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Il Ministero della Salute con la nuova circolare 1.9.2017, n. 26382 precisa ulteriormente l'applicazione del d.l. n. 73/2017 come convertito in l. n. 119/2017 con particolare riguardo all'imminente inizio dell'anno scolastico. In particolare, si consente di presentare in luogo della documentazione indicata, sempre entro l'11 settembre 2017 è possibile per i genitori presentare autocerficazione "tuttavia, nel caso in cui, entro il 10 marzo 2018, i genitori/tutori/affidatari non facciano pervenire idonea documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie (paragrafo 1, lettera a), della presente circolare), il minore sarà escluso dall’accesso ai servizi".   Si pubblica la circolare del Ministero della Salute del 14.8.2017 nella quale si precisano le vaccinazioni obbligatorie in relazione a ciascuna coorte di nascita: - per i nati dal 2012 al 2016: dovranno essere garantite in offerta attiva e gratuita le vaccinazioni previste dal Calendario vaccinale incluso nel Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2012-2014 (Intesa Stato-regioni del 22 febbraio 2012 – G.U. Serie Generale n. 60 del 12 marzo 2012, suppl. n. 47), e, quindi, oltre a quelle obbligatorie (anti-epatite B, anti-tetano, anti-poliomielite, anti-difterite, anti-morbillo, anti-parotite, anti-rosolia, anti-pertosse e anti-Haemophilus influenzae tipo b), anche l’anti-pneumococcica e l’anti-meningococcica C;- per i nati dal 2017 in poi: dal momento che il 19 gennaio 2017 è stato approvato, con Intesa in Conferenza Stato-Regioni il nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 (G.U. Serie Generale n. 41 del 18 febbraio 2017), si dovranno garantire, sempre in offerta attiva e gratuita, oltre alle vaccinazioni di cui al punto precedente e l’anti-varicella (obbligatoria), anche l’anti-rotavirus. Per le ulteriori informazioni in merito alle modifiche apportate dalla legge di conversione del d.l. n. 73/2017 si rinvia alla lettura del circolare ministeriale.   In G.U. n. 182 del 5.8.2017  la conversione in l. 31 luglio 2017 n. 119  del d.l. n. 73/2017, con modificazioni. E' prevista la vaccinazione obbligatoria e gratuita  per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomielitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B; e) anti-pertosse; f) anti-Haemophilus influenzae tipo b. nonché a) anti-morbillo; b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella. E' ora previsto che, per i minori di eta' compresa tra zero e sedici anni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, delle vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-meningococcica B; b) anti-meningococcica C; c) anti-pneumococcica; d) anti-rotavirus.   In G.U. n. 130 del 7.6.2017 è stato pubblicato il d.l. 7 giugno 2017, n. 73 recante "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale". Ecco le principali novità: a) sono vaccinazioni obbligatorie e gratuite (per i minori di anni 16)  le seguenti dodici (art. 1, comma 1): - anti-poliomielitica; - anti-difterica; - anti-tetanica; - anti-epatite B; - anti-pertosse; - anti-Haemophilus influenzae tipo b; - anti-meningococcica B; - anti-meningococcica C; - anti-morbillo; - anti-rosolia; - anti-parotite; - anti-varicella; b) in caso di mancata osservanza dell'obbligo vaccinale ai genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai tutori e' comminata la sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro 500 a euro 7.500. Non incorrono nella sanzione di cui al primo periodo del presente comma i  genitori  esercenti  la responsabilita'  genitoriale  e  i   tutori   che,   a   seguito   di contestazione da parte dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente,   provvedano,   nel   termine   indicato   nell'atto   di contestazione, a far somministrare al minore  il  vaccino  ovvero  la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il completamento del ciclo previsto per ciascuna  vaccinazione  obbligatoria  avvenga  nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla  schedula  vaccinale  in relazione  all'età. Decorso il termine di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale territorialmente  competente  provvede  a  segnalare  l'inadempimento dell'obbligo  vaccinale  alla  Procura  della  Repubblica  presso  il Tribunale  per  i  Minorenni  per  gli   eventuali   adempimenti   di competenza (art. 1, commi 4 e 5); c) i dirigenti scolastici delle istituzioni del  sistema  nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l'infanzia, dei centri di  formazione  professionale  regionale  e  delle  scuole private non  paritarie  sono  tenuti,  all'atto  dell'iscrizione  del minore di eta' compresa tra zero  e  sedici  anni,  a  richiedere  ai genitori esercenti la responsabilita'  genitoriale  e  ai  tutori  la presentazione di idonea  documentazione  comprovante  l'effettuazione delle  vaccinazioni o  la  presentazione della formale richiesta di vaccinazione all'azienda sanitaria  locale territorialmente   competente,   che   eseguira'   le    vaccinazioni obbligatorie secondo la  schedula  vaccinale  prevista  in  relazione all'eta', entro la fine dell'anno scolastico. Per  i  servizi  educativi   per   l'infanzia   e   le   scuole dell'infanzia,  ivi  incluse  quelle   private   non   paritarie,   la presentazione della documentazione di  vaccinazione costituisce requisito  di  accesso.  Per  gli  altri  gradi  di  istruzione, la presentazione della documentazione di vaccinazione non  costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami (art. 3); d) per  l'anno  scolastico  2017/2018,  la  documentazione  di  cui all'articolo 3 deve essere presentata entro il 10 settembre 2017.  La documentazione   comprovante   l'effettuazione   delle   vaccinazioni obbligatorie puo' essere sostituita dalla dichiarazione resa ai sensi deld.P.R. n. 445/2000. In tale caso, la  documentazione  comprovante  l'effettuazione  delle vaccinazioni obbligatorie deve essere presentata entro  il  10  marzo 2018.  Si pubblica anche la circolare del Ministero della Salute pubblicata immediata dopo la pubblicazione (ma senza data e numero di protocollo) del decreto legge che precisa, tra l'altro, gli obblighi di vaccinazione in relazione all'anno di nascita (fonte http://www.salute.gov.it).

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