delle cartelle esattoriali (art. 54);
ff) reintroduzione dei cd. “voucher” tramite la forma del libretto di famiglia dal valore di 10€ ciascuno di cui 1,65€ andranno all’INPS, 0,25€ all’INAIL e 0,1€ per oneri gestionali. I voucher sono esenti da imposte. Tale forma di lavoro può essere utilizzata alle seguenti condizioni (art. 54-bis):
- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.
È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale:
- da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli;
- da parte delle imprese dell’edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere o servizi.
In caso di superamento, da parte di un utilizzatore diverso da una pubblica amministrazione, del limite di importo, o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato. In caso di violazione dell’obbligo di comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.500 per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione;
gg) disposizioni in materia dei contributi previdenziali dei lavoratori transfrontalieri (art. 55-quinquies);
hh) modifiche alla previsione di cui all'art. 1, commi 39 e seguenti l. 190/2014 in materia di patent box (art. 56);
ii) estensione di alcune disposizioni in materia di start up alle PMI (art. 57);
ll) disposizioni in materia di transfer pricing (art. 59);
mm) disposizioni riguardanti la partecipazione diretta di dipendenti ed amministratori nelle società con equiparazione a redditi di capitali a determinate condizioni (art. 60);
nn) esclusione delle forme di previdenza complementare dal bail-in (art. 60-quinquies);
oo) sono introdotte disposizioni speciali in materia di costruzione di impianti sportivi (art. 62);
pp) prorogabilità per le singole scuole della convenzione CONSIP in materia di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari al 31.8.2017 (art. 64);
qq) disposizioni innovative per la vendita della stampa, prevedendosi tra l’altro che l’apertura di nuovi punti vendita, esclusivi e non esclusivi, anche a carattere stagionale, è soggetta alle disposizioni dell’articolo 19 (SCIA) della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le imprese di distribuzione territorial dei prodotti editoriali garantiscono a tutti i rivenditori l’accesso alle forniture a parità di condizioni economiche e commerciali; la fornitura non può essere condizionata a servizi, costi o prestazioni aggiuntive a carico del rivenditore. Le imprese di distribuzione territorial assicurano ai punti vendita forniture di quotidiani e di periodici adeguate, per tipologia e per quantitativi, a soddisfare le esigenze dell’utenza del territorio; le pubblicazioni fornite in eccesso rispetto alle esigenze dell’utenza del territorio o quelle che non sono oggetto della parità di trattamento possono essere rifiutate ovvero restituite anticipatamente dagli edicolanti senza alcuna limitazione temporale (art. 64-bis);
rr) viene parzialmente modifica la definizione degli interventi di “restauro e di risanamento conservativo" di cui all’art. 3, comma 1, lett. c) del Testo Unico dell’Edilizia: ““interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”.
E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20.6.2017 il d.l. 20.06.2017, n. 91 recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno” convertito con modificazioni in l. 3.8.2017, n. 123. Ecco le principali novità:
a) finanziamenti (di cui il 35% a fondo perduto ed il resto a tasso zero) fino ad un massimo di 40.000€ in favore di giovani imprenditori che intendono investire in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Sono finanziate le attivita' imprenditoriali relative a produzione di beni nei settori dell'artigianato e dell'industria, ovvero relativi alla fornitura di servizi. Sono escluse dal finanziamento le attivita' libero professionali e del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell'attivita' di impresa (art. 1);
b) misure a favore dell’agricoltura del Mezzogiorno incluso un censimento di terreni abbandonati o incolti e di beni immobili in stato di abbandono (artt. 2 e 3);
c) istituzione delle zone economiche speciali (ZES), su iniziativa delle regioni, per tali intendendosi quelle zone geograficamente delimitate e chiaramente identificate, situate entro i confini dello Stato, costituite anche da aree non territorialmente adiacenti purche' resentino un nesso economico funzionale, e che comprenda almeno un'area portuale con le caratteristiche stabilite dal regolamento (UE) n. 1315 dell'11 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, collegata alla rete transeuropea dei trasporti (TEN-T). Le imprese che intendono investire in una ZES hanno i seguenti vantaggi (artt. 4 e 5):
- semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini procedimentali ed adempimenti semplificati rispetto a procedure e regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile;
- accesso alle infrastrutture esistenti e previste nel Piano di sviluppo strategico della ZES;
d) disposizioni in materia di patti di svilippo (art. 6) e dei contratti istituzionali di svilippo (CIS) (art. 7);
e) disposizioni in materia di amministrazione straordinaria (art. 8);
f) sostituzione dell’allegato D alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006 con la seguente disposizione “1. La classificazione dei rifiuti e' effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014” (art. 9);
g) ulteriori disposizioni in favore dell’occupazione del Mezzogiorno, per la povertà educative e la dispersion scolastica (art. 10);
h) introduzione del costo standard per studente universitario per la ripartizione del fondo di finanziamento ordinario (FFO) (art. 12);
i) disposizioni in materia di risanamento ambientale da parte dell'Amministrazione straordinaria ILVA, nonché misure urgenti per affrontare questioni di marginalità sociale (art. 13).
Nella G.U. n. 47 del 26.2.2018 è stato pubblicato il d.P.C.M. 25 gennaio 2018, n. 12 "Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali (ZES)" di cui agli artt. 4 e 5 del precitato d.l. n. 91-2017 convertito in l. n. 123/2017.