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E' stato pubblicato in G.U. n. 185 del 10.08.2018 il d.lgs. 20 luglio 2018, n. 95 recante "Disposizioni integrative  e  correttive  del  decreto  legislativo  3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi dell'articolo 1, comma  7,  della  legge  6 giugno 2016, n. 106". Ecco le principali modifiche al d.lgs. n. 112/207:   a) è stato inserito un ulteriore requisiti per qualificare l'impresa sociale, sicché oltre alla circostanza che essa impiega alle proprie dipendenze un numero di persone non inferiore al 30% quali lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni oppure persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia, anche l’ulteriore requisito che devono essere assunti per più di 24 mesi (art. 2);   b)non si considera distribuzione, neanche indiretta, di utili ed avanzi di gestione la ripartizione ai soci di ristorni correlati ad attivita' di interesse generale, effettuata ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c. e nel rispetto di condizioni e limiti stabiliti dalla legge o dallo statuto, da imprese sociali costituite in forma di societa' cooperativa, a condizione che lo statuto o  l'atto costitutivo indichi i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantita' e alla qualita' degli scambi mutualistici e che si registri un avanzo della gestione  mutualistica (art. 3);   c) nell’ambito dell’impresa sociale, le prestazioni di attivita' di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti. Esse non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione per gli oneri connessi all'applicazione del comma 2 dell’art. 13 (art. 5);   d) il termine di adeguamento per le imprese sociali alla riforma del terzo settore passa da 12 a 18 mesi (art. 6, comma 1);   e)non concorrono alla formazione del reddito imponibile delle   imprese sociali le somme destinate al versamento del contributo per   l'attivita' ispettiva di cui all'articolo 15, nonche' le somme   destinate ad apposite riserve ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2. L'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite e' consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (art. 7, comma 1, lett. a);   f) dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un  importo pari al trenta per cento della somma investita,  successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto,  dal contribuente nel capitale sociale di una o piu' societa', incluse  societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di impresa  sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.000.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 7, comma 1, lett. b e c);   g) non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi  dell'imposta sul reddito delle societa', il trenta per cento della  somma investita, successivamente alla data di entrata in vigore del  presente decreto, nel capitale sociale di una o piu' societa',  incluse societa' cooperative, che abbiano acquisito la qualifica di  impresa sociale da non piu' di cinque anni. L'investimento massimo detraibile non puo' eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000 e deve essere mantenuto non più per almeno tre anni ma per almeno cinque anni (art. 7, comma 1, lett. d ed e).     impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratoriimpiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori     impiega alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle lettere a) e b) non inferiore al trenta per cento dei lavoratori     In G.U. S.O. n. 179 del 2.8.2017 è stato pubblicato il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma  2,  lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106".   E' stato pubblicato in G.U. n. 166 del 18.7.2017 il d.lgs. 3 luglio 2017, n. 111 recante "Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106", mentre in G.U. n. 167 del 19.7.2017 con d.lgs. 3.7.2017, n. 112 recante "Revisione della disciplina in materia di  impresa  sociale,  a  norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6  giugno  2016,  n. 106", così rivedendosi lo stesso ambito definitorio di impresa sociale.   E' stata pubblicata in G.U. n. 141 del 18.6.2016 la riforma del cd. "terzo settore" con l. 6.6.2016, n. 106 recante "Delega al Governo per la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa sociale  e  per  la  disciplina  del  servizio   civile   universale". Il Governo ha 12 mesi di tempo per attuare i principi ed i criteri direttivi della riforma, che contempla anche le imprese sociale, la modifica alla prima parte del codice civile in materia di associazioni e fondazioni, alla disciplina fiscale del terzo settore ed al servizio civile aperto anche agli stranieri residenti.

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