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L'AVCP ha emanato l'interessante determinazione n. 4 del 22 maggio 2013, con la quale vengono esposti importanti chiarimenti in manteria di leasing immobiliare e di contratto di disponibilità. Ricordiamo che il leasing in costruendo disciplinato dall'art. 160-bis d.lgs. n. 163/06 è "il contratto mediante il quale un locatore acquista  un bene conforme alle esigenze del locatario e poi lo concede in locazione al medesimo, svolgendo  così una funzione di intermediario finanziario; alla scadenza contrattuale il locatario utilizzatore può scegliere tra la restituzione del bene, ovvero il suo acquisto, mediante corresponsione del prezzo di riscatto". Mentre il contratto di disponibilità definito dall'art. 160-ter d.lgs. n. 163/06 è, invece, "è il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio ed a spese dell’affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell’amministrazione aggiudicatrice di un’opera di proprietà privata destinata all’esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo (cfr. art. 3, comma 15-bis.1). Per messa a disposizione, si intende l’onere assunto a proprio rischio dall’affidatario di assicurare all’amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilità dell’opera, nel rispetto dei parametri di funzionalità previsti dal contratto, garantendo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti"     Interessante pronunciamento del TAR Liguria, sez. II, 6.2.2013, n. 231, il quale provvede ad enucleare i contorni dell'ambito di applicazione dell'istituto della concessione di lavori pubblici, statuendo che, nel caso di procedura ad evidenza pubblica per la concessione del diritto di superficie per la realizzazione di parcheggi interrati su suolo pubblico, la procedura medesima non può essere qualificata alla stregua di una concessione di lavori pubblici, bensì "di una concessione del diritto di superficie su (rectius: sotto) suolo pubblico, per la realizzazione di opera privata", talché essa non si trova soggetta al Codice dei contratti pubblici, bensì semplicemente al r.d. n. 2440/1923, nella parte in cui quest'ultimo disciplina i contratti attivi per l'amministrazione.   Ciò nondimeno  la Commissione di gara dovrà essere costituita in numero dispari di componenti ed, inoltre, "pur non essendo rinvenibile nell’ordinamento un principio di immodificabilità delle Commissioni giudicatrici - la partecipazione dei supplenti va preventivamente disciplinata attraverso la determinazione dei criteri per la loro scelta o la loro nomina nominativa".

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