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Il TAR Lazio, sez. III-ter, 18.06.2012, n. 5567 ha avuto modo di acclarare che: -  "Con specifico riferimento ai diritti aeroportuali, va precisato che il complesso procedimento di determinazione degli stessi (nel quale sono coinvolti il Cipe e il Ministero dell’economia e delle finanze) si incentra essenzialmente sull’individuazione della loro entità, mentre la relativa tipologia e i rispettivi presupposti applicativi trovano definizione a livello di normativa primaria (se non di rango superiore, considerando accordi internazionali e fonti comunitarie; a tale riguardo si può osservare che l’art. 11-nonies d.l. n. 203 del 2005 cit., convertito con modificazioni dalla l. n. 248 del 2005, nel modificare l’art. 10, comma 10, l. 24 dicembre 1993, n. 537, ha fatto espresso rinvio alla “misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324”)"; - la domanda di accertamento sulla misura dei diritti aeroportuali dovuti per i voli verso la Svizzera, è da ritenere che "fuoriuscirebbe dalla giurisdizione del giudice amministrativo, venendo in considerazione posizioni di diritto soggettivo dei vettori (sostanziandosi l’eventuale corresponsione di importi in misura maggiore rispetto a quella asseritamente dovuta in un mero indebito oggettivo) e non sussistendo un’ipotesi di giurisdizione esclusiva, atteso che i presupposti dell’obbligazione sono “interamente preregolati dalla legge e da atti amministrativi a contenuto generale, con esclusione di valutazioni discrezionali della p.a.” (così Cass. civ., sez. un., 17 ottobre 2006, n. 22245, che, benché intervenuta in epoca anteriore alla qualificazione normativa dei diritti in questione quali corrispettivi, ha reputato come la controversia tra concessionario e vettore aereo sui diritti aeroportuali, pur volendola ritenere afferente a un pubblico servizio, non avesse tuttavia a oggetto “posizioni giuridiche scaturite dal rapporto di concessione, né essendo relativa ad atti di natura provvedimentale”; v. anche, in linea più generale, Cass. civ., sez. un., 13 febbraio 2007, n. 3046, secondo cui nella normalità dei casi i provvedimenti tariffari, in quanto atti generali, non hanno una diretta incidenza sulla costituzione o modificazione di un rapporto giuridico dal quale scaturiscono posizioni di diritto soggettivo, non potendo la connessione con il provvedimento tariffario essere invocata al fine di far valere in giudizio davanti al g.a., affermandone la giurisdizione esclusiva, situazioni di diritto soggettivo scaturenti dal rapporto tra avente diritto alla tariffa e terzi)"".

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