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Con la sentenza 12/5/2016 n. 101 la Corte Costituzionale – nell'ambito di un giudizio con cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha contestato la legittimità costituzionale della Legge Regionale della Lombardia n. 35/2014 ("Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione") – ha chiarito che "con l'ampliare … la nozione di «rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale», riconducendovi altresì tutti i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani, la disposizione in esame si pone … in contrasto con la disciplina nazionale di riferimento, prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), la quale stabilisce che «i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti» debbano venir ricompresi nella categoria dei «rifiuti speciali» (art. 184, comma 3, lettera g)".   A fronte di ciò la Corte Costituzionale – ribadito che "la disciplina dei rifiuti rientra, per costante giurisprudenza di questa Corte, nella materia, appunto, della «tutela dell'ambiente» (ex plurimis, sentenze n. 180, n. 149 e n. 58 del 2015, n. 70 del 2014, n. 69 del 2011, n. 373 e n. 127 del 2010)" – ha ritenuto sussistente il censurato "vulnus arrecato dall'impugnata disposizione al precetto di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost".

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