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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 9 febbraio 2016, n. 2 chiarisce i poteri del Commissario ad acta nel caso di procedimento per l'emanazione di un provvedimento ex art. 42-bis d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 in materia di T.U. delle espropriazioni, esprimendo il seguente principio di diritto: "Il commissario ad acta può emanare il provvedimento di acquisizione coattiva previsto dall’articolo 42-bis d.P.R. 8 giugno 2011, n. 327 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità -: a) se nominato dal giudice amministrativo a mente degli artt. 34, comma 1, lett. e), e 114, comma, 4, lett. d), c.p.a., qualora tale adempimento sia stato previsto dal giudicato de quo agitur; b) se nominato dal giudice amministrativo a mente dell’art. 117, comma 3, c.p.a., qualora l’amministrazione non abbia provveduto sull’istanza dell’interessato che abbia sollecitato l’esercizio del potere di cui al menzionato art. 42-bis"

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