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La Corte di Cassazione penale, Sez. III, 21 gennaio 2019, n. 2569 ha statuito che la costituzione di un trust per sottrarsi al pagamento anche delle imposte, oltre che di altri debiti verso soggetti privati, integra il reato di sottrazione fraudolenta di cui all'art. 11, comma 1 d.lgs. n. 74/2000. Ricordiamo che l'art. 11, comma 1 del citato decreto legislativo stabilisce che "E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi e' superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni". Occorre evidenziare come nel caso di specie: - la natura simulata del trust fosse ammessa dallo stesso imputato, essendosi il disponente riservato ogni facoltà, diritto e potere di disporre dei beni conferiti nello strumento senza alcuna limitazione; - il trust era stato costituito successivamente alla notificazione delle cartelle di pagamento.

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