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Con l'entrata in vigore della l. 28 dicembre 2015, n. 221 recante "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" pubblicato in GU n.13 del 18.01.2016) sono approvate importante novità in materia di green pubblic procurement ed in particolare (artt. 16-19): A) viene modificato l'art. 75 del Codice dei contratti pubblici in materia di cauzione provvisoria statuendosi al comma 7 che "Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo  della  garanzia  e del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  30  per  cento,  anche cumulabile con  la  riduzione  di  cui  al  primo  periodo,  per  gli operatori  economici  in  possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi  del  regolamento(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,  del  25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.  Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia  e del suo  eventuale  rinnovo  e'  ridotto  del  20  per  cento,  anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo  e  secondo,  per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni  o  servizi che costituiscano almeno il 50  per  cento  del  valore  dei  beni  e servizi  oggetto  del  contratto  stesso,  del  marchio  di  qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del  regolamento (CE) n. 66/2010 del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o  forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo e'  ridotto  del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI  EN  ISO  14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai  sensi  della norma UNI ISO/TS 14067»"; B) nell'ambito dell'offerta economicamente più vantaggiosa si aggiunge all'art. 83 del Codice dei contratti pubblici che: e) con riferimento alle caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodottoin fondo che "anche  con riferimento alle specifiche tecniche premianti previste  dai  criteri ambientali minimi di cui ai decreti attuativi del Piano d'azione  per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore  della  pubblica amministrazione,  adottati  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008, e successive modificazioni" e-bis) "il possesso di un marchio di qualita' ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) in relazione ai  beni  o  servizi  oggetto  del contratto, in misura pari o superiore al  30  per  cento  del  valore delle forniture o prestazioni oggetto del contratto stesso"; f) in materia di costi di utilizzazione e di manutenzione "avuto anche  riguardo  ai  consumi  di  energia  e  delle  risorse naturali, alle emissioni inquinanti e ai costi  complessivi,  inclusi quelli  esterni  e  di  mitigazione  degli  impatti  dei  cambiamenti climatici, riferiti all'intero  ciclo  di  vita  dell'opera,  bene o servizio, con l'obiettivo strategico di un uso piu' efficiente  delle risorse  e  di  un'economia  circolare  che   promuova   ambiente   e occupazione".  Il bando, nel caso di previsione del criterio di valutazione di  cui  al comma 1, lettera f), indica i dati che devono  essere  forniti  dagli offerenti e il metodo che l'amministrazione  aggiudicatrice  utilizza per  valutare  i  costi  del  ciclo  di  vita,  inclusa  la  fase  di smaltimento e di recupero, sulla base di  tali  dati.  Il  metodo  di valutazione di tali costi rispetta le seguenti condizioni: a)  si  basa  su  criteri   oggettivamente   verificabili   e   non discriminatori; b) e' accessibile a tutti i concorrenti; c) si basa su dati  che  possono  essere  forniti  dagli  operatori economici con un ragionevole sforzo; f-bis)"la compensazione delle emissioni di gas  ad  effetto  serra associate alle attivita'  dell'azienda  calcolate  secondo  i  metodi stabiliti  in  base  alla raccomandazione n. 2013/179/UE della Commissione, del 9  aprile  2013,  relativa  all'uso  di  metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni ambientali nel  corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni"; C) viene introdotto l'art. 68-bis al Codice dei contratti pubblici il quale recità che "(Applicazione  di  criteri  ambientali  minimi  negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi).  - 1. Nell'ambito delle categorie per le quali il Piano d'azione per  la sostenibilita' ambientale dei  consumi  nel  settore  della  pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11  aprile  2008,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  107  dell'8  maggio  2008,  predisposto   in attuazione dei commi 1126 e  1127  dell'articolo  1  della  legge  27 dicembre 2006, n. 296,  prevede  l'adozione  dei  criteri  ambientali minimi di cui all'articolo 2 del citato decreto 11  aprile  2008,  e' fatto obbligo, per  le  pubbliche  amministrazioni,  ivi  incluse  le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi  all'uso  efficiente  delle  risorse indicati nella comunicazione della Commissione  europea  "Tabella  di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego  delle  risorse"  [COM (2011)   571    definitivo], attraverso l'inserimento, nella documentazione di gara pertinente, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole  contrattuali  contenute  nei  sottoindicati  decreti, relativi alle seguenti categorie di forniture e affidamenti:   a)  acquisto  di  lampade  a  scarica  ad   alta   intensita',   di alimentatori  elettronici  e  di  moduli  a  LED  per illuminazione pubblica, acquisto di apparecchi di illuminazione  per  illuminazione pubblica e affidamento del servizio di progettazione di  impianti  di illuminazione pubblica: decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare 23  dicembre  2013,  pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  18  del  23 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;   b)  attrezzature  elettriche  ed  elettroniche   d'ufficio,   quali personal   computer,   stampanti, apparecchi multifunzione e fotocopiatrici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;   c) servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice, servizio di riscaldamento/raffrescamento  di  edifici: decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 7 marzo 2012, pubblicato nel  supplemento  ordinario  n.  57 alla Gazzetta Ufficiale  n.  74  del  28  marzo  2012,  e  successivi aggiornamenti.   2. L'obbligo di cui al comma 1 si applica  per  almeno  il  50  per cento del valore delle gare d'appalto sia sopra che sotto  la  soglia di  rilievo  comunitario  previste  per  le  seguenti  categorie   di forniture  e  affidamenti  oggetto  dei   decreti   recanti   criteri ambientali minimi sottoindicati:   a)  affidamento  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani: allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del territorio e del mare 13 febbraio  2014,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;   b) forniture di cartucce toner e cartucce a  getto  di  inchiostro, affidamento del servizio integrato di ritiro e fornitura di  cartucce toner e a getto di inchiostro: allegato 2  al  decreto  del  Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  13  febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 2014, e successivi aggiornamenti;   c) affidamento del servizio di gestione  del  verde  pubblico,  per acquisto  di  ammendanti,  di  piante  ornamentali,  di  impianti  di irrigazione: decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del territorio e del mare 13 dicembre  2013,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2014, e successivi aggiornamenti;   d)  carta  per  copia  e  carta  grafica:  decreto   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 4 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  102  del  3  maggio  2013,  e successivi aggiornamenti;   e) ristorazione collettiva e  derrate  alimentari:  allegato  1  al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  220 del 21 settembre 2011, e successivi aggiornamenti;   f) affidamento del servizio  di  pulizia  e  per  la  fornitura  di prodotti per l'igiene: decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare 24  maggio  2012,  pubblicato  nella Gazzetta  Ufficiale  n.  142  del  20  giugno  2012,   e   successivi aggiornamenti;   g)  prodotti  tessili:  allegato  1   al   decreto   del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti;   h)  arredi  per  ufficio:  allegato  2  al  decreto  del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  22  febbraio 2011, pubblicato  nel  supplemento  ordinario  n.  74  alla  Gazzetta Ufficiale n. 64 del 19 marzo 2011, e successivi aggiornamenti.   3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del mare, con proprio decreto, prevede un  incremento  progressivo  della percentuale di cui al comma 2, relativamente ai prodotti e servizi di cui all'allegato 1 al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della tutela del territorio e del mare 25  luglio  2011,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, nell'arco di  cinque anni,  e  aggiorna  l'allegato  medesimo,  con  la  possibilita'   di prevedere   ulteriori    forme    di    certificazione    ambientale, opportunamente regolamentate.   4. L'obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle  forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto  di  ulteriori decreti ministeriali di  adozione  dei  relativi  criteri  ambientali minimi.   5. Ciascun soggetto obbligato all'attuazione delle disposizioni  di cui al presente articolo e' tenuto  a  pubblicare  nel  proprio  sito internet istituzionale i bandi e i documenti di gara con le  relative clausole contrattuali recanti i relativi criteri  ambientali  minimi, nonche' l'indicazione dei soggetti  aggiudicatari  dell'appalto  e  i relativi capitolati contenenti il recepimento  dei  suddetti  criteri ambientali minimi».   2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le attivita'  ivi  previste sono  svolte  nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   estrumentali gia' previste a legislazione vigente" D) tra i compiti dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'art. 7 del Codice dei contratti pubblici si prevede che debba "provvede a monitorare l'applicazione dei criteri ambientali minimi  di  cui  ai  decreti  attuativi  del  decreto  del   Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  11  aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio  2008, e successive  modificazioni,  e  il  raggiungimento  degli  obiettivi prefissati dal Piano d'azione per la  sostenibilita'  ambientale  dei consumi  nel  settore  della  pubblica  amministrazione,  di  cui  al medesimo decreto, e successive modificazioni"; E) all'art. 64, comma 4-bis del Codice viene aggiunto che "I bandi-tipo contengono indicazioni per l'integrazione nel bando dei criteri ambientali minimi di cui  ai decreti attuativi del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione,  adottati  ai sensi del decreto del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio e del mare  11  aprile  2008,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, e successive modificazioni";   Si segnala il d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102  recante«Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE», il qualeintroduce alcune disposizioni rilevanti in materia di contrattualistica pubblica (G.U. n. 165 del 18.7.2014). Si segnala che il decreto fa riferimento ad allegati che tuttavia non sono reperibili quantomeno sull’edizione on line della Gazzetta Ufficiale. In particolare, si segnala: a) il contenuto dell’art. 6 del decreto medesimo che si riporta integralmente “1. Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono  al  rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'allegato  1, in occasione delle procedure per la stipula di contratti di  acquisto o di nuova locazione di immobili ovvero di  acquisto  di  prodotti  e servizi, come indicato al comma 3, avviate a decorrere dalla data  di entrata in vigore del presente decreto. I medesimi  requisiti  devono essere rispettati nell'ambito degli appalti di fornitura in regime di locazione finanziaria. I requisiti minimi  di  efficienza  energetica sono inclusi tra i criteri di valutazione delle offerte; il bando  di gara precisa che i fornitori del servizio sono tenuti  ad  utilizzare prodotti conformi ai requisiti minimi e individua le modalita' con le quali gli offerenti  dimostrano  di  avere  soddisfatto  i  requisiti stessi. 2. L'obbligo di  cui  al  comma  1  si  considera  assolto  qualora l'acquisto di  prodotti,  servizi  ed  immobili  rispetti  almeno  le «specifiche tecniche»  e  le  «clausole  contrattuali»  indicate  nei «Criteri ambientali minimi» per le pertinenti categorie  di  prodotti indicate al punto 3.6  del  «Piano  d'azione  per  la  sostenibilita' ambientale dei consumi nel  settore  della  Pubblica  Amministrazione (PAN GPP)». 3. L'obbligo di cui al comma 1 si  applica  agli  appalti  per  gli acquisti di prodotti e servizi  di  importo  pari  o  superiore  alle soglie di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. In relazione agli  acquisti  ovvero  ai  nuovi  contratti  di locazione di immobili, l'obbligo di cui al comma 1 si applica a tutti i contratti, indipendentemente dal relativo importo. 4. E' ammessa deroga dal rispetto dell'obbligo di cui  al  comma  1 qualora tale previsione  non  sia  coerente  con  le  valutazioni  di costo-efficacia, fattibilita' economica e idoneita'  tecnica,  ovvero nel caso in cui comporti una severa  restrizione  della  concorrenza. Gli elementi tecnici  ed  economici  a  sostegno  della  deroga  sono precisati e motivati nei documenti di gara. In materia  di  immobili, e'  ammessa  deroga  al  rispetto  dei  requisiti   minimi,   qualora l'acquisto sia finalizzato a:     a)  intraprendere   una   ristrutturazione   importante   o   una demolizione;    b) salvaguardare l'immobile in quanto ufficialmente  protetto  in virtu'  dell'appartenenza  a  determinate   aree   ovvero   del   suo particolare valore architettonico o storico. 5. L'obbligo di cui al comma 1 si applica agli appalti delle  forze armate solo se la sua applicazione non sia in contrasto con la natura e l'obiettivo primario delle attivita' delle forze  armate.  In  ogni caso, l'obbligo non si applica  agli  appalti  per  la  fornitura  di materiale militare, ai sensi  del  decreto  legislativo  15  novembre 2011, n. 208. 6. Nel caso in cui la fornitura preveda l'acquisto  contestuale  di un insieme di prodotti,  la  valutazione  dell'efficienza  energetica globale di tale insieme costituisce  criterio  di  scelta  prevalente rispetto alla  valutazione  dell'efficienza  energetica  dei  singoli prodotti che costituiscono l'intera fornitura.   7. Le amministrazioni pubbliche centrali soggette agli obblighi  di cui al  comma  1  del  presente  articolo,  individuano,  al  proprio interno, uno  o  piu'  soggetti  responsabili  dell'attuazione  degli obblighi suddetti. 8. La Consip SpA adegua i criteri e le procedure per l'acquisto  di beni e servizi alle disposizioni  contenute  nel  presente  articolo. Tutte le stazioni  appaltanti  dovranno  applicare  il  criterio  del presente articolo.   9. Le amministrazioni diverse da quelle di cui al comma 1, comprese le Regioni, le Province  Autonome  di  Trento  e  Bolzano,  gli  Enti Locali, ciascuno nell'ambito delle  proprie  competenze,  adeguano  i propri ordinamenti ai principi contenuti nel presente articolo”; b) che ai sensi dell’art. 14, comma 1 “I contratti di prestazione energetica stipulati  dalla  pubblica amministrazione contengono gli elementi minimi di cui all'allegato  8 al presente decreto”; c) i contratti di servizio di energia devono prevede, oltre a quanto statuito dal d.lgs. 30.05.2008, n. 115 che “per  la  prima  stipula  contrattuale,  la  riduzione   stimata dell'indice di energia primaria per la climatizzazione  invernale  di almeno il 5 per cento rispetto  al  corrispondente  indice  riportato sull'attestato di prestazione energetica, nei tempi concordati tra le parti e, comunque, non oltre il primo anno di vigenza contrattuale” (art. 14, comma 2).

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