
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15.7.2013 il d.P.C.M. 18.4.2013 recante «Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190».
Con tale decreto è stato finalmente attuato il disposto dell'art. 1, comma 52 l. n. 190/2012 secondo il quale per incremetnare l'efficacia dei controlli antimafia, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Le attività di cui trattasi sono le seguenti:
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporti per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Il d.P.C.M. stabilisce che l'iscrizione viene effettuata su richiesta dell'operatore economico (art. 3, comma 1), il quale ha l'obbligo di nel termine di trenta giorni per comunicare alla Prefettura competente qualsiasi modifica dell'assetto proprietario o degli organi sociali, decorrente dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determina tali modifiche (art. 4, comma 1). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati, comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche predette, anche le partecipazioni rilevanti indicate all'art. 120 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (art. 4, comma 2). Sicché la mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dall'elenco (art. 4, comma 4).
L'iscrizione nell'elenco comporta che "l'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione" (art. 7, comma 1). Ciascuna Prefettura pubblica, sul proprio sito istituzionale, nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'art. 9, comma 1, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (art. 8, comma 1).