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In G.U. n. 151 del 16.6.2020 è stato pubblicato il d.l. 16 giugno 2020, n. 52 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di  trattamento  di  integrazione salariale, nonche' proroga  di  termini  in  materia  di  reddito  di emergenza e di emersione di rapporti di lavoro" con il quale è stato disposto tra l'altro che: a)  in deroga a quanto previsto dagli articoli 19, 20, 21 e  22  del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  e  successive  modificazioni  e integrazioni, esclusivamente per  i  datori  di  lavoro  che  abbiano interamente fruito del periodo  precedentemente  concesso  fino  alla durata massima di quattordici settimane, e'  possibile  usufruire  di ulteriori   quattro   settimane   anche   per   periodi    decorrenti antecedentemente al 1° settembre 2020. Resta ferma la durata  massima di  diciotto  settimane  considerati   i   trattamenti   riconosciuti cumulativamente sia ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 22,  sia  ai sensi del presente comma, mediante il riconoscimento  delle  medesimeulteriori massime quattro settimane. In deroga a quanto previsto a legislazione vigente,  le  domande per i trattamenti di cui agli articoli 19 e 22 del  decreto-legge  17 marzo 2020, n. 18, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere presentate, a pena  di  decadenza,  entro  la  fine  del  mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di  sospensione o  di  riduzione  dell'attivita'  lavorativa.  In   sede   di   prima applicazione, i termini di cui al presente  comma  sono  spostati  al trentesimo giorno  successivo  all'entrata  in  vigore  del  presente decreto se tale ultima data e' posteriore a quella di  cui  al  primo periodo. Per le domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita'  lavorativa  che  hanno  avuto  inizio   nel   periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine e' fissato, a pena di decadenza, al 15  luglio  2020.  Indipendentemente dal  periodo  di  riferimento,  i  datori  di  lavoro   che   abbiano erroneamente presentato domanda per trattamenti diversi da  quelli  a cui avrebbero avuto diritto o comunque con errori o omissioni che  ne hanno impedito l'accettazione, possono presentare  la  domanda  nelle modalita'  corrette   entro   trenta   giorni   dalla   comunicazione dell'errore nella precedente istanza da parte dell'amministrazione di riferimento, a pena di  decadenza,  anche  nelle  more  della  revoca dell'eventuale     provvedimento     di      concessione      emanato dall'amministrazione  competente;  la  predetta  presentazione  della domanda, nella modalita' corretta, e' considerata comunque tempestiva se presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto (art. 1); b) le domande  per  il  Reddito  di emergenza (REM) possono essere presentate entro il 31 luglio 2020 (art. 2); c) le  domande  di  emersione  di rapporti di lavoro e di rilascio di permesso di soggiorno temporaneopossono  essere presentate entro il 15 agosto 2020 (art. 3).     In G.U. n.  132 del 23.5.2020 è stata pubblicata la l. 22 maggio, n. 35 recante conversione in legge con modificazioni del d.l. 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” (in G.U. 79 del 25.3.2020) con il quale si è stabilito che per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalita' di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o piu' misure restrittive, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche piu' volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e con possibilita' di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus. Le modificazioni sono riportate in carattere italico grassettato. Le misure sono adottate con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri ministri competenti per materia, nonche' i presidenti delle regioni interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione o alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale. I decreti di cui al presente comma possono essere altresi' adottati su proposta dei presidenti delle regioni interessate. Le misure attuabili sono le seguenti: a) limitazione della circolazione delle persone, anche prevedendo limitazioni  alla  possibilita'   di   allontanarsi   dalla   propria residenza, domicilio o dimora  se  non  per  spostamenti  individuali limitati nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita' o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti  con  disabilita'  motorie  o  con disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o sensoriale o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con necessita' di supporto, certificate ai sensi della legge  5  febbraio 1992, n. 104, e' consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un accompagnatore qualora cio' sia necessario al benessere  psico-fisico della persona e purche' siano pienamente rispettate le condizioni  di sicurezza sanitaria; b) chiusura al pubblico di strade  urbane,  parchi,  aree  da gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici; c) limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al territorio nazionale; d) applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia  infettiva  diffusiva  o  che  entrano  nelterritorio nazionale da aree ubicate al di fuori del territorio italiano; e) divieto assoluto di allontanarsi dalla  propria  abitazione  o dimora per le persone sottoposte alla  misura  della  quarantena, applicata dal sindaco quale autorita' sanitaria  locale,perche' risultate positive al virus; (( f) (soppressa); )) g) limitazione o sospensione di manifestazioni  o  iniziative  di qualsiasi natura, di eventi e di ogni altra forma di riunione o di assembramento in luogo pubblico  o  privato,  anche  di  carattere culturale, ludico, sportivo, ricreativo e religioso; h) sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi destinati al culto; h-bis) adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la Chiesa  cattolica  e  con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla cattolica, per la definizione delle misure necessarie ai  fini  dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza; i) chiusura di cinema, teatri, sale da  concerto,  sale  da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale  bingo,  centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione; l) sospensione dei congressi, di ogni tipo di evento sociale e di ogni  altra  attivita'  convegnistica  o   congressuale,   salva   la possibilita' di svolgimento a distanza; m) limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati,  ivi  compresa la possibilita' di disporre la chiusura temporanea  di  palestre,  centri termali,  centri  sportivi,  piscine,  centri  natatori  e impianti sportivi, anche  se  privati,  nonche'  di  disciplinare  le modalita' di svolgimento degli allenamenti sportivi all'interno degli stessi luoghi; n) limitazione o sospensione delle attivita' ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all'aperto o in luoghi aperti  al  pubblico, garantendo comunque la possibilita' di svolgere  individualmente, ovvero  con  un  accompagnatore  per  i  minori  o  le  persone   non completamente  autosufficienti,  attivita'   sportiva   o   attivita' motoria,  purche'  nel   rispetto   della   distanza   di   sicurezza interpersonale di almeno due metri  per  l'attivita'  sportiva  e  di almeno un metro per le attivita' motorie, ludiche e ricreative; o) possibilita' di disporre o di demandare alle  competenti autorita' statali e regionali la limitazione, la riduzioneo ola sospensione di  servizi  di  trasporto  di  persone  e  di  merci, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque  interne, anche non di linea, nonche' di trasporto pubblico locale; in  ogni caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e' consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire il   rispetto   di   una   distanza   di   sicurezza   interpersonale predeterminata e  adeguata  a  prevenire  o  ridurre  il  rischio  di contagio; p) sospensione  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e delle attivita' didattiche delle scuole di ogni  ordine  e  grado,  nonche' delle istituzioni di formazione superiore, comprese le universita'  e le  istituzioni  di  alta  formazione  artistica,  musicale   e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per  le  professioni sanitarie  e  universita'  per  anziani,   nonche'   dei   corsi professionali e delle attivita' formative svolti  da  altri  enti pubblici, anche territoriali e locali, e da soggetti privati,  o di altri analoghi corsi, attivita' formative o prove di esame,  ferma la possibilita' del loro svolgimento  di  attivita'  in  modalita'  a distanza; q) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado sia sul territorio nazionale sia all'estero; r) limitazione o sospensione dei servizi di apertura al  pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e  del  paesaggio, di cui al  decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi; s) limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli  uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque  salve  le  attivita' indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali  prioritariamente mediante il ricorso a modalita' di lavoro agile; t)  limitazione  o  sospensione  delle  procedure  concorsuali  e selettive, ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario e socio-sanitario, finalizzate  all'assunzione  di  personale  presso datori di lavoro pubblici e privati, con possibilita'  di  esclusione dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza, fatte salve l'adozione degli atti di avvio di dette procedure entro i termini fissati dalla legge, la conclusione delle  procedure  per  le quali risulti  gia'  ultimata  la  valutazione  dei  candidati  e  la possibilita' di svolgimento dei procedimenti per il  conferimento  di specifici incarichi; u) limitazione  o  sospensione  delle  attivita'  commerciali  di vendita al dettaglio o all'ingrosso,  a  eccezione  di  quelle necessarie per  assicurare  la  reperibilita'  dei  generi  agricoli, alimentari e di prima necessita' da espletare con modalita' idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di  una  distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o ridurre il rischio di contagio; v) limitazione o sospensione delle attivita' di  somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonche' di consumo  sul  posto  di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, a  condizione che sia garantita la distanza di sicurezza interpersonale  di  almeno un metro, e della ristorazione con consegna a  domicilio  ovvero  con asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste per  le attivita' sia di confezionamento che di trasporto, con  l'obbligo  di rispettare la distanza  di  sicurezza  interpersonale  di  almeno  un metro, con il divieto di consumare i prodotti all'interno dei  locali e con il divieto di sostare nelle immediate  vicinanze  degli  stessi; z) limitazione o  sospensione  di  altre  attivita'  d'impresa  o professionali,  anche  ove  comportanti  l'esercizio   di   pubbliche funzioni, nonche' di lavoro autonomo, con possibilita' di  esclusione dei servizi di pubblica necessita' previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia  possibile  rispettare  la distanza di sicurezza  interpersonale  predeterminata  e  adeguata  a prevenire o ridurre il rischio di contagio come principale misura  di contenimento,  con  adozione  di  adeguati  strumenti  di  protezione individuale; aa) limitazione  o  sospensione  di  fiere  e  mercati,  a eccezione di quelli necessari per  assicurare  la  reperibilita'  dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita'; bb) specifici divieti o limitazioni per  gli  accompagnatori  dei pazienti   nelle   sale   di   attesa   dei  dipartimenti    di emergenza-urgenza e accettazione e dei reparti di pronto soccorso(DEA/PS); cc) divieto o limitazione dell'accesso di parenti e visitatori in strutture  di  ospitalita'  e  lungodegenza,  residenze  sanitarie assistite  (RSA),   hospice,   strutture   riabilitative,   strutture residenziali   per   persone   con   disabilita'   o   per   anziani, autosufficienti  e  no,  nonche'  istituti  penitenziari  e  istituti penitenziari per minori;  sospensione  dei  servizi  nelle  strutture semiresidenziali  e  residenziali  per  minori  e  per  persone   con disabilita' o non autosufficienti, per persone con disturbi mentali e per persone con dipendenza patologica; sono in  ogni  caso  garantiti gli  incontri  tra  genitori  e  figli   autorizzati   dall'autorita' giudiziaria, nel rispetto delle prescrizioni  sanitarie  o,  ove  non possibile, in collegamento da remoto; dd) obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno  sostato  in  zone  a rischio epidemiologico come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita' o dal Ministro della salute; ee) adozione di misure di informazione e di prevenzione  rispetto al rischio epidemiologico; ff) predisposizione di modalita' di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente; gg) previsione che le attivita'  consentite  si  svolgano  previa assunzione da parte del titolare o del gestore  di  misure  idonee  a evitare assembramenti di  persone,  con  obbligo  di  predisporre  le condizioni per garantire il  rispetto  della  distanza  di  sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a  prevenire  o  ridurre  il rischio di contagio; per i servizi di  pubblica  necessita',  laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione  di  strumenti di protezione individuale; hh) eventuale previsione di  esclusioni  dalle  limitazioni  alle attivita' economiche di cui al presente comma, con verifica caso  per caso affidata a autorita' pubbliche specificamente individuate. Per la durata dell'emergenza puo'  essere imposto lo svolgimento delle attivita' non oggetto di sospensione  in conseguenza dell'applicazione di misure di cui sopra, ove cio' sia assolutamente necessario per assicurarne  l'effettivita' e la pubblica utilita', con provvedimento del prefetto, assunto dopo avere sentito, senza formalita', le parti sociali interessate. Viene, inoltre, inserito l'art. 1-bis con il quale si stabilisce che in tutto il  territorio  nazionale  sono  consentite,  limitatamente  al territorio del comune di residenza o di dimora e nel  rispetto  della normativa vigente, le  attivita'  di  raccolta  a  mano  di  prodotti agricoli   e   selvatici   non   legnosi,   purche'   siano    svolte individualmente. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (è stato quindi ridotto il massimo edittale inizialmente previsto in euro 3.000) e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanita', di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. In caso di reiterata violazione della disposizione la  sanzione  amministrativa  e'  raddoppiata   e   quella accessoria e' applicata nella misura massima. Sono abrogati: - il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4; - l'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9.       E' stata pubblicata in G.U. n. 105 del 22.4.2020 l'ordinanza P.C.M. 18 aprile 2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.  664)". Con essa si introduce tra l'altro: - disposizioni e semplificazioni per quanto concerne la cremazione e le sepolture cimiteriali (artt. 1 e 2); - la facoltà dei singoli commissari delegati predisporre  i  piani  degli interventi per il superamento delle emergenze in corso, di  cui  alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre  i termini ivi previsti che vengono prorogati  per  un  massimo  di  sei mesi (art. 4).     Pubblicato in G.U. n. 88 del 2.4.2020 il d.P.C.M. 1° aprile 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" con il quale la quarantena è prorogata fino al 13 aprile p.v. Infatti, è prorogata al 13 aprile p.v. l'efficacia dei seguenti provvedimenti: d.P.C.M. dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di le ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, l'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si dispone, infine, la sospensione degli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, incluse le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo.   In G.U. (edizione straordinaria) n. 84 del 29 marzo 2020 è stata pubblicata l'ordinanza del Ministero della Salute 28 marzo 2020 recante "Ulteriori misure urgenti di contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica da COVID-19", con la quale sono stabilite specifiche prescrizioni per coloro che entrano in Italia. In particolare, si dispone che: a) chiunque  intende  fare  ingresso  nel territorio nazionale, tramite trasporto di  linea  aereo,  marittimo, lacuale, ferroviario o terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso  al servizio, a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente dellaRepubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte dei vettori o armatori, di:   -  motivi  del  viaggio,  nel  rispetto  di   quanto   stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto del  Presidente  del  Consiglio dei ministri 22 marzo 2020  e  successive  modificazioni  e integrazioni;   - indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario di cui al comma 2 ed il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungere la stessa;   - recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le  comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e isolamento fiduciario;   Analoghe previsioni sono previste per tutti coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio e che sono tenuti a  comunicare immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di ingresso nel territorio nazionale e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  indicata  nella  medesima comunicazione. In  caso  di  insorgenza  di  sintomi  COVID-19,  sono obbligate a segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria  per  il  tramite  dei  numeri   telefonici   appositamente dedicati;   b) il divieto, alle societa'  di  gestione,  agli  armatori  ed  ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera, di ingresso  neiporti italiani previsto dall'articolo  4  del  decreto  del  Ministrodelle infrastrutture e dei trasporti  di  concerto  con  il  Ministro della salute del 19 marzo 2020, n. 125, anche alle navi in servizio di crociera  e per  la  sosta  inoperosa  delle stesse navi passeggeri.       In G.U. n. 82 del 25.3.2020 due nuove ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: a) ordinanza del 25.3.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 655)" con la quale sono introdotte tra l'altro le seguenti disposizioni: - la possibilità di approntare aree sanitarie temporanee in deroga alle seguenti disposizioni: I) legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33 e 34; II) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3, 4, 6 e 11; III) decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, art. 4, comma 1, articoli 6 e 9 (art. 2); - per l'intera durata dello stato di emergenza, in attuazione dell'art. 39, comma 2 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, al fine di assicurare l'impiego dei volontari nelle attivita' di contenimento del virus COVID-19, i datori di lavoro consentono agli stessi di svolgere dette attivita' fino a sessanta giorni continuativi e centottanta giorni nell'anno, ferme restando le procedure di attivazione e comunicazione (art. 3); - gli enti locali, al fine di dare piena ed  immediata  attuazione ai  provvedimenti  normativi  e  di  protezione  civile  emanati   in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in  genere  per assicurare la gestione  di  ogni  situazione  connessa  all'emergenza epidemiologica, possono procedere ad appalti di servizi  e  forniture in deroga ai tempi e alle modalita' di  pubblicazione  dei  bandi  di gara di cui agli articoli  60,  61,  72,  73  e  74  del  codice  dei contratti pubblici (art. 4, comma 1); - al fine di superare le criticita' dovute al crescente numero  di decessi  e  all'accumulo  straordinario  di   feretri   in   giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19, con la  conseguente saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di   cremazione,   e' autorizzata - anche in deroga alle procedure ordinarie  previste  dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.  285  - la tumulazione nonche' l'inumazione del feretro in apposito  campo  a prato verde dei cimiteri in tutti i casi in cui entro  le quarantotto ore dal decesso non vi sia manifestazione di volonta'  da  parte  dei familiari dei  defunti  in  ordine  alla  sepoltura  ovvero  non  sia possibile dare seguito alla volonta' di cremazione del defunto  entro tre  giorni  nel  caso  in  cui  risultino  saturi  gli  impianti  di  cremazione della provincia (art. 4, comma 2); b) ordinanza del 26.3.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  rasmissibili. (Ordinanza  n. 656)" con la quale è costituita un'Unita' tecnico infermieristica a  supporto  delle strutture sanitarie regionali. L'Unita' e' composta di un  numero  massimo  di  500  infermieri scelti dal Capo del Dipartimento della protezione civile. Nell'ordinanza sono specificate le comoetenze richieste e gli emolumenti.       E' stato pubblicato in G.U. n. 80 del 26.3.2020 il d.m. 25 marzo 2020 recante "Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020" con l'aggiornamento delle attività produttive che sono consentite in regime di emergenza epidemica.     Sempre in G.U. n. 79 del 25.3.2020 è stata pubblicata l’ordinanza P.C.M. 20.3.2020 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 654)”, con la quale il Dipartimento della protezione civile, in deroga alla normativa vigente, e' autorizzato a costituire una Unita' medico-specialistica a supporto delle strutture sanitarie regionali   In G.U. n. 78 del 24.3.2020 l'ordinanza del P.C.M. 23 marzo 2020 recante "Agevolazioni alle imprese Emergenza COVID-19" con la quale sono stanziati 50 milioni di euro a favore delle imprese per implementare la produzione di dispositivi medici e di dispositivi di protezione individuale.   E’ stato pubblicato in G.U. n. 76 del 22.3.2020 il d.P.C.M. 22 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” valido dal 23 marzo al 3 aprile 2020 con la quale si dispone:   a) sono sospese tutte le attivita' produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attivita' professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Per le pubbliche amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18. Resta fermo, per le attivita' commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020. L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;   b) e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;   c) le attivita' produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;   d) restano sempre consentite anche le attivita' che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attivita' di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attivita' consentite; il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;   e) sono comunque consentite le attivita' che erogano servizi di pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonche' dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalita' da remoto nei limiti attualmente consentiti;   f) e' sempre consentita l'attivita' di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonche' di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresi' consentita ogni attivita' comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;   g) sono consentite le attivita' degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto puo' sospendere le predette attivita' qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attivita', essa e' legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita' dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale;   h) sono consentite le attivita' dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonche' le altre attivita' di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive.   ALLEGATO 1   ATECO DESCRIZIONE   +-----------------+---------------------------------------+   | |Coltivazioni agricole e produzione di |   |01 |prodotti animali |   +-----------------+---------------------------------------+   |03 |Pesca e acquacoltura |   +-----------------+---------------------------------------+   |05 |Estrazione di carbone |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Estrazione di petrolio greggio e di gas|   |06 |naturale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' dei servizi di supporto |   | |all'estrazione di petrolio e di gas |   |09.1 |naturale |   +-----------------+---------------------------------------+   |10 |Industrie alimentari |   +-----------------+---------------------------------------+   |11 |Industria delle bevande |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di altri articoli tessili|   |13.96.20 |tecnici ed industriali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di spago, corde, funi e |   |13.94 |reti |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di tessuti non tessuti e |   | |di articoli in tali materie (esclusi |   |13.95 |gli articoli di abbigliamento) |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Confezioni di camici, divise e altri |   |14.12.00 |indumenti da lavoro |   +-----------------+---------------------------------------+   |16.24.20 |Fabbricazione di imballaggi in legno |   +-----------------+---------------------------------------+   |17 |Fabbricazione di carta |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Stampa e riproduzione di supporti |   |18 |registrati |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di coke e prodotti |   | |derivanti dalla raffinazione del |   |19 |petrolio |   +-----------------+---------------------------------------+   |20 |Fabbricazione di prodotti chimici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di prodotti farmaceutici |   |21 |di base e di preparati farmaceutici |   +-----------------+---------------------------------------+   |22.1 |Fabbricazione di articoli in gomma |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di articoli in materie |   |22.2 |plastiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di vetrerie per |   | |laboratori, per uso igienico, per |   |23.19.10 |farmacia |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di apparecchi per |   | |irradiazione, apparecchiature |   |26.6 |elettromedicali ed elettroterapeutiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di motori, generatori e |   | |trasformatori elettrici e di |   | |apparecchiature per la distribuzione e |   |27.1 |il controllo dell'elettricita' |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   |28.3 |l'agricoltura e la silvicoltura |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria alimentare, delle bevande e|   |28.93 |del tabacco (incluse parti e accessori)|   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria della carta e del cartone |   |28.95.00 |(incluse parti e accessori) |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di macchine per |   | |l'industria delle materie plastiche e |   |28.96 |della gomma (incluse parti e accessori)|   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di strumenti e forniture |   |32.50 |mediche e dentistiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fabbricazione di attrezzature ed |   | |articoli di vestiario protettivi di |   |32.99.1 |sicurezza |   +-----------------+---------------------------------------+   |32.99.4 |Fabbricazione di casse funebri |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione |   | |installazione di macchine e |   |33 |apparecchiature |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Fornitura di energia elettrica, gas, |   |35 |vapore e aria condizionata |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Raccolta, trattamento e fornitura di |   |36 |acqua |   +-----------------+---------------------------------------+   |37 |Gestione delle reti fognarie |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di raccolta, trattamento e |   | |smaltimento dei rifiuti; recupero dei |   |38 |materiali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di risanamento e altri |   |39 |servizi di gestione dei rifiuti |   +-----------------+---------------------------------------+   |42 |Ingegneria civile |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Installazione di impianti elettrici, |   | |idraulici e altri lavori di costruzioni|   |43.2 |e installazioni |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Manutenzione e riparazione di |   |45.2 |autoveicoli |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio di parti e accessori di |   |45.3 |autoveicoli |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Per la sola attivita' di manutenzione e|   | |riparazione di motocicli e commercio di|   |45.4 |relative parti e accessori |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di materie prime|   |46.2 |agricole e animali vivi |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   | |alimentari, bevande e prodotti del |   |46.3 |tabacco |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   |46.46 |farmaceutici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di libri riviste|   |46.49.2 |e giornali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di macchinari, |   | |attrezzature, macchine, accessori, |   | |forniture agricole e utensili agricoli,|   |46.61 |inclusi i trattori |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di altri mezzi |   |46.69.19 |ed attrezzature da trasporto |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di strumenti e |   |46.69.91 |attrezzature ad uso scientifico |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di articoli |   |46.69.94 |antincendio e infortunistici |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Commercio all'ingrosso di prodotti |   | |petroliferi e lubrificanti per |   | |autotrazione, di combustibili per |   |46.71 |riscaldamento |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Trasporto terrestre e trasporto |   |49 |mediante condotte |   +-----------------+---------------------------------------+   |50 |Trasporto marittimo e per vie d'acqua |   +-----------------+---------------------------------------+   |51 |Trasporto aereo |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Magazzinaggio e attivita' di supporto |   |52 |ai trasporti |   +-----------------+---------------------------------------+   |53 |Servizi postali e attivita' di corriere|   +-----------------+---------------------------------------+   |55.1 |Alberghi e strutture simili |   +-----------------+---------------------------------------+   |j (DA 58 A 63) |Servizi di informazione e comunicazione|   +-----------------+---------------------------------------+   |K (da 64 a 66) |Attivita' finanziarie e assicurative |   +-----------------+---------------------------------------+   |69 |Attivita' legali e contabili |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di direzione aziendali e di |   |70 |consulenza gestionale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' degli studi di architettura e|   | |d'ingegneria; collaudi ed analisi |   |71 |tecniche |   +-----------------+---------------------------------------+   |72 |Ricerca scientifica e sviluppo |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' professionali, scientifiche e|   |74 |tecniche |   +-----------------+---------------------------------------+   |75 |Servizi veterinari |   +-----------------+---------------------------------------+   |80.1 |Servizi di vigilanza privata |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Servizi connessi ai sistemi di |   |80.2 |vigilanza |   +-----------------+---------------------------------------+   |81.2 |Attivita' di pulizia e disinfestazione |   +-----------------+---------------------------------------+   |82.20.00 |Attivita' dei call center |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di imballaggio e |   |82.92 |confezionamento conto terzi |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Agenzie di distribuzione di libri, |   |82.99.2 |giornali e riviste |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Amministrazione pubblica e difesa; |   |84 |assicurazione sociale obbligatoria |   +-----------------+---------------------------------------+   |85 |Istruzione |   +-----------------+---------------------------------------+   |86 |Assistenza sanitaria |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Servizi di assistenza sociale |   |87 |residenziale |   +-----------------+---------------------------------------+   |88 |Assistenza sociale non residenziale |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di organizzazioni economiche,|   |94 |di datori di lavoro e professionali |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di computer |   |95.11.00 |e periferiche |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di telefoni |   |95.12.01 |fissi, cordless e cellulari |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione e manutenzione di altre |   |95.12.09 |apparecchiature per le comunicazioni |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Riparazione di elettrodomestici e di |   |95.22.01 |articoli per la casa |   +-----------------+---------------------------------------+   | |Attivita' di famiglie e convivenze come|   | |datori di lavoro per personale |   |97 |domestico |   +-----------------+---------------------------------------+       E’ stata pubblicata in G.U. n. 75 del 22.3.2020 l’Ordinanza del Ministero della Salute 22 marzo 2020 recante “Ulteriori misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con la quale è stato disposto, fino a nuovo ordine, il divieto a tutte le persone fisiche di  trasferirsi o spostarsi con mezzi di  trasporto  pubblici  o  privati  in  comune diverso da quello  in  cui  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.   In G.U. n. 74 del 21.3.2020 sono stati pubblicati i seguenti provvedimenti concernenti misure addottate per fronteggare l'epidemia COVID 2019: a) ordinanza del Ministero della Salute del 15.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per l'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale" con la quale si dispone che "per la durata dello stato di emergenza, indicato in premessa, ai fini dell'importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonche' di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell'emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli enti del Servizio sanitario nazionale, le operazioni di controllo sono effettuate anche nelle more del versamento previsto per il rilascio del nulla osta sanitario da parte del competente USMAF"; b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 651 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 651)" con la quale sono state introdotte: - misure di semplificazioni per le ricette mediche introducendo la ricetta medica elettronica. Si prevede al riguardo che al momento della generazione della ricetta elettronica da parte del medico prescrittore, l'assistito puo' chiedere al medico il rilascio del promemoria dematerializzato ovvero l'acquisizione del numero di ricetta elettronica: a) trasmissione del promemoria in allegato a messaggio di posta elettronica, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore la casella di posta elettronica certificata (PEC) o quella di posta elettronica ordinaria (PEO). In tal caso il promemoria prodotto dal Sistema di accoglienza centrale (SAC), anche tramite Sistemi di accoglienza regionali (SAR), viene spedito da parte del medico prescrittore in forma di allegato a un messaggio e non come testo compreso nel corpo del messaggio stesso; b) comunicazione del numero di ricetta elettronica con SMS o con applicazione per telefonia mobile che consente lo scambio di messaggi e immagini, laddove l'assistito indichi al medico prescrittore il numero di telefono mobile. In tal caso il medico prescrittore invia all'assistito un messaggio SMS contenente esclusivamente il numero di ricetta elettronica prescritta. In alternativa, il medico prescrittore invia all'assistito il numero di ricetta elettronica o l'immagine del codice a barre dello stesso numero di ricetta elettronica, utilizzando un'applicazione per la telefonia mobile, alla quale risultano registrati sia il medico prescrittore sia l'assistito, che consente lo scambio di messaggi e immagini; c) comunicazione telefonica da parte del medico prescrittore del numero di ricetta elettronica laddove l'assistito indichi al medesimo medico il numero telefonico. In tal caso il medico prescrittore comunica il numero di ricetta elettronica prescritta al numero di telefono fisso o mobile indicato dall'assistito (art. 1); - le imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono tenute a: a) garantire, sul territorio nazionale, la piu' ampia disponibilita' di servizi a banda larga e ultra larga, idonea ad assicurare in forma generalizzata la fruibilita' delle applicazioni per il lavoro agile, al fine di ridurre la mobilita' sul territorio dei cittadini lavoratori, in coerenza con quanto stabilito dal decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e relative disposizioni attuative; b) soddisfare prioritariamente, anche rispetto a contratti gia' stipulati, le richieste di connettivita' ed erogazione e implementazione dei servizi provenienti dalle strutture ospedaliere o qualunque altro organismo od ente coinvolto nelle suddette azioni di contrasto; c) adottare le misure necessarie per garantire la continuita' dei servizi di comunicazione elettronica e l'accesso ininterrotto ai servizi di emergenza, come previsto dall'art. 73 del suddetto decreto legislativo n. 259 del 2003; d) soddisfare prioritariamente le richieste di attivazioni di nuovi servizi a banda larga e ultra larga dando priorita' agli interventi nelle zone ove non sia gia' disponibile un servizio di comunicazione elettronica di tale tipologia (art. 3); c) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19.3.2020, n. 652 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 652)" con la quale si dispone che il pagamento dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennita' di accompagnamento erogate agli invalidi civili, di cui all'art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive integrazioni e modificazioni, di competenza di aprile, maggio e giugno 2020 e' anticipato a decorrere: - dal 26 al 31 marzo 2020 per la mensilita' di aprile 2020; - dal 27 al 30 aprile per la mensilita' di maggio 2020; - dal 26 al 30 maggio per la mensilita' di giugno 2020; d) ordinanza del Ministero della Salute del 14.3.2020 recante "Disposizioni urgenti per i voli cargo provenienti dalla Cina" con la quale si statuisce che è autorizzato l'arrivo e la partenza di voli cargo provenienti dalla Cina per la sola consegna e ricarico di merci.   Pubblicata in G.U. n. 73 del 20.3.2020 l'ordinanza del Ministero della Salute del 20.3.2020 recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" la quale stabilisce che dal 21 al 25 marzo 2020: a) e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville,  alle aree gioco e ai giardini pubblici; b) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa all'aperto;  resta  consentito  svolgere  individualmente   attivita' motoria in prossimita' della propria abitazione, purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona; c) sono chiusi gli esercizi di  somministrazione  di  alimenti  e bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri, nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali; restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza interpersonale di almeno un metro; d) nei giorni festivi e prefestivi, nonche' in quegli  altri  che immediatamente precedono o  seguono  tali  giorni,  e'  vietato  ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella  principale,  compresele seconde case utilizzate per vacanza    E’ stato pubblicato in G.U. n. 64 dell’11.3.2020 il d.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” secondo il quale fino al 25 marzo 2020:      1) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio sia   nell'ambito   degli esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali, purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di sicurezza interpersonale di un metro. Fanno eccezione le seguenti attività: - Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi  non  specializzati  di  alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati - Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le  telecomunicazioni,  elettronica  di consumo audio e video, elettrodomestici - Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e  tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2) - Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio  apparecchiature  informatiche  e  per  le telecomunicazioni (ICT)  in  esercizi  specializzati  (codice  ateco: 47.4) - Commercio al dettaglio di  ferramenta,  vernici,  vetro  piano  e materiale elettrico e termoidraulico - Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari - Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione - Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici - Farmacie - Commercio  al  dettaglio  in  altri  esercizi  specializzati   di medicinali non soggetti a prescrizione medica - Commercio al dettaglio  di  articoli  medicali  e  ortopedici  in esercizi specializzati - Commercio al dettaglio di articoli di  profumeria,  prodotti  per toletta e per l'igiene personale - Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici - Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia - Commercio al dettaglio di combustibile per uso  domestico  e  per riscaldamento - Commercio al dettaglio di  saponi,  detersivi,  prodotti  per  la lucidatura e affini - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato via internet - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di  prodotto  effettuato per televisione - Commercio  al  dettaglio  di  qualsiasi  tipo  di  prodotto   per corrispondenza, radio, telefono - Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici     2) Sono sospese le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie),  ad  esclusione  delle mense  e  del  catering  continuativo  su  base   contrattuale,   che garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  un  metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna  a  domicilio  nel rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di confezionamento che  di  trasporto.  Restano,  altresi',  aperti  gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti  nelle  aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie,  aeroportuali, lacustri  e  negli  ospedali  garantendo  la  distanza  di  sicurezza interpersonale di un metro.     3) Sono sospese le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse dalle seguenti: - Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attivita' delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie - Servizi di pompe funebri e attivita' connesse.     4) Restano garantiti,    nel    rispetto    delle     norme igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono beni e servizi.     5) Il Presidente della Regione con ordinanza di cui  all'art.  3, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6,  puo'  disporre  la programmazione del  servizio  erogato  dalle  Aziende  del  Trasporto pubblico locale, anche non di linea,  finalizzata  alla  riduzione  e alla soppressione dei servizi in relazione agli  interventi  sanitari necessari per contenere  l'emergenza  coronavirus  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali. Il Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di concerto con il Ministro della salute,  puo'  disporre,  al  fine  di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di  trasporto  ferroviario,  aereo  e  marittimo,  sulla  base  delle effettive esigenze e al solo fine  di  assicurare  i  servizi  minimi essenziali.     6) Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma  1,  lettera e), del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attivita'  strettamente  funzionali  alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano  lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni  lavorative  in  forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli  accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18  a 23 della legge 22 maggio 2017,  n.  81  e  individuano  le  attivita' indifferibili da rendere in presenza.     7)  In  ordine  alle  attivita'  produttive  e   alle   attivita' professionali si raccomanda che:       a) sia attuato il massimo utilizzo da parte  delle  imprese  di modalita' di lavoro agile per le attivita' che possono essere  svolte al proprio domicilio o in modalita' a distanza;       b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione collettiva;       c)  siano  sospese  le  attivita'  dei  reparti  aziendali  non indispensabili alla produzione;       d) assumano protocolli di sicurezza  anti-contagio  e,  laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti  di protezione individuale;       e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori sociali;     8) per le sole attivita' produttive si  raccomanda  altresi'  che siano limitati al massimo gli  spostamenti  all'interno  dei  siti  e contingentato l'accesso agli spazi comuni;     9) in relazione a quanto disposto nell'ambito dei numeri 7 e 8 si favoriscono, limitatamente  alle  attivita'  produttive,  intese  tra organizzazioni datoriali e sindacali.     10) Per tutte le attivita'  non  sospese  si  invita  al  massimo utilizzo delle modalita' di lavoro agile.       Sempre in G.U. n. 64 dell’11 marzo 2020 è stata pubblicata l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 648)” che ha disposto la chiusura dei comprensori sciistici su tutto il territorio nazionale     Il d.l. 9 marzo 2020, n. 14 recante “Disposizioni urgenti per  il  potenziamento  del  Servizio  sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19" in G.U. n. 62 del 9.3.2020 non è stato convertito in legge. Ne è stata data notizia in G.U. n. 112 del 2.5.2020 nella quale si rende noto che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14. Si ricordano le principali disposizioni che esso conteneva:   le seguenti sono le principali disposizioni introdotte: - misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il   conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (artt. 1-4); - incremento delle ore della specialistica ambulatoriale e della sorveglianza sanitaria (artt. 5-7); - il potenziamento delle unità di continuità assistenziale domiciliare per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero. L'unita' speciale e' attiva sette giorni su sette,  dalle ore 8.00 alle  ore  20.00,  e  ai  medici  per  le  attivita'  svolte nell'ambito della stessa e' riconosciuto un compenso lordo di 40 euro ad ora (art. 8); - modalità straordinarie di acquisizioni di dispositivi medici, in particolare, per garantire l’ossigeno terapia e l’assistenza ventilatoria. Si stabilisce, inoltre, che ogni atto negoziale  conseguente alla urgente necessita' di  far  fronte  all'emergenza  di  cui  allo stesso comma 1, posto in essere  dal  Dipartimento  della  protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri  e  dai  soggetti attuatori, non si applica l'articolo 29 del  Decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri  22  novembre  2010,  recante  «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri», e tutti tali atti sono altresi' sottratti al controllo della Corte  dei  conti.  Per  gli  stessi  atti  la  responsabilita' contabile e amministrativa e' comunque limitata ai soli casi  in  cui sia stato accertato il dolo del funzionario o dell'agente che  li  ha posti in essere o che vi ha dato  esecuzione.  Gli  atti  di  cui  al presente  comma  sono  immediatamente  e  definitivamente   efficaci, esecutivi ed esecutori, non appena posti in essere (art. 9-12) - che per coloro che contravvengono alle disposizioni contenute nel d.l. n. 6-2020 convertito in l. n. 13/2020, oltre che ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, a  carico  dei gestori di pubblici esercizi o di attivita' commerciali e' sanzionata altresi' con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' da  5  a  30 giorni. La violazione e' accertata ai sensi della legge  24  novembre 1981, n. 689, e la sanzione e' irrogata dal Prefetto (art. 15).       Sempre in G.U. n. 62 del 9.3.2020 è stato pubblicato anche il d.P.C.M. 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero territorio nazionale” con il quale si è stabilito che fino al 3 aprile 2020: - le previsioni delle zone rosse di cui al d.P.C.M. 8 marzo 2020 sono estese a tutto il territorio nazionale; - sull'intero territorio nazionale e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico; - “sono sospesi gli eventi e le competizioni  sportive  di  ogni ordine e disciplina, in  luoghi  pubblici  o  privati.  Gli  impianti sportivi sono utilizzabili, a porte chiuse, soltanto per le sedute di allenamento  degli  atleti,  professionisti  e  non   professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato  olimpico  nazionale italiano (CONI) e dalle rispettive federazioni, in vista  della  loro partecipazione ai giochi olimpici o  a  manifestazioni  nazionali  ed internazionali; resta consentito esclusivamente lo svolgimento  degli eventi  e  delle  competizioni  sportive  organizzati  da   organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi  utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di  pubblico;  in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo  del proprio personale medico,  sono  tenute  ad  effettuare  i  controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del  virus  COVID-19  tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che  vi partecipano; lo sport e le attivita' motorie svolti  all'aperto  sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile  consentire  il rispetto della distanza interpersonale di un metro”     Sono state pubblicate in G.U. n. 61 del 9.3.2020 le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri: a) 8 marzo 2020, n. 645 recante “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 645)” nella quale sono potenziati servizi per la gestione sanitaria dell’emergenza (potenzialmente del numero telefonico 1500 e delle assunzioni del personale medico); b) 8 marzo, n. 646 recante “Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 646)” che specifica come le zone rosse non precludano: - il transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e  per le zone indicate; - alle persone gli spostamenti su tutto il territorio nazionale per motivi di lavoro, di necessita' o per motivi di salute, nonche' lo svolgimento delle conseguenti attivita'; - non contemplino  limitazioni all'attivita' degli uffici pubblici se non nei casi espressamente previsti.     Sempre in G.U. n. 61 del 9.3.2020 è stata pubblicata la l. 5 marzo 2020, n. 13 di conversione del d.l. 23.2.2020, n. 6 in materia di "Misure urgenti in materia di contenimento e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 45 del 23.2.2020) che ricordiamo reca le seguenti disposizioni  : - nei comuni  o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi e' un caso non riconducibile ad una persona  proveniente  da  un'area  gia' interessata  dal  contagio le Autorità competenti possono adottare una o più delle seguenti misure: 1) divieto di allontanamento dal comune o dall'area interessata  da parte  di  tutti  gli  individui  comunque  presenti  nel  comune o nell'area; 2) divieto di accesso al comune o all'area interessata; 3) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se  svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; 4) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria,  salvo le attivita' formative svolte a distanza; 5) sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui  all'articolo  101 del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali  istituti e luoghi; 6) sospensione   dei   viaggi   d'istruzione   organizzati   dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione,  sia  sul  territorio  nazionale  sia  all'estero; 7) sospensione delle  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di personale;, 8) applicazione della  misura  della  quarantena  con  sorveglianza attiva agli individui che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  casi  confermati di malattia infettiva diffusiva; 9) previsione dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso  in  Italia  da  zone   a   rischio   epidemiologico,   come identificate   dall'Organizzazione   mondiale   della   sanita',   di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione dell'azienda sanitaria competente  per  territorio,  che  provvede  a comunicarlo all'autorita' sanitaria competente per  l'adozione  della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; 10) chiusura di tutte le attivita' commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; 11) chiusura o limitazione  dell'attivita'  degli  uffici  pubblici, degli esercenti attivita' di pubblica  utilita'  e  servizi  pubblici essenziali; 12) previsione che l'accesso ai servizi pubblici essenziali  e  agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita'  sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale  o all'adozione   di   particolari   misure   di   cautela   individuate  dall'autorita' competente; 13) limitazione all'accesso o sospensione dei servizi del  trasporto di merci e di persone  terrestre,  aereo,  ferroviario,  marittimo  e nelle acque interne, su rete nazionale, nonche' di trasporto pubblico locale, anche non di linea; 14) sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  a esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblicautilita'  e  di  quelle  che  possono  essere  svolte  in   modalita' domiciliare; 15) sospensione o  limitazione  dello  svolgimento  delle  attivita' lavorative nel comune o nell'area interessata nonche' delle attivita' lavorative degli abitanti di detti comuni o aree svolte al  di  fuoridel comune o dall'area indicata, salvo specifiche deroghe,  anche  in ordine ai presupposti, ai limiti e alle modalita' di svolgimento  del lavoro agile (art. 1); - le autorita' competenti possono  adottare  ulteriori  misure  di contenimento e gestione  dell'emergenza,  al  fine  di  prevenire  la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche  fuori, ma le misure adottate perdono efficacia se non  sono  comunicate  al  Ministro  della salute entro ventiquattro ore dalla loro adozione (art. 2); - salvo che il fatto non costituisca piu' grave reato, il  mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente  decreto  e'  punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, inoltre, il   Prefetto,   informando   preventivamente   il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle  misure  avvalendosi  delle Forze di polizia e,  ove  occorra,  delle  Forze  armate,  sentiti  i competenti comandi territoriali  (art. 3); - è previsto un primo stanziamento di 20 milioni di euro (art. 3).     E’ stato pubblicato in G.U. n. 59 dei 8.3.2020 il d.P.C.M. 8 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”. Ecco le principali misure che saranno in vigore dall’8 marzo al 3 aprile 2020:     Per regione Lombardia e le  province  di  Modena,  Parma,  Piacenza,  Reggio  nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia (cosiddetta “zona rossa”) sono vigenti le seguenti misure: a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in  uscita dai territori di cui al presente articolo, nonche' all'interno  dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da  comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero  spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il  proprio domicilio, abitazione o residenza; b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere  presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali,  contattando il proprio medico curante; c) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus; d) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Resta consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. In tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; e) si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r); f) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; g) sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonche' gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali, a titolo d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e' sospesa ogni attivita'; h) sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani, nonche' i corsi professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza ad esclusione dei corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale, nonche' delle attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l'infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; i) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; l) sono chiusi i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; m) sono sospese le procedure concorsuali pubbliche e private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati e' effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalita' telematica; sono inoltre esclusi dalla sospensione i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali devono svolgersi preferibilmente con modalita' a distanza o, in caso contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d); n) sono consentite le attivita' di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; o) sono consentite le attivita' commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse; p) sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonche' del personale le cui attivita' siano necessarie a gestire le attivita' richieste dalle unita' di crisi costituite a livello regionale; q) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalita' di collegamento da remoto con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), ed evitando assembramenti; r) nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonche' gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilita' del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), le richiamate strutture dovranno essere chiuse. La chiusura non e' disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore e' chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; s) sono sospese le attivita' di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi; t) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nei territori di cui al presente articolo; con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.     Misure applicate in tutto il territorio nazionale a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui e' coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attivita' convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; c) sono sospese le attivita' di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; d) e' sospesa l'apertura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) svolgimento delle attivita' di ristorazione e bar, con obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attivita' in caso di violazione; f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalita' contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori; g) sono sospesi altresi' gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonche' delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le societa' sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attivita' motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui all'allegato 1, lettera d); h) sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche' la frequenza delle attivita' scolastiche e di formazione superiore, comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, anche regionali, master, universita' per anziani, e corsi svolti dalle scuole guida, ferma in ogni caso la possibilita' di svolgimento di attivita' formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi post universitari connessi con l'esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelli per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, le attivita' dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonche' le attivita' delle scuole dei ministeri dell'interno e della difesa e dell'economia e delle finanze, a condizione che sia garantita la distanza di sicurezza di cui all'allegato 1 lettera d). Al fine di mantenere il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa; i) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; l) fermo restando quanto previsto dalla lettera h), la riammissione nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanita' del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attivita' didattiche nelle scuole, modalita' di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; n) nelle Universita' e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative nonche' di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attivita' didattiche o curriculari delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con modalita' a distanza, individuate dalle medesime Universita' e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonche' ai fini delle relative valutazioni; p) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; q) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, e' limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che e' tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; r) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie; t) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d'esame in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; u) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d'intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi sono posti in condizione di isolamento dagli altri detenuti, raccomandando di valutare la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica o video, anche in deroga alla durata attualmente prevista dalle disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato il colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo assoluto una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e la liberta' vigilata o di modificare i relativi regimi in modo da evitare l'uscita e il rientro dalle carceri, valutando la possibilita' di misure alternative di detenzione domiciliare; v) l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro di cui all'allegato 1, lettera d). Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; z) divieto assoluto di mobilita' dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.     Inoltre, sempre su tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure precauzionali: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale della sanita' e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) e' fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilita' ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessita' e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all'allegato 1, lettera d); c) si raccomanda di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari; d) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e' fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; e) nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle universita', negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1; f) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all'allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; g) e' raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonche' alle associazioni culturali e sportive, di offrire attivita' ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attivita' svolte all'aperto, purche' svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; h) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti i locali aperti al pubblico, in conformita' alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; i) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilita' di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all'allegato 1, lettera d); l) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; m) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanita', deve comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonche' al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalita' di trasmissione dei dati ai servizi di sanita' pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indica i riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell'emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalita' e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti. 2. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica territorialmente competenti provvedono, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 1, lettera m), alla prescrizione della permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu' possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; b) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, informano dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalita' e le finalita' al fine di assicurare la massima adesione; c) accertata la necessita' di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e' assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020); d) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena, specificandone la data di inizio e fine. 3. L'operatore di sanita' pubblica deve inoltre: a) accertare l'assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali conviventi; b) informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi; c) informare la persona circa la necessita' di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera). 4. Allo scopo di massimizzare l'efficacia della procedura sanitaria e' indispensabile informare sul significato, le modalita' e le finalita' dell'isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l'applicazione delle seguenti misure: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di sorveglianza. 5. In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 6. L'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22 febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.     Misure igienico-sanitarie: a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; c) evitare abbracci e strette di mano; d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro; e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attivita' sportiva; g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol; m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.       E' stata pubblicata in G.U. n. 56 del 5.3.2020 l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 4 marzo 2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 644)" con la quale sono adottate misure organizzative per il coordinamento sanitario dell'emergenza.      E’ stato pubblicato in G.U. n. 55 del 4.3.2020 il d.P.C.M. 4 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” con il quale sono assunte ulteriori disposizioni per contrastare la diffusione di COVID 2019. Ecco le principali che avranno effetto fino al 4 aprile 2020 salvo che non sia diversamente disposto con riguardo a misure specifiche (art. 1): a) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva al termine di efficacia del presente decreto ogni altra attività convegnistica o congressuale; b) sono sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); c) sono sospesi altresì gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; resta comunque consentito, nei comuni diversi da quelli di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, lo svolgimento dei predetti eventi e competizioni, nonché delle 3sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di cui all’allegato 1, lettera d); d) limitatamente al periodo intercorrente dal giorno successivo a quello di efficacia del presente decreto e fino al 15marzo 2020, sono sospesii servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master e università per anziani, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsipost universitariconnessi con l’esercizio di professioni sanitarie, ivi inclusi quelliper i medici in formazione specialistica, icorsi di formazione specifica in medicina generale, leattività dei tirocinanti delle professioni sanitarie, nonché le attività delle scuole di formazione attivate pressoi ministeridell’internoe della difesa; e) sono sospesi i viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado; f) ermo restando quanto previsto dallalettera d),la riammissione nei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65,e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell’8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; g) i dirigenti scolastici, sentito il collegio dei docenti, attivano, ove possibile e per tutta la durata della sospensione delle attivitàdidattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; h) nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attività didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni, successivamente al ripristino dell’ordinaria funzionalità, assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative nonché di quelle curriculari ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; i) a beneficio degli studenti ai quali non è consentita, per le esigenze connesse all’emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione alle attività didattiche o curriculari delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, tali attività possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza, individuate dalle medesime Università e Istituzioni, avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità; le Università e le Istituzioni assicurano, laddove ritenuto necessario ein ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; le assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni; l) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; m) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; n) la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; o) con apposito provvedimento dirigenziale è disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere le prove d’esame in ragione della sospensione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f)del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; p) tenuto conto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute, d’intesa con il coordinatore degli interventi per il superamento dell’emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del Servizio sanitario nazionale assicurano al Ministero della giustizia idoneo supporto per il contenimento della diffusione del contagio del COVID-19, anche mediante adeguati presidi idonei a garantire, secondo i protocolli sanitari elaborati dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti provenientidai comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, sino al termine dello stato di emergenza.      Inoltre sono adottate le seguenti ulteriori prescrizioni valide su tutto il territorio nazionale (art. 2): a) il personale sanitario si attiene alle appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e applica le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli ambienti previste dal Ministero della salute; b) è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane oaffette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, di cui all’allegato 1, lettera d);  c) nei servizi educativi per l’infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato1; d) i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali; e) è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati; f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25 febbraio 2020,n. 1,sonomesse a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani; g) nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro, di cui all’allegato 1, lettera d); h) le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; i) chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato o abbia sostato nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e successive modificazioni, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta. Le modalità di trasmissione dei dati ai servizi di sanità pubblica sono definite dalle regioni con apposito provvedimento, che indicai riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanità pubblica; ove contattati tramite il numero unico dell’emergenza 112 o il numero verde appositamente istituito dalla regione, gli operatori delle centrali comunicano generalità e recapiti per la trasmissione ai servizi di sanità pubblica territorialmente competenti.    Inoltre, la persona in sorveglianza alla presenza di sintomi deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l’operatore di Sanità Pubblica ; b) indossare la mascherina chirurgica fornita all’avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario.     L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la persona in sorveglianza.     Su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria qui di seguito indicate a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona; c) igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie); d) mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro; e) evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l’attività sportiva; f) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; g) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; h) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico; l) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.   *******   Il d.l. 2 marzo 2020, n. 9 recante "Misure  urgenti  di  sostegno  per  famiglie,  lavoratori  e  imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 53 del 2.3.2020, non è stato convertito in legge. Con comunicato del Ministero della Giustizia pubblicato in G.U. n. 112 del 2.5.2020 ne è stata data notizia e si rende noto che ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 16/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 110 del 29 aprile 2020, «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapportigiuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 2 marzo 2020, n. 9, 8 marzo 2020, n. 11, e 9 marzo 2020, n. 14». Si ricordano le principali disposizioni introdotte dalla novella legislativa: a) sono stati prorogati alcuni termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata (art. 1); b) per le persone fisiche avente residenza nei comuni in cosidetta area rossa e per le persone giuridiche ivi parimenti ubicate sono  sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30 aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e 30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione, parimenti per tali soggetti slitta la rata della cosidetta "rottamazione" in scadenza il 28 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 (art. 2); c) è prevista anche la sospensione temporanea delle utenze in area rossa fino al 30 aprile 2020 (art. 4); d) sono sospesi i  termini relativi  agli   adempimenti   e   ai   versamenti   dei   contributi previdenziali  e  assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo  dal  23  febbraio  2020  al  30 aprile 2020 e andranno effettuati a far data dal 1 maggio 2020 (art. 5); e) sono sospesi anche un'altra serie di incombenze economiche quali quelle assicurative, alle camere di commercio, nel settore alberghiero (artt. 6-8); f) a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 marzo 2020, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 marzo 2020 le udienze dei procedimenti civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei  circondari  dei  Tribunali cui appartengono i comuni  di  cui  all'allegato  1  al  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 1°  marzo  2020 (cosiddetta "area rossa"),  ad  eccezione delle  udienze  nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per   i minorenni,  nelle  cause  relative  ad  alimenti,  nei   procedimenti cautelari,  nei  procedimenti  per  l'adozione  di  provvedimenti  in materia  di  amministrazione  di  sostegno,   di   interdizione,   di inabilitazione,  nei  procedimenti  di  convalida   del   trattamento sanitario obbligatorio, nei procedimenti per l'adozione di ordini  di protezione contro gli abusi familiari, nei procedimenti di  convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea, in quelli di cui  all'articolo  283  del codice di procedura civile e in  genere  nelle  cause  rispetto  alle quali la ritardata trattazione potrebbe  produrre  grave  pregiudizio  alle parti (art. 10); g) l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari di cui all'art. 14, comma 2 e l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) slitta al 15 febbraio 2021 (art. 11); h) sono adottate una serie di norme a tutela dei lavoratori che lavorano in imprese ubicate in area rossa inclusa la previsione di un'indennità mensile di 500 per i lavoratori autonomi, nonché misure di ausilio allo svolgimento del  lavoro  agile  da  parte  dei dipendenti delle  pubbliche  amministrazioni  e  degli  organismi  di diritto pubblico(artt. 13-18); i) per i dipendenti pubblici il  periodo  trascorso  in  malattia  o   in   quarantena   con sorveglianza attiva,  o  in  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con sorveglianza attiva, dai  dipendenti  delle  amministrazioni  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165, dovuta  al  COVID-19,  e'  equiparato  al  periodo  di  ricovero  ospedaliero (art. 19); l) per i contratti di mutuo di abitazione adibite ad abitazione principale del mutuatario si stabilisce un ulteriore ipotesi di sospensione del pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto: "c-bis) sospensione  dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per  un  periodo  di  almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei  provvedimenti  di  autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito" (art. 26); m) viene stabilita la possibilità di chiedere il rimborso di pacchetti turistici in favore di soggetti messi in quarantena ed impossibilitati a partire (art. 27); n) qualora  le  istituzioni  scolastiche  del  sistema   nazionale d'istruzione non possono effettuare almeno 200 giorni di  lezione,  a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, l'anno  scolastico 2019-2020 conserva  comunque  validita'  anche  in  deroga  a  quanto stabilito dall'articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sono del pari decurtati, proporzionalmente, i  termini  previsti per la validita' dei periodi di formazione e di prova  del  personale delle  predette  istituzioni  scolastiche  e  per  il  riconoscimento  dell'anzianita' di servizio (art. 32);       o) a seguito dell'adozione delle misure statali di  contenimento  e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 non possono essere adottate e, ove adottate  sono  inefficaci,  le  ordinanze  sindacali contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza predetta in contrasto con le misure statali (art. 35)     Sempre in G.U. n. 53 del 2.3.2020 sono state pubblicate le seguenti due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri: - 29 febbraio 2020 n. 642 con la quale è stato disposto che in  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante dall'evento  in  premessa,  detto   evento   costituisce   causa   di impossibilita'  temporanea  della  prestazione  non   imputabile   al debitore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  Codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi  agli  edifici  ubicati nel territorio dei comuni individuati nell'allegato n. 1  al  decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  del  23  febbraio  2020, ovvero strettamente connessi alla gestione  di  attivita'  di  natura commerciale ed economica, anche agricola, in relazione alla quale  si ha la sede operativa nei medesimi comuni, hanno diritto  di  chiedere agli  istituti  di  credito  e  bancari   previa   presentazione   di autocertificazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e  successive  modificazioni  ed integrazioni, con l'indicazione  del  danno  subito,  la  sospensione delle rate dei medesimi mutui, fino alla cessazione  dello  stato  di emergenza, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della  sola quota capitale;      - 1 marzo 2020, n. 643 per il conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa finalizzati a contrastare l'emergenza.    E' stato pubblicato in G.U. n. 52 del 1.3.2020 il d.P.C.M. 1 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Ecco le principali disposizioni Per i comuni di 1) nella Regione Lombardia:         a) Bertonico;        b) Casalpusterlengo;        c) Castelgerundo;        d) Castiglione D'Adda;         e) Codogno;         f) Fombio;         g) Maleo;         h) San Fiorano;         i) Somaglia;         l) Terranova dei Passerini.       2) nella Regione Veneto:        a) Vo trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) divieto di allontanamento dai comuni da parte di tutti gli individui comunque ivi presenti; b) divieto di accesso nei comuni; c)  sospensione  di  manifestazioni  o  iniziative  di  qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione  in  luogo  pubblico  o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e  religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; d) chiusura dei servizi educativi per l'infanzia di cui  all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e  delle  scuole  di ogni  ordine  e  grado,  nonche'  delle  istituzioni  di formazione superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, ferma la  possibilita'  di svolgimento di attivita' formative a distanza; e) sospensione  dei  viaggi  d'istruzione,  delle  iniziative  di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche comunque denominate, programmate  dalle  istituzioni  scolastiche  di ogni ordine e grado, fino alla data del 15 marzo 2020; f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi; g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  prefetto territorialmente competente; h) sospensione delle procedure concorsuali pubbliche  e  private, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1; i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad  esclusione  di quelle di pubblica utilita', dei servizi pubblici essenziali  di  cui agli articoli 1 e 2 della legge 12  giugno  1990,  n.  146,  e  degli esercizi commerciali per l'acquisto dei  beni  di  prima  necessita', secondo le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del prefetto territorialmente competente; j) obbligo di accedere ai servizi  pubblici  essenziali,  nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima  necessita' indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio;  ) sospensione dei servizi di trasporto di merci  e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti; l) sospensione delle attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a distanza. Il prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo' individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; m) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori  da  uno dei comuni di cui in parola.    Le misure di cui alle lettere a), b) e o) del comma  1,  non  si applicano al personale sanitario al personale delle forze di polizia, del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle forze armate,  nell'esercizio delle proprie funzioni Regioni:       a) Emilia-Romagna;      b) Lombardia;       c) Veneto.    Province:    a) Pesaro e Urbino;      b) Savona;       c) Bergamo;       d) Lodi;       e) Piacenza;       f) Cremona  trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) il personale sanitario si attiene alle appropriate  misure  di prevenzione per la diffusione delle infezioni  per  via  respiratoria previste dall'Organizzazione mondiale  della  sanita'  e  applica  le indicazioni per la sanificazione e  la  disinfezione  degli  ambienti previste dal Ministero della salute; b) nei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui  al  decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nelle  scuole  di  ogni  ordine  e grado, nelle  universita',  negli  uffici  delle  restanti  pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e  transito,  le  informazioni  sulle misure di prevenzione rese note dal Ministero  della  salute  valide per tutto il territorio nazionale; c) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonche' in tutti  i locali aperti al pubblico, in conformita' alle  disposizioni  di  cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1  del 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione  degli  addetti,  nonche' degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; d) i  sindaci  e  le  associazioni  di  categoria  promuovono  la diffusione delle medesime informazioni sulle  misure  di  prevenzione igienico sanitarie  elencate  nell'allegato  4  presso  gli  esercizi commerciali; e) le aziende di trasporto pubblico  anche  a  lunga  percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi; f) nello svolgimento  delle  procedure  concorsuali  pubbliche  e private, ove ne sia consentito l'espletamento, devono comunque essere adottate le opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire  ai  partecipanti  la possibilita' di rispettare la distanza di  almeno  un  metro  tra  di loro; g) chiunque  abbia  fatto  ingresso  in  Italia,  a  partire  dal quattordicesimo giorno  antecedente  la  data  di  pubblicazione  del presente  decreto,  dopo  aver  soggiornato   in   zone   a   rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale  della sanita',  o  sia  transitato  o  abbia  sostato  nei  comuni  di  cui all'allegato 1, deve comunicare tale circostanza al  dipartimento  di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio  nonche' al proprio medico di medicina generale (di seguito «MMG»)  ovvero  al pediatra di  libera  scelta  (di  seguito  «PLS»).  Le  modalita'  di trasmissione dei dati ai servizi di sanita'  pubblica  sono  definite dalle regioni con apposito provvedimento, che  indica  i  riferimenti dei nominativi e dei contatti dei medici di sanita' pubblica; in caso di contatto tramite il numero unico dell'emergenza 112, o  il  numero verde appositamente istituito  dalla  regione,  gli  operatori  delle centrali comunicano generalita' e recapiti  per  la  trasmissione  aiservizi di sanita' pubblica territorialmente competenti.   Disposizioni specifiche sono poi stabiliti nei riguardi degli operatori sanitari       Per tutto il territorio nazionale trovano applicazione le seguenti misure di contenimento dell'epidemia: a) la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, puo' essere applicata, per la durata dello  stato  di  emergenza  di  cui  alla  deliberazione  del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro  a  ogni rapporto di lavoro subordinato, nel  rispetto  dei  principi  dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza  degli   accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via  telematica anche  ricorrendo  alla  documentazione  resa  disponibile  sul  sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di  ogni  ordine  e  grado, sono sospese fino alla data del 15 marzo 2020; c) la riammissione nei servizi educativi per  l'infanzia  di  cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.  65  e  nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1991, n. 6, di durata superiore a cinque giorni, avviene, fino alla  data  del 15 marzo 2020, dietro presentazione di certificato medico,  anche  in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, sentito il  collegio  dei  docenti,  per  la  durata  della sospensione, modalita' di didattica a distanza avuto  anche  riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; e) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui all'art. 1, comma 1, lettera f)  del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25  febbraio  2020, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; f) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  Alta  Formazione Artistica Musicale e Coreutica nelle quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti  alle  attivita'   didattiche   o curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico; g) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e  Coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle relative valutazioni; h) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali per minorenni, con particolare riguardo ai soggetti  provenienti  dai Comuni di  cui  all'allegato  1,  sino  al  termine  dello  stato  diemergenza       Misure igieniche valide su tutto il territorio nazionale: a)  lavarsi  spesso  le  mani.  Si  raccomanda  di  mettere   a disposizione in tutti  i  locali  pubblici,  palestre,  supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche  per il lavaggio delle mani; b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono  di infezioni respiratorie acute; c) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani; d) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce; e) non prendere farmaci antivirali e antibiotici,  a  meno  che siano prescritti dal medico; f) pulire le superfici con disinfettanti  a  base  di  cloro  o alcol; g) usare la mascherina solo se si sospetta di essere  malato  o si assiste persone malate.       Sono state pubblicate in G.U. n. 50 del 28.2.2020 le due ordinanze della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 e del 28 febbraio 2020 recanti ulteriori disposizioni in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.     Con l'ordinanza del 27.2.2020, n. 640 si è stabilito di affidare la  sorveglianza  epidemiologica e quella microbiologica del  SARS-CoV-2  all'Istituto superiore di sanità     Con l'ordinanza del 28.2.2020, n. 641 si è, invece, statuito che i dispositivi di  protezione  individuale  acquistati  ai  sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.639 del 25 febbraio 2020  sono  destinati,  in  via  prioritaria,  al personale sanitario.       Sono stati pubblicati in G.U. n. 48 del 26.2.2020 una serie di provvedimenti emessi per contrastare gli effetti delle diffusione del COVID 2019 e più precisamente: a) il d.m. MEF 24.2.2020 recante "Sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall'emergenza epidemiologica  da COVID-19" con il quale si stabilisce che le persone fisiche che alla  data  del  21 febbraio 2020, avevano la residenza  ovvero  la  sede  operativa  nel territorio  nei  Comuni  di  cui  all'allegato  1)  al  d.P.C.M. del  23  febbraio  2020,  sono sospesi i termini  dei  versamenti  e  degli  adempimenti  tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonche' dagli atti previsti dall'articolo  29  del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, scadenti nel periodo compreso tra  il 21 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020. Gli adempimenti e i versamenti  oggetto  di  sospensione  devono essere effettuati in unica soluzione  entro  il  mese  successivo  al termine del periodo di sospensione; b) ordinanza PCM 21.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n. 637)" con la quale si stabilisce che prevdono assunzioni straordinarie di personale medico nonché interventi in favore del volontariato con riguardo alla copertura dei costi assicurativi dello stesso;       c) ordinanza PCM 22.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali  rasmissibili. (Ordinanza  n. 638)" con la quale si stabilisce che "Ai fini dell'acquisizione di  lavori,  servizi  e  forniture, strettamente connessi alle attivita' di cui alla presente  ordinanza, i soggetti di cui all'art. 1  provvedono  con  la  procedura  di  cui all'art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici e con la procedura di cui all'art. 63, comma 2, lettera c) in deroga al comma 6 del medesimo art.  63,   effettuando  le  verifiche  circa  il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'art.  163, comma 7,  del  decreto  legislativo  n.  50/2016  e  determinando  il corrispettivo delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti, gli operatori sono  selezionati  all'interno  delle white list delle Prefetture"; d) ordinanza PCM 25.2.2020 recante "Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in  relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza  n.  639)", con la quale si prescrivono disposizioni per l'approvvigionamento dei dispositivi medici     Sono state pubblicate in G.U. n. 47 del 25.2.2020 sia il d.P.C.M. 25.2.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio  2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di  contenimento  e  gestione  dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e sia le ordinanze del Ministero della Salute relativamente alle Regioni di Lombardia, Friuli Venezia-Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte e Liguria.     Qui di seguito si trascrivono le principali disposizioni del succitato d.P.C.M. 25.2.2020, mentre le ordinanze sono pubblicate in apposita sottocartella raggiungibile dal seguente link  http://studiodamonte.it/covid-2019-provvedimenti-ad-efficacia-regionale a) in tutti i comuni delle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine  e  disciplina,  in  luoghi pubblici o privati. Resta  consentito  lo  svolgimento  dei  predetti eventi  e  competizioni,  nonche'  delle   sedute   di   allenamento, all'interno di impianti  sportivi  utilizzati  a  porte  chiuse,  nei comuni diversi da quelli  di  cui  all'allegato  1  del  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, richiamato in premessa; b) i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque  denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospese fino al 15 marzo 2020; quanto previsto dall'art. 41, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine  al  diritto di  recesso  del  viaggiatore  prima  dell'inizio  del  pacchetto  di viaggio, trova applicazione alle fattispecie previste dalla  presente lettera; c) la riammissione nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado  per assenze dovute  a  malattia  di  durata  superiore  a  cinque  giorni avviene, fino alla data del 15 marzo 2020,  dietro  presentazione  di certificato medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti; d) i dirigenti scolastici delle scuole  nelle  quali  l'attivita' didattica  sia  stata  sospesa  per  l'emergenza  sanitaria,  possono attivare, di concerto con gli organi collegiali competenti e  per  la durata della sospensione, modalita' di  didattica  a  distanza  avuto anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con disabilita'; e) il giorno domenica 1°  marzo  2020,  su  tutto  il  territorio nazionale, non avra' luogo il libero  accesso  agli  istituti  ed  ai luoghi della cultura di cui all'art.  1,  comma  1,  del  decreto  11 dicembre 1997, n. 507, «Regolamento recante norme  per  l'istituzione del biglietto d'ingresso ai  monumenti,  musei,  gallerie,  scavi  di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»; f) in relazione alle attivita' espletate dagli uffici  periferici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aventi sede nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Milano,  Padova,  Parma, Pavia, Piacenza, Rovigo, Treviso, Venezia,  Verona  e  Vicenza,  sono adottate le seguenti misure: 1) sospensione degli esami di idoneita' di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli uffici periferici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette province; 2) regolazione delle modalita'  dell'accesso  dell'utenza  agli uffici della Motorizzazione civile aventi  sede  in  dette  province, mediante  predeterminazione   da   parte   del   dirigente   preposto all'ufficio  del  numero  massimo  degli   accessi   giornalieri   ed individuazione  di  idonei  spazi  di  attesa   esterni   alla   sede dell'ufficio medesimo; g) con apposito provvedimento dirigenziale e' disposta in  favore dei candidati che non hanno potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in ragione della sospensione di cui  alla  lettera  f)  la  proroga  dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del decreto legislativo  30 aprile 1992, n. 285; h) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione artistica musicale e coreutica nelle quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la  partecipazione  degli  studenti   alle   attivita'   didattiche o curriculari,  le  attivita'  medesime  possono  essere  svolte,   ove possibile, con  modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare riguardo alle specifiche esigenze  degli  studenti  con  disabilita'.  Le  Universita'  e   le Istituzioni  di  cui  al  precedente  periodo,   successivamente   al ripristino dell'ordinaria funzionalita', assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso individuandone le relative  modalita',  il recupero delle attivita'  formative  nonche'  di  quelle  curriculari ovvero  di  ogni  altra  prova  o  verifica,  anche  intermedia,  che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;   i) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto, la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  queste  possono  essere  svolte,  ove  possibile,  con modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli studenti con disabilita'. Le Universita' e le Istituzioni di  cui  al precedente periodo assicurano, laddove ritenuto necessario ed in ogni caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle attivita' formative, nonche' di quelle curriculari,  ovvero  di  ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del  percorso  didattico;  le  assenze  maturate  dagli studenti di cui alla presente lettera  non  sono  computate  ai  fini della eventuale ammissione ad esami  finali  nonche'  ai  fini  delle relative valutazioni; l) negli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di  Corte  di appello cui appartengono i comuni di cui  all'allegato 1  al  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020,  sino  al 15 marzo 2020, per i servizi aperti al pubblico e in  relazione  alle attivita' non strettamente connesse ad atti e attivita'  urgenti,  il Capo dell'ufficio giudiziario, sentito il  dirigente  amministrativo, puo' stabilire la riduzione dell'orario di apertura al pubblico anche in deroga a quanto disposto dall'art.  162  della  legge  23  ottobre 1960, n. 1196; m) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del contagio del Covid-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione generale della prevenzione sanitaria, i nuovi ingressi negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni,  con  particolare riguardo ai soggetti provenienti dai comuni di cui all'allegato 1  al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  febbraio  2020,sino al termine dello stato di emergenza;     Inoltre, viene stabilito all'art. 2 che la modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via provvisoria, fino al 15 marzo 2020, per i  datori  di  lavoro  aventi sede legale o operativa nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli  Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria, e per i lavoratori ivi residenti o domiciliati che svolgano attivita'  lavorativa  fuori  da tali territori, a ogni rapporto di lavoro subordinato,  nel  rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in  assenza degli accordi individuali ivi previsti.   Con la G.U. n. 45 del 23.2.2020 è stato pubblicato il d.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6, recante  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19". Per i comuni della Regione Lombardia (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini e della Regione Veneto (Vo')sono  adottate  le seguenti misure di contenimento (art. 1): - divieto di allontanamento da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi; - divieto di accesso;  - sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi  natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo  pubblico  o  privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche  se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico; - sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e  delle  scuole di ogni ordine e  grado,  nonche'  della  frequenza  delle  attivita' scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza; - sospensione di viaggi  di  istruzione  in  Italia  o  all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del  sistema  nazionale  di istruzione; - sospensione dei servizi di apertura  al  pubblico  dei  musei  e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui al Codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  nonche'  dell'efficacia  delle disposizioni regolamentari sull'accesso  libero  o  gratuito  a  tali istituti e luoghi; - sospensione delle attivita' degli uffici pubblici,  fatta  salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica  utilita',  secondo le modalita' e i  limiti  indicati  con  provvedimento  del  Prefetto territorialmente competente; - sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e  in corso; - chiusura di tutte le attivita'  commerciali,  ad  esclusione  di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di  cui agli articoli 1 e 2 della legge  12  giugno  1990,  146,  secondo  le modalita'  e  i  limiti  indicati  con  provvedimento  del   Prefetto territorialmente competente, ivi compresi  gli  esercizi  commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita'; - obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per  l'acquisto  di  beni  di  prima  necessita' indossando  dispositivi  di  protezione   individuale   o   adottando particolari  misure  di  cautela  individuate  dal  Dipartimento   di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio; - sospensione dei servizi di trasporto  di  merci  e  di  persone, terrestre, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale,  anche non  di  linea,  con  esclusione  del  trasporto  di  beni  di  prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali  deroghe  previste dai prefetti territorialmente competenti; - sospensione  delle  attivita'  lavorative  per  le  imprese,  ad esclusione di quelle che erogano servizi  essenziali  e  di  pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita'  a distanza. Il Prefetto, d'intesa con  le  autorita'  competenti,  puo' individuare specifiche misure finalizzate a  garantire  le  attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la  produzione  di  beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali; - sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative  per  i lavoratori residenti o domiciliati, anche  di  fatto,  nel  comune  o nell'area interessata, anche ove le  stesse  si  svolgano  fuori  dalComune o dall'area indicata.       Inoltre, gli individui che dal 1°  febbraio  2020  sono  transitati  ed  hanno sostato nei comuni di cui all'allegato 1  al  presente  decreto  sono obbligati  a  comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, ai fini dell'adozione, da parte dell'autorita' sanitaria competente, di  ogni misura necessaria, ivi compresa la permanenza domiciliare  fiduciaria con sorveglianza attiva (art. 2).      La modalita' di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della  legge  22  maggio  2017,  n.  81,  e'  applicabile  in  via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio  nelle  situazioni  di  emergenza  nazionale  o locale  nel  rispetto   dei   principi   dettati   dalle   menzionate disposizioni  e  anche  in  assenza  degli  accordi  individuali  ivi previsti (art. 3).    Le previsioni anno durata di 14 giorni (art. 5) ossia fino al 7 marzo 2020, salvo proroghe.        In G.U. n. 44 del 22.2.2020 sono state pubblicate le ordinanze: a) del Ministero della Salute del 21.2.2020 recante "Ulteriori misure profilattiche contro la  diffusione  della  malattia infettiva COVID-19" la quale stabilisce: - l'applicazione della misura della quarantenaconsorveglianza attiva, per giorni quattordici,  agli  individui  che  abbiano  avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva  diffusiva COVID-19; - l'applicazione per tutti  gli  individui  che,  negli  ultimi quattordici giorni,  abbiano  fatto  ingresso  in  Italia  dopo  aver soggiornato nelle aree della  Cina  interessate  dall'epidemia,  di comunicare  tale   circostanza   al   Dipartimento   di   prevenzione  dell'azienda sanitaria territorialmente competente ai fini dell'adozione delle misure di quarantena tramite  permanenza  domiciliare  fiduciaria  con  sorveglianza attiva  ovvero,  in  presenza  di  condizione  ostative,  di   misure alternative di efficacia equivalente.   b) della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 13.2.2020 con la quale  dispone che le regioni e le province autonome  intervenute  con  squadre  di volontari  provvedono  all'istruttoria,  per  la   liquidazione   deirimborsi richiesti per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato  di  protezione  civile  iscritte  nei rispettivi   elenchi    territoriali,    impiegate    in    occasione dell'emergenza in rassegna.     Sono state pubblicate in G.U.C.E. 20.2.2020 n. C57/4 le conclusioni del Consiglio dell'UE per quanto concerne il contenimento della diffusione di COVID 2019       Si pubblicano i principali atti normativi che sono stati emanati sull'argomento in Italia (dal più recente): a) ordinanza della della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 631) pubblicata in G.U. n. 33 del 10.2.2020, con la quale si conferisce al Ministero dell'istruzione, anche in deroga all'art. 4, commi 1 e 2 e all'art. 14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, il potere di adottare i necessari provvedimenti al fine di assicurare la validita' dell'anno scolastico 2019/2020 degli studenti impegnati nei programmi di mobilita' internazionale nelle aree a rischio di contagio da agenti virali trasmissibili; b) ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 febbraio 2020 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 630)" pubblicata in G.U. n. 32 del 8.2.2020. Con tale ordinanza vengono conferiti al Capo del Dipartimento della protezione civile poteri straordinari per fronteggiare l'emergenza anche avvalendosi del medesimo Dipartimento,  delle  componenti  e  delle  strutture  operative  del Servizio nazionale  della  protezione  civile,  nonche'  di   soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici  economici  e  non  economici e soggetti privati, tra i quali: - quello di adottare misure ulteriormente interdittive al  traffico  aereo,  terrestre  e marittimo sul territorio nazionale, al rientro delle persone presenti nei paesi a rischio ed al rimpatrio assistito dei cittadini stranieri nei paesi di origine  esposti  al  rischio,  all'invio  di  personale specializzato all'estero, all'acquisizione  di  farmaci,  dispositivi medici, di protezione individuale, e biocidi, anche  per  il  tramite  dei soggetti attuatori di cui sopra; - il potere di requisizione  di  beni mobili, mobili registrati e immobili, anche avvalendosi dei  prefetti territorialmente  competenti,  nonche'  alla  gestione  degli  stessi  assicurando ogni forma di assistenza alla popolazione interessata.  Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati  urgenti,  indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  e,  ove  occorra, costituiscono variante agli strumenti  urbanistici  vigenti.     Viene nominato un Comitato tecnico-scientifico composto dal segretario generale del  Ministero  della salute,  dal  direttore  generale  della  prevenzione  sanitaria  del Ministero della salute, dal direttore dell'ufficio  di  coordinamento degli Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, dal direttore scientifico dell'Istituto  nazionale  per le  malattie  infettive   «Lazzaro   Spallanzani»,   dal  Presidente dell'lstituto  superiore  di  sanita',  da  un  rappresentante  della Commissione salute designato dal Presidente  della  Conferenza  delle regioni  e  province  autonome  e   dal   coordinatore   dell'ufficio promozione e integrazione del  Servizio  nazionale  della  protezione civile del Dipartimento della  protezione  civile,  con  funzioni  di coordinatore del Comitato Per la  realizzazione  delle  attivita'  di  cui  alla  presente ordinanza,  nel  rispetto  dei  principi  generali   dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti  dall'ordinamento  comunitario, il Capo del Dipartimento della Protezione civile ed i soggetti attuatori hanno facoltà di derogare ad una serie consistente di norme vigenti. c) ordinanza Ministero della Salute 25.01.2020 recante "Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV"  pubblicata su G.U. Serie Generale n. 21 del 27.01.2020 con la quale il Governo stabilisce: - che tutti i passeggeri sbarcanti in Italia e  provenienti  con  volo diretto da Paesi comprendenti  aree  in  cui  si  e'  verificata  unatrasmissione autoctona sostenuta del nuovo Coronavirus (2019 - nCoV), le compagnie aeree, le societa' e gli enti, pubblici e  privati,  che gestiscono gli scali aeroportuali,  sono  tenuti  al  rispetto  delle misure di sorveglianza sanitaria in atto, nonche' di quelle ulteriori adottate dai competenti uffici del Ministero della salute; - il conferimento in via straordinaria ed in deroga alle previsioni del d.lgs. n. 165/2001 di 77 medici, 30 infermieri e 4 psicologici; - l'attivazione del numero di telefono di pubblica utilità informativo 1500; d)  ordinanza Ministero della Salute 30.01.2020 recante "Misure profilattiche contro  il  nuovo  Coronavirus  (2019  -  nCoV)" pubblicata su G.U. Serie Generale n. 26 del 1.02.2020 con la quale il Governo dispone l'interdizione del traffico aereo dalla Cina.

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