
In data 3 novembre 2016 il Consiglio di Stato ha reso il parere n. 2286 sullo schema di Linee Guida redatte dall’Anac sull'indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice
Sulle pregresse risoluzioni contrattuali
Il Consiglio di Stato, sez. VI, 5 maggio 2016 n. 1766 ribadisce che il requisito dell’assenza di un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale, di cui all’art. 12, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 157 del 1995 – cui corrisponde la fattispecie ex art. 38, comma 1, lett. f), ultima parte, d.lgs. n. 163 del 2006 [ed ora l'art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. 18/4/2016, n. 50 -ndr] - si fonda sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali con la pubblica amministrazione: conseguentemente le imprese concorrenti sono onerate di dichiarare, a pena di esclusione, pregresse risoluzioni contrattuali anche se relative ad appalti affidati da altre stazioni appaltanti, diverse da quella che ha bandito la gara.