
Con l'Avviso di rettifica sul d.lgs. 18.4.2016, n. 50 in G.U. n. 164 del 15.7.2016 arriva una pioggia di puntuali correzioni al nuovo testo dei contratti e delle concessioni pubblici.
Con il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" pubblicato in G.U. n. 91 del 19.4.2016 è stata finalmente data attuazione alla delegata conferita al Governo dalla l. 11/2016. Sono omessi gli allegati
Si pubblica, altresì, il parere espresso dal Consiglio di Stato, 26.03.2016, n. 855 in sede di redazione del testo del nuovo Codice dei contratti pubblici.
Si segnala, altresì, il comunicato (senza data) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti avente ad oggetto la Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.91 del 19.4.2016 - Suppl. Ordinario n. 11.
Pubblicata sulla G.U. n. 23 del 29.1.20126 la l. 28.01.2016, n. 11 recante «Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture».
Le tempistiche sono emanazione entro il:
- 18 aprile 2016, di un decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014;
- il 31 luglio 2016, di un decreto legislativo per il riordino complessivo della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito denominato «decreto di riordino», ferma
restando la facolta' per il Governo di adottare entro il 18 aprile 2016 un unico decreto legislativo;
Ecco a grandi linee le principali novità:
- divieto d’introduzione o di mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive ai sensi dell'art. 14, commi 24-ter e 24-quater, l. 28 novembre 2005, n. 246;
- sostituzione del Codice dei contratti pubblici con la nuova disciplina;
- ricognizione e riordino del quadro normativo vigente nelle materie degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, al fine di conseguire una drastica riduzione e razionalizzazione del complesso delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti e un piu' elevato livello di certezza del
diritto e di semplificazione dei procedimenti salvaguardando una specifica normativa per il settore dei
servizi sostitutivi di mensa;
- previsione di una disciplina applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e di una disciplina per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture in economia ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidita' dei procedimenti, salvaguardando i
principi di trasparenza e imparzialita' della gara;
- puntuale indicazione, in materia di affidamento dei contratti nei settori speciali, delle disposizioni ad essi applicabili;
- semplificazione, armonizzazione e progressiva digitalizzazione delle procedure in materia di affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- previsione di disposizioni concernenti le procedure di acquisizione di servizi, forniture e lavori da applicare in occasione di emergenze di protezione civile;
- previsione di una specifica disciplina per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza;
- individuazione dei contratti esclusi dall'ambito di applicazione del decreto di recepimento delle direttive;
- riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni culturali;
- previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di sostenibilita' energetica e ambientale nell'affidamento degli appalti pubblici e dei contratti di concessione;
- previsione di un sistema amministrativo, regolato sotto la direzione dell'ANAC, di penalita' e premialita' per la denuncia obbligatoria delle richieste estorsive e corruttive da parte delle imprese titolari di appalti pubblici, comprese le imprese subappaltatrici e le imprese fornitrici di materiali, opere e servizi, prevedendo altresi' uno specifico regime sanzionatorio nei casi di omessa o tardiva denuncia e individuando le norme del codice la cui violazione determina la comminazione di sanzioni amministrative da parte dell'ANAC;
- revisione della disciplina in materia di pubblicita' degli avvisi e dei bandi di gara, in modo da fare ricorso a strumenti di pubblicita' di tipo informatico;
- attribuzione all'ANAC di piu' ampie funzioni di promozione dell'efficienza, di sostegno allo sviluppo delle migliori pratiche, nonché – tra l’altro – di bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolamentazione flessibile;
- previsione delle modalita' e dei soggetti preposti alla rilevazione e alla determinazione annuale dei costi standardizzati per tipo di lavoro, di servizio e di fornitura;
- riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, con attribuzione a questi ultimi della piena possibilita' di integrazione documentale non onerosa di qualsiasi elemento di natura formale della domanda, purche' non attenga agli elementi oggetto di valutazioni sul merito dell'offerta;
- accesso a un'unica banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la revisione e semplificazione dell'attuale sistema AVCpass;
- previsione che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE);
- revisione ed efficientamento delle procedure di appalto degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili dalla societa' CONSIP Spa;
- introduzione di misure volte a contenere il ricorso a variazioni progettuali in corso d'opera, distinguendo in modo dettagliato tra variazioni sostanziali e non sostanziali;
- utilizzo, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non
discriminazione e di parita' di trattamento, per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e dei contratti di concessione, del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, seguendo un approccio costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita e includendo il «miglior rapporto qualita'/prezzo» valutato con criteri oggettivi sulla base degli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto pubblico o del contratto di concessione;
- aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonche' a quelli di servizi ad alta intensita' di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa;
- creazione, presso l'ANAC, di un albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici di appalti pubblici e contratti di concessione;
- garanzia di adeguati livelli di pubblicita' e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e i contratti di concessione sotto la soglia di rilevanza comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa tra piu' offerte, prevedendo che debbano essere invitati a presentare offerta almeno cinque operatori economici;
- rafforzamento delle funzioni di organizzazione, di gestione e di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, attraverso verifiche effettive e non meramente documentali;
- creazione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che possono ricoprire rispettivamente i ruoli di responsabile dei lavori, di direttore dei lavori e di collaudatore negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale;
- revisione della disciplina di affidamento degli incarichi di collaudo a dipendenti appartenenti ai ruoli della pubblica amministrazione e in trattamento di quiescenza, prevedendo il divieto di affidamento dell'incarico di collaudo per appalti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie di rilevanza comunitaria, ubicati nella regione sede dell'amministrazione di appartenenza, e disponendo un limite all'importo dei corrispettivi;
- revisione e semplificazione della disciplina vigente per il sistema della validazione dei progetti, stabilendo la soglia di importo al di sotto della quale la validazione e' competenza del responsabile unico del procedimento nonche' il divieto, al fine di evitare conflitti di interesse, dello svolgimento contemporaneo dell'attivita' di validazione con quella di progettazione;
- somma non superiore al 2% dell'importo posto a base di gara per le attivita' tecniche svolte dai dipendenti pubblici relativamente alla programmazione della spesa per investimenti, alla predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori e ai collaudi, con particolare riferimento al profilo dei tempi e dei costi, escludendo l'applicazione degli incentivi alla progettazione;
- revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici;
- previsione, tra l’altro, che il curatore del fallimento possa partecipare alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, che possa essere affidatario di subappalti e che possa stipulare i relativi contratti quando l'impresa fallita e' in possesso delle necessarie attestazioni ed e' stato autorizzato l'esercizio provvisorio;
- revisione della disciplina vigente in materia di avvalimento;
- razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
- gia' nella fase cautelare, il giudice debba tener conto del disposto dell'articolo 121, comma 1,
del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 122 e nell'applicazione dei criteri ivi previsti,
debba valutare se il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse generale possa influire sulla misura cautelare richiesta;
- revisione e razionalizzazione del rito abbreviato per i giudizi di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 119 c.p.a., anche mediante l'introduzione di un rito speciale in camera di consiglio che consente l'immediata risoluzione del contenzioso relativo all'impugnazione dei provvedimenti di esclusione dalla gara o di ammissione alla gara per carenza dei requisiti di partecipazione, nonché previsione della preclusione della contestazione di vizi attinenti alla fase di esclusione dalla gara o ammissione alla gara nel successivo svolgimento della procedura di gara e in sede di impugnazione dei successivi provvedimenti di valutazione delle offerte e di aggiudicazione, provvisoria e definitiva;
- previsione di una disciplina specifica per gli appalti pubblici di servizi, diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli ad alta intensita' di manodopera, definiti come quelli nei quali il costo della manodopera e' pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto, prevedendo l'introduzione di «clausole sociali» volte a promuovere la stabilita' occupazionale del personale impiegato;
- disciplina organica della materia dei contratti di concessione mediante l'armonizzazione e la semplificazione delle disposizioni vigenti;
- obbligo per i soggetti pubblici e privati, titolari di concessioni di lavori o di servizi pubblici gia' esistenti o di nuova aggiudicazione, di affidare una quota pari all'80 per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo superiore a 150.000 euro mediante procedura ad evidenza pubblica;
- introduzione di forme di dibattito pubblico delle comunita' locali dei territori interessati dalla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale aventi impatto sull'ambiente, la citta' o sull'assetto del territorio, prevedendo la pubblicazione on line dei progetti e degli esiti della consultazione pubblica; le osservazioni elaborate in sede di consultazione pubblica entrano nella valutazione in sede di predisposizione del progetto definitivo;
- introduzione nei contratti di lavori, servizi e forniture di una disciplina specifica per il subappalto, prevedendo in particolare: l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta le parti del contratto che intende subappaltare; l'espressa individuazione dei casi specifici in cui vige l'obbligo di indicare, in sede di offerta, una terna di nominativi di subappaltatori per ogni tipologia di attivita' prevista in progetto;
- l'obbligo per la stazione appaltante di procedere al pagamento diretto dei subappaltatori in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore;
- a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' comunque vietata negli appalti pubblici di lavori, affidati a contraente generale ai sensi dell'articolo 176 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'attribuzione di compiti di responsabile o di
direttore dei lavori allo stesso contraente generale;
- sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente sono abrogate le disposizioni in materia di garanzia globale di cui agli articoli 129, comma 3, e 176, comma 18, del codice di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Pubblicata in G.U. n. 283 del 5.12.2014 il d.m. 24.10.2014 recante "Procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e la pubblicazione del programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi"
Pubblicate sulla GUUE 28.3.2014, le nuove direttive dell'Unione europea in materia di appalti, appalti nei settori ex esclusi e (per la prima volta) in materia di concessioni:
- DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;
- DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE;
- DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE.
Pubblicato sulla GUUE n. 335/17 del 14.12.2013 il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 integrante il nuovo aggiornamento delle soglie comunitarie per dal 1° gennaio 2014. Ecco le nuove soglie:
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV; b) 207.000 euro, b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV; b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
E' stata pubblicata sulla G.U. n. 265 del 13 novembre 2012 la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 30.10.2012, n. 4536 recante «Primi chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture».
In tale circolare viene evidenziato sinteticamente che:
- l'importo per l'affidamento diretto in materia di progettazioni è pari a 40.000€ (cd. «microprogettazioni»);
- la possibilità per la stazione appaltante di chiedere l'autocertificazione della regolarità contributiva in luogo del DURC (da richiedersi d'ufficio) resta limitato a 20.000€ (art. 4, comma 14-bis d.l. n. 70/2011 convertito con l. n. 106/2011);
- per i servizi di importo stimato inferiore a 100.000€, l'art. 267, al comma 1, stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 91, comma 2, del codice e del solo art. 267 del regolamento: sono escluse, quindi, le restanti disposizioni del titolo II della parte III del d.P.R. n. 207/2010;
- l'obbligo di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa vale soltanto per i contratti d'importo superiore a 100.000€;
- differenze in materia di avvalimento per quanto concerne i contratti di avvalimento per i servizi e le forniture, per i quali non trova applicazione il disposto dell'art. 88 d.P.R. n. 207/2010, sicché è consentito, a differenza che negli appalti di lavori, che il contratto di avvalimento possa avere anche un oggetto determinabile ai sensi dell'art. 1346 del codice civile ("L'oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile"). Pertanto, a norma del citato art. 1346 c.c., ove un contratto abbia un oggetto indeterminato, lo stesso sara' da reputarsi nullo e quindi "mancante" a norma dell'art. 49, comma 1, lettera f) del codice dei contratti, con la conseguenza che l'avvalimento è da ritenersi illegittimo;
- per quanto concerne i documenti da allegare ai contratti ex art. 137 del d.P.R. n. 207/2010 "i documenti indicati al comma 1 possono anche non essere materialmente allegati, purché siano conservati dalla stazione appaltante e controfirmati dai contraenti, ad eccezione del capitolato speciale e dell'elenco prezzi unitari, che devono essere materialmente allegati al contratto";
- la previsione dell'art. 137, comma 3 d.P.R. n. 207/2010 innanzi citata, deve considerarsi applicabile in via analogica anche per gli appalti di servizi e di forniture;
- in materia di SOA, l'impresa in pendenza del rilascio del rinnovo dell'attestazione SOA, può partecipare alle procedure selettive nel caso in cui la stessa abbia richiesto di sottoporsi alla verifica triennale (stipulando apposito contratto con la SOA) prima della scadenza del triennio;
- gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso da indicare nei bandi relativi ai sensi dell'art. 131, comma 3 d.lgs. n. 163/06, conseguentemente "ai sensi dell'art. 32, comma 4, lettera e), del regolamento tra le spese generali comprese nel prezzo dei lavori (e perciò a carico dell'esecutore) sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri non assoggettate a ribasso".
Inoltre, ha chiarito alcuni aspetti concernenti la trasformazione del contratto di avvalimento in contratto di subappalto ai sensi dell'art. 49, comma 10 d.lgs. n. 163/06, tuttavia "La facoltà di trasformazione dell'avvalimento in subappalto non può, però, essere esercitata in modo automatico, dovendo, di converso, l'appaltatore, necessariamente, proporre l'istanza all'uopo prescritta e rispettare le disposizioni di cui all'art. 118 del codice (a titolo esemplificativo, conferire un prezzo al subappaltatore con un ribasso non superiore al 20% dei valori di offerta - a nulla valendo l'eventuale prezzo concordato per l'avvalimento - e trasferendo al subappaltatore i costi della sicurezza per le attivita' realizzate, anche se questi non erano dovuti in costanza di mero avvalimento)".
Pubblicata la determinazione dell'AVCP 10.10.2012, n. 4 recante "BANDO- TIPO. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici", ma chi si aspettava i bandi-tipo rimarrà deluso...
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'art. 64, comma 4-bis, secondo periodo d.lgs. n. 163/06 "Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo". Si pone, pertanto, il problema se la determinazione n. 4/2012 sia idonea ad integrare la previsione di cui al primo periodo ("I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis"), divendo così ulteriore fonte degli appalti pubblici oltre al Codice e al Regolamento attuativo.