
E' stata pubblicata in G.U. n. 163 del 13.7.2017 la Circolare del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 30 maggio 2017 che chiarisce le modalità operative del cd. "accesso civico generalizzato", distiguendo le sue carattestiche da quello dell'accesso agli atti ex l. n. 241/90, dell'accesso procedimentale e dell'accesso civico in senso stretto ossia quello riferito agli atti pubblicato dalle PP.AA.
Con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 il Consiglio di ANAC ha approvato le Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 nonché una Guida operativa all'accesso generalizzato.
Con il d.lgs. 25.5.2016, n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" (in G.U. n. 132 del 8.6.2016) sono apportati importanti modifiche al testo del d.ls. n. 33/2013 in materia di accesso civico.
In particolare, viene previsto che al nuovo comma 2 dell'art. 5 d.lgs. n. 33/2013 che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti" ossia sono esclusi dall'accesso civico gli atti concernenti tutela interessi pubblici inerenti a (art. 5-bis d.lgs. n. 33/2013):
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
d) le relazioni internazionali;
e) la politica e la stabilita' finanziaria ed economica dello Stato;
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attivita' ispettive.
L'accesso è altresi' rifiutato se il diniego e' necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:
a) la protezione dei dati personali, in conformita' con la disciplina legislativa in materia;
b) la liberta' e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprieta' intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali
Si riporta anche il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva atti normativi, 24.02.2016, n. 515 che si espressa in sede di procedimento di emanazione della novella