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RICORSO INCIDENTALE E DOMANDA CAUTELARE   Con l’ordinanza cautelare n. 441 del 18 giugno 2016 il TAR Brescia ha ribadito due fondamentali principi processuali, ossia che l’esame dei profili dedotti in un ricorso incidentale privo di domanda cautelare va rinviato alla fase di merito e che l’ordine dei motivi (graduati dalla parte attraverso una puntuale ed esplicita esternazione) è vincolante per il giudice.       L'INTERESSE AL RICORSO INCIDENTALE  La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sez. X, 5 settembre 2019, n. C‑333/18 torna sull'argomento del rapporto tra ricorso principale e ricorso incidentale ed, in particolare, sull'interesse alla proposizione del ricorso incidentale sancendo il seguente principio di diritto "L’articolo 1, paragrafo 1, terzo comma, e paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un ricorso principale, proposto da un offerente che abbia interesse ad ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono quest’ultimo, ed inteso ad ottenere l’esclusione di un altro offerente, venga dichiarato irricevibile in applicazione delle norme o delle prassi giurisprudenziali procedurali nazionali disciplinanti il trattamento dei ricorsi intesi alla reciproca esclusione, quali che siano il numero di partecipanti alla procedura di aggiudicazione dell’appalto e il numero di quelli che hanno presentato ricorsi"     L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 18 maggio 2018, n. 8 ritorna ancora sull'argomento dell'ordine di esame del ricorso principale rispetto a quello incidentale statuendo che dev'essere previamente vagliata la costituzione in giudizio del ricorrente principale, poiché altrimenti non si possono neppure vagliarsi le doglianze del ricorso incidentale. "se è vero infatti che, normalmente, il ricorso incidentale escludente deve essere esaminato prima del ricorso principale, è altresì vero che una regola del genere non può valere per la (diversa) questione della corretta notificazione del ricorso principale. Dalla soluzione di tale problema dipende, infatti, la corretta costituzione del rapporto giuridico processuale, ed è palese che, in mancanza di essa, non può nemmeno passarsi all'esame del ricorso incidentale, che, appunto, suppone la regolare instaurazione del giudizio. Ai sensi dell’art. 41 comma 2, c.p.a., in caso di impugnazione di una gara di appalto svolta in forma aggregata da un soggetto per conto e nell’interesse anche di altri enti, il ricorso deve essere notificato esclusivamente « … alla pubblica amministrazione che ha emesso l’atto impugnato"    L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ord., 11 maggio 2018, n. 6 rinvia a sua volta alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione in questi termini "se l’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, possa essere interpretato nel senso che esso consente che allorché alla gara abbiano partecipato più imprese e le stesse non siano state evocate in giudizio (e comunque avverso le offerte di talune di queste non sia stata proposta impugnazione) sia rimessa al Giudice, in virtù dell’autonomia processuale riconosciuta agli Stati membri, la valutazione della concretezza dell’interesse dedotto con il ricorso principale da parte del concorrente destinatario di un ricorso incidentale escludente reputato fondato, utilizzando gli strumenti processuali posti a disposizione dell’ordinamento, e rendendo così armonica la tutela di detta posizione soggettiva rispetto ai consolidati principi nazionali in punto di domanda di parte (art. 112 c.p.c.), prova dell’interesse affermato (art. 2697 cc), limiti soggettivi del giudicato che si forma soltanto tra le parti processuali e non può riguardare la posizione dei soggetti estranei alla lite (art. 2909 cc)"    Il Consiglio di Stato, Sez. V, 27 febbraio 2017, n. 901 ritorna sul problema dell'ordine di delibazione del mezzo di gravame incidentale rispetto a quello principale, confermando che nel caso in cui sia il primo che il secondo abbiamo vizi escludenti e sussistano ulteriori imprese in graduatoria oltre ai primi due contendenti, occorre esaminare prima il gravame incidentale ed in cado di accoglimento di uno o più vizi di quest'ultimo ne consegue l'improcedibilità del gravame principale. Infatti secondo i Giudici di Palazzo Spada l'operatore economico che propone il mezzo d'impugnazione principale, in costanza di un numero di operatori economici pari o maggiore di tre, non ha alcun interesse all'accoglimento delle proprie doglianze allorquando risulta escluso per effetto del gravame incidentale. Ecco il passaggio della sentenza che illustra questo ragionamento con la quale viene ripreso pedissequamente il passaggio già espresso con la sentenza 26 agosto 2016, n. 3708: "

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