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Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59 recante "Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione" (G.U. n. 102 del 3.5.2016 ) è stato convertito con modificazioni in l. 30 giugno 2016, n. 119 pubblicata in G.U. n. 153 del 2.7.2016. Il provvedimento legislativo rientra nei tentativi del Governo Renzi di agevolare l'economia attraverso misure finalizzate a favorire la liquidità in favore delle imprese, nonché accelerando le procedure esecutive. Ecco le principali novità: a) introduzione del pegno mobiliare possessorio (inclusi i beni immateriali), con il quale si prevede che gli imprenditori possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti loro concessi, presenti o futuri, se determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Il pegno non possessorio puo' essere costituito su beni mobili destinati all'esercizio dell'impresa, a esclusione dei beni mobili registrati. Ove non sia diversamente disposto nel contratto, il debitore o il terzo concedente il pegno e' autorizzato a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati da pegno. In tal caso il pegno si trasferisce, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che cio' comporti costituzione di una nuova garanzia (art. 1); b) con il finanziamento alle imprese garantito da trasferimento di bene immobile sospensivamente condizionato si dà la possibilità agli Istituti di credito di concedere finanziamenti nei confronti del pubblico puo' essere garantito dal trasferimento, in favore del creditore o di una societa' dallo stesso controllata o al medesimo collegata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e autorizzata ad acquistare, detenere, gestire e trasferire diritti reali immobiliari, della proprieta' di un immobile o di un altro diritto immobiliare dell'imprenditore o di un terzo, sospensivamente condizionato all'inadempimento del debitore. Il trasferimento non puo' essere convenuto in relazione a immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario, del coniuge o di suoi parenti e affini entro il terzo grado (art. 2); c) istituzione del Registro elettronico delle procedure di espropriazione forzata immobiliari delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi istituito presso il Ministero della Giustizia (art. 3); d) ulteriori disposizioni acceleratorie delle norme in materia di esecuzione forzata del codice di rito civile (art. 4); e) istituzione presso ogni tribunale dell'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di di vendita di beni pignorati. I requisiti necessari per l'iscrizione saranno fissati con successivo decreto ministeriale (art. 5-bis); e) introduzione di alcune modifiche alla legge fallimentale (art. 6); f) nuove disposizioni a tutela dei correntisti con previsioni sull'accesso al Fondo di solidarietà con erogazione diretta (art. 9).

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