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L'Adunanza del Consiglio di Stato 20 maggio 2013, n. 14 ha chiarito alcuni importanti aspetti relativi alle cooperative di produzione e di lavoro di cui alla l. 25 giugno 1909, n. 422: "il consorzio fra società di cooperative di produzione e di lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, può partecipare alla procedura di gara utilizzando i requisiti suoi propri e, nel novero di questi, facendo valere i mezzi nella disponibilità delle cooperative che costituiscono, ai fini che qui rilevano, articolazioni organiche del soggetto collettivo, ossia suoi interna corporis. Il rapporto organico che lega le cooperative consorziate, ivi compresa quella incaricata dell’esecuzione dei lavori, infatti, è tale che l’attività compiuta dalle consorziate è imputata organicamente al consorzio, come unico ed autonomo centro di imputazione e di riferimento di interessi, per cui, diversamente da quanto accade in tema di associazioni temporanee e di consorzi stabili, la responsabilità per inadempimento degli obblighi contrattuali nei confronti della p.a. si appunta esclusivamente in capo al consorzio senza estendersi, in via solidale, alla cooperativa incaricata dell’esecuzione". Da tale premessa consegue che, nel caso in cui sia stata indicata in sede di gara una sub-affidataria dei lavori e quantunque ciò non sia ammissibile, tuttavia, in forza del brocardo vitiatur sed non vitiat, tale operazione non impedisce al Consorzio di conservare legittimamente l’aggiudicazione, purché questo abbia provveduto "ad indicare in sede di offerta l’impresa consorziata da cui sarebbero stati eseguiti i lavori stessi. E’ questo, infatti, l’unico specifico adempimento imposto dall’art. 37, comma 7, del d.lgs. n. 163 del 2006, con conseguente irrilevanza dei comportamenti posti in essere sul punto dalla consorziata designata".

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