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L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 6 aprile 2018, n. 3 chiarisce funzione ed effetti dell'informativa antimafia sancendo che: "a) il provvedimento di cd. “interdittiva antimafia” determina una particolare forma di incapacità ex lege, parziale (in quanto limitata a specifici rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione) e tendenzialmente temporanea, con la conseguenza che al soggetto – persona fisica o giuridica – è precluso avere con la pubblica amministrazione rapporti riconducibili a quanto disposto dall’art. 67 d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159”. b) l’art. 67, co. 1, lett. g) del d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, nella parte in cui prevede il divieto di ottenere, da parte del soggetto colpito dall’interdittiva antimafia, “contributi, finanziamenti e mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali”, ricomprende anche l’impossibilità di percepire somme dovute a titolo di risarcimento del danno patito in connessione all’attività di impresa"     Pubblicato in G.U. n. 4 del 7.01.2015 il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 recante "Regolamento  recante  disposizioni  concernenti   le   modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il  CED,  di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n.  121,  della  Banca dati nazionale unica della  documentazione  antimafia,  istituita  ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre  2011,  n. 159"   Il Consiglio di Stato, sez. III, 12 gennaio 2013, n. 126 ha annullato il provvedimento di scioglimento del Comune di Bordighera. La sentenza chiarisce che "come è stato osservato, la connotazione dell’ istituto nel vigente sistema normativo quale «misura di carattere straordinario» per fronteggiare «una emergenza straordinaria» (in termini, Corte costituzionale n. 103 del 19 marzo 1993, nell'escludere profili di incostituzionalità del previgente art. 15-bis della legge 19 marzo 1990, n. 55)"  e che non sia "sufficiente un mero quadro indiziario fondato su «semplici elementi», in base ai quali sia solo plausibile il potenziale collegamento o l’influenza dei sodalizi criminali verso gli amministratori comunali, con condizionamento delle loro scelte e ricaduta sul buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, sul regolare funzionamento dei servizi e sulle stesse condizioni di sicurezza pubblica, dovendo detti elementi caratterizzarsi per concretezza, essere cioè assistiti da un obiettivo e documentato accertamento nella loro realtà storica; univocità, che sta a significare la loro direzione agli scopi che la misura di rigore è intesa a prevenire; rilevanza, che si caratterizza per l’idoneità all’effetto di compromettere il regolare svolgimento delle funzioni dell’ente locale".

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