E' stato pubblicato in G.U. n. 308 del 12.12.2020 il d.m. 1° ottobre 2020, n. 163 recante "Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" con il quale sono introdotte modifiche all'attuale regolamento con particolare riguardo ai settori di specializzazione e alle modalità di conseguimento del titolo.
TAR CAMPANIA , NAPOLI, SEZ. VIII, 1/ 10/ 2020
Viene impugnato dal ricorrente l’annullamento della prova scritta per l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato. La motivazione di tale determinazione sarebbe stata la parziale identicità della prova del ricorrente a quella di un altro candidato.
Vengono presentati dal suddetto candidato quattro motivi per il ricorso.
Con il primo viene dedotta l’erronea valutazione per la violazione dei criteri. Infatti non sarebbe stata effettuata alcuna attività istruttoria per l’individuazione dell’effettivo colpevole.
per mezzo del secondo è stata evidenziata la parziale identicità della prova relativamente al parere di diritto penale dell’altro candidato al quale è stata annullata la prova per identicità del parere di diritto civile di un terzo .
Il terzo motivo ha dedotto il difetto di motivazione essendo apparentemente non adeguatamente identificate le parti del compito simili.
Il quarto e ultimo motivo viene dedotto che una certa identicità delle prove non basti a dimostrare il difetto di originalità delle prove essendo i libri di testo utilizzati i medesimi.
La sentenza in commento richiama in primo luogo la giurisprudenza secondo cui l’originalità della prova è fattore indicativo del grado di maturità e di preparazione del candidato.
Viene pertanto considerando pienamente conforme al canone dell’imparzialità ex art. 97 COST. l’operato della commissione che annulli le prove risultate per lo più identiche confermando l’esigenza che vengano ammessi candidati sufficientemente preparati. Non occorreva dunque , svolgere alcuna indagine per verificare chi fosse l’autore del plagio, poiché una volta verificata senza ombra di dubbio l’identità tra le prove di due candidati , ne conseguiva necessariamente l’annullamento dei compiti di entrambi, dovendosi considerare l’elaborato del candidato inutilizzabile ai fini dell’esame , non fornendo contezza della sua preparazione e delle sue capacità.
- la previsione dell'art,. 6, comma 4 in forza della quale "nel caso di domanda fondata sulla comprovata esperienza il Consiglio nazionale forense convoca l'istante per sottoporlo ad un colloquio sulle materie comprese nel settore di specializzazione" appare illegittima poiché "il colloquio, come delineato dalla disposizione regolamentare impugnata, ha contorni vaghi e imprecisi, sicché non ne risulta sufficientemente tutelato né l‘interesse del professionista aspirante al titolo, né, per altro verso, l’interesse del consumatore-cliente, che nella speciale qualificazione attestata dal titolo deve poter riporre un ragionevole affidamento";
- irragionevolezza delle 18 materie di specializzazione individuate "alla luce della acclarata irragionevolezza della suddivisione relativa che individua ambiti contermini e settori affini, tanto da far apparire egualmente irragionevole la limitazione impugnata. E’ evidente che rivisitazione dell’elenco e individuazione di un limite ragionevole e congruo dovranno andare di pari passo" e prima ancora "Per l’impossibilità di ricostruire il criterio ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel regolamento, tale giudizio negativo implica un profondo ripensamento della disciplina introdotta con l’adozione di parametri che siano il frutto di una scelta di merito, ma che devono rispettare i criteri di effettività, congruità e ragionevolezza; né tale articolazione";
- è illegittima l'introduzione del nuovo illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 3 "Commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito", poiché "la norma regolamentare è illegittima se vuole ampliare l’ambito delle fattispecie rilevanti, superflua e illogica se non perplessa, e dunque parimenti da annullare, se intende riportarsi alle previsioni del codice deontologico specificandole".
Il T.A.R. Lazio, sez. I, 14 aprile 2016, nn. 4424, 4426, 4227 e 4228 annulla in parte qua, limitatamente agli artt. 3, comma 1, lett. a-t e art. 6, comma 4, il d.m. 12.08.2015, n. 144 "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" sostanzialmente per soltanto due tra i numerosi profili di carattere sostanziali che erano stati dedotti dalle parti ricorrenti ossia:
- irragionevolezza dell'elenco delle materie risultando sconosciuto il criterio utilizzato per la scelta delle 18 materie;
- iragionevolezza della norma per non aver individuato il contenuto del colloquio occorrente per il colloquio delle domande fondate sull'esperienza professionale;
Con il d.m. Giustizia 25.02.2016, n. 47 recante "Regolamento recante disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense" in G.U. n. 81 del 7.4.2016, stabilisce ai sensi dell'art. 1, comma 3, e 21, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 i requisiti occorrenti per poter continuare ad esercitare la professione di avvocato. Tali requisiti sono:
a) e' titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una societa' o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;
b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attivita' professionale, anche in associazione professionale, societa' professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;
c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale e' stato conferito da altro professionista;
d) e' titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;
e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalita' e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;
f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura dellaresponsabilita' civile derivante dall'esercizio della professione
Quest'ultimo requisito ad oggi non è obbligatorio fino a quando non sarà il regolamento che dovrà stabilire le caratteristiche della polizza assicurativa.
I requisiti sono dichiarati tramite autocertificazione.
Ai fini dell'attuazione del regolamento occorrerà attendere tuttavia il decreto del Ministero della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, con il quale saranno stabilite le modalita' con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive dasottoporre annualmente a controllo a campione, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
In G.U. n. 214 del 15.9.2015 il d.m. Giustizia 12.8.2015, n. 144 recante "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247" con il quale si stabiliscono le regole in forza delle quali gli esercenti la professione di avvocato potranno utilizzare il titolo di specialista e con il quale sono altresì individuati tutti i possibili settori di specializzazione:
a) diritto delle relazioni familiari, delle persone e dei minori;b) diritto agrario;c) diritti reali, di proprieta', delle locazioni e del condominio;d) diritto dell'ambiente;e) diritto industriale e delle proprieta' intellettuali;f) diritto commerciale, della concorrenza e societario;g) diritto successorio;h) diritto dell'esecuzione forzata;i) diritto fallimentare e delle procedure concorsuali;l) diritto bancario e finanziario;m) diritto tributario, fiscale e doganale;n) diritto della navigazione e dei trasporti;o) diritto del lavoro, sindacale, della previdenza edell'assistenza sociale;p) diritto dell'Unione europea;q) diritto internazionale;r) diritto penale;s) diritto amministrativo;t) diritto dell'informatica