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Il TAR Milano, IV, 20 maggio 2016, n. 1003, ribadisce che la pretesa ostensiva deve essere esercitata in primis nei confronti dell’Amministrazione competente e solo in caso di diniego può essere azionata in sede giurisdizionale. In materia di appalti pubblici, la richiesta di accesso del concorrente non può avere ad oggetto atti estranei alla procedura di gara, né documenti rispetto alla cui conoscenza egli non abbia manifestato un interesse tutelabile concreto e meritevole di tutela ex art. 13, c. 6, d.lgs. n. 163/2006, specie allorché l’accesso riguardi informazioni o atti relativi a scelte organizzative del gestore uscente, come tali incidenti sui valori di concorrenza e par condicio.

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