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E’ stata pubblicata in G.U. n. 151 del 29.6.2019,  S.O. n. 26 la legge 28 giugno 2019, n. 58 di conversione con numerose integrazioni e modificazioni del d.l. 30 aprile 2019, n. 34 recante “Misure  urgenti  di  crescita  economica  e  per  la  risoluzione  di specifiche situazioni di crisi” o cosiddetto “decreto legge Crescita” (G.U. n. 100 del 30.04.2019). Ecco le principali novità: a) viene introdotta una maggiorazione temporanea dell’ammortamento per l’acquisto dei beni mobili strumentali pari al 20% del costo di acquisizione e fino a 2,5 milioni di euro (art. 1); b) viene introdotta una riduzione dell’IRES “fino a concorrenza  dell'importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve  diverse da quelle di utili non disponibili,  nei  limiti  dell'incremento  di patrimonio netto, e' assoggettato all'aliquota […] ridotta di 4  punti  percentuali; per  il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018  e per i tre successivi la stessa aliquota e' ridotta,  rispettivamente, di 1,5 punti percentuali,  di  2,5  punti  percentuali,  di  3  punti percentuali e di 3,5 punti percentuali”. Con successivo decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione,  sono adottate le disposizioni di attuazione della riforma dell’IRES (art. 2); c) a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 l’IMU sarà deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, prima di tale periodo di stabilisce che la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 50 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, nella misura del 60 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso, rispettivamente, al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 e nella misura del 70 per cento per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021. Inoltre, le dichiarazioni IMU e TASI slittano dal 30 giugno al 30 dicembre dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. Sono, inoltre, introdotte semplificazioni fiscali per gli immobili concessi in comodato d’uso. Sempre in materia di TASI si stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 3, art. 3-ter, art. 3-quater e 7-bis); d) viene abrogato l’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 3 d.lgs. n. 23/2011 in materia di cedolare secca che così stabiliva “In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”, mentre con la soppressione del secondo e terzo comma del comma 2 dell’art. 1 d.P.R. n. 322/1998 non saranno più resi disponibili modelli già stampati delle dichiarazioni dei redditi da parte dell’Erario. Si prevede, tuttavia, l’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono. Slitta anche il termine per la presentazione della dichiarazione telematica da parte delle persone fisiche dal 30 settembre al 30 dicembre, mentre per le persone giuridiche il termine per l’invio da entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta all’undicesimo mese. Le agevolazioni tributarie riconosciute ai fini dell’imposta municipale (IMU) propria, alle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si intendono applicabili anche alle società agricole di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (art. 3-bis, art. 4-bis, art. 4-septies e art. 16-ter); e) per quanto concerne il calcolo dei redditi fondiari si stabilisce ora all’art. 26, comma 1 d.P.R. n. 917/1986 che “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale, salvo quanto stabilito dall'art. 30 (216), per il periodo di imposta in cui si è verificato il possesso. I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, purché la mancata percezione sia comprovata dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento. Ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in periodi d’imposta successivi si applica l’articolo 21 in relazione ai redditi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera n-bis). Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare”. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per i contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2020. Per i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente articolo resta fermo, per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, il riconoscimento di un credito di imposta di pari ammontare (art. 3-quinquies); f) viene introdotta una determinazione alternativa di quantificazione dei redditi da patent box di cui all’art. 1, commi 27-45 l. n. 190/2014 (I redditi dei soggetti indicati al comma 37 derivanti dall'utilizzo di software protetto da copyright, da brevetti industriali, da disegni e modelli, nonche' da processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili) secondo  quanto  previsto  da  un provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  da  emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente decreto (art. 4); g) si stabilisce, inoltre, che gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, secondo quanto già previsto dall’articolo 6, comma 4 dello Statuto del contribuente non possono chiedere ai contribuenti documenti relativi a informazioni disponibili nell’anagrafe tributaria o a dati trasmessi da parte di soggetti terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi, salvo che la richiesta riguardi la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti nella stessa anagrafe ovvero elementi di informazione in possesso dell’amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente. Eventuali richieste di documenti effettuate dall’amministrazione per dati già in suo possesso sono considerate inefficaci (art. 4-bis); h) per quanto concerne i professionisti incaricati alla predisposizione di più dichiarazioni o comunicazioni si stabilisce che abbiano l’obbligo di rilasciare al contribuente o al sostituto d’imposta, anche se non richiesto, l’impegno cumulativo a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle dichiarazioni o comunicazioni. L’impegno cumulativo può essere contenuto nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente se sono ivi indicate le dichiarazioni e le comunicazioni per le quali il soggetto si impegna a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati in esse contenuti. L’impegno si intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, salva revoca espressa da parte del contribuente o del sostituto d’imposta (art. 4-ter); i) sono introdotte semplificazioni in materia di indici di affidabilità fiscale ai sensi dell’art. 9-bis d.l. n. 50/2017 convertito con modificazioni in l. 96/2017 (art. 4-quinquies); l) relativamente agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020 al fine di garantire il contraddittorio con l’Amministrazione finanziaria ed impedire nel frattempo la decadenza del potere impositivo si stabilisce nell’art. 5 del d.lgs. n. 218/1997 che “Qualora tra la data di comparizione … e quella di decadenza dell’amministrazione dal potere di notificazione dell’atto impositivo intercorrano meno di novanta giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell’atto impositivo è automaticamente prorogato di centoventi giorni, in deroga al termine ordinario”. Inoltre, si stabilisce che “L’ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica l’invito a comparire di cui all’articolo 5 per l’avvio del procedimento di definizione dell’accertamento” e che “In caso di mancata adesione, l’avviso di accertamento è specificamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio” e conseguentemente fuori dei casi di particolare  urgenza “il mancato avvio del contraddittorio mediante l’invito di cui al comma 1 comporta l’invalidità dell’avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato” (art. 4-octies); m) si prevede per quanto concerne la difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione che può non avvalersi nei casi in cui non intenda avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ai sensi dell’art. 43, comma 4 r.d. n. 1611/1933 nei giudizi a quest’ultima riservati su base convenzionale (art. 4-nonies); n) è statuito l’istituto del ravvedimento operoso parziale con l’introduzione dell’art. 13-bis nel corso del d.lgs. n. 472/1997 per i soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, il quale prevede che “L’articolo 13 si interpreta nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dalle lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) del comma 1 del medesimo articolo 13. Nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso. Nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, al contribuente è consentito operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni di cui al precedente periodo, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tal caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata” (art. 4-decies); o) vengono introdotte modifiche alle norme finalizzate al rientro cosiddetto “dei cervelli”. Viene, inoltre, una disciplina generale per favorire il rientro in Italia di cittadini italiani residenti all’estero non iscritti all’AIRE, introducendo l’art. 5-ter all’art. 16 l. n. 147/2015, il quale così prevede: “5-ter. I cittadini italiani  non  iscritti  all'Anagrafe  degli italiani residenti all'estero (AIRE) rientrati in Italia a  decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in  corso  al  31  dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali di cui al presente articolo purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di  una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per  il  periodo di cui al comma 1, lettera a). Con riferimento ai  periodi  d'imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni  stato  e  grado  del giudizio nonche' per i periodi d'imposta per i quali non sono decorsi i termini di cui all'articolo 43 del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973,  n.  600,  ai  cittadini  italiani  non iscritti all'AIRE rientrati in  Italia  entro  il  31  dicembre  2019 spettano i benefici fiscali di cui al  presente  articolo  nel  testo vigente al 31 dicembre 2018, purche' abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie  imposizioni sui redditi per il periodo di cui al, comma 1, lettera a). Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso delle imposte versate in adempimento spontaneo”. Inoltre, viene prevista una disciplina specifica per i professionisti sportivi (art. 5). Viene, altresì, modificata la previsione dell’art. 24-ter d.P.R. n. 917/1986 come segue (art. 5-bis): - “1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 24-bis, le persone fisiche, titolari dei redditi da pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), erogati da soggetti esteri, che trasferiscono in Italia la propria residenza ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera o prodotti all'estero, individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a un'imposta sostitutiva, calcolata in via forfettaria, con aliquota del 7 per cento per ciascuno dei periodi di imposta di validità dell'opzione”; - al comma 4 l’estensione del regime di favore si allunga da cinque a nove anni; - viene modificata il regime di revocabilità del contribuente “7. L’opzione è revocabile dal contribuente. Nel caso di revoca da parte del contribuente sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d’imposta precedenti. Gli effetti dell’opzione non si producono laddove sia accertata l’insussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo, ovvero cessano al venir meno dei medesimi requisiti. Gli effetti dell’opzione cessano, altresì, in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva di cui al comma 1 nella misura e nel termine previsti, salvo che il versamento dell’imposta sostitutiva venga effettuato entro la data di scadenza del pagamento del saldo relativo al periodo d’imposta successivo a quello a cui l’omissione si riferisce. Resta fermo il pagamento delle sanzioni di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi. La revoca o la decadenza dal regime precludono l’esercizio di una nuova opzione”; - “8-bis Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità del regime di cui al presente articolo”; p) “Al fine di promuovere l’occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall’articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell’11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell’articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012” (art. 5-ter); r) nell’ambito del regime forfetario di cui all’art. 1, comma 69 l. n. 190/2014 sono ora soggetti alle ritenute per il lavoro dipendente o per il lavoro ad esso assimilato ai sensi rispettivamente degli artt. 23 e 24 d.P.R. n. 600/1973 e ss.mm.ii., così parimenti per il regime forfettario dei redditi compresi tra 65.001€ e 100.000€ di cui all’art. 1, commi 17 e seguenti l. n. 145/2018 (art. 6); s) sino  al  31  dicembre  2021,  per  i  trasferimenti  di  interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75 per cento del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna (art. 7); t) per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come ‘inadempienze probabili’ (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d’Italia.  Per i titolari dei finanziamenti di cui sopra, la garanzia della sezione speciale di cui al comma 1 è concessa nella misura indicata dal decreto di cui al comma 7, comunque non superiore all’80 per cento dell’esposizione alla data dell’11 febbraio 2019 e fino a un importo massimo di euro 2.500.000. Ai fini della concessione della garanzia della sezione speciale, che ha carattere sussidiario, il piano di cui al comma 4 deve essere valutato e approvato dal consiglio di gestione del Fondo, di cui all’articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con il decreto di cui al comma 7 del presente articolo sono stabilite le modalità di attestazione dei crediti nonché fornite le indicazioni sulle modalità di valutazione degli ulteriori requisiti previsti dal comma 6-bis e dal presente comma (art. 7-ter ed ulteriori disposizioni sono contenute all’art. 17); u) vengono estese alle zone classificate a rischio sismico 2 e 3 i regimi agevolativi previsti dall’art. 16, comma 1-sexies d.l. 63/2013 convertito con modificazioni in l. n. 90/2013 per le zone classificate a rischio sismico 1. Si ricorda le previsioni più rilevanti al riguardo “Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonche' le modalita' per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. 1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unita' immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1º gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facolta' di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalita' di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione” (artt. 8 e 10); v) i maggiori o  minori  valori  che  derivano  dall'attuazione  di specifiche  previsioni  contrattuali  che  governano  gli   strumenti finanziari,  diversi  da   azioni   e   titoli   similari, con le caratteristiche indicate al comma 2 non  concorrono  alla  formazione del reddito imponibile  degli  emittenti  ai  fini  dell'imposta  sul reddito delle societa' e del valore della produzione netta (art. 9); z) a coloro che, nell’anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria (art. 10-bis); aa) per le società di capitali che risultano  da  operazioni  di  aggregazione   aziendale,   realizzate attraverso fusione o scissione effettuate a decorrere dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre  2022,  si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore  di  avviamento  e quello attribuito ai beni strumentali materiali  e  immateriali,  per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo  da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di  5 milioni di euro. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate  ai sensi dell'art. 176 d.P.r. n. 914/1986, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  fino  al  31  dicembre  2022,  si  considerano riconosciuti,  ai  fini  fiscali,  i  maggiori  valori  iscritti  dal soggetto conferitario di cui al comma 1 a titolo di avviamento o  sui beni  strumentali  materiali  e   immateriali,   per   un   ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro. In entrambi i casi occorre che all’aggregazione aziendale partecipino imprese che operative da almeno due anni e non facciano parte del medesimo gruppo societario (art. 11); bb) all’art. 177 d.P.R. n. 917/1986 si stabilisce che “Quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione di cui al comma 2 del presente articolo trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le seguenti condizioni: a) le partecipazioni conferite rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; b) le partecipazioni sono conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell’assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera a) del precedente periodo si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un’impresa commerciale, secondo la definizione di cui all’articolo 55, e si determinano, relativamente al conferente, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine di cui all’articolo 87, comma 1, lettera a), è esteso fino al sessantesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione delle partecipazioni conferite con le modalità di cui al presente comma” (art. 11-bis); cc) il termine per l’emissione delle fatture ai sensi dell’art. 21, comma 4 d.P.R. n. 633/1972 passa da 10 a 12 giorni. Inoltre, in materia di comunicazioni IVA il comma 1 dell’art. 21-bis d.l. n. 78/2010 convertito in l. n. 122/2010 è modificato come segue “I soggetti passivi dell’imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta effettuate ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre. La comunicazione dei dati relativi al quarto trimestre può, in alternativa, essere effettuata con la dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto che, in tal caso, deve essere presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate”. Viene consentita anche la cedibilità dei crediti IVA trimestrali (artt. 12-ter, 12-quater e 12-sexies); dd) per quanto concerne la cosiddetta “lotteria degli scontrini” di cui ai commi 540 e seguenti dell’art. 1 l. n. 232/2016 si stabilisce che al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi è aumentata dal 20% al 100%, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito. Inoltre, si stabilisce che per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive, di cui all’articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, nonché dell’imposta sul valore aggiunto, che scadono dal 30 giugno al 30 settembre 2019, sono prorogati al 30 settembre 2019 (art. 12-quinquies); ee) sono introdotte disposizioni in materia di applicazione dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche (art. 12-novies); ff) Il  soggetto   passivo   che   facilita,   tramite   l'uso   di un'interfaccia   elettronica   quale   un   mercato   virtuale,   una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite  a  distanza  di beni  importati  o  le  vendite  a  distanza  di   beni   all'interno dell'Unione europea e' tenuto a trasmettere entro il mese  successivo a ciascun trimestre, secondo modalita'  stabilite  con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,  per  ciascun  fornitore  i seguenti dati: a) la denominazione, la residenza o il domicilio, il codice fiscale e l'indirizzo  di posta elettronica; b) il numero totale delle unita' vendute in Italia; c) a scelta del soggetto passivo, per le unita' vendute in Italia l'ammontare totale dei  prezzi  di  vendita  o  il  prezzo  medio  di vendita. Il soggetto passivo di cui al comma 1  e'  considerato  debitore d'imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso,  o ha trasmesso in modo incompleto, i dati di cui al comma  1,  presenti sulla piattaforma, se non dimostra che l'imposta e' stata assolta dal fornitore (art. 13); gg) sono modifica ed integrate le disposizioni in materia di pagamento dei diritti doganali (art. 13-ter); hh) sono introdotte modifiche alle disposizioni sulle locazioni brevi. Tra l’altro si prevede che (art. 13-quater): - in assenza di nomina del rappresentante fiscale, i soggetti residenti nel territorio dello Stato che appartengono allo stesso gruppo dei soggetti di cui al periodo precedente sono solidalmente responsabili con questi ultimi per l’effettuazione e il versamento della ritenuta sull’ammontare dei canoni e corrispettivi relativi ai contratti;  - i dati forniti ai fini del TULPS sono utilizzabili dall’Agenzia delle Entrate per verificare la correttezza degli adempimenti fiscali; - è istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, presenti nel territorio nazionale, identificati mediante un codice alfanumerico, di seguito denominato “codice  identificativo”, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza; - soggetti titolari delle strutture ricettive, i soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile o porzioni di esso con persone che dispongono di unità immobiliari o porzioni di esse da locare, sono tenuti a pubblicare il codice identificativo nelle comunicazioni inerenti all’offerta e alla promozione e l’inosservanza di tale disposizione comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio; ii) l’art. 148, comma 3 d.P.R. n. 917/1986 viene così modificato “Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, sportive dilettantistiche, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali Per le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché per le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse, non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali, nonché le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati” (art. 14); ll) viene prevista la possibilità da parte di regioni ed enti locali di stabilire una procedura di definizione agevolata delle proprie imposte (art. 15); oo) a decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall’anno di imposta 2021. Inoltre, si prevede che le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata su apposito sito ministeriale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l’invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Viene conseguentemente abrogata la previsione dell’art. 52, comma 3 d.lgs. n. 446/1997 che così stabiliva “I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi” (art. 15-bis); pp) (nuova “rottamazione”) salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alla definizione di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può esercitare la facoltà ivi riconosciuta rendendo la dichiarazione prevista dal comma 5 del citato articolo 3 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018, ad eccezione dei commi 21, 22, 24 e 24-bis: a) in caso di esercizio della predetta facoltà, la dichiarazione resa può essere integrata entro la stessa data del 31 luglio 2019; b) il pagamento delle somme di cui al comma 1 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 è effettuato alternativamente: 1) in unica soluzione, entro il 30 novembre 2019; 2) nel numero massimo di diciassette rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020; in tal caso, gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019; c) l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall’agente della riscossione al debitore entro il 31 ottobre 2019; d) gli effetti di cui alla lettera a) del comma 13 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 si determinano alla data del 30 novembre 2019; e) i debiti di cui al comma 23 dell’articolo 3 del citato decretolegge n. 119 del 2018 possono essere definiti versando le somme dovute in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, ovvero nel numero massimo di nove rate consecutive, la prima delle quali, di importo pari al 20 per cento, scadente il 30 novembre 2019, e le restanti, ciascuna di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021. In caso di pagamento rateale, gli interessi di cui al comma 3 dell’articolo 3 del citato decreto-legge n. 119 del 2018 sono dovuti a decorrere dal 1° dicembre 2019. Inoltre, salvo che per i debiti già compresi in dichiarazioni di adesione alle definizioni di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e ai commi da 184 a 198 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, presentate entro il 30 aprile 2019, il debitore può rendere la dichiarazione prevista dal comma 189 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l’agente della riscossione pubblica nel proprio sito internet nel termine massimo di cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In tal caso, si applicano le disposizioni dei commi da 184 a 198 dell’articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018, nonché quelle del comma 1, lettere a) e d), del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo: a) si applicano anche alle dichiarazioni di adesione alle definizioni ivi indicate presentate successivamente al 30 aprile 2019 e anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; b) non si applicano alla definizione di cui all’articolo 5 del decreto- legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 (art. 16-bis); qq) al fine di  sostenere  lo  sviluppo  di  canali  alternativi  di finanziamento delle imprese, la garanzia del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996, n. 662, puo' essere concessa, a valere sulle ordinarie disponibilita' del predetto Fondo, in favore dei soggetti  che  finanziano,  per  il tramite di piattaforme di social lending e di crowdfunding,  progetti di investimento realizzati da micro, piccole e  medie  imprese,  come definite dalla normativa dell'Unione europea, operanti nei settori di attivita' ammissibili all'intervento del Fondo. Per social lending si intende lo strumento attraverso il quale una pluralita' di  soggetti  puo'  richiedere  a  una  pluralita'  di potenziali   finanziatori,   tramite   piattaforme   on-line,   fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un progetto; mentre per crowdfunding si intende lo strumento attraverso  il  quale famiglie e imprese sono finanziate direttamente, tramite  piattaforme on-line, da una pluralita' di investitori. La garanzia e'  richiesta,  per  conto  e nell'interesse dei soggetti finanziatori, dai gestori di  piattaforme  di  social  lending  o  di  crowdfunding preventivamente  accreditati,  a  seguito  di  apposita   valutazione effettuata dal Consiglio di gestione del Fondo (art. 18); rr) le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell’Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (artt. 18-bis – 18-quater); ss) in materia di contratti di locazione residenziale il quarto periodo del comma 5 dell’articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, si interpreta nel senso che, in mancanza della comunicazione ivi prevista, il contratto è rinnovato tacitamente, a ciascuna scadenza, per un ulteriore biennio (art. 19-bis); tt) sono introdotte disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti di cui ai commi 199 e seguenti dell’art. 1 l. n. 208/2015 (art. 19-ter); uu) vengono introdotte modifiche per l’accesso a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonche' per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali da parte delle micro, piccole e medie imprese ai sensi dell’art. 2 d.l. n. 69/2013 convertito in l. n. 98/2013 (artt. 20-21); vv) viene introdotto l’art. 7-ter nel d.lgs. n. 231/2002 il quale stabilisce che “A   decorrere dall'esercizio 2019, nel bilancio sociale le societa' danno  evidenza dei tempi medi di pagamento delle transazioni  effettuate  nell'anno, individuando altresi'  gli  eventuali  ritardi  medi  tra  i  termini pattuiti e quelli effettivamente praticati. I medesimi soggetti danno conto nel bilancio sociale anche delle politiche commerciali adottate con riferimento alle suddette transazioni,  nonche'  delle  eventuali azioni poste in essere in relazione ai termini di pagamento” (art. 22); zz) vengono introdotte disposizioni in materia di cartolarizzazione con modifiche alla l. n. 130/1999 (art. 23); aaa) gli immobili degli enti territoriali locali possono ora venire inclusi nel piano di dismissioni immobiliari del Governo di cui all’art. 1, comma 422 l. n. 145/2018 (art. 25); bbb) sono previste agevolazioni a sostegno di progetti di  ricerca  e  sviluppo  per  la riconversione dei  processi  produttivi  nell'ambito  dell'economia   circolare (art. 26); ccc) L’impresa venditrice della merce può riconoscere all’impresa acquirente un abbuono, a valere sul prezzo dei successivi acquisti, in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’imballaggio contenente la merce stessa ed esposto nella fattura. L’abbuono è riconosciuto all’atto della resa dell’imballaggio stesso, da effettuare non oltre un mese dall’acquisto. All’impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati di cui al periodo precedente ovvero che effettua la raccolta differenziata degli stessi ai fini del successivo avvio al riciclo è riconosciuto un credito d’imposta di importo pari al doppio dell’importo degli abbuoni riconosciuti all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzati. 2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 è riconosciuto fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento del credito, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo  9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il credito d’imposta è utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati riutilizzati gli imballaggi ovvero è stata effettuata la raccolta differenziata ai fini del successivo avvio al riciclo degli imballaggi medesimi, per i quali è stato riconosciuto l’abbuono all’impresa acquirente, ancorché da questa non utilizzato. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni per l’attuazione dei commi 1 e 2 e le modalità per assicurare il rispetto dei limiti di spesa ivi previsti (art. 26-bis); ddd) Per l’anno 2020, è riconosciuto un contributo pari al 25 per cento del costo di acquisto di: a) semilavorati e prodotti finiti derivanti, per almeno il 75 per cento della loro composizione, dal riciclaggio di rifiuti o di rottami; b) compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti. 2. Alle imprese e ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo acquirenti dei beni di cui al comma 1, il contributo di cui al medesimo comma 1 è riconosciuto sotto forma di credito d’imposta, fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il credito d’imposta spetta a condizione che i beni acquistati siano effettivamente impiegati nell’esercizio dell’attività economica o professionale e non è cumulabile con il credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 73, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 3. Ai soggetti acquirenti dei beni di cui al comma 1 non destinati all’esercizio dell’attività economica o professionale, il contributo di cui al medesimo comma 1 spetta fino a un importo massimo annuale di euro 5.000 per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l’anno 2020. Il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d’imposta di pari importo. 4. I crediti d’imposta di cui ai commi 2 e 3: a) sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono riconosciuti; b) non concorrono alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; c) sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio del periodo d’imposta successivo a quello di riconoscimento del credito, senza l’applicazione del limite di cui al comma 53 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ai fini della fruizione dei crediti d’imposta, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. 5. Con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni idonee ad attestare la natura e le tipologie di materie e prodotti oggetto di agevolazione nonché i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui ai commi 2 e 3 (art. 26-ter); eee) viene introdotto il contratto di espansione nell’ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che comportano, in tutto o in parte, una strutturale modifica dei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico dell’attività, nonché la conseguente esigenza di modificare le competenze professionali in organico mediante un loro più razionale impiego e, in ogni caso, prevedendo l’assunzione di nuove professionalità (art. 26-quater); fff) viene prevista la società di investimento semplice o SIS, secondo la quale il  FIA italiano, riservato a investitori professionali, costituito in  forma di Sicaf che  gestisce  direttamente  il  proprio  patrimonio  e  che rispetta tutte le seguenti condizioni: 1) il patrimonio netto non eccede euro 25 milioni; 2)  ha  per  oggetto  esclusivo  l'investimento   diretto   del patrimonio raccolto in PMI non quotate su  mercati  regolamentati  di cui all'articolo  2  paragrafo  1,  lettera  f),  primo  alinea,  del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 che si  trovano  nella  fase  di  sperimentazione,  di costituzione  e  di  avvio  dell'attivita',  in  deroga  all'articolo 35-bis, comma 1, lettera f); 3) non ricorre alla leva finanziaria; 4) dispone di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile (art. 27); ggg) sono introdotte modifiche alle previsioni volte ad agevolare la creazione di micro e piccole imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile di cui alla l. n. 185/2000. Inoltre, al fine di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dei processi  produttivi  delle  imprese,  di  micro,  piccola  e   media dimensione, con decreto del Ministero dello sviluppo  economico  sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita' per la  concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per cento dei costi ammissibili definite nei limiti stabiliti dal Regolamento  (UE) 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 ovvero dell'articolo 29 del Regolamento UE 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014. Infine, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le aree dei servizi digitali delle pubbliche amministrazioni cui consentire l’accesso anche attraverso le strutture e le piattaforme tecnologiche del fornitore del servizio universale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le modalità di remunerazione dell’attività prestata dal citato fornitore nel caso in cui lo stanziamento previsto dal comma 9-quater del presente articolo non sia sufficiente a remunerare il servizio effettivamente prestato (art. 29); hhh) sono introdotte disposizioni in favore dell’edilizia scolastico, statuendo che “Al fine di garantire la messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti a uso scolastico, gli enti locali beneficiari di finanziamenti e contributi statali possono avvalersi, limitatamente al triennio 2019-2021 e nell’ambito della programmazione triennale nazionale di cui all’articolo 10 del decreto- legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, quanto agli acquisti di beni e servizi, della società Consip Spa e, quanto all’affidamento dei lavori di realizzazione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia, che sono tenute a pubblicare gli atti di gara entro novanta giorni dalla presentazione alle stesse, da parte degli enti locali, dei progetti definitivi. 2. Qualora la società Consip Spa e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa – Invitalia non provvedano alla pubblicazione degli atti di gara entro il termine di novanta giorni di cui al comma 1, gli enti locali possono affidare i lavori di cui al medesimo comma 1, anche di importo pari o superiore a 200.000 euro e fino alla soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante procedura negoziata con consultazione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene anche l’indicazione dei soggetti invitati. 3. Gli edifici scolastici pubblici, oggetto di interventi di messa in sicurezza a valere su finanziamenti e contributi statali, mantengono la destinazione a uso scolastico per almeno cinque anni dall’avvenuta ultimazione dei lavori” (art. 30-bis); iii) sono introdotte agevolazioni per la promozione dell’economia locale mediante la riapertura e l’ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi. Tali disposizioni riguardano gli esercenti attività che procedono all’ampliamento di esercizi commerciali già esistenti o alla riapertura di esercizi chiusi da almeno sei mesi, situati nei territori di comuni con popolazione fino a 20.000 abitanti nei seguenti settori: artigianato, turismo, fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale, alla fruizione di beni culturali e al tempo libero, nonché commercio al dettaglio, limitatamente agli esercizi di cui all’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico. Le agevolazioni previste dal presente articolo consistono nell’erogazione di contributi per l’anno nel quale avviene l’apertura o l’ampliamento degli esercizi e per i tre anni successivi. La misura del contributo di cui al periodo precedente è rapportata alla somma dei tributi comunali dovuti dall’esercente e regolarmente pagati nell’anno precedente a quello nel quale è presentata la richiesta di concessione, fino al 100 per cento dell’importo. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare al comune nel quale è situato l’esercizio, dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno, la richiesta, redatta in base a un apposito modello, nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti prescritti (art. 30-ter); lll) è istituito il marchio storico d’interesse nazionale (art. 31); mmm) sono previsti piani d’investimento nelle zone economiche speciali (art. 34); nnn) vengono sostituite le norme dei commi 125-129 l. n. 124/2017 in materia di associazioni, onlus, ecc.. che sono tenuti a pubblicare  nei  propri  siti internet o analoghi portali digitali, entro  il  30  giugno  di  ogni anno, le informazioni  relative  a  sovvenzioni,  sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli  stessi  effettivamente   erogati   nell'esercizio   finanziario precedente dalle pubbliche amministrazioni  di  cui  all'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo  2013,  n. 33. Inoltre le società sono tenute a pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio  consolidato  gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,  vantaggi, contributi o aiuti, in denaro  o  in  natura,  non  aventi  carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001, n.  165  e  dai  soggetti  di  cui  all'articolo  2-bis  del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le cooperative sociali, sono altresi' tenute a pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono  versate somme per lo svolgimento  di  servizi  finalizzati  ad  attivita'  di integrazione, assistenza e protezione sociale (art. 35); ooo) sono introdotte alcune modifiche alla disciplina degli enti del terzo settore. Tra l’altro i termini per l'adeguamento degli statuti  delle  bande musicali, delle organizzazioni non  lucrative  di  utilita'  sociale, delle  organizzazioni  di  volontariato  e  delle   associazioni   di promozione sociale sono prorogati al 30 giugno 2020. Il  termine  per il medesimo adeguamento da parte delle imprese sociali, in  deroga  a quanto previsto dall'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo  3 luglio 2017, n. 112, e' differito al 30 giugno 2020 (art. 43); ppp) sono introdotte disposizioni per agevolare le aggregazioni di società, per le quali non è stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto aventi sede legale, alla data del primo gennaio 2019, nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna, realizzate mediante operazioni di fusione, scissione ovvero conferimento di azienda o di rami di azienda riguardanti più società, si applicano le disposizioni del presente articolo, a condizione che il soggetto risultante dalle predette aggregazioni abbia la sede legale in una delle regioni citate e che le aggregazioni siano deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto (art. 44-bis); qqq) nell’ambito dell’anticipazione prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti Pubblici in caso di contratti ad impegno pluriennale superiore a tre anni, l’importo dell’anticipazione predetta è calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualità contabile del contratto di appalto, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed è corrisposto entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualità, secondo il cronoprogramma delle prestazioni (art. 47-bis); rrr) al  fine  di  migliorare  il   livello   e   la   qualita'   di internazionalizzazione delle PMI  italiane,  alle  imprese  esistenti alla data del  1°  gennaio  2019  e'  riconosciuto,  per  il  periodo d'imposta in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, un credito d'imposta nella misura del  30  per  cento  delle spese di cui al comma 2 fino ad un massimo di 60.000 euro (art. 49); sss) al fine di favorire e di potenziare l’apprendimento delle competenze professionali richieste dal mercato del lavoro e l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, a coloro che dispongono erogazioni liberali per un importo non inferiore, nell’arco di un anno, a 10.000 euro per la realizzazione, la riqualificazione e l’ammodernamento di laboratori professionalizzanti in favore di istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado con percorsi di istruzione tecnica o di istruzione professionale, anche a indirizzo agrario, e che assumono, a conclusione del loro ciclo scolastico, giovani diplomati presso le medesime istituzioni scolastiche con contratto di lavoro a tempo indeterminato è riconosciuto un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, per un periodo massimo di dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti le modalità e i tempi per disporre le erogazioni liberali. Le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione secondaria di secondo grado beneficiarie dell’erogazione liberale di cui al comma 1 pubblicano nel proprio sito internet istituzionale, nell’ambito di una pagina, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali l’ammontare delle erogazioni liberali ricevute per ciascun anno finanziario nonché le modalità di impiego delle risorse, indicando puntualmente le attività da realizzare o in corso di realizzazione (art. 49-bis).

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