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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 22 ottobre 2019, n. 10 interviene ancora sull'annoso problema della responsabilità in capo all'acquirente di un terreno da bonificare non responsabile dell'inquinamento stesso, sacendo il seguente principio di diritto: "la bonifica del sito inquinato può essere ordinata anche a carico di una società non responsabile dell’inquinamento, ma che sia ad essa subentrata per effetto di fusione per incorporazione, nel regime previgente alla riforma del diritto societario, e per condotte antecedenti a quando la bonifica è stata introdotta nell’ordinamento giuridico, i cui effetti dannosi permangano al momento dell’adozione del provvedimento".   Pubblicato sulla G.U. n. 262 dell'11.11.2014 il d.l. 11.11.2014, n. 165 recante "Disposizioni urgenti di correzione a  recenti  norme  in  materia  di bonifica  e  messa  in  sicurezza  di  siti  contaminati   e   misure finanziarie relative ad enti territoriali", il quale stabilisce principalmente che "Nei siti inquinati, nei quali sono incorso o non sono ancora avviate attivita' di messa in sicurezza e  dibonifica, possono essere  realizzati  interventi  e  opere  richiestidalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di manutenzioneordinaria e straordinaria  di  impianti  e  infrastrutture,  compresiadeguamenti alle prescrizioni autorizzative,  nonche'  opere  linearinecessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e, piu'in generale, altre opere lineari di pubblico interesse  a  condizioneche detti interventi e opere siano  realizzati  secondo  modalita'  etecniche che non pregiudicano ne' interferiscono con il completamentoe l'esecuzione della bonifica, ne' determinano rischi per  la  salutedei lavoratori e degli altri fruitori dell'area".   L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 13 novembre 2013 ha sottoposto alla CGUE il seguente quesito pregiudiziale "se i princìpi dell’Unione europea in materia  ambientale  sanciti  dall’art.  191,  paragrafo  2,  del  Trattato  sul  funzionamento dell’Unione europea e dalla direttiva 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13° e 24°  considerando)  –  in  particolare,  il  principio  per  cui  «chi  inquina,  paga»,  il principio  di  precauzione,  il  principio  dell’azione  preventiva, il principio, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente – ostino ad una normativa nazionale, quale quella delineata dagli articoli 244, 245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, che, in caso di accertata contaminazione di un sito e d’impossibilità d’individuare il soggetto responsabile della contaminazione o di ottenere da quest’ultimo gli interventi di riparazione, non consenta all’autorità amministrativa d’imporre l’esecuzione delle misure di sicurezza  d’emergenza e bonifica al proprietario non responsabile dell’inquinamento, prevedendo, a carico di quest’ultimo, soltanto una responsabilità patrimoniale limitata al valore del sito dopo l’esecuzione degli interventi di bonifica". Sarebbe, interessante, che la CGUE verifichi che la legittimità, rispetto al principio di «chi inquina, paga» se sia compatibile anche la semplice condanna ad una sanzione pecuniaria comminata nei confronti di chi non abbia avuto alcuna responsabilità nell'inquinamento dell'area né abbia avuto consapevolezza dell'inquinamento al momento  dell'acquisizione della stessa.

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