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E’ stato convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2021, n. 21 (pubblicata in G.U. n. 51 del 1.3.2021) il d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 recante "Disposizioni  urgenti  in  materia   di   termini   legislativi,  di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020,  nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea" (cosiddetto Decreto "Mille proroghe 2021) G.U. n. 323 del 31.12.2020. Oltre alle consuete proroghe di numerosi termini correlati principalmente alla normativa emergenziale per contrastare la pandemia in corso sono state aggiunte ulteriori disposizioni per assicurare l'operatività degli intermediari bancari e delle imprese di assicurazione a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione Europea. Ecco le principali novità:   TERMINI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE IN GENERALE (artt. 1, 1-bis, 4, comma 8-sexies, 5 e 13, commi 1 e 2) Tra gli altri viene prorogato di un anno il regime transitorio per l’iscrizione all’albo delle giurisdizioni superiori di cui all’art. 22, comma 4 dell’Ordinamento forense (art. 8, comma 5-bis) a)       proroga dei termini in materia di assunzioni di personale, inclusa la sospensione dell’applicazione dell’art. 28-bis d.lgs. n. 165/2001 in materia di reclutamento del personale dirigente di prima fascia fino al 31.12.2021;   b)      in materia di appalti pubblici: - la previsione dell’art. 75, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020, la quale stabilisce che “in deroga ad ogni disposizione di legge che disciplina i procedimenti di approvvigionamento, affidamento e acquisto di beni, forniture, lavori e opere, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, e del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, preferibilmente basati sul modello cloud SaaS (software as a service) e, soltanto laddove ricorrono esigenze di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, con sistemi di conservazione, processamento e gestione dei dati necessariamente localizzati sul territorio nazionale, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori economici, di cui almeno una «start-up innovativa» o un «piccola e media impresa innovativa», iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.” è proroga fino al 31 dicembre 2021; - il pagamento dell'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, incrementabile fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante è prorogato (art. 207, comma 1 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020) è prorogato dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021; - nell’ambito dell’art. 1 d.l. n. 32/2019 convertito in l. n. 55/2019 anche per l’anno 2021: a) “i soggetti attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione”; b) “i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo” e c) “fino al 31 dicembre 2020 Fino al 30 giugno 2021, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data di cui al periodo precedente Fino al 31 dicembre 2021, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo 105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore”;   c)       in materia di trasparenza amministrativa sicché non più “fino al 31 dicembre 2020”,bensì fino “Fino alla data di entrata in  vigore del regolamento di cui al terzo periodo, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di adeguamento alla sentenza della Corte costituzionale 23 gennaio 2019, n. 20, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 1-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ad esclusione dei titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applicano le misure di cui agli articoli 46 e 47 del medesimo decreto legislativo n. 33 del 2013. Fermo restando quanto previsto alla lettera c) del presente comma, per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dal citato articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, continua a trovare piena applicazione la disciplina di cui all'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 33 del 2013. Con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo devono pubblicare con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, nonché ai dirigenti sanitari di cui all'articolo 41, comma 2, dello stesso decreto legislativo, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate, nel rispetto dei seguenti criteri”;   d)      proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 delle disposizioni dell’art. 4, comma 1 d.l. n. 28/2020 convertito in l. n. 70/2020 secondo cui nell’ambito del processo amministrativo “può essere chiesta discussione orale con istanza depositata entro il termine per il deposito delle memorie di replica ovvero, per gli affari cautelari, fino a cinque giorni liberi prima dell'udienza in qualunque rito, mediante collegamento da remoto con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori all'udienza, assicurando in ogni caso la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati e comunque nei limiti delle risorse attualmente assegnate ai singoli uffici. L'istanza è accolta dal presidente del collegio se presentata congiuntamente da tutte le parti costituite. Negli altri casi, il presidente del collegio valuta l'istanza, anche sulla base delle eventuali opposizioni espresse dalle altre parti alla discussione da remoto. Se il presidente ritiene necessaria, anche in assenza di istanza di parte, la discussione della causa con modalità da remoto, la dispone con decreto. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica, almeno tre giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento. Si dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali. Il luogo da cui si collegano i magistrati, gli avvocati e il personale addetto è considerato udienza a tutti gli effetti di legge. In alternativa alla discussione possono essere depositate note di udienza fino alle ore 12 del giorno antecedente a quello dell'udienza stessa o richiesta di passaggio in decisione e il difensore che deposita tali note o tale richiesta è considerato presente a ogni effetto in udienza. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce i tempi massimi di discussione e replica”;   TERMINI DEL MINISTERO DELL’INTERNO (art. 2)  In particolare viene “condonata” in favore della PP.AA. la mancata pubblicazione delle informazioni di cui all’art. 1, comma 869 l. n. 145/2018 riguardanti i dati delle fatturazione, facendo slittare il termine dell’entrata in vigore di tale adempimento dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2021.   Inoltre, viene per l’ennesima volta prorogato il termine di adeguamento alle normative anticendio degli edifici scolastici dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 e così parimenti per gli edifici ed i locali adibiti ad asilo nido (quest’ultimo già scaduto il 31 dicembre 2019).   Infine, per le strutture turistico ricettive viene stabilito che “le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore della regola tecnica di cui al decreto del Ministro dell’interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 1994, e in possesso dei requisiti per l’ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio, di cui al decreto del Ministro dell’interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, completano l’adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi entro il 31 dicembre 2022, previa presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco, entro il 30 giugno 2021, della SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno quattro delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi; impianti idrici antincendio; vie di uscita ad uso esclusivo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; vie di uscita ad uso promiscuo, con esclusione dei punti ove è prevista la reazione al fuoco dei materiali; locali adibiti a depositi”   TERMINI IN MATERIA FINANZIARIA (art. 3) e)      congelamento dell’incremento del canone ISTAT delle locazioni passive in capo alle pubbliche amministrazioni anche per il 2021;   f)        proroga dei termini per quanto concerne l’entrata in vigore della disposizione di cui all’art. 13 d.l. n. 34/2019 convertito in l. n. 58/2019 dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021;    g)       in materia di svolgimento delle assemblee societarie l'assemblea ordinaria e' convocata  per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio, mentre più in generale le disposizioni dell’art. 106 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 sono prorogate fino al 31 luglio 2021;    h)      il termine secondo il quale nei confronti degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021;   i)        proroga dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;   l)         il periodo di sospensione per l’applicazione agevolata dell’imposta di registro per l’acquisto di immobili adibiti a prima casa di cui all’art. 24 d.l. n. 23/2020 convertito in l. n. 40/2020, la cui decorrenza è iniziata il 23 febbraio 2020, è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021   m) disposizioni in favore delle società partecipate ovverosia “Il tardivo deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2019 delle aziende speciali e delle istituzioni previste dall’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura non dà luogo a sanzioni a condizione che sia effettuato entro il 31 marzo 2021” (art. 3-bis)   o) proroga del periodo di sostenimento dei costi di costituzione o di trasformazione delle società benefit di cui all’art. 1, comma 376 l. n. 208/2015 per la fruizione del credito d’imposta dal 31.12.2020 al 30 giugno 2021 (art. 12, comma 1-bis)   TERMINI IN MATERIA DI SALUTE (art. 4)  Tra le altre previsioni viene concesso un credito d’imposta finalizzato a promuovere  le  attivita'  di   ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure  professionali nell'ambito clinico e della  ricerca  attraverso  l'instaurazione  di rapporti  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  presso  le   strutture sanitarie  che  svolgono  attività  di  ricerca  e   didattica,   ai policlinici universitari non costituiti  in  azienda  per gli anni 2020 e 2021 nel limite massimo di 5 milioni di euro anche nell’ambito delle attività istituzionali esercitate in regime d’impresa   TERMINI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (art. 5)   TERMINI IN MATERIA DI UNIVERSITA’ E RICERCA ulteriormente prorogati dalla legge di conversione (art. 6)   TERMINI IN MATERIA DI ATTIVITA’ CULTURALI E TURISMO (art. 7)  Con proroga al 31 dicembre 2021 del termine di fruibilità del tax credit vacanze di cui all’art. 176 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020   TERMINI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA (artt. 8 e 22-ter)   TERMINI DOMANDE DI ACCESSO INTEGRAZIONI SALARIALI PER COVID (art. 11, comma 10-bis)  I termini di decadenza per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e i termini di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti entro il 31 dicembre 2020, sono differiti al 31 marzo 2021   TERMINE (30.06.2021) PER L’ACQUISIZIONE IN PROPRIETA’ DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (art. 12, comma 7)   TERMINE AL 1° GENNAIO 2023 (rispetto al 1° gennaio 2022) PER LA LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO DELL’ENERGIA ELETTRICA (art. 12, comma 9-bis)   TERMINI IN MATERIA DI CONCESSIONARI AUTOSTRADALI, DI PATENTE DI GUIDA E DI TRASPORTO PUBBLICO (art. 13)   TERMINE DI SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE ESECUTIVE SULLA PRIMA CASA che viene prorogato al 30 giugno 2021 (art. 13, comma 14)   TERMINE DELL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DAL 31 MARZO AL 30 APRILE 2021 (art. 19)   MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER IL COLLEGAMENTO DIGITALE DELLE  SCUOLE E DEGLI OSPEDALI (art. 20)   TERMINI E DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI INTERMEDIARI BANCARI E FINANZIARI E A IMPRESE DI ASSICURAZIONE IN RELAZIONE AL  RECESSO  DEL REGNO UNITO DALL'UNIONE EUROPEA (art. 22)   TERMINI IN MATERIA TRIBUTARIA (art. 22-bis) La previsione dell’art. 68, comma 1 d.l. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020 viene così sostituito “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione  devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”   Sono sospesi anche i pignoramenti dell’Agenzia delle Riscossione su stipendi e pensioni fino al 28 febbraio 2021.   Vengono così modificate alcune disposizioni dell’art. 157 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020  -          “1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d’imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”  -          “2-bis. Gli atti, le comunicazioni e gli inviti di cui al comma 2 sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi. Restano ferme le disposizioni previste dall’articolo 1, comma 640, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”;  -          “3. I termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento previsti dall’articolo 25, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono prorogati di quattordici mesi relativamente:  a) alle dichiarazioni presentate nell’anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di liquidazione prevista dagli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;  b) alle dichiarazioni dei sostituti d’imposta presentate nell’anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli articoli 19 e 20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;  c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell’attività di controllo formale prevista dall’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;  -      “4. Con riferimento agli atti indicati ai commi 1 e 2 notificati entro il 28 febbraio 2022 non sono dovuti, se previsti, gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 15 giugno 2009, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notificazione dell’atto stesso. Con riferimento alle comunicazioni di cui al comma 2 non sono dovuti gli interessi per ritardato pagamento di cui all’articolo 6 del citato decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 dal mese di elaborazione, né gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di consegna della comunicazione”   TERMINI PER LA DICHIARAZIONE E IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI (art. 22-quater) In sede di prima applicazione, l’imposta dovuta per le operazioni imponibili nell’anno 2020 è versata entro il 16 marzo 2021 e la relativa dichiara-zione è presentata entro il 30 aprile 2021   MODIFICA DELLA DISCIPLINA DELL’ULTERIORE DETRAZIONE FISCALE PER REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI (art. 22-sexies)

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