
E’ stata pubblicata in G.U. n. 258 del 4.11.2017 la l. 17 ottobre 2017, n. 161 recante “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”. Ecco le principali novità:
a) estensione del Codice antimafia in riferimento alle misure di prevenzione personali anche agli indiziati (art. 1):
- del delitto di cui all’art. 418 c.p. (assistenza agli indiziati di essere associati ad un’associazione mafiosa);
- di operare in gruppi o isolatamente, ponendo in essere atti preparatori, obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del codice penale (delitti contro l’incolumità pubblica) o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438, 439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in territorio estero a sostegno di un'organizzazione che persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo 270-sexies del codice penale;
- del delitto di cui all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) o del delitto di cui all'articolo 416 (associazione a delinquere) del codice penale, finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del medesimo codice;
- del delitto di cui all’art. 612-bis c.p. (stalking);
b) si precisa che alla sorveglianza speciale puo' essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale, o in una o piu' regioni, nonché il Giudice può imporre tutte le prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, e, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o piu' comuni o in una o piu' regioni, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori. Sono, inoltre, introdotte modifiche al procedimento giudiziario in misura di erogazione delle misure di prevenzione personali (art. 2);
c) estensione delle misure patrimoniali anche ai precitati soggetti. In particolare, viene in parte riscritto il testo dell’art. 20 in materia di sequestro stabilendosi che esso può essere disposto nei confronti del soggetto indiziato dei delitti di cui all’art. 4 quanto la stessa risulti “poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego”. Analoghe sono introdotte all’art. 24 per quanto concerne la confisca (art. 5);
d) viene modifica la disciplina di cui all’art. 34 in materia di amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attivita' economiche e viene introdotto l’art. 34-bis in materia di controllo giudiziario delle aziende che può essere applicata quando sussistano indizi di agevolazione occasione in favore di persone per le quali è proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale “se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attivita'” (artt. 10 e 11);
e) sono introdotte modifiche alla disciplina dell’amministrazione dei beni sequestrati (artt. 13 e 14);
f) sono introdotte misure finanziarie e comunque di supporto in favore delle aziende sequestrate o confiscate (artt. 15 e 16). Inoltre viene conferita una delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate (art. 34);
g) sono introdotte disposizioni in relazione agli immobili confiscati (art. 18);
h) l'informazione antimafia e' sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonche' su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei (art. 28);
i) viene sostituito l’art. 110 che disciplina l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata (29);
l) sono incrementate le pene edittali, tra l’altro, del delitto di cui all'articolo 640-bis (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) che prima andavano da uno a sei anni e che ora passano da due a sette anni (art. 30).
Introdotte alcune modifiche al Codice delle leggi antimafia dal d.lgs. 13.10.2014, n. 153 (G.U. n. 250 del 27.10.2014) recante "Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decretolegislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggiantimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136". Ecco le principali novità.
a) si ricorda che l'art. 85 del Codice elenca i soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Il comma 3 è stato sostituito precisando che le verifiche antimafia si estendono ai familiari conviventi purché maggiorenni e residenti nello Stato italiano;
b) si precisa che fino all'attivazione della banca dati nazionale unica, la documentazione antimafia, nei termini di validita' di cui ai commi 1 e 2, e' utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti, diversi da quello per il quale e' stata acquisita, riguardanti i medesimi soggetti;
c) viene stabilito che il prefetto competente ha 30 giorni di tempo per rilasciare la comunicazione antimafia, dopodiché trascorso detto termine le stazioni appaltanti possono procedere alla stipula dei relativi contratti.In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni sono corrisposti sotto condizione risolutiva che le pubblica amministrazioni revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite. La revoca e il recesso si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto è accertata successivamente alla stipula del contratto, alla concessione di lavori o all'autorizzazione al subcontratto, tuttavia il versamento delle erogazioni di cui all'articolo 67, comma 1, lettera g) (finanziamenti/erogazioni per lo svolgimento di attività imprenditoriale) puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti della comunicazione antimafia liberatoria;
d) l'informazione antimafia interdittiva viene invece emanata quando viene accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa;
e) in caso di eccezionale malfunzionamento della banca dati antimafia è possibile ricorrere all'autocertificazione.
Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»
Modifiche al Codice antimafia ad opera del decreto legislativo 15 novembre 2012 , n. 218 recante disposizioni correttive ed integrative (G.U. n. 290 del 13 dicembre 2012)