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ITALIA E' stato pubblicato sulla G.U. n. 13 del 17.01.2018 il d.lgs. 15 dicembre 2017, n. 221 recante "Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della  legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della  normativa  nazionale alle disposizioni della normativa europea  ai  fini  del  riordino  e della   semplificazione    delle    procedure    di    autorizzazione all'esportazione  di  prodotti  e  di  tecnologie  a  duplice  uso  e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi  commerciali, nonche' per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti”. Ecco le principali novità rispetto all’abrogato d.lgs. 9 aprile 2003, n. 96 del quale prende il posto: a) viene precisato l’ambito di applicazione del decreto legislativo che prima non era espresso e che si estende ora a (art. 1, comma 1): - regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio del 5 maggio  2009; - regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio del 27 giugno 2005, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la tortura  o  per  altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; - regolamenti (UE) del Consiglio adottati ai sensi dell'art. 215 TFUE concernenti misure  restrittive  nei  confronti  di   determinati   Paesi   terzi assoggettati ad embargo commerciale; b) l’ambito di applicazione esclude l’applicabilità del decreto legislativo a (art. 1, comma 2): - materiali  d'armamento  di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185; - prodotti a  duplice  uso appositamente  progettati  o  sviluppati,  anche  in  conseguenza  di modifiche sostanziali, per l'uso militare, in quanto ascrivibili alla categoria  dei  materiali  d'armamento   ai   sensi   delle   vigenti disposizioni; c) nell’ambito delle definizione già precedentemente contenute all’art. 1 del d.lgs. n. 96/2003 ora compaiono (art. 2): - alla lett. f) per «prodotti a duplice  uso  non  listati»  s'intendono  quei prodotti, non elencati nell'allegato I del regolamento  duplice  uso, ma che possono comunque avere un utilizzo sia civile sia militare; - alla lett. h) per  «prodotti  listati  per  effetto  di  misure  restrittive unionali»  s'intendono  quei  prodotti  o  quelle  attivita'  il  cui commercio con determinati Paesi terzi e' controllato conformemente ai regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; - alla lett. j) per  «non  proliferazione»  s'intende  l'attivita'  volta   a prevenire,  rilevare  e  contrastare  la  realizzazione  di  armi  di distruzione  di  massa,  quali  ordigni  nucleari,   armi   chimiche, biologiche e  radiologiche  e  correlati  vettori.  Sono  incluse  le iniziative tese ad individuare il traffico dei materiali  connessi  e di quelli cosiddetti dual use, nonche' di tecnologie e know-how;   - alla lett. n) per «assistenza tecnica» s'intende qualsiasi supporto  tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio,  prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che puo' assumere  la  forma, tra  l'altro,  di  istruzione,   pareri,   formazione,   trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi  di consulenza, comprese le forme orali di assistenza; d) viene precisato che l’Autorità competente è il Ministero dello sviluppo economico - Direzione  generale  per la politica commerciale internazionale (art. 4); e) viene disciplinato in modo specifico anche il transito di prodotti a duplice uso sottoponendo la merce ad autorizzazione preventiva (art. 7); f) le autorizzazioni rimangono di quattro tipologie (art. 8, commi 1-4): - autorizzazione specifica individuale; - autorizzazione globale individuale; - autorizzazione generale dell'Unione europea; - autorizzazione generale nazionale; ma si precisa che: - per prestare servizi d'intermediazione  relativi  a  prodotti  a duplice  uso  e  merci  soggette  al  regolamento   antitortura,   e' necessaria    un'autorizzazione    specifica    individuale; - anche per esportare prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali,  ovvero  prestare  assistenza  tecnica  collegata  a   tali prodotti,  salvo  che  non  siano   previsti   divieti,   l'Autorita' competente, nei limiti e alle condizioni di cui ai  regolamenti  (UE) concernenti misure restrittive, rilascia un'autorizzazione  specifica individuale; - le autorizzazioni generali non posso avere ad oggetto materiali o informazioni classificati (comma 7); g) viene introdotta la novità della “Licenza zero” ovverosia l'Autorita' competente puo' rilasciare all'impresa che ne faccia domanda una specifica dichiarazione, denominata appunto “Licenza Zero”, attestante l'eventuale non soggezione ad autorizzazione di  una determinata merce (art. 8, comma 5); h) viene precisato che il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio è di 180 giorni (art. 8, comma 6); i) viene introdotta la clausola “catch all” in forza della quale per prodotti a duplice uso non listati o per la prestazione di servizi di intermediazione a questi collegati, l'Autorita' competente ne subordina l’esportazione al rilascio di un'autorizzazione,  qualora  abbia  acquisito  elementi  informativi  su  una specifica operazione d'esportazione ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento duplice uso. L’attivazione della clausola “catch all” può intervenire anche  su  richiesta specifica del Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione internazionale,  del  Ministero  dell'interno,  del  Ministero  della difesa,  nonche'  dell'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli (art. 9); l) permane l’obbligo d’informativa per i prodotti non listati qualora l'esportatore venga  a  conoscenza  o  abbia  motivo  di ritenere (prima l’art. 9, comma 6 d.lgs. n. 96/2003 utilizzava la frase “abbia  motivo di sospettare”) che i  prodotti  a  duplice  uso  non  listati  che  intende esportare sono destinati, in tutto o in parte, ad una qualsiasi delle utilizzazioni  di  cui  ai  commi  1,  2  e  3  dell'articolo  4  del regolamento  duplice  uso. Si precisa che ora l’attivazione della procedura di autorizzazione. L’ambito di applicazione dell’informativa viene ora allargato alla definizione di prodotto a duplice uso non listato ossia a tutti quei prodotti che quantunque non elencati nell'allegato I del regolamento  428/2009, possano comunque avere un utilizzo sia civile sia militare (art. 9, comma 7); m) l’attivazione del procedimento di autorizzazione scaturente dall’informativa dell’esportatore in relazione a prodotti non listati mentre prima si attivava ad opera del MISE ogniqualvolta che la stessa non si palesasse manifestamente infondata (art. 9, comma 7 d.lgs. n. 96/2003), ora si attiva soltanto qualora il Ministero stesso non la ritenga infondata (viene meno l’avverbio “manifestamente”)  (art. 9, comma 8); n) si precisa che l’autorizzazione specifica individuale dura da sei mesi a due anni prorogabile soltanto una volta (mentre all’art. 10, comma 2 d.lgs. n. 96/2003 si prescriveva semplicemente che dovesse avere durata determinata e che fosse prorogabile un numero indefinito di volte) (art. 10, comma 1); o) sempre in riferimento all’autorizzazione specifica individuale sono meglio individuati i documenti che l’esportatore deve produrre al MISE ossia una copia del  contratto  di riferimento  o  comunque  di  sufficiente   documentazione   atta   a comprovare   l'effettiva    volonta'    di    acquisto    da    parte dell'utilizzatore finale;  delle  specifiche  tecniche  dei  prodotti oggetto   di   esportazione   o    intermediazione;    del    profilo dell'utilizzatore  finale  e  di  una  dichiarazione  del   medesimo, cosiddetta  end  user  statement (debitamente datata,   timbrata   e   firmata   da   un   legale    rappresentante dell'utilizzatore  finale e autenticata   dalla competente autorita' amministrativa straniera o diplomatica italiana, qualora venga cosi' richiesto dall'Autorita' competente),  contenente  obbligatoriamente   le seguenti informazioni (art. 10, comma 3): - l'esatta  indicazione  della  denominazione  o  della  ragione sociale, della sede legale e dell'attivita' svolta; - la descrizione dei prodotti importati,  la  loro  quantita'  e valore, l'eventuale classifica di segretezza ed il relativo  livello, gli estremi del contratto di riferimento; - l'indicazione dell'utilizzo specifico, civile o militare,  dei prodotti importati, nonche' del loro esatto luogo di destinazione  ed impiego; in  caso  di  merci  soggette  al  regolamento  antitortura, l'indicazione  dell'utilizzo  specifico,  che  non   sia   volto   ad infliggere la pena di morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene crudeli, inumani o degradanti; in caso di servizi  d'intermediazione, indicazioni sull'ubicazione dei beni nel Paese terzo d'origine e  sui terzi implicati nella transazione; - l'impegno espresso, per i prodotti  a  duplice  uso  e  per  i prodotti a duplice uso non listati, appartenenti al settore  nucleare o che potrebbero essere,  direttamente  o  indirettamente,  impiegati nello stesso settore, a non utilizzare tali prodotti in  applicazioni militari o  esplosive  nucleari,  in  attivita'  civili  nucleari  in impianti non coperti da salvaguardia dell'Agenzia internazionale  per l'energia  atomica  (A.I.E.A.)  o  in  applicazioni  collegate   allo sviluppo e produzione di altre armi di  distruzione  di  massa  e  di missili che possano essere utilizzati come vettori di tali armi; - l'impegno espresso,  per  le  merci  soggette  al  regolamento antitortura, a non utilizzare tali merci per infliggere  la  pena  di morte, la tortura, o altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumane  o degradanti; - l'impegno espresso a non riesportare, trasferire o  dirottare, durante il viaggio, i prodotti importati; - eventuali altri impegni funzionali al rispetto dei regolamenti (UE) concernenti misure restrittive; p) viene precisato che per quanto riguarda l’autorizzazione globale individuale viene rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, in quanto gia' soggetto che ha  ottenuto analoghe autorizzazioni, per uno o piu' prodotti a duplice uso o  per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella  forma  di  beni fisici che  in  quella  di  beni  intangibili,  quali  operazioni  di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e  per uno o piu' utilizzatori finali o  Paesi  di  destinazione  specifici. Come già previsto dal precedente art. 5 d.lgs. n. 96/2003 questa tipologia di autorizzazione non può avere durata superiore a tre anni ed è prorogabile soltanto una volta come quella specifica individuale. L’autorizzazione non è rilasciabile ad operatori  occasionali  e  qualora  non  ricorrano  le condizioni di continuita' e pluralita' di  rapporti  commerciali  con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese (art. 11); q) per quanto concerne l’autorizzazione generale UE si precisa che entro trenta giorni dalla fine di ogni  semestre,  l'esportatore trasmette all'Autorita'  competente  una  lista  riepilogativa  delle operazioni  effettuate   in   regime   di   autorizzazione   generale dell'Unione europea (art. 12, comma 4); r) vengono inasprite le sanzioni in caso di esportazione di prodotti a duplice uso e per violazione del regolamento antitortura (artt. 18 e 19).     Si ricorda che con il Regolamento Delegato n. 2017/2268 della Commissione del 26 settembre 2017, in vigore dal 16 dicembre 2017 (pubblicato in G.U.U.E. del 15.12.2017), sono state apportate rilevanti modifiche al Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso. Le modifiche apportate riguardano la sostituzione integrale dell'allegato I relativo ai prodotti soggetti ad autorizzazione secondo l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione nel settore missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (GFN), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC). Infatti l'elenco dei prodotti viene aggiornato solitamente una volta l'anno anche per ragioni di adeguamento tecnologico. La Commissione decide di ripubblicare integralmente l'allegato I, comprensivo di tutte le modifiche che sono state introdotte, per rendere più leggibili l'elenco agli operatori del settore. Il nuovo regolamento dispone, inoltre, la modifica dei seguenti allegati che si rende necessaria per effetto della sostituzione dell'Allegato I: - gli allegati da II-bis a II-septies del regolamento (CE) n. 428/2009 che istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione; - l’allegato II-octies del regolamento (CE) n. 428/2009 che stabilisce un elenco dei prodotti a duplice uso da escludere dall’ambito di applicazione delle autorizzazioni generali di esportazione nazionali e delle autorizzazioni generali di esportazione dell’Unione; - l’allegato IV del regolamento (CE) n. 428/2009 che fissa i requisiti di autorizzazione per alcuni trasferimenti intracomunitari.       Con l'art. 7 della l. 12 agosto 2016, n. 170 recante "Delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2015" il Governo è stato delegato ad emanare un  decreto legislativo  per  l'adeguamento  della   normativa   nazionale   alle disposizioni della normativa europea ai fini  del  riordino  e  della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a  duplice  uso  e  dell'applicazione  delle sanzioni  in  materia  di  embarghi  commerciali,  nonche'  per  ogni tipologia di operazione di esportazione  di  materiali  proliferanti, fermo restando quanto previsto dalla legge 9 luglio 1990, n. 185, in forza dei seguenti principi e criteri direttivi: a) adeguamento al regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce  un  regime  comunitario  di  controllo delle esportazioni, del  trasferimento,  dell'intermediazione  e  del transito di prodotti a duplice uso, al regolamento (UE)  n.  599/2014 del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  16  aprile  2014,  al regolamento delegato (UE) n.  1382/2014  della  Commissione,  del  22 ottobre 2014, nonche' alle altre disposizioni dell'Unione  europea  e agli accordi internazionali in materia resi esecutivi; b) adeguamento al regolamento (CE) n.  1236/2005  del  Consiglio, del 27 giugno 2005, relativo al commercio di  determinate  merci  che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, per la  tortura  o per altri trattamenti  o  pene  crudeli,  inumani  o  degradanti,  al relativo  regolamento  di  esecuzione   (UE)   n.   1352/2011   della Commissione, del 20 dicembre 2011, nonche'  alle  altre  disposizioni dell'Unione europea e agli accordi  internazionali  in  materia  resi esecutivi; c) disciplina unitaria della materia dei prodotti a duplice  uso, nonche' del commercio di  determinate  merci  che  potrebbero  essere utilizzate per  la  pena  di  morte,  per  la  tortura  o  per  altri trattamenti o pene crudeli,  inumani  o  degradanti,  coordinando  le norme legislative vigenti e apportando le modificazioni e abrogazioni necessarie a garantire  la  semplificazione  e  la  coerenza  logica, sistematica e lessicale della normativa; d) razionalizzazione delle procedure di rilascio delle licenze di esportazione, con riduzione degli oneri a carico delle imprese e con previsione dell'utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati; e) previsione delle procedure adottabili nei casi di  divieto  di esportazione, per motivi di sicurezza  pubblica  o  di  rispetto  dei diritti  dell'uomo,  dei  prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 428/2009; f) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate  per  la  pena  di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o  degradanti,  nonche'  per  ogni   tipologia   di   operazione   di esportazione di materiali proliferanti,  nell'ambito  dei  limiti  di pena previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96; g) previsione di misure  sanzionatorie  penali  o  amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti  delle  violazioni in materia di misure restrittive e di embarghi commerciali,  adottati dall'Unione europea ai  sensi  dell'articolo  215  del  Trattato  sulfunzionamento dell'Unione europea. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  del decreto legislativo , il Governo, con  la  procedura ivi prevista e nel rispetto dei principi e criteri direttivi  di  cui al comma 2, puo' emanare disposizioni correttive  e  integrative  del medesimo decreto legislativo   SVIZZERA Si segnala che anche la Svizzera ha una serie di norme che disciplinano le esportazioni all'estero di cui alla legge 22 marzo 2002 recante "Legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali" o detta anche Legge sugli embarghi o LEmb. Le specifiche previsioni in materia di embargo sono individuate dalla Segreteria di Stato dell'Economia (SECO). Per ulteriori informazioni le imprese interessate possono rivolgersi al mio Studio.

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