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E’ stata pubblicata in G.U. n. 73 S.O. del 28.3.2022 la l. 28 marzo 2022, n. 25 di conversione con modificazioni del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (G.U. n. 21 del 27.1.2022 il) recante “Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e  agli  operatori economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse all'emergenza da COVID-19, nonchè per il contenimento degli  effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico” (cosiddetto “Ristori quater”). Ecco le principali novità:       SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO DELLE IMPOSTE (art. 1)   Per  i  soggetti  esercenti   attivita'   d'impresa,   arte   o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale  o  la  sede operativa nel territorio dello Stato, le cui attivita' sono vietate o sospese fino al 31 gennaio 2022 ai sensi dell'articolo  6,  comma  2, del decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221, sono sospesi:   a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualita'  di sostituti d'imposta, nel mese di gennaio 2022;   b) i termini  dei  versamenti  relativi  all'imposta  sul  valore aggiunto in scadenza nel mese di gennaio 2022.   I versamenti sospesi ai sensi del comma 2 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 ottobre 2022.       FONDO ECONOMICO PER LE ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO (art. 2)   La misura riguarda le attivita'  di  commercio  al  dettaglio  identificate  dai seguenti codici  della  classificazione  delle  attivita'  economiche ATECO 2007: 47.19, 47.30, 47.43, tutte le attivita' dei gruppi 47.5 e 47.6, 47.71, 47.72, 47.75, 47.76, 47.77, 47.78, 47.79, 47.82, 47.89 e 47.99       Per  poter  beneficiare  di questa misura le imprese di cui al comma 1 devono presentare un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro  e  aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore  al  trenta per cento rispetto al  2019.       L'istanza deve essere presentata entro i termini e con  le  modalita' che saranno definite con provvedimento del Ministero  dello  sviluppo  economico.       Le  risorse  finanziarie  del  fondo previsto saranno ripartite tra  le  imprese  aventi  diritto, riconoscendo a ciascuna delle predette imprese un importo determinato applicando una percentuale pari alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021  e  l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta, come segue:       a) 60%, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 non superiori a quattrocentomila euro;       b) 50%, per i soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a  un milione di euro;       c) 40%, per i  soggetti  con  ricavi  relativi  al periodo d'imposta 2019 superiori a un milione di euro e  fino  a  due milioni di euro.           CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI IN FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE PER I MESI DI GENNAIO, FEBBRAIO E MARZO 2022 (art. 3)   Il credito d’imposta di cui all’art. 28 d.l. n. 34/2020 convertito in l. n. 77/2020 (60% del canone mensile) spetta a condizione che i soggetti ivi indicati abbiano subito una diminuzione del fatturato  o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.   In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nel settore dei matrimoni e degli eventi privati, l’Istituto nazionale di statistica definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una classificazione volta all’attribuzione di un codice ATECO specifico nell’ambito di ciascuna attività connessa al settore, mediante l’introduzione, nell’attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche, di un elemento ulteriore, al fine di evidenziarne il nesso con l’organizzazione di matrimoni ed eventi privati.   In considerazione della particolare situazione di emergenza del settore della vendita a domicilio e del necessario e conseguente sviluppo di nuove modalità di valorizzazione e promozione di tali attività, l’Istituto nazionale di statistica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce una specifica classificazione merceologica delle attività di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 17 agosto 2005, n. 173, ai fini dell’attribuzione del codice ATECO.   INTERVENTI IN FAVORE DELLE IMPRESE TURISTICHE (artt. 4 e 4-bis)   Ai datori di lavoro privati operanti nel settore delle agenzie di viaggi e dei tour operator, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è riconosciuto fino a un massimo di cinque mesi anche non continuativi per il periodo di competenza aprile-agosto 2022, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2022, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL. L’esonero è riparametrato e applicato su base mensile.   I contributi a fondo perduto e credito d'imposta  per  le  imprese turistiche di cui all’art. 1, commi 1 e 2 d.l. n. 152/2021 convertito in l. n. 233/2021 tra gli interventi ammissibili sono compresi anche le installazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e.5), seconda parte, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, limitatamente agli interventi di cui al punto 16 della sezione II - Edilizia della tabella A allegata al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, e con le modalità ivi previste, quali unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all’aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti.       DISPOSIZIONI PER DISCIPLINARE IL FENOMENO DEI COSIDDETTI “NOMADI DIGITALI” (art. 6-quater)        ESONERO DALLA CONTRIBUZIONE ADDIZIONALE (art. 7)   I datori di lavoro dei settori di cui ai codici  ATECO  indicati nell'allegato I al presente decreto che, a decorrere dalla  data  del 1° gennaio  2022  fino  al  31  marzo  2022,  sospendono  o  riducono l'attivita' lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14  settembre 2015, n.  148,  sono  esonerati  dal  pagamento  della  contribuzione addizionale di cui agli  articoli  5  e  29,  comma  8,  del  decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148       MISURE PER IL RAFFORZAMENTO DELL’AZIONE DEI CONFIDI IN FAVORE DELLE PMI (art. 10-bis)       PROROGA DEI TERMINI DELLA COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE DI CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO IN FATTURA E DEL TERMINE PER LA MESSA A DISPOSIZIONE DELLA DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2022 (art. 10-quater)   Per le spese sostenute nel 2021, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione per l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa, a pena di decadenza, all’Agenzia delle entrate entro il 29 aprile 2022.   La dichiarazione dei redditi precompilata è proroga dal 20 aprile al 23 maggio 2022.       RIMESSIONE IN TERMINI PER LA ROTTAMAZIONE-TER E SALDO E STRALCIO (art. 10-quinquies)   l versamento delle rate da corrispondere negli anni 2020, 2021 e 2022 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato tempestivo e non determina l’inefficacia delle stesse definizioni se effettuato integralmente, con applicazione delle disposizioni dell’articolo 3, comma 14-bis, del citato decreto-legge n. 119 del 2018:   a) entro il 30 aprile 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2020;   b) entro il 31 luglio 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2021;   c) entro il 30 novembre 2022, relativamente alle rate in scadenza nell’anno 2022.   Sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate per effetto dell’inutile decorso del termine di cui all’articolo 68, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.       INTERVENTI PER SUPPORTARE LE IMPRESE A SOSTENERE L’INCREMENTO DEI COSTI ENERGETICI E FONTI RINNOVABILI (artt. 14-15-bis)       INDENNIZZO DELLO STATO IN CASO DI COMPLICANZE PER SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO ANTICOVID (art. 20)       MISURE A SOSTEGNO DEL SETTORE DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA (art. 25-bis)   Fermi i restanti requisiti, la conoscenza della lingua italiana non è requisito necessario per l’esercizio delle professioni di medico e infermiere a bordo di navi mercantili o croceristiche nazionali adibite alla navigazione marittima, a condizione che la società di gestione assicuri la presenza a bordo di personale sanitario in possesso delle competenze linguistiche idonee ad assicurare la comunicazione tra l’assistito e il personale sanitario.   I professionisti di cui sopra che non hanno la conoscenza della lingua italiana si iscrivono presso la sezione speciale dell’albo appositamente istituita dal presidente dell’Ordine competente nella cui circoscrizione territoriale è tenuto il registro a cui è iscritta la nave mercantile o croceristica nazionale adibita alla navigazione marittima, a bordo della quale esercitano la professione sanitaria. L’iscrizione alla sezione speciale autorizza all’esercizio della professione esclusivamente per l’assistenza sanitaria a bordo delle navi di cui al primo periodo       RESTRIZIONE ALLA CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL SUPERBONUS 110% (art. 28)   L’art. 121 (Opzione per la cessione o per lo sconto  in  luogo  delle  detrazioni fiscali) d.l. n. 77/2020 convertito con modificazioni in l. n. 77/2020 viene così modificato:     1. I soggetti che sostengono, negli anni 2020, 2021, 2022,  2023  e 2024, spese per gli interventi elencati al comma 2 possono optare, in luogo   dell'utilizzo    diretto    della    detrazione    spettante, alternativamente:   a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari   b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo   I crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni di cui alle lettere a) e b), non possono formare oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.   La limitazione della cessione del credito d’imposta ad una sola volta concerne anche il credito generato dai seguenti interventi:   a) credito d’imposta per botteghe e negozi di cui all’ articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;   b) credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda di cui all’articolo 28;   c) credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’articolo 120;   d) credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125   I  crediti  che  alla  data  del  7  febbraio  2022  sono  stati precedentemente oggetto di cessione possono   costituire   oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti,  compresi gli istituti di credito e  gli  altri  intermediari  finanziari,  nei termini ivi previsti.   Sono nulli i  contratti  di  cessione  conclusi  in   violazione del divieto di cessione ulteriore del credito d’imposta.       INASPRIMENTO DELLE SANZIONI IN MATERIA DI FRAUDOLENTO GODIMENTO DI BONUS FISCALI (art. 28-bis)    Tra l’altro di stabilisce che “All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:   a) dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:   «13-bis.1. Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 euro a 100.000 euro. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata»;   b) al comma 14, le parole: «con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni intervento comportante attestazioni o asseverazioni, con massimale pari agli importi dell’intervento oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni»”       APPALTI PUBBLICI (art. 29)   Fino  al  31  dicembre  2023 in relazione alle procedure di  affidamento  dei  contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui  si  indice  la  procedura  di scelta del contraente siano pubblicati successivamente alla  data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi  o  di  avvisi,  qualora  l'invio  degli inviti a presentare le offerte sia  effettuato  successivamente  alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto,  si  applicano  le seguenti disposizioni:    a) e' obbligatorio l'inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi  previste  dall'articolo  106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;   b) per i contratti relativi ai  lavori,  in  deroga  all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo  n. 50 del 2016,  le  variazioni  di  prezzo  dei  singoli  materiali  da costruzione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  sono  valutate  dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni  risultano  superiori al cinque  per  cento  rispetto  al  prezzo,  rilevato  nell'anno  di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto  di  quanto  previsto da un futuro decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e  della  mobilita' sostenibili.  In  tal  caso  si procede  a  compensazione,  in  aumento  o  in  diminuzione,  per  la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in  misura  pari all'80% di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili.       A  pena  di  decadenza,  l'appaltatore  presenta  alla  stazione appaltante l'istanza di compensazione, ai sensi del comma 1,  lettera b), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto MIMS, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini indicati nel relativo cronoprogramma. Il direttore dei lavori della stazione appaltante  verifica  l'eventuale  effettiva  maggiore onerosita' subita  dall'esecutore,  e  da  quest'ultimo  provata  con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o  con  altri  idonei  mezzi  di  prova  relativi  alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato  dall'esecutore,  rispetto  a  quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.  Il direttore dei lavori verifica altresi' che  l'esecuzione  dei  lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini  indicati  nel  cronoprogramma. Laddove la maggiore onerosita' provata dall'esecutore sia relativa ad una variazione percentuale inferiore a quella riportata  nel  decreto di  cui  al  secondo  periodo  del  comma  2,  la  compensazione   e' riconosciuta limitatamente alla predetta inferiore variazione  e  per la sola parte eccedente il cinque per cento e in misura  pari  all'80 per cento di detta eccedenza.  Ove  sia  provata  dall'esecutore  una maggiore onerosita' relativa ad una variazione percentuale  superiore a  quella  riportata  nel  predetto  decreto,  la  compensazione   e' riconosciuta nel limite massimo pari alla  variazione  riportata  nel decreto MIMS, secondo periodo, per la sola  parte eccedente il cinque per cento e in misura pari all'80  per  cento  di detta eccedenza.   Sono  esclusi  dalla  compensazione  i  lavori   contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.   In relazione agli accordi quadro di lavori di cui all’articolo 54 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già aggiudicati ovvero efficaci alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione di detti accordi secondo le modalità previste dai commi da 2 a 6 del medesimo articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, utilizzare le risultanze dei prezzari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 12 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro. Nelle more dell’aggiornamento dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti possono, ai fini della esecuzione degli accordi quadro secondo le modalità di cui ai commi da 2 a 6 del citato articolo 54 e nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dall’accordo quadro, incrementare ovvero ridurre le risultanze dei prezzari regionali utilizzati ai fini dell’aggiudicazione dell’accordo quadro, in ragione degli esiti delle rilevazioni effettuate dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili su base semestrale ai sensi del comma 2 del presente articolo, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall’impresa aggiudicataria dell’accordo quadro.   Il termine di scioglimento consensuale del collegio tecnico consultivo è prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023.

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