
ITALIA
E' stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17.01.2018 il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 recante "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”. Ecco le principali novità rispetto all’abrogato d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96 del quale prende il posto:
a) viene precisato l’ambito di applicazione del decreto legislativo che prima non era espresso e che si estende ora a (art. 1, comma 1):
- regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio 2009;
- regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;
- regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'art. 215 TFUE concernenti misure restrittive nei confronti di determinati Paesi terzi assoggettati ad embargo commerciale;
b) l’ambito di applicazione esclude l’applicabilità del decreto legislativo a (art. 1, comma 2):
- materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185;
- prodotti a duplice uso appositamente progettati o sviluppati, anche in conseguenza di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria dei materiali d'armamento ai sensi delle vigenti disposizioni;
c) nell’ambito delle definizione già precedentemente contenute all’art. 1 del d.lgs. n. 96/2003 ora compaiono (art. 2):
- alla lett. f) per «prodotti a duplice uso non listati» s'intendono quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento duplice uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare;
- alla lett. h) per «prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali» s'intendono quei prodotti o quelle attivita' il cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
- alla lett. j) per «non proliferazione» s'intende l'attivita' volta a prevenire, rilevare e contrastare la realizzazione di armi di distruzione di massa, quali ordigni nucleari, armi chimiche, biologiche e radiologiche e correlati vettori. Sono incluse le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali connessi e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;
- alla lett. n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere la forma, tra l'altro, di istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;
d) viene precisato che l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per la politica commerciale internazionale (art. 4);
e) viene disciplinato in modo specifico anche il transito di prodotti a duplice uso sottoponendo la merce ad autorizzazione preventiva (art. 7);
f) le autorizzazioni rimangono di quattro tipologie (art. 8, commi 1-4):
- autorizzazione specifica individuale;
- autorizzazione globale individuale;
- autorizzazione generale dell'Unione europea;
- autorizzazione generale nazionale;
ma si precisa che:
- per prestare servizi d'intermediazione relativi a prodotti a duplice uso e merci soggette al regolamento antitortura, e' necessaria un'autorizzazione specifica individuale;
- anche per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, ovvero prestare assistenza tecnica collegata a tali prodotti, salvo che non siano previsti divieti, l'Autorita' competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione specifica individuale;
- le autorizzazioni generali non posso avere ad oggetto materiali o informazioni classificati (comma 7);
g) viene introdotta la novità della “Licenza zero” ovverosia l'Autorita' competente puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata appunto “Licenza Zero”, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di una determinata merce (art. 8, comma 5);
h) viene precisato che il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 180 giorni (art. 8, comma 6);
i) viene introdotta la clausola “catch all” in forza della quale per prodotti a duplice uso non listati o per la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, l'Autorita' competente ne subordina l’esportazione al rilascio di un'autorizzazione, qualora abbia acquisito elementi informativi su una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso. L’attivazione della clausola “catch all” può intervenire anche su richiesta specifica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'interno, del Ministero della difesa, nonche' dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 9);
l) permane l’obbligo d’informativa per i prodotti non listati qualora l'esportatore venga a conoscenza o abbia motivo di ritenere (prima l’art. 9, comma 6 d.lgs. n. 96/2003 utilizzava la frase “abbia motivo di sospettare”) che i prodotti a duplice uso non listati che intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4 del regolamento duplice uso. Si precisa che ora l’attivazione della procedura di autorizzazione. L’ambito di applicazione dell’informativa viene ora allargato alla definizione di prodotto a duplice uso non listato ossia a tutti quei prodotti che quantunque non elencati nell'allegato I del regolamento 428/2009, possano comunque avere un utilizzo sia civile sia militare (art. 9, comma 7);
m) l’attivazione del procedimento di autorizzazione scaturente dall’informativa dell’esportatore in relazione a prodotti non listati mentre prima si attivava ad opera del MISE ogniqualvolta che la stessa non si palesasse manifestamente infondata (art. 9, comma 7 d.lgs. n. 96/2003), ora si attiva soltanto qualora il Ministero stesso non la ritenga infondata (viene meno l’avverbio “manifestamente”) (art. 9, comma 8);
n) si precisa che l’autorizzazione specifica individuale dura da sei mesi a due anni prorogabile soltanto una volta (mentre all’art. 10, comma 2 d.lgs. n. 96/2003 si prescriveva semplicemente che dovesse avere durata determinata e che fosse prorogabile un numero indefinito di volte) (art. 10, comma 1);
o) sempre in riferimento all’autorizzazione specifica individuale sono meglio individuati i documenti che l’esportatore deve produrre al MISE ossia una copia del contratto di riferimento o comunque di sufficiente documentazione atta a comprovare l'effettiva volonta' di acquisto da parte dell'utilizzatore finale; delle specifiche tecniche dei prodotti oggetto di esportazione o intermediazione; del profilo dell'utilizzatore finale e di una dichiarazione del medesimo, cosiddetta end user statement (debitamente datata, timbrata e firmata da un legale rappresentante dell'utilizzatore finale e autenticata dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente), contenente obbligatoriamente le seguenti informazioni (art. 10, comma 3):
- l'esatta indicazione della denominazione o della ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta;
- la descrizione dei prodotti importati, la loro quantita' e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo livello, gli estremi del contratto di riferimento;
- l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare, dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione ed impiego; in caso di merci soggette al regolamento antitortura, l'indicazione dell'utilizzo specifico, che non sia volto ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e sui terzi implicati nella transazione;
- l'impegno espresso, per i prodotti a duplice uso e per i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore nucleare o che potrebbero essere, direttamente o indirettamente, impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in applicazioni militari o esplosive nucleari, in attivita' civili nucleari in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (A.I.E.A.) o in applicazioni collegate allo sviluppo e produzione di altre armi di distruzione di massa e di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi;
- l'impegno espresso, per le merci soggette al regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti;
- l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati;
- eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive;
p) viene precisato che per quanto riguarda l’autorizzazione globale individuale viene rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. Come già previsto dal precedente art. 5 d.lgs. n. 96/2003 questa tipologia di autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni ed è prorogabile soltanto una volta come quella specifica individuale. L’autorizzazione non è rilasciabile ad operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese (art. 11);
q) per quanto concerne l’autorizzazione generale UE si precisa che entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre, l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea (art. 12, comma 4);
r) vengono inasprite le sanzioni in caso di esportazione di prodotti a duplice uso e per violazione del regolamento antitortura (artt. 18 e 19).
Si ricorda che con il Regolamento Delegato n. 2017/2268 della Commissione del 26 settembre 2017, in vigore dal 16 dicembre 2017 (pubblicato in G.U.U.E. del 15.12.2017), sono state apportate rilevanti modifiche al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso.
Le modifiche apportate riguardano la sostituzione integrale dell'allegato I relativo ai prodotti soggetti ad autorizzazione secondo l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). Infatti l'elenco dei prodotti viene aggiornato solitamente una volta l'anno anche per ragioni di adeguamento tecnologico.
La Commissione decide di ripubblicare integralmente l'allegato I, comprensivo di tutte le modifiche che sono state introdotte, per rendere più leggibili l'elenco agli operatori del settore.
Il nuovo regolamento dispone, inoltre, la modifica dei seguenti allegati che si rende necessaria per effetto della sostituzione dell'Allegato I:
- gli allegati da II-bis a II-septies del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione;
- l’allegato II-octies del regolamento (CE) n. 428/2009 che stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione;
- l’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 che fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.
Con l'art. 7 della l. 12 agosto 2016, n. 170 recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" il Governo è stato delegato ad emanare
un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti,
fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in forza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE) n. 599/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, al regolamento delegato (UE) n. 1382/2014 della Commissione, del 22 ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
b) adeguamento al regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2011 della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi;
c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice uso, nonche' del commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, coordinando le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa;
d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati;
e) previsione delle procedure adottabili nei casi di divieto di esportazione, per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, dei prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009;
f) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti, nell'ambito dei limiti di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96;
g) previsione di misure sanzionatorie penali o amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti delle violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali, adottati dall'Unione europea ai sensi dell'articolo 215 del Trattato sulfunzionamento dell'Unione europea.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo , il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo
SVIZZERA
Si segnala che anche la Svizzera ha una serie di norme che disciplinano le esportazioni all'estero di cui alla legge 22 marzo 2002 recante "Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali" o detta anche Legge sugli embarghi o LEmb.
Le specifiche previsioni in materia di embargo sono individuate dalla Segreteria di Stato dell'Economia (SECO).
Per ulteriori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi al mio Studio.