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Sentenza TAR Liguria, Sez. II, 30.6.2016, n. 807 -La procedura di mobilità indetta in applicazione dell’art. 30 del D. Lgs. n. 165/2001, che disciplina il trasferimento diretto (id est, mediante cessione del contratto di lavoro) di personale tra amministrazioni diverse mediante mobilità, è propedeutica ai sensi dei commi 2 e 2-bis al reclutamento di nuovo personale mediante concorso pubblico. In materia di trasferimento per mobilità assume rilievo la disposizione di cui all’art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001, aggiunto dall'art. 1, comma 230, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a mente della quale “i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi”. Si tratta di una disposizione espressamente inderogabile ed a carattere imperativo (cfr., sul punto, anche l’art. 2 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001) che – come tale - si impone a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1 comma 2 del medesimo D. Lgs. n. 165/2001, ivi comprese – per quanto qui interessa – “le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”. In assenza di una specifica norma regionale che esenti espressamente le aziende sanitarie liguri dall’applicazione dell’art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001, la norma si impone anche agli atti organizzativi emanati – ex art. 2 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 - da ciascuna amministrazione secondo il rispettivo ordinamento per definire le linee fondamentali di organizzazione degli uffici, definizione che deve pur sempre avvenire “secondo i principi generali fissati da disposizioni di legge” e, in primis, di quelli di cui al D. Lgs. n. 165/2001 (art. 1). Ciò che, del resto, trova conferma nell’art. 15 comma 2 del D. Lgs. n. 502/1992, a mente del quale “la dirigenza sanitaria è disciplinata dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto”. Sussistono nel caso di specie tutti gli estremi per fare luogo alla così detta eterointegrazione dei documenti di gara con i contenuti imposti dalla legge, trattandosi di una lacuna della lex specialis di gara agevolmente colmabile – ex art. 1339 cod. civ. – con la disciplina rigidamente predeterminata da una disposizione di carattere imperativo (il citato art. 35 comma 5-bis del D. Lgs. n. 165/2001).   Sentenza TAR Liguria, Sez. II, 30.6.2016, n. 808 - Qualora il bando non imponga la notificazione a mezzo posta della comunicazione delle date di svolgimento delle prove ma soltanto la comunicazione delle stesse a mezzo di lettera raccomandata, senza neppure prevedere la formalità dell’avviso di ricevimento, trova applicazione la previsione di cui all’art. 1335 c.c., secondo il quale la proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia. Mentre l’art. 1335 c.c. pone una chiara presunzione di conoscenza, l’art. 40 d.p.r. 655/1982, invocato dalla ricorrente per postergare il momento della conoscenza all’effettivo ritiro della raccomandata, ovvero al momento di scadenza del termine di giacenza, non contiene alcuna norma che disciplini gli effetti della giacenza della raccomandata sulla conoscenza della stessa da parte del destinatario, limitandosi a prescrivere la giacenza di trenta giorni per le raccomandate, con ciò divergendo sensibilmente dalla norma di cui all’art. 8 della l. 20 novembre 1982 n. 890 relativa alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari. In presenza di una norma come quella dell’art. 40 d.p.r. 655/1982, appare arbitrario anche ipotizzare che la conoscenza si maturi in assenza di ritiro al momento della scadenza del periodo di giacenza, non essendo in alcun modo stabilita una presunzione simile. Esigenze di speditezza delle procedure concorsuali impongono inoltre di ripartire secondo lo schema di cui all’art 1335 c.c. il rischio della non conoscenza delle date dei pubblici concorsi di talchè nessuna violazione degli articoli rubricati è ravvisabile nelle disposizioni del bando di concorso che non impongono l’accertamento da parte dell’amministrazione dell’effettiva ricezione della comunicazione limitandosi a richiedere la spedizione della stessa con conseguente applicazione dell’art. 1335 c.c.       ANOMINATO L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 20 novembre 2013, ha chiarito che "Nelle prove scritte dei pubblici concorsi o delle pubbliche selezioni di stampo comparativo una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de iure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione".

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