Salta al contenuto principale
Cons. Stato, Ad. plen. 9 novembre 2021, nn. 17 e 18: L’Adunanza plenaria enuncia i seguenti principi di diritto: 1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. 3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E.   Proroga L'art.12 , par. 1, della direttiva 2006/123 dispone che il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali, "deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza, in particolare un'adeguata pubblicità". Una normativa nazionale che preveda una proroga ex lege della data di scadenza delle autorizzazioni da un lato "equivale a un loro rinnovo automatico", espressamente escluso dall'art. 12, par. 2, della direttiva 2006/123, e dall'altro contrasta con l'obbligo di selezione pubblica di cui all'art. 12, par. 1, della medesima direttiva. L'art. 12, par. 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve essere dunque interpretato nel senso che osta a una misura nazionale che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati.  La proroga tesa a consentire ai concessionari di ammortizzare gli investimenti genera una disparità di trattamento giustificabile solo per motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza del diritto: tale esigenza rileva per le concessioni rilasciate quando non era ancora stato sancito che l'interesse transfrontaliero di un contratto comporta l'obbligo di trasparenza, ma non per quelle successive in relazione alle quali, dunque, il principio di certezza del diritto non può essere invocato a giustificazione di una disparità di trattamento vietata dall'art. 49 TFUE   Procedure di affidamento Nel parere 27 giugno 2016, n. 1505, il Consiglio di Stato ribadisce che la procedura di assegnazione dell’area o della singola banchina non può più muovere esclusivamente - come accadeva con l’art. 18 della L. n. 84/1994 -  dall’istanza dell’interessato, senza un atto di programmazione a monte che sfoci poi in un bando ed in una, seppur peculiare, procedura di gara ad evidenza pubblica per la concessione del bene. La previgente disciplina infatti, pur garantendo i principi di pubblicità e visibilità dell’azione amministrativa, non limitava come dovuto la discrezionalità dell’ente pubblico, stante l’assenza di un bando e la mancata predeterminazione di criteri di selezione delle domande, dei livelli minimi dei canoni concessori e di criteri per individuare la durata della concessione, la quale non può prescindere dalla pianificazione del soggetto concedente titolare della governance e dalla programmazione degli investimenti da effettuarsi. Un siffatto modo di procedere rischierebbe oggi, da un lato, di ingessare per interi decenni, senza una preliminare valutazione strategica, l’uso o la destinazione di aree fondamentali per lo sviluppo del porto e dei traffici e, dall’altro lato, di porsi in contrasto con la disciplina comunitaria. Come da tempo evidenziato in giurisprudenza, infatti, la sottoposizione ai principi di evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di area demaniale marittima venga fornita un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai ricordati principi di trasparenza e non discriminazione (da ultimo, Cons. Stato, VI, 7 marzo 2016, n. 889).   Normativa: L. n. 228/2012 La l. 24.12.2012, n. 228 recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» pubblicata su G.U. n. 302 del 29-12-2012 - S.O. n. 212, al comma 547 ha disposto la proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni di beni demaniali marittimi per finalità turistico-ricreative estendendo la proroga anche ai beni demaniali “lacuali e fluviali” e per le finalità “sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto”.    Normativa: L. n. 194/2009 Ecco il testo del nuovo art. 1, comma 18 d.l. 30.12.2009, n. 194 convertito con modificazioni in l. 26 febbraio 2010, n. 25  “Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive, nonché quelli destinati a porti turistici, approdi e punti di ormeggio dedicati alla nautica da diporto, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogato fino al 31 dicembre 2020, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo è soppresso”.  Viene pubblicato, altresì, un breve commento dell'Avv. Damonte sullo schema della norma che è stata poi inserita nel testo della legge di Stabilità.

Contattaci

Dove siamo

Via Corsica, 10/4, 16128 Genova

Telefono e Fax

Tel: 010 5701414

Fax: 010 541355

Dichiaro di aver letto l’informativa ex art. 13 del Regolamento UE n. 619/2016 e di autorizzare il trattamento dei dati personali
CAPTCHA
4 + 14 =
Risolvere questo semplice problema matematico e inserire il risultato. Ad esempio per 1+3, inserire 4.
Questa domanda è un test per verificare che tu sia un visitatore umano e per impedire inserimenti di spam automatici.