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La Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2010 ha, tra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazione in l. 30 luglio 2010, n. 122 "nella parte in cui non esclude l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall’art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato)".   Per chiarezza ecco il contenuto dell'art. 12, comma 10 d.l. n. 78/2010: "10. Con effetto sulle anzianità contributive maturate a  decorrere dal 1 gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel  conto  economico consolidato della  pubblica  amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo  1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base  a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento".   E quello dell'art. 37, comma 1 d.P.R. n. 1032/1973 "L'Amministrazione cui l'iscritto  appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo previdenziale obbligatorio in misura  pari al 7,10  per  cento  della  base contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento dal 1 gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1 gennaio 1978; ciascuna amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al 2,50 per cento della base contributiva predetta".   E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 Ottobre 2012 il d.l. 29 ottobre 2012 , n. 185 recante «Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici» il quale ha abrogato l'intero comma 10 dell'art. 12 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, a decorrere dal 1° gennaio 2011. Ecco cosa prevede "1. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 2012 e di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, l'articolo 12, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2011. I trattamenti di fine servizio, comunque denominati, liquidati in base alla predetta disposizione prima della data di entrata in vigore del presente decreto sono riliquidati d'ufficio entro un anno dalla predetta data ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del citato articolo 12, comma 10, e, in ogni caso, non si provvede al recupero a carico del dipendente delle eventuali somme gia' erogate in eccedenza".

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